Termine di referendum: 12 ottobre 2000
Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) del 23 giugno 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999 1, decreta:
Art. 1 1
La Confederazione partecipa al risanamento finanziario della Compagnie des Chemins de fer fribourgeous (GFM), concedendo un contributo a fondo perso.
2
Il Cantone di Friburgo ha gią prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.
Art. 2 L'Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l'ammontare del contributo concesso alle GFM.
Art. 3 La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.
Art. 4 1
La presente legge sottostą al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2000
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 2 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1 2
FF 1999 8057 FF 2000 3227
1999-4617
3227