J Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
Disegno
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 83 cpv. 1 lett. i 1
L'Ufficio di compensazione: i.
gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;
Art. 96a (nuovo) Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi.
Art. 96b (nuovo) Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.
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registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;
FF 2000 205 RS 837.0 1999-5682
Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
b.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c.
stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
d.
riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
e.
riscuotere l'imposta alla fonte;
f.
applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
g.
far valere le pretese dell'assicurazione;
h.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
i.
allestire statistiche.
Art. 96d (nuovo) Procedura di richiamo 1
Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i): a.
l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b.
le casse di disoccupazione;
c.
gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente legge;
d.
gli uffici di collocamento regionali;
e.
i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.
2 Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:
a.
sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge;
b.
assegnazione dei mezzi necessari alle casse;
c.
determinazione e rimborso dei costi amministrativi;
d.
consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego;
e.
valutazione del diritto alle prestazioni;
f.
esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;
g.
calcolo e versamento delle prestazioni;
h.
emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;
i.
approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.
3
Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione
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di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.
Art. 96c (nuovo)
Consultazione degli atti
1
Purché siano tutelati i dati personali degni di protezione, possono consultare gli atti: a.
la persona interessata, per i dati che la concernono;
b.
le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
c.
le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
d.
le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.
2
Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.
Art. 97
Obbligo del segreto
Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
Art. 97a (nuovo) Comunicazione di dati 1
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
b.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
c.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
d.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 3 sulla esecuzione e sul fallimento;
e.
alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.
2
Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:
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RS 281.1
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a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
c.
alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
d.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale;
e.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.
3
I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.
4
Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.
5
Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.
6
I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2001.
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4 5
RS 642.11 RS 431.01
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