Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 4 marzo 2001 del 13 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 1 sui diritti politici, decreta:

Art. 1 La votazione popolare su: ­

l'iniziativa popolare del 30 luglio 1996 2 ,,Sì all'Europa!";

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l'iniziativa popolare del 12 dicembre 19973 ,,per farmaci a prezzi più bassi" e

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l'iniziativa popolare del 16 marzo 19994 ,,per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)"

avrà luogo il 4 marzo 2001 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

13 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 161.1 FF 1997 I 1041, 2000 3134 FF 1998 543, 2000 3132 FF 1999 2592, 2000 4377

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2000-2441