Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura del 29 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura del 29 febbraio 2000 viene conferita obbligatorietà generale 2.

Art. 2 1 Il presente decreto è applicabile al ramo della pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (eccettuata la gessatura Zurigo-città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello-Esterno, AppenzelloInterno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, Neuchâtel, nonché al ramo della pittura del Cantone Ticino. L'articolo 18 del contratto non è applicabile nel Cantone Ticino.

2 Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione di pittore o gessatore.

1

2

a)

Pittori: applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, inoltre abbellimento e manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure protezione contro le intemperie e contro altri influssi atmosferici.

b)

Gessatori: costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, rivestimenti, isolamenti di ogni genere, intonaci interni ed esterni e stucchi, risanamento di edifici, protezione di parti di costruzioni contro gli influssi fisici e chimici e contro materiali da costruzione pericolosi.

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

4198

2000-1748

Convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture. FF

3 Il presente decreto è valido per tutti i lavoratori delle aziende o dei reparti aziendali menzionati nel capoverso 2, ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore (p. es. direttore d'impresa), nonché degli apprendisti.

4 Le disposizioni seguenti sono in vigore per i datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori del campo d'applicazione territoriale descritto nel capoverso 1, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni dei capoversi 2 e 3 ed eseguano lavori che rientrino nel campo d'applicazione del capoverso 1: art. 6 (senza 6.3 ultima frase), 7.2, 8, 9.1, 9.3, 9.6, 10, 11, 14, 19. Se la durata di questi lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo l'articolo 12 CNM, oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso d'impedimento del lavoratore per causa di malattia che corrisponde al minimo delle esigenze dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

Art. 3 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo quadro.

Art. 4 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 18) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite della Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richiedano il disbrigo delle pendenze o altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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Contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura.

Art. 5 decreti del Consiglio federale del 17 novembre 19983 e del 24 agosto 19994 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura sono abrogati.

1I

2 Il

presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2000 ed è valido sino al 31 marzo 2003.

29 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 4

FF 1998 4472-73 FF 1999 6244

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