Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999 1, decreta:

Art. 1 1

La Confederazione partecipa al risanamento finanziario della Compagnie des Chemins de fer fribourgeous (GFM), concedendo un contributo a fondo perso.

2

Il Cantone di Friburgo ha gią prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.

Art. 2 L'Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l'ammontare del contributo concesso alle GFM.

Art. 3 La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.

Art. 4 1

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 2 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1 2

FF 1999 8057 FF 2000 3227

1999-4617

3227