Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 4 marzo 2001 del 13 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 1 sui diritti politici, decreta:
Art. 1 La votazione popolare su:
l'iniziativa popolare del 30 luglio 1996 2 ,,Sì all'Europa!";
l'iniziativa popolare del 12 dicembre 19973 ,,per farmaci a prezzi più bassi" e
l'iniziativa popolare del 16 marzo 19994 ,,per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)"
avrà luogo il 4 marzo 2001 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.
Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.
13 novembre 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 2 3 4
RS 161.1 FF 1997 I 1041, 2000 3134 FF 1998 543, 2000 3132 FF 1999 2592, 2000 4377
5078
2000-2441