Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti dell'11 febbraio 2000, visti: l'articolo 321 bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 4, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re «Versicherungswissenschaften im schweizerischen Sozialstaat zwischen 1874 und 1965» concernente la domanda del 30 novembre 1999 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide:

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Titolare dell'autorizzazione

Al dr. des. Martin Lengwiler, in qualità di responsabile del progetto, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per prendere visione di dati non anonimizzati secondo il numero 2 e nell'ambito dello scopo di cui al numero 3. Egli deve firmare una dichiarazione concernente l'obbligo di mantenere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP.

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Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale A tutti i medici e al loro personale ausiliario attivi nelle agenzie e nella segreteria generale dell'INSAI è rilasciata un'autorizzazione a concedere al titolare dell'autorizzazione secondo il numero 1 la visione della documentazione concernente pazienti ai quali, nel periodo tra il 1874 e il 1965, è stata diagnosticata la silicosi e dai quali non si è potuto ottenere il consenso per l'utilizzazione dei dati che li concernono. Questo perché essi, prima della concessione dell'accesso ai dati, erano già deceduti, non erano più reperibili oppure hanno reagito con indifferenza alla richiesta di consenso. Lo scopo dell'accesso ai dati è indicato qui di seguito al numero 3.

b. Con il rilascio dell'autorizzazione non si impone a nessuno l'obbligo di permettere la visione dei dati.

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Scopo della visione dei dati

La visione di dati che soggiacciono al segreto professionale medico in virtù dell'articolo 321 CP è autorizzata se serve unicamente al progetto di abilitazione "Versicherungswissenschaften im schweizerischen Sozialstaat zwischen 1874 und 1965".

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Responsabilità della protezione dei dati di cui è stata consentita la visione

Il dr. des. Martin Lengwiler è responsabile della protezione dei dati di cui è stata consentita la visione.

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Oneri

a. Il signor Lengwiler prende visione della documentazione clinica di circa cento pazienti cui è stata diagnosticata la silicosi. La ricerca dei rispettivi incarti è affidata agli impiegati dell'INSAI che li consegnano poi al richiedente. Egli rileva i dati mediante un ordinatore portatile. Deve garantire che i dati non anonimizzati o loro copie non lascino l'archivio delle rispettive agenzie regionali dell'INSAI o della segreteria generale e che nessuno, oltre a lui, prenda visione della documentazione non anonimizzata concernente i pazienti.

b. Si deve garantire che il calcolatore utilizzato per il rilevamento dei dati disponga di un sistema stand-alone non in rete.

c. Il richiedente deve anonimizzare i dati all'inizio dell'attività di ricerca.

d. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a informare per scritto i medici interessati dell'INSAI sull'estensione dell'autorizzazione. Questa comunicazione deve essere fatta pervenire al Segreteriato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente, per approvazione, al più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

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Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 ss. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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7 Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, previo appuntamento e entro il termine di ricorso, prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (tel. 031/322 94 94).

2 maggio 2000

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente: prof. dr. iur. F. Werro

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