G Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Disegno

(LAINF) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue: Art. 54a (nuovo) Obbligo di informare del fornitore di prestazioni Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurato una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio del rimborso e l'economicità della prestazione.

Art. 97a (nuovo) Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

calcolare e riscuotere i premi;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c.

sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

d.

far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;

e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

f.

allestire statistiche.

1 2

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FF 2000 205 RS 832.20 1999-5679

Assicurazione contro gli infortuni. LF

Art. 98

Consultazione degli atti

1

Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti: a.

la persona interessata, per i dati che la concernono;

b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;

e.

la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell'assicurazione contro gli infortuni.

2

Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 101

Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i premi, intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili o prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

Art. 102

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 102a (nuovo) Comunicazione di dati 1

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;

b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;

c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;

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Assicurazione contro gli infortuni. LF

d.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 3 sulla esecuzione e sul fallimento.

2

Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

c.

alle autorità competenti della riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

d.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 19595 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge;

e.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale;

f.

agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 19767 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 19698 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del 22 giugno 199410 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti summenzionati;

g.

agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti;

h.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3

I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196511 sull'imposta preventiva.

4

Eccezionalmente, i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere comunicati a terzi, qualora ciò sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati degni di protezione sono tutelati.

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RS 281.1 RS 642.11 RS 661 RS 431.01 RS 819.1 RS 813.0 RS 814.01 RS 814.501 RS 642.21

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5

I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

6

I medici del lavoro impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. Possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non può essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.

7

Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

8

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

9

I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

10

Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85 capoverso1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

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