# S T #

82.075

Messaggio concernente l'Accordo sull'assicurazione contro la disoccupazione conchiuso fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania del 17 novembre 1982

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il disegno di un decreto federale concernente l'accordo d'assicurazione contro la disoccupazione concluso fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, firmato a Berna il 20 ottobre 1982.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 1982

1982 -- 95!

1

Foglio federale 1983, Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Honegger II cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio L'assicurazione-disoccupazione obbligatoria è stata istaurata nel 1977. Da allora i contributi riscossi in percentuale del salario sostituiscono i premi versati degli assicurati alla loro cassa e, per motivi amministrativi, vengono connessi a quelli dell'AVS. Conseguentemente i frontalieri domiciliati in Svizzera e operanti all'estero non sono più coperti dall'assicurazione-disoccupazione svizzera. D'altro canto, i frontalieri domiciliati all'estero e operanti nel nostro Paese sono di norma obbligati a pagare contributi in Svizzera ma beneficiano delle prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione svizzera solamente in caso di disoccupazione parziale. Una convenzione germanosvizzera, conclusa nel 1928 e ancora vigente, scioglie i frontalieri dall'obbligo di pagare contributi nel Paese in cui esercitano un'attività, ma al tempo stesso li esclude dalle prestazioni accordate da questo Stato -- anche in caso di disoccupazione parziale. Considerato che la situazione dei frontalieri, per quanto concerne l'assicurazione-disoccupazione, basata sulla legislazione svizzera, non è soddisfacente, la Svizzera ha cercato fin dall'inizio di risolvere questo problema mediante trattati bilaterali. Negli accordi conclusi con Francia, Liechtenstein, Austria e Italia (RU 1979 2130, 1979 2135, 1979 2123, 1980 502) si conviene che i frontalieri versino i contributi nello Stato in cui esercitano un'attività e ivi riscuotano le prestazioni in caso di disoccupazione parziale. Per contro, lo Stato in cui i frontalieri sono domiciliati copre il rischio in caso di disoccupazione completa. A tal riguardo lo Stato nel quale i frontalieri lavorano rifonde allo Stato di domicilio una congrua parte dei contributi riscossi. Tale disciplinamento è fondato sul principio della reciprocità.

In questo contesto, è stato recentemente concluso un Accordo con la Repubblica federale di Germania: sostanzialmente esso collima con gli strumenti apprestati con gli altri Stati vicini per regolare la situazione dei frontalieri II nuovo accordo ha tuttavia preso il titolo generale di «Accordo d'assicurazione-disoccupazione» poiché comprende, oltre alle clausole concernenti i frontalieri, disposizioni bilaterali sull'assicurazione-disoccupazione. La precitata Convenzione del 1928 può ora essere abrogata.

I

In generale

II

Situazione iniziale

Secondo la vecchia legge federale del 1951 (RS 837.1) l'assicurazione-disoccupazione era facoltativa. I Cantoni potevano, ovviamente, renderla obbligatoria sul loro territorio; tuttavia, almeno durante i periodi di alta congiuntura, tale possibilità fu scarsamente utilizzata, cosicché il numero degli aderenti rimase molto basso. Al momento dell'adesione, era quindi possibile determinare l'idoneità assicurativa di ogni salariato. Orbene, tale disciplinamento si è rivelato insufficiente per far fronte a un fenomeno di disoccupazione estesa.

Al momento dell'introduzione dell'assicurazione-disoccupazione obbligatoria a livello federale, si è dunque cercato di adottare il sistema più semplice e funzionale per l'assoggettamento all'assicurazione e la riscossione dei contributi. È stato scelto quello dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Giusta il decreto federale dell'8 ottobre 1976 istitutivo dell'assicurazione-disoccupazione obbligatoria (ordinamento transitorio; RS 837.100), i contributi dell'assicurazione-disoccupazione vengono quindi riscossi con quelli dell'AVS, obbligatori per coloro che esercitano un'attività salariata. Questo significa che la cerchia delle persone sottoposte a contribuzione dev'essere quanto possibile identica in ciascuno dei due rami assicurativi, affinchè siano mantenuti i vantaggi organizzativi e amministrativi risultanti da questo incasso comune.

Detto disciplinamento ha tuttavia ripercussioni negative per i frontalieri.

Infatti, i lavoratori domiciliati in Svizzera e esercitanti la loro attività lucrativa nella Repubblica federale di Germania non possono più, contrariamente alla normativa precedente, pagare i contributi poiché non sono al servizio di un datore di lavoro subordinato all'AVS e, nell'ordinamento transitorio attuale, non hanno neppure la possibilità di assicurarsi facoltativamente. Per i frontalieri che erano assicurati facoltativamente sotto l'egida del vecchio diritto, l'ordinamento transitorio prevede una certa garanzia dei diritti acquisiti, in forma di copertura, senza versamento di contributi. Per contro, gli altri frontalieri operanti nella Repubblica federale di Germania non sono più coperti dall'assicurazione-disoccupazione svizzera.

È pure importante trovare una soluzione alla situazione dei frontalieri operanti in Svizzera e domiciliati
nella Repubblica federale di Germania. In virtù di una convenzione conclusa nel 1928 e ancora vigente, questi non devono versare contributi allo Stato in cui esercitano la loro attività e, di conseguenza, non hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione svizzera in caso di disoccupazione parziale. Inoltre, secondo la legislazione svizzera, i suddetti frontalieri non ricevono alcuna indennità in caso di disoccupazione completa, poiché non hanno né domicilio né contratto di lavoro in Svizzera.

Questa situazione procede dai principi fondamentali dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo i quali le indennità sono concesse solamente se si può stabilire con esattezza l'adempimento dei presupposti al diritto e

se l'assicurato, salvo alcuni casi di disoccupazione parziale, è a disposizione del servizio di collocamento. In caso di domicilio all'estero, gli uffici svizzeri del lavoro non hanno la possibilità di verificare se l'assicurato sia effettivamente disoccupato e soddisfi le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità. Inoltre, di norma, non sussiste la possibilità di collocamento, poiché non è certo che l'assicurato ottenga un nuovo permesso di lavoro in Svizzera e possa presentarsi immediatamente quando gli si offre una possibilità di lavoro.

La situazione è diversa in caso di disoccupazione parziale. Infatti, un frontaliero, rimanendo vincolato da un contratto di lavoro in Svizzera, mantiene rapporti con il nostro Paese e la riduzione dell'orario di lavoro è attestata simultaneamente a quella dei lavoratori domiciliati in Svizzera e poi annunciata, sempre in Svizzera, all'Ufficio del lavoro competente. Rimane inoltre intatta la disponibilità al collocamento. Conseguentemente, nel nostro diritto, nulla si oppone al pagamento di indennità di disoccupazione parziale ai frontalieri. L'articolo 10 del disciplinamento transitorio prescrive espressamente che i frontalieri abitanti all'estero hanno diritto alle prestazioni soltanto finché restano occupati presso un datore di lavoro soggetto a contribuzione in Svizzera.

Nel nostro messaggio dell'I 1 agosto 1976 (FF 7976 II 1573) sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (disciplinamento transitorio) abbiamo esposto gli effetti del nuovo ordinamento sulla situazione dei frontalieri e sottolineato che occorreva cercare di risolvere questo problema concludendo accordi bilaterali. Ci riferivamo non soltanto ai cittadini svizzeri, ma anche agli stranieri, ai frontalieri che lavorano in Svizzera, sia a quelli operanti all'estero. Nel frattempo, abbiamo risolto i problemi concernenti i frontalieri concludendo accordi bilaterali con Francia, Liechtenstein, Austria e Italia. Dall'entrata in vigore, tali accordi sono applicati senza difficoltà.

12

Negoziati con la Repubblica federale di Germania

121

In generale

A causa di alcuni problemi riguardanti segnatamente l'enclave di Büsingen, i negoziati con la Repubblica federale di Germania si sono protratti più a lungo di quelli condotti con gli altri Stati vicini. Inoltre, non si sentiva particolarmente la mancanza di un accordo con la RFG dato che, in virtù della Convenzione del 1928, i frontalieri tedeschi, diversamente da quelli degli altri Paesi vicini, non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione-disoccupazione.

122

Risultati dei negoziati

Per quanto concerne i frontalieri attivi in Svizzera o in Germania ma domiciliati nell'altro Stato contraente, il presente accordo istituisce un disciplina-

mento corrispondente a quello degli accordi conclusi con gli altri Stati vicini.

Si è infatti convenuto che i frontalieri sono obbligati a pagare i contributi conformemente alla normativa del Paese nel quale lavorano e che, in caso di disoccupazione parziale, riscuotono le indennità nel Paese di lavoro mentre, in caso di disoccupazione completa, la riscuotono nel Paese di domicilio.

Lo Stato nel quale i frontalieri lavorano rifonde allo Stato di domicilio una congrua parte dei contributi versati dai frontalieri quale copertura del rischio di disoccupazione completa.

Diversamente da Francia, Austria e Liechtenstein, la RFG non era disposta ad approvare un'accordo applicabile a tutti i frontalieri a prescindere dalla loro nazionalità. Così, il presente accordo si applica, anche per quanto riguarda i frontalieri, solamente ai cittadini dei due Stati contraenti nonché ai rifugiati e agli apolidi domiciliati sul territorio di uno degli Stati contraenti (art. 3). La RFG ha voluto evitare che i cittadini di altri Paesi stabiliti nel suo territorio -- grazie alla libertà di circolazione all'interno della CEE -- ma operanti in Svizzera possano ricorrere all'assicurazione-disoccupazione germanica in caso di disoccupazione completa.

13

Rappresentazione dei Cantoni e della Confederazione

Ai negoziati erano rappresentati i Cantoni frontalieri, principalmente interessati, nonché la Direzione di diritto internazionale pubblico, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e l'Ufficio federale degli stranieri. Alla delegazione era preposto l'UFIAML.

14

Accordo amministrativo

Deve ancora essere concluso, peraltro con la RFG, un accordo amministrativo che non contiene disposizioni di merito.

2 21

Contenuto dell'accordo In generale

Durante la sessione estiva, le vostre Camere hanno adottato la nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LAD; FF 1982 II 417). Rispetto all'ordinamento transitorio vigente, detta legge apporta segnatamente innovazioni in materia di prestazioni (p. es. indennità per insolvenza) come pure modificazioni terminologiche. Poiché l'accordo entrerà probabilmente in vigore contemporaneamente alla LAD, esso è già stato adattato a quest'ultima; di conseguenza, contrariamente agli accordi conclusi con gli altri Stati vicini, non richiederà modifiche all'entrata in vigore della LAD.

L'adattamento rispetto alla nuova LAD risulta soprattutto all'articolo 2 che disciplina il campo d'applicazione per materia. Secondo questo disposto

l'accordo si applica, per la Svizzera, alle indennità in caso di disoccupazione completa, di riduzione d'orario, di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. La RFG assicura le stesse prestazioni. Le misure preventive svizzere e le corrispondenti germaniche sono state, invece, volontariamente escluse poiché avrebbero comportato, fra l'altro, complicazioni amministrative.

Così, i frontalieri operanti nel nostro Paese non ricevono, ad esempio, assegni di pendolare o di soggiorno, non hanno diritto alle indennità giornaliere e alla partecipazione alle spese per corsi di riqualificazione o di perfezionamento sul territorio svizzero.

22

Obbligo dì pagare i contributi

I frontalieri sottostanno all'obbligo di pagare contributi allo Stato nel quale esercitano la loro attività (art. 5 cpv. 1). Tuttavia se, in virtù dell'accordo sulla sicurezza sociale concluso fra i due Stati, si applicano, in casi isolati, le disposizioni legali dell'altro Stato contraente, queste divengono applicabili anche per i contributi all'assicurazione-disoccupazione (art. 5 cpv. 2). È così garantita la riscossione regolare e uniforme dei contributi.

23

Prestazioni in caso di disoccupazione parziale, di intemperie e d'insolvenza del datore di lavoro

I frontalieri riscuotono le indennità di disoccupazione parziale e di intemperie nello Stato in cui esercitano l'attività salariata; percepiscono le indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro -- indennità in caso di fallimento, nella RFG -- nello Stato in cui fanno valere i loro crediti salariali, ovverossia nello Stato in cui il datore di lavoro è dichiarato fallito (art. 8 cpv. 4).

24

Indennità in caso di disoccupazione completa

In caso di disoccupazione completa, i frontalieri riscuotono le indennità secondo le disposizioni legali vigenti nel Paese di domicilio (art. 8 cpv. 1).

Per stabilire i precedenti periodi di contributo, si considerano i periodi d'attività compiuti nell'altro Stato. Ciò si è rivelato indispensabile per raggiungere lo scopo dell'accordo, ovverossia la copertura del rischio di disoccupazione completa nel Paese di domicilio. In caso di disoccupazione completa, i frontalieri rimangono, senza riserva, a disposizione degli uffici di collocamento e di controllo del Paese di domicilio.

Vi sono tuttavia frontalieri che non possono essere collocati nel Paese in cui abitano, perché, essendo cittadini dell'altro Stato contraente, non posseggono un permesso di lavoro. Trattasi di frontalieri che, contrariamente alla maggioranza, lavorano nel Paese d'origine ma sono domiciliati nell'altro Stato.

Nei loro confronti, si deroga alla norma generale e si prendono provvedimenti che permettano loro di ricevere, in caso di disoccupazione totale, 6

indennità dallo Stato di cui sono cittadini e dove esercitano un'attività lucrativa (art. 8 cpv. 2). Un caso simile è disciplinato dall'articolo 8 capoverso 3: vi sono alcune imprese di trasporti pubblici [in pratica solamente le FFS e le Ferrovie Tedesche (DB)] che, nelle regioni di frontiera, occupano lavoratori che abitano e lavorano sul territorio dell'altro Stato (impiegati delle Ferrovie Germaniche alla Stazione badense di Basilea, guardiavie delle FFS sul tronco ferroviario germanico Lottstetten-Jestetten nei pressi di Sciaffusa). Questi impiegati, che non sono frontalieri, sono assicurati, in virtù dell'accordo germano-svizzero di assicurazione sociale, nel Paese in cui ha sede l'impresa di trasporti pubblici, ovverossia il datore di lavoro; possono così riscuotere le prestazioni in tale Stato. Tuttavia, se non possono essere collocati a causa della nazionalità straniera o del domicilio all'estero, riscuotono le indennità di disoccupazione nel Paese di domicilio di cui di norma sono anche cittadini. Quanto detto vale anche per quelle imprese la cui attività si svolge principalmente sulla frontiera.

L'accordo è stato concluso principalmente per risolvere il problema dei frontalieri; dispone tuttavia che ogni Stato contraente consideri i periodi d'attività compiuti dai suoi cittadini nell'altro Stato contraente quando detti cittadini rimpatriano dopo un lungo soggiorno nell'altro Stato (art. 7 cpv. 1).

Secondo il nostro diritto, gli svizzeri dell'estero rimpatriati sono coperti senza avere pagato contributi, poiché non hanno la possibilità di assicurarsi volontariamente contro la disoccupazione. Tuttavia, come tutti coloro che sono, esenti dall'adempimento del periodo di contribuzione, hanno diritto solamente a indennità giornaliere limitate, calcolate globalmente; sottostanno inoltre a un periodo d'attesa. Per contro, in virtù di questo nuovo accordo, quando gli svizzeri dell'estero tornano in patria, la nostra assicurazione-disoccupazione prende in considerazione il periodo d'attività soggetto a contribuzione svolto nella RFG; essi possono così beneficiare immediatamente delle prestazioni e riscuotere indennità giornaliere normali. Lo stesso disciplinamento è del resto già applicabile agli altri Stati vicini fatta eccezione per l'Italia.

Per impedire che la durata d'indennizzo venga
cumulata nelle due assicurazioni, le indennità riscosse nell'altro Stato contraente, nei dodici mesi precedenti la domanda, riducono d'altrettanto la durata d'indennizzo nel Paese d'origine (art. 9).

25

Disciplinamento speciale concernente l'enclave di Büsingen

L'articolo 8 capoverso 5 concerne il disciplinamento dell'enclave di Biisingen. Giusta il trattato del 23 novembre 1964 concluso fra Svizzera e RFG sull'inclusione del Comune di Biisingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero (RS 0.631.112.136), i cittadini germanici che hanno dimorato ininterrottamente per più di dieci anni a Biisingen (come pure altre categorie di persone stabilitesi a Büsingen) godono di alcuni privilegi per quanto concerne la polizia degli stranieri, il diritto del lavoro e il settore professionale; tali privilegi sono accordati nella zona frontaliera svizzera comprendente il

Cantone di Sciaffusa nonché alcuni comuni dei Cantoni di Zurigo e di Turgovia. In virtù dell'articolo 19 di suddetto trattato, questi cittadini germanici possono essere assunti come lavoratori nelle regioni sopramenzionate senza sottostare alle restrizioni in materia di polizia degli stranieri e di mercato del lavoro, normalmente applicate agli stranieri.

Grazie al presente accordo, gli abitanti di questa enclave germanica che godono di privilegi in virtù del trattato sopracitato (purché siano salariati), quindi titolari della «carta blu», sono integrati senza restrizioni all'assicurazione-disoccupazione svizzera, come se abitassero nel nostro Paese. L'assicurazione-disoccupazione svizzera li copre quindi anche in caso di disoccupazione completa. Tuttavia, l'interessato deve, nella fattispecie, aver soggiaciuto alle disposizioni legali svizzere immediatamente prima di essere disoccupato, ovverossia deve aver versato i contributi alle assicurazioni sociali svizzere e quindi anche all'assicurazione-disoccupazione, fatto automatico se ha già lavorato in Svizzera. Tale norma può essere applicata anche a un abitante di Büsingen che certamente soddisfa le condizioni richieste per ottenere la «carta blu» ma che non ne ha ancora effettivamente usufruito. In tal caso, deve aver optato formalmente per l'assicurazione sociale svizzera, opzione possibile in virtù dell'accordo sull'assicurazione sociale esistente fra Svizzera e RFG a proposito degli abitanti di Biisingen. Ovviamente, coloro che risiedono in questa enclave e vogliono riscuotere le indennità di disoccupazione in Svizzera, devono soddisfare le condizioni abituali che danno diritto alle prestazioni, segnatamente le prescrizioni di controllo (da adempiere a Sciaffusa).

Giusta l'articolo 8 capoverso 5 dell'accordo, i lavoratori residenti a Biisingen da almeno sei mesi sono parificati agli abitanti di questa enclave titolari della «carta blu» e possono richiederla in qualsiasi momento. Nella fattispecie devono aver soggiaciuto alle disposizioni legali svizzere in materia d'assicurazione sociale immediatamente prima di essere disoccupato e aver pagato i contributi all'assicurazione-disoccupazione sia che abbiano lavorato in Svizzera usufruendo di un permesso per frontalieri, sia che abbiano optato per le assicurazioni sociali svizzere. Tuttavia,
devono essere soddisfatte due condizioni: in pirmo luogo la persona in questione deve dimorare da almeno sei mesi a Biisingen «con l'intenzione di stabi lirvisi». Definendo in tal modo il termine «abitare» (conformemente alla nozione di domicilio del nostro Codice civile) si intende escludere coloro che hanno a Biisingen una residenza secondaria e vi dimora soltanto in alcuni periodi dell'anno. In secondo luogo, l'interessato deve essere autorizzato a lavorare in Svizzera; dev'essere, per esempio, titolare di un permesso per frontalieri valido. Come si è formalmente convenuto nel verbale dei negoziati, l'accordo non conferisce il diritto di ottenere un nuovo permesso di lavoro. Il «disciplinamento di Biisingen» contenuto nell'accordo prevede il versamento di indennità in virtù del diritto svizzero, a colui che è sottostato a tale diritto immediatamente prima di essere disoccupato e che soddisfa le condizioni di cui all' articolo 19 del trattato concernente Biisingen, o che abita da più di sei mesi a Biisingen ed è autorizzato a lavorare in Svizzera.

26

Importo compensativo

Per quanto concerne il rimborso dei contributi è stato, di norma, adottato lo stesso disciplinamento degli accordi conclusi con Francia, Austria e Italia (art. 11 del presente accordo). Lo Stato di lavoro mette una parte dei contributi dei frontalieri a disposizione dello Stato di domicilio, affinchè questo possa coprire il rischio di disoccupazione completa.

L'ammontare dei contributi versati dai frontalieri è calcolato tenendo conto della media annua dei frontalieri presenti nel Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa e provenienti dall'altro Paese, nonché la media dei contributi annui versati da ogni lavoratore, compresa la parte del datore di lavoro (art. 2 lett. a). A tal riguardo, si prende in considerazione solamente la parte dei contributi destinata ai quattro tipi di prestazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b. Il nostro Paese non prende in considerazione i contributi spettanti alle misure preventive; rimborsa allo Stato di domicilio una percentuale del totale dei contributi versati dai frontalieri e corrispondente all'ammontare delle spese per le prestazioni in caso di disoccupazione completa rispetto a quelle che coprono i quattro tipi di prestazioni (lett. e). In tal modo si ottiene una cifra che riflette approssimativamente l'ammontare effettivo dei contributi versati dai frontalieri quale copertura del rischio di disoccupazione completa. Tale disciplinamento si basa sul principio della reciprocità.

27

Altre disposizioni dell'accordo

In questo accordo figurano, oltre alle disposizioni sostanziali testé descritte, regole formali riguardanti l'esecuzione, usuali nella normativa di sicurezza sociale. Tali regole disciplinano, in particolare, l'assistenza reciproca (art. 12), la protezione dei dati (art. 13), i rapporti diretti tra le autorità esecutive dei due Stati fra di loro e con gli assicurati (art. 15 e 16) nonché la composizione delle controversie (art. 19). Per facilitare l'esecuzione dell' accordo sono stati previsti anche organismi di collegamento (art. 16 cpv. 2).

Infine, gli articoli 17 e 18 assicurano la rettificazione delle doppie riscossioni che potrebbero verificarsi in seguito a versamenti di prestazioni effettuati dagli enti ufficiali dei due Stati, nonché la cessione dei diritti dell'assicurato nei confronti del suo datore di lavoro alla cassa incaricata del versamento delle indennità quando il datore di lavoro risiede nell'altro Stato.

Il protocollo finale, quale parte integrante dell'accordo, contiene altre disposizioni: II numero 1 lettera, a si riferisce ai battellieri del Reno. Un lavoratore che svolga un'attività su un'imbarcazione renana viene considerato frontaliere quando è al servizio di un'impresa con sede nell'altro Stato contraente. Tale disposizione cade all'entrata in vigore e alla ratificazione da parte della Svizzera del nuovo accordo del 30 novembre 1979 sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno che garantisce la copertura assicurativa (v. messaggio del 20 aprile 1972; FF 1982 II 546). In caso di disoccupazione parziale, i

battellieri del Reno occupati su imbarcazioni svizzere sono già integralmente coperti dalla nostra assicurazione-disoccupazione come se lavorassero in Svizzera. Anche l'accordo concluso con l'Austria prevede tale disciplinamento per i frontalieri.

Per quanto concerne il periodo di contribuzione, l'articolo 14 capoverso 3 della LAD disciplina le condizioni d'esonero accordate a svizzeri e stranieri in possesso di un permesso di domicilio che tornano in Svizzera dopo più di un anno di soggiorno all'estero. Il numero 3 del protocollo finale garantisce la non applicabilità del principio di parità di trattamento (art. 4 dell'accordo) alle disposizioni legali menzionate. Le condizioni restrittive stabilite dal nostro Consiglio per glistranieri in possesso di un permesso di domicilio si applicano conseguentemente anche ai cittadini della RFG.

Il disposto del numero 4 del protocollo finale soddisfa un desiderio germanico: infatti i frontalieri domiciliati nella RFG hanno, all'occorrenza, diritto ad alcune prestazioni non contemplate dall'assicurazione-disoccupazione propriamente detta e finanziate mediante i contributi versati all'Ufficio federale del lavoro.

Il numero 8 corrisponde alla norma applicata per il calcolo dell'importo compensativo nei confronti degli altri Stati vicini (v. n. 26). Sulla base delle statistiche disponibili siamo in grado di determinare la ripartizione dei frontalieri operanti in Svizzera per settori economici. Per trovare i dati relativi ad ognuno di essi, si moltiplica la media dei lavoratori che vi operano per l'ammontare annuo dei contributi risultante dal guadagno medio di ogni settore.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

L'accordo prevede il trasferimento di importi compensativi all'organismo tedesco competente. Tali esborsi saranno addossati al fondo di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione. Dato che questo è finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori -- senza considerare eventuali anticipi dei poteri pubblici -- la conclusione di quest'accordo non provoca alcuna spesa suppletiva per la Confederazione. Per quanto concerne i rimborsi di cui all'articolo 11 del presente accordo, occorre sottolineare che non si tratta di prestazioni gratuite fatte all'altro Stato contraente o ai suoi assicurati, bensì di un'equa perequazione fra il Paese che riscuote i contributi e quello che copre i rischi.

Neppure le altre disposizioni dell'accordo comportano spese supplementari per la Confederazione. Ovviamente, è possibile che il fondo di compensazione debba assumere alcuni oneri suppletivi dovuti alla copertura dei rischi di disoccupazione completa dei frontalieri che precedentemente lavoravano all'estero. Per contro, la RFG verserà al fondo di compensazione un importo compensativo per questi frontalieri.

L'applicazione del presente accordo, segnatamente per quanto concerne gli 10

annunci e gli aspetti giuridici dei casi speciali, aumenterà indubbiamente i compiti dell'organo di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione -- ovverossia dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro -- non si prevede tuttavia di dover assumere nuovo personale.

4

Linee direttive della politica di governo

Le linee direttive della politica di governo 1979-1983 non prevedevano questo progetto; ciononostante esso corrisponde all'obiettivo della nostra politica di sicurezza sociale.

5

Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale offre la base costituzionale che permette di concludere l'accordo. In virtù di tale articolo, la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza di codesta vostra Assemblea è fondata sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. L'accordo non ha durata indeterminata ed è denunciabile; esso non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un' unificazione multilaterale del diritto. Conseguentemente, giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale, non sottosta al referendum facoltativo.

11

Decreto federale

Disegno

concernente l'Accordo sull'assicurazione contro la disoccupazione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1982 1), decreta:

Art. l 1 È approvato l'accordo sull'assicurazione contro la disoccupazione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, firmato il 20 ottobre 1982.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di Trattati internazionali.

1)

FF 1983 I 1

12

Accordo

Traduzione1)

d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania

La Confederazione Svizzera e

la Repubblica federale di Germania, animate dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell'assicurazione-disoccupazione e di armonizzarli all'evolversi del diritto, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I: Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente: 1. «Territorio» per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il territorio sul quale si applica la legge fondamentale di questo Paese, per quanto concerne la Confederazione Svizzera, qui di seguito detta anche Svizzera, il suo territorio.

2. «cittadini» designa, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, qualsiasi cittadino germanico ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, per quanto concerne la Svizzera, qualsiasi cittadino svizzero.

3. «Legislazione» e «disposizioni legali» designano, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, le leggi e le ordinanze nonché i decreti dell'Ufficio federale del lavoro (Bundesanstalt für Arbeit), relativi al settore giuridico di cui all'articolo 2 capoverso 1.

4. «Autorità competente» designa, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, 11

Dal testo originale tedesco.

13

r

Assicurazione contro la disoccupazione il Ministro federale del lavoro e degli affari sociali (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung), per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.

5. «Abitare» designa, dimorare in modo regolare e legale.

6. «Frontalieri» designa, i lavoratori che, per la loro attività regolare e legale nella regione frontaliera di uno degli Stati contraenti, sottostanno alle disposizioni legali di quest' ultimo e abitano nella regione frontaliera dell'altro Stato contraente.

7. «Ente ufficiale» designa, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, l'Ufficio federale del lavoro, per quanto concerne la Svizzera, gli uffici cui incombe l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1.

Articolo 2 Campo d'applicazione per materia (1) II presente Accordo si applica: 1. nella Repubblica federale di Germania alle disposizioni legali su : a) il sussidio di disoccupazione, b) il sussidio in caso di disoccupazione parziale, e) il sussidio in caso d'intemperie, d) il sussidio in caso di fallimento ; 2. in Svizzera alle disposizioni di diritto federale su : a) l'indennità in caso di disoccupazione, b) l'indennità in caso di lavoro ridotto, e) l'indennità in caso d'intemperie, d) l'indennità in caso d'insolvenza del datore di lavoro, e a quelle relative ai contributi. · (2) Nell'esecuzione del presente Accordo, non occorre applicare le disposizioni legali risultanti da convenzioni internazionali concluse con altri Stati o di diritto sovranazionale oppure che servono alla loro applicazione.

Articolo 3 Campo d'applicazione personale II presente Accordo si applica, salvo disposizioni contrarie : a) ai cittadini dei due Stati contraenti, b) ai rifugiati e agli apolidi che abitano sul territorio di uno dei due Stati contraenti.

14

Assicurazione contro la disoccupazione Articolo 4 Parità di trattamento Quando il diritto a una prestazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 richiede, secondo le disposizioni legali dello Stato contraente ove si domanda tale prestazione, la nazionalità di tale Stato, le persone cui si applica il presente Accordo in virtù dell'articolo 3 vengono trattate come i cittadini di tale Stato contraente, purché il presente Accordo non disponga altrimenti.

Articolo 5 Obbligo di contribuzione (1) L'obbligo di contribuzione è determinato secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio è esercitata l'attività.

(2) Tuttavia se, in virtù dell'Accordo sulla sicurezza sociale concluso fra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera, non sono applicabili le disposizioni legali vigenti nel luogo d'attività ma lo sono le disposizioni legali dell'altro Stato contraente, si applicano quest'ultime anche all'obbligo di contribuzione in virtù delle disposizioni legali dell'articolo 2 capoverso 1, indipendentemente dalla nazionalità del lavoratore.

(3) II presente Accordo non tange le disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche nonché nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, relative alle disposizioni legali di cui all'articolo 2 capoverso 1.

Titolo II: Disposizioni particolari. Diritto alle prestazioni Articolo 6 Principi II diritto alle prestazioni enunciate all'articolo 2 capoverso 1, nonché la procedura, sono determinati secondo le disposizioni legali vigenti nello Stato contraente ove è esercitato il diritto all'indennità, purché gli articoli seguenti non dispongano altrimenti.

Articolo 7 Periodi d'occupazione o di contribuzione. Durata dell'indennizzo e calcolo applicabili da ogni Paese ai propri cittadini (1) Sono presi in considerazione per il periodo d'occupazione o di contribuzione e la durata dell'indennizzo i periodi d'attività dipendente soggetta a contribuzione compiuti in virtù delle disposizioni legali dell'altro Stato contraente purché il richiedente abbia la nazionalità dello Stato contraente nel quale esercita il diritto all'indennità e abiti sul territorio di tale Stato. I periodi sono presi in considerazione come se fossero stati compiuti secondo le disposizioni legali di tale Stato contraente.

(2) a) Per calcolare il sussidio di disoccupazione per i periodi compiuti giusta il capoverso 1, secondo le disposizioni del diritto germanico, occorre prendere come base il salario secondo la tariffa determinante nel luogo 15

Assicurazione contro la disoccupazione di domicilio o di dimora abituale del disoccupato oppure, in mancanza di regolamento tariffario, la remunerazione usuale in tale luogo; è determinante il salario dell'occupazione che il disoccupato potrebbe esercitare tenendo conto dell'età e della capacità, ma prendendo in considerazione in modo equo la professione nonché la formazione in base alla situazione e all'evolversi del mercato del lavoro.

b) Per calcolare l'indennità di disoccupazione per i periodi considerati al capoverso 1, secondo le disposizioni del diritto svizzero, occorre prendere come base il salario ottenuto.

Articolo 8 Disposizioni particolari (1) I frontalieri riscuotono il sussidio di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul territorio del quale abitano. Per il periodo d'occupazione o di contribuzione e la durata d'indennizzo si considerano i periodi di un'attività dipendente soggetta a contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali dell'altro Stato contraente.

Si applica l'articolo 7 capoverso 1 seconda frase e il capoverso 2.

(2) In deroga al capoverso 1, i frontalieri riscuotono i sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio sono occupati come se vi abitassero e fin tanto che mantengono lo stesso domicilio enll'altro Stato contraente e non sono autorizzati a esercitarvi un'attività lucrativa dipendente. La competenza territoriale dell'ufficio del lavoro è determinata a seconda del luogo in cui è stata esercitata l'ultima attività.

(3) Quando un lavoratore di un'impresa di trasporti pubblici o di un'impresa operante sulla frontiera comune di due Stati contraenti non è sottoposto alle prescrizioni legali dello Stato contraente nel quale abita e ove è stato occupato immediatamente prima di essere disoccupato, in virtù delle disposizioni dell'Accordo sulla sicurezza sociale concluso fra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera combinate all'articolo 5 capoverso 2 del presente Accordo, tale lavoratore riscuote il sussidio di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo le disposizioni legali dell'altro Stato contraente come se abitasse sul territorio di detto Stato, finché mantiene il domicilio nel primo
Stato contraente e non è autorizzato a esercitarvi una attività lucrativa dipendente. Da parte germanica è competente l'Ufficio del lavoro di Lörrach; da parte svizzera l'Ufficio del lavoro più vicino al domicilio del lavoratore.

(4) I frontalieri riscuotono i sussidi in caso di disoccupazione parziale e in caso d'intemperie (indennità in caso di lavoro ridotto e in caso d'intemperie) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio sono occupati, come se vi abitassero. Riscuotono, indipendentemente dal luogo di domicilio, il sussidio in caso di fallimento (indennità in caso d'insolvenza) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente nel quale devono fare valere il credito salariale.

16

Assicurazione contro la disoccupazione (5) I lavoratori che, immediatamente prima di esser disoccupati, esercitavano un'attività sottostante alle disposizioni legali svizzere e che soddisfano le condizioni dell'articolo 19 del Trattato del 23 novembre 1964 concluso fra la Repubblica federale tedesca e la Confederazione Svizzera, sull'inclusione del comune di Büsinger am Hochrhein nel territorio doganale svizzero e che risiedono da almeno 6 mesi a Büsingen con l'intenzione di stabilirvisi, riscuotono le prestazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 numero 2 come se abitassero in Svizzera, tuttavia, per quanto concerne l'indennità di disoccupazione, le riscuotono solamente coloro che sono autorizzati a lavorare in Svizzera.

Suddetti lavoratori adempiono gli obblighi presso l'ufficio cantonale del lavoro di Sciaffusa se le condizioni legali da cui dipende il diritto alle prestazioni prescrivono che i lavoratori si annuncino personalmente per il collocamento all'ufficio del lavoro del luogo di domicilio e che vi facciano attestare la perdita del lavoro.

Articolo 9 Riduzione della durata d'indennizzo La durata d'indennizzo si riduce in funzione del numero dei giorni per i quali il disoccupato ha già riscosso sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione) nell'altro Stato contraente .durante i dodici mesi precedenti la domanda di indennità. Sono considerati giorni per i quali il disoccupato ha riscosso prestazioni anche quelli per i quali le prestazioni non sono state concesse a cagione della sua condotta colpevole.

Art. 10 Equiparazione delle prestazioni versate nell'altro Stato contraente Le prestazioni di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente sono equiparate a prestazioni analoghe dello Stato contraente sul cui territorio il lavoratore ha fatto valere il suo diritto.

Art. 11 Rimborso dei contributi dei frontalieri (1) Una parte dell'ammontare complessivo dei contributi dei frontalieri, riscossi secondo le disposizioni legali del Paese in cui è esercitata l'attività in virtù delle disposizioni legali previste all'articolo 2 capoverso 1 è rimborsata annualmente all'Ufficio del Paese di domicilio di cui al capoverso 4 e conformemente alle disposizioni legali qui di seguito.

(2) a) L'ammontare complessivo dei contributi dei frontalieri è calcolato in base alla media annua dei
frontalieri occupati e la media dei contributi versati annualmente per ogni lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).

b) Detto ammontare dev'essere considerato proporzionalmente alla parte di prestazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 rispetto all'insieme delle prestazioni finanziate mediante contributi e prelievi.

2

Foglio federale 1983, Voi. I

17

Assicurazione contro la disoccupazione e) Della somma così calcolata è rimborsata la parte corrispondente alla percentuale dei sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione), rispetto all'insieme delle prestazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1.

(3) Le autorità competenti decidono come determinare la media annua dei frontalieri che esercitano un'attività. Possono convenire un rimborso globale.

(4) Sono responsabili, dei rimborsi reciproci di cui al capoverso 1 l'Ufficio federale del lavoro e l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Tali uffici si trasmettono una volta all'anno i conteggi necessari.

Titolo III: Disposizioni varie Articolo 12 Assistenza reciproca Per l'applicazione delle prescrizioni legali di cui all'articolo 2 di questo Accordo, le autorità, i tribunali e gli enti ufficiali degli Stati contraenti si prestano i loro buoni uffici come se si trattasse delle proprie autorità, tribunali e gli enti ufficiali. L'assistenza si applica segnatamente alla notificazione delle decisioni, all'amministrazione della prova, alla riscossione dei contributi e alla restituzione delle prestazioni, eccettuata l'esecuzione forzata mediante assistenza giudiziaria. L'assistenza è gratuita; le spese in contanti sono rimborsate eccettuate le spese di porto.

Articolo 13 Protezione dei dati Se uno Stato contraente trasmette all'altro dati personali, oppure segreti industriali o commerciali, in virtù dell'Accordo o di una Convenzione vertente sulla sua esecuzione si applica sia alla loro trasmissione sia al loro uso il diritto in vigore concernente la protezione dei dati personali e dei segreti industriali e commerciali dello Stato interessato.

Articolo 14 Esenzione da emolumenti e da visto di legalizzazione Se le disposizioni legali di uno Stato contraente prevedono l'esenzione o la riduzione delle imposte o degli emolumenti, inclusi quelli consolari riscossi per i documenti o gli atti che devono essere presentati in virtù di tali disposizioni legali, tale esenzione o riduzione riguarda anche i documenti corrispondenti e gli atti da presentare in virtù del presente Accordo o delle prescrizioni legali dell'altro Stato contraente previste dall'articolo 2 capoverso 1.

(2) Gli atti e gli altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente Accordo o delle disposizioni legali dell'altro Stato contraente, di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono esonerati dal visto di legalizzazione.

Articolo 15 Comunicazioni (1) Gli uffici dei due Stati contraenti, per l'applicazione delle disposizioni 18

Assicurazione contro la disoccupazione legali previste all'articolo 2 capoverso 1, e del presente Accordo, corrispondono eventualmente fra di loro nonché con i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti.

(2) Le decisioni e gli altri documenti possono anche essere recapitati direttamente per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alle persone che dimorano sul territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo 16 Accordo amministrativo e informazione reciproca (1) Quando è necessario il consenso reciproco, le autorità competenti dei due Stati contraenti decidono direttamente fra di loro i particolari dei provvedimenti amministrativi necessari all'applicazione del presente Accordo. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente Accordo nonché le modificazioni e i complementi delle loro legislazioni concernenti la sua esecuzione.

(2) Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, sono istituiti i seguenti organismi di collegamento: nella Repubblica federale di Germania il «Landesarbeitsamt Baden-Württemberg» a Stoccarda, in Svizzera l'Ufficio cantonale del lavoro di Basilea-Campagna a Pratteln.

Articolo 17 Trattenuta delle indennità e delle anticipazioni versate indebitamente (1) Se l'ente ufficiale di uno Stato contraente ha pagato prestazioni indebite, l'ente ufficiale dell'altro Stato, a domanda del primo ente ufficiale e in suo favore, trattiene l'indebito sul pagamento complementare o sui pagamenti in corso, fatti ai disoccupati secondo le norme vigenti in tale Stato.

(2) Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, una persona ha diritto a prestazioni in contanti per un periodo di tempo, per il quale essa o i suoi parenti hanno già riscosso sussidi versati da un'istituzione d'assistenza sociale dell'altro Stato contraente, queste prestazioni in contanti vengono trattenute in favore di detta istituzione se quest'ultima ha diritto al rimborso e se lo domanda, come se si trattasse di un'istituzione d'assistenza sociale avente sede sul territorio del primo Stato contraente. Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, una persona ha diritto a una prestazione in contanti per un periodo di tempo per il quale essa o i suoi parenti hanno già riscosso prestazioni in contanti provenienti da fondi pubblici
e versati da un ente ufficiale di diritto pubblico dell'altro Stato contraente, queste prestazioni in contanti vengono trattenute in favore di quest'ultimo ente ufficiale, quando questo abbia diritto al rimborso e lo domandi indipendentemente da altri ordinamenti internazionali.

19

Assicurazione contro la disoccupazione Articolo 18 Surrogazione nei diritti derivanti dal contratto di lavoro Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, un disoccupato ha riscosso un sussidio di disoccupazione (indennità di disoccupazione) durante un periodo per il quale aveva diritti, derivanti dal contratto di lavoro, nei confronti del precedente datore di lavoro dell'altro Stato contraente, tali diritti passano all'ente ufficiale del primo Stato contraente come se esistessero nei confronti di un datore di lavoro di questo Stato contraente.

Articolo 19 Composizione delle controversie (1) Le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere composte, quanto possibile, dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

(2) Se una controversia non può essere composta in tal modo, si applicano le disposizioni relative al Tribunale arbitrale contenute nell'Accordo sulla sicurezza sociale concluso fra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera.

Titolo IV: Disposizioni transitorie e finali Articolo 20 Disposizioni transitorie (1) II presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per il periodo precedente la sua entrata in vigore. Vengono tuttavia presi in considerazione i periodi d'attività compiuti nell'altro Stato contraente prima dell'entrata in vigore del Presente Accordo, come se quest'ultimo lo fosse già stato, quando si tratta dell'applicazione degli articoli 7 e 8 .

(2) II presente Accordo non tange le decisioni rese prima della sua entrata in vigore.

Articolo 21 Protocollo finale II protocollo finale allegato costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 22 Applicazione per il «Land» di Berlino II presente Accordo si applica anche al «Land» di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non emana una dichiarazione contraria a destinazione del Consiglio federale svizzero, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 23 Ratificazione. Entrata in vigore (1) II presente Accordo dev'essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Bonn appena possibile.

20

Assicurazione contro la disoccupazione (2) II presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Articolo 24 Durata d'indennizzo. Abrogazione (1) II presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascun Stato contraente può denunciarlo al termine di un anno divile mediante un preavviso di tre mesi.

(2) Se l'Accordo cessa di produrre i suoi effetti in séguito a denuncia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti acquisiti fino a quel momento, ma non oltre a un anno a decorrere dal momento in cui ha cessato d'essere in vigore.

Articolo 25 Abrogazione delle disposizioni previgenti L'entrata in vigore del presente Accordo abroga: La convenzione del 4 febbraio 1928 fra la Confederazione svizzera e il Reich tedesco concernente l'assicurazione disoccupazione dei lavoratori delle regioni di confine; L'Accordo amministrativo del 2/27 febbraio 1976 fra il Ministro federale del lavoro e degli affari sociali e il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica concernente le prestazioni in caso di disoccupazione parziale per i frontalieri che abitano nella Repubblica federale di Germania e lavorano in Svizzera; II numero 8a del protocollo finale allegato alla Convenzione del 25 febbraio 1964 sulla sicurezza sociale fra Confederazione Svizzera e Repubblica federale di Germania nel tenore della Convenzione complementare del 9 settembre 1975.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 20 ottobre 1982, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera: Jean-Pierre Bonny

Per la Repubblica federale di Germania: Helmut Redies

21

Protocollo finale

Traduzione 1)

allegato all'Accordo d'assicurazione-disoccupazione fra la Confederazione Svìzzera e la Repubblica federale di Germania

Alla firma dell'Accordo d'assicurazione-disoccupazione concluso oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, i plenipotenziari dei due Stati contraenti annunciano, in una dichiarazione comune, che convengono quanto segue:

1. Ad articolo 1 numero 6 a) Fin tanto che la Svizzera non applica il capitolo dell'assicurazionedisoccupazione contenuto nell'Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, si considera frontaliere il lavoratore che abita in uno dei due Stati contraenti ed è occupato come battelliere del Reno da un'impresa con sede nell'altro Stato contraente.

D'altronde, il presente Accordo non tange la versione vigente dell'Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno.

b) L'articolo 1 dell'Accordo del 27 maggio 1970 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine determina le zone frontaliere dei due Stati contraenti.

2. Ad articolo 3 Ai sensi dell'articolo 3 sono considerati rifugiati e apolidi: a) I rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo Statuto dei rifugiati e al protocollo del 31 gennaio 1967 allegato a tale Accordo; b) Gli apolidi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo Statuto degli apolidi.

3. Ad articolo 4 II presente Accordo non modifica la limitazione degli aventi diritto prevista all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale sull'assicurazione " Dal testo originale tedesco.

22

Assicurazione contro la disoccupazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982. I cittadini germanici stabilitisi in Svizzera sono parificati in tutti gli altri casi ai cittadini svizzeri.

4. Ad articolo 5 capoverso 1 I frontalieri domiciliati nella Repubblica federale di Germania, indipendentemente dall'obbligo di versare contributi secondo le disposizioni del diritto svizzero, possono essere obbligati a versare un contributo anche all'Ufficio federale del lavoro. La Svizzera si riserva il diritto d'applicare un disciplinamento corrispondente ai frontalieri domiciliati sul suo territorio. Le prestazioni dei sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo l'articolo 8 capoverso 1 possono dipendere dal pagamento di contributi supplementari.

5. Ad articolo 7 capoverso 1 Non sono modificati i diritti dei rifugiati e degli apolidi derivanti dalle disposizioni menzionate al numero 2 del presente protocollo finale.

6. Ad artìcolo 7 capoverso 2 lettera a Per il calcolo delle prestazioni l'Ufficio federale del lavoro prende come base la classe di imponibile che sarebbe determinante per il lavoratore se fosse soggetto al pagamento di imposte.

1. Ad articolo 8 capoverso 1 Gli uffici del lavoro dei due Stati contraenti si sforzeranno di ricollocare i frontalieri divenuti disoccupati e a tale scopo collaboreranno strettamente. Anche le autorità competenti possono prendere le misure necessarie in materia.

8. Ad articolo 11 capoverso 2 lettera a La Svizzera fa tale calcolo tenendo conto dei diversi settori economici.

9. Aiuto ai disoccupati nella Repubblica federale di Germania Per quanto concerne il diritto di un cittadino germanico all'aiuto in caso di disoccupazione l'ottenimento d'indennità di disoccupazione secondo le disposizioni del diritto svizzero è assimilato a quello dei sussidi di disoccupazione secondo le disposizioni legali vigenti nella Repubblica federale di Germania; negli altri casi si applica per analogia l'articolo 7.

23

Assicurazione contro la disoccupazione Fatto a Berna il 20 ottobre 1982, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera: Jean-Pierre Bonny

24

Per la Repubblica federale di Germania: Helmut Redies

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'Accordo sull'assicurazione contro la disoccupazione conchiuso fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania del 17 novembre 1982

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1983

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

01

Cahier Numero Geschäftsnummer

82.075

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.01.1983

Date Data Seite

1-24

Page Pagina Ref. No

10 114 020

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.