Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)» del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)», depositata il 16 marzo 1999 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 20002, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)» del 16 marzo 1999 è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa3, adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 82 cpv. 4 4 4

Nelle località il limite generale della velocità massima è di 30 km/h. L'autorità competente può prevedere deroghe in casi motivati. Può segnatamente aumentare il limite di velocità sulle strade principali, sempre che questo sia compatibile con la sicurezza degli utenti della strada e con la protezione degli abitanti, in particolare dall'inquinamento fonico.

1 2 3

4

FF 1999 2592 FF 2000 2565 L'iniziativa è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa chiedeva di completare l'articolo 37bis della Costituzione federale con un nuovo capoverso 3 come pure le disposizioni transitorie.

Con disposizione transitoria.

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Iniziativa popolare

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196, titolo Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie dopo l'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 82 (circolazione stradale) Entro un anno dall'adozione dell'articolo 82 capoverso 4 da parte di popolo e Cantoni le autorità competenti emanano le necessarie disposizioni d'applicazione e dispongono i relativi limiti della velocità massima nelle località.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

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