Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a ed e e 34 novies della Costituzione federale3, ...

Art. 59 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.

Art. 72a cpv. 4 e 5 Abrogati Art. 72b

Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Questi ultimi devono:

1 2 3

a.

diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata;

b.

consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati;

FF 2000 1487 RS 837.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso 1 lettere a e c e 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

3218

2000-0347

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

c.

promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

d.

offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza professionale.

Art. 72c

Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

1

I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi.

2

I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate durante l'anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce l'importo in franchi della singola indennità giornaliera.

3 L'ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell'anno precedente.

Art. 82 cpv. 1, 3 e 5 1

Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

3 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

5 La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 83 cpv. 1 lett. c, c bis ed e 1

L'ufficio di compensazione: c.

controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;

cbis. verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; e.

impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;

Art. 85a cpv. 1, 2 e 4 1

Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni che i suoi organi esecutivi provocano intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

2 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

4 La Confederazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3219

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 89 cpv. 5 5

È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione (art. 92).

Art. 92 cpv. 3-7 3 Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.

4

Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.

5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.

6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.

7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85a). I costi computabili sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.

Art. 111

Revisione

1

Qualora l'ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso delle prestazioni indebitamente pagate.

2 È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 o l'articolo 85a capoverso 2.

3220

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 4 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1994

4

FF 2000 3218

3221