# S T #

83.033

Messaggio concernente la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 27 aprile 1983

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno concernente una legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Contemporaneamente vi chiediamo di classificare i seguenti interventi parlamentari: 1969 P 10128 Revisione della legge sulla caccia e sulla pesca (S 18.3.69, Nänny) 1972 P 11291 Protezione della selvaggina (N 3.10.72, Rothen) 1973 M 11533 Caccia e protezione degli uccelli (S 15.3.73, Heimann; N 20.3.73) 1973 M 11522 Caccia e protezione degli uccelli (N 20.3.73, Röthlin; S 15.3.73) 1978 P 78.495 Legge sulla caccia e la protezione degli uccelli, revisione totale (S 12.12.78, Knüsel) 1980 P 79.901 Uccelli acquatici e palustri (N 25.9.80, Kunz) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 aprile 1983

1983-204 78

Foglio federale 1983, Voi. Il

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

1169

Compendio La legge vigente sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925 sostituì quella del 24 giugno 1904. Nel 1962 fu riveduta parzialmente. Questa revisione si limitò a pochi singoli settori. La legge non soddisfa più le esigenze odierne.

Il disegno di legge proposto, che è un compromesso tra una vera e propria legge quadro e la legge vìgente, accorda ai Cantoni vaste competenze in materia di caccia. Esso mantiene tuttavia il concetto di protezione e in parte persino lo rafforza. Questo è oggi particolarmente necessario, poiché si tende sempre più a modificare e distruggere gli spazi vitali degli animali selvatici.

Inoltre la Confederazione ha assunto nuovi impegni con accordi internazionali che devono trovare riscontro nel diritto interno. Per quello che riguarda l'argomento in questione si tratta della Convenzione del 2 febbraio 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar; RS 0.451.45,) e della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa del 19 settembre 1979 (Convenzione di Berna; RS 0.455; RU 1982 802).

Per il resto, nella nuova legge devono essere particolarmente tenuti in considerazione i punti seguenti: 1. La conservazione degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli selvatici deve acquistare maggior importanza.

2. La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni deve essere regolamentata in modo chiaro e inequivocabile.

3. Le basi legali per la prevenzione dai danni causati dalla selvaggina e per il loro risarcimento devono essere adattate alle condizioni attuali.

4. Le disposizioni in materia di mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia necessitano di una nuova stesura adeguata e al passo con i tempi.

5. Le disposizioni penali devono essere rese più severe.

1170

1

Mandato costituzionale

La legislazione federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici poggia sull'articolo 25 della Costituzione federale (Cost.).

Esso recita: La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni legislative sull' esercizio della pesca e della caccia, nominatamente per la conservazione del grosso selvaggiume nelle montagne, non meno che per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura e alla selvicoltura.

Questo articolo fu inserito nella Cost. del 29 maggio 1874. Allora gli effettivi della selvaggina, in particolare del camoscio, del cervo e del capriolo, avevano raggiunto un minimo assoluto. Responsabili di ciò erano stati i disordini bellici della prima metà del secolo, una caccia mal regolamentata e un forte bracconaggio.

Oggi la situazione è un'altra. Grazie alle severe disposizioni protettive della legge in vigore e ad un cambiamento della mentalità dei cacciatori e della popolazione, si registrano generalmente effettivi di selvaggina molto alti, in alcuni casi persine troppo alti.

L'articolo 25 Cost. richiama particolarmente l'attenzione sul doppio scopo della legge. Essa deve regolamentare la caccia e proteggere gli animali selvatici. Questo doppio compito deve apparire chiaramente anche nel titolo della nuova legge.

2

Situazione iniziale e lavori preliminari

II 19 dicembre 1972 il Consigliere agli Stati Heimann e il Consigliere nazionale Röthlin hanno inoltrato delle mozioni con le quali chiedevano la revisione totale della legge sulla caccia. Il Consiglio degli Stati accolse la mozione Heimann il 15 marzo 1973, il Consiglio nazionale la mozione Röthlin il 20 marzo 1793. Ambedue le mozioni auspicavano soprattutto una legge che partisse da una chiara concezione basata sul concetto della protezione delle specie.

Le autorità venatorie cantonali e le associazioni interessate alla caccia furono invitate a prendere posizione su questioni di principio. In seguito la Commissione consultiva della" caccia del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento), con l'aggiunta di due rappresentanti dell'Associazione forestale svizzera, fu incaricata di elaborare un primo avamprogetto. Un gruppo di lavoro del Dipartimento rivide questo progetto. Inoltre fu elaborato un secondo avamprogetto che poneva l'accento su una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Per questo nella procedura di consultazione, che fu attuata nel febbraio del 1980 presso i Cantoni e le associazioni interessate, furono messi in discussione due avamprogetti.

Le risposte furono molto divergenti. 6 Cantoni e 20 associazioni si pronunciarono per il primo avamprogetto (legge quadro allargata), 8 Cantoni e 3 associazioni per il secondo avamprogetto (legge quadro ristretta). 5 Cantoni e 2 associazioni postularono una revisione parziale. 6 Cantoni e 6

1171

associazioni presentarono progetti alternativi in parte molto divergenti l'uno dall'altro.

Nell'agosto del 1981 il Consiglio federale incaricò il Dipartimento di elaborare un nuovo progetto di legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e di preparare il relativo messaggio tenendo conto dei desideri dei Cantoni e delle associazioni, nonché della struttura federalistica del Paese.

3

II disegno di legge

31

Considerazioni generali

Secondo i principi già citati nell'introduzione, le competenze in materia di caccia sono da lasciare in gran parte ai Cantoni. Per questo sono state tralasciate disposizioni come il divieto di cacciare la domenica o il divieto del tiro a pallini, che erano contenute in progetti precedenti. Queste sono infatti ingerenze dirette nell'esercizio della caccia, che deve essere regolamentato dai Cantoni.

Al contrario, il concetto di protezione da alla Confederazione la facoltà di prendere misure per la conservazione della varietà delle specie. La nuova legge stabilisce pertanto l'ambito di applicazione dell'ordinanza d'esecuzione e del diritto cantonale.

In questo modo viene fornito uno strumento che, con la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, potrà dare un contributo determinante alla soluzione dei problemi in materia di caccia e di protezione degli animali selvatici.

È presumibile che anche in futuro il paesaggio e con esso il mondo animale subiranno profondi mutamenti. Per questo è necessario inserire nella legge un certo margine di manovra, in maniera da poter reagire prontamente ai nuovi sviluppi. Questo vale particolarmente per quello che riguarda il disturbo degli animali selvatici, o quando determinate specie sono localmente minacciate o per lo sviluppo tecnico delle armi da caccia e dei mezzi ausiliari.

32

Commento ai singoli articoli di legge

Capitolo primo: Scopo e campo di applicazione Art. l Scopo Le disposizioni contenute in questo articolo hanno carattere programmatico e rispecchiano la situazione critica delle specie di animali selvatici, i cui spazi vitali vengono sempre pù modificati, distrutti, ridotti o disturbati. La protezione degli spazi vitali è ancorata nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451). La protezione dei biotopi è una condizione sine qua non per la protezione delle specie. Per questo la conservazione dello spazio vitale deve essere indicata come fine anche nella nuova legge.

1172

La conservazione della varietà delle specie indigene merita particolare attenzione. È una realtà biologica il fatto che le specie indigene sono adattate nel migliore dei modi ai loro spazi vitali e che specie estranee possono portare a gravi disturbi dell'equilibrio biologico e ad una diminuzione della varietà delle specie. A questo proposito le specie minacciate meritano particolare attenzione.

Anche il problema dei danni causati dalla selvaggina riveste grande importanza. Determinate specie animali sfruttano eccessivamente il loro spazio vitale. Questo ha degli effetti negativi sulla varietà delle specie e porta a danni alle colture agricole e al bosco. La caccia può in questo caso aiutare a raggiungere il necessario equilibrio.

Nel capoverso 2 viene stabilito esplicitamente che spetta ai Cantoni regolamentare la caccia.

» Art. 2 Campo d'applicazione L'articolo 2 definisce chiaramente e esaustivamente a quali specie animali si riferisce la nuova legge. Esso serve contemporaneamente alla delimitazione nei confronti della LPN (RS 451). Alcune specie animali (segnatamente il riccio e il ghiro) saranno inclusi nel campo d'applicazione della legislazione sulla protezione della natura. È previsto di completare l'articolo 24 dell' ordinanza di esecuzione del 27 dicembre 1966 della LPN (RS 451.1) come segue: Latino

Erinaceus europaeus tutte le specie della famiglia Soricidae tutte le specie della famiglia Gliridae Cricetus cricetus Microtus nivalis Mus posciavinus

Italiano

ricucio tutte le specie della famiglia dei topiragni tutte le specie della famiglia dei ghiri criceto Campagnolo delle nevi o arvicola delle nevi topolino delle case poschiavino

Questo complemento sarà attuato il più rapidamente possibile in maniera da continuare a garantire la protezione di queste specie.

Capitolo secondo: Caccia Art. 3 Principi La pianificazione dell'esercizio della caccia, citata nel capoverso 1, riguarda principalmente le specie di ungulati capriolo, camoscio e cervo. Questa pianificazione contribuirà a sfruttare in modo ottimale le singole popolazioni a scopo venatorio. A questo proposito deve essere raggiunta una distribuzione delle classi di età e di sesso consona alle diverse specie, come pure una buona condizione dei singoli animali. La premessa necessaria sono dei censimenti periodici. Nella pratica ciò non è realizzabile facilmente. Una piani-

1173

ficazione realistica deve perciò tener conto non soltanto dei punti di vista della biologia della selvaggina, ma anche delle condizioni locali, degli interessi dell'economia agricola e forestale come pure delle giustificate esigenze della protezione della natura.

Gli scopi della selvicoltura sono a questo proposito particolarmente importanti. Con la pianificazione della caccia devono essere create le premesse per una selvicoltura in armonia con i diversi ambienti naturali e il più vicina possibile allo stato naturale. In particolare dovrebbe essere possibile, con adeguate misure di protezione, raggiungere una rinnovazione dei boschi con specie vegetali conformi alle diverse stazioni. La nuova legge non si sofferma ulteriormente su questo problema poiché esso è già regolamentato nell' articolo 20 dell'ordinanza esecutiva del 1° ottobre 1965 della legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (OVPF; RS 921.01), dove si dice: I Cantoni devono regolare la densità dèlia selvaggina in modo che resti assicurato il principio della continuità e segnatamente il ripopolamento mediante essenze adeguate alla stazione.

Anche la protezione della natura merita più attenzione nella legge. Oggi il cacciatore deve tener conto di un'opinione pubblica sempre più critica e interessata alla natura. Se il cacciatore vuole essere il fiduciario della selvaggina e che la caccia sia considerata come un aspetto della protezione della natura, deve convincersi della necessità di porre la caccia nel contesto ecologico della natura. Negli ultimi tempi questo è stato in parte realizzato, non da ultimo grazie agli sforzi delle associazioni e della stampa venatorie. Per questo la Lega svizzera per la protezione della natura ha riconosciuto la necessità di una caccia al passo con i tempi per regolare le popolazioni di selvaggina.

Il capoverso 2 stabilisce la sovranità dei Cantoni in rapporto all'esercizio della caccia. Le competenze cantonali vengono specificate dettagliatamente.

In particolare i Cantoni hanno l'obbligo di organizzare un'efficace sorveglianza e una protezione sufficiente degli animali selvatici.

Secondo-il capoverso 3 i- Cantoni devono tenere una statistica sulla caccia.

Essa serve alla pianificazione di misure venatorie e di cura della selvaggina e permette una
visione generale sullo sviluppo delle popolazioni più importanti di selvaggina.

L'obbligo del Consiglio federale, secondo il capoverso 4, di stabilire i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia, risulta dalla Convenzione dj.

Berna (RS 0.455; RU 1982 802), firmata dalla Svizzera il 19 settembre 1979 e entrata in vigore nel luglio del 1982. I mezzi ausiliari citati in questa convenzione devono essere proibiti in tutta la Svizzera e sono da definire precisamente nell'ordinanza esecutiva del Consiglio federale. La delega di questa competenza al Consiglio federale permette un adattamento ad altri sviluppi tecnici. Allo stato attuale delle cose sarebbero proibiti e quindi da inserire nell'ordinanza esecutiva, i seguenti mezzi ausiliari: - trappole a piattello o trappole a strappo come pure armi da fuoco costruite per poter essere nascoste;

1174

- lacci, calappi metallici, reti, canne a vischio, uncini, silenziatori, registratori, radiotrasmittenti, apparecchi elettrici ad effetto stordente o letale, sorgenti di luce artificiali, specchi e altri dispositivi abbaglianti, dispositivi per rilluminazione dei bersagli, dispositivi di mira con convertitore d'immagine o amplificatore d'immagine elettronico per tiro notturno; - esplosivi, veleni o esche avvelenate o tranquillanti, richiami vivi accecati o mutilati, armi automatiche con caricatore per più di due cartucce, armi da fuoco con autoscatto; - lo sparare alla selvaggina da veicoli in movimento, da filovie o da aerei.

Per la prassi venatoria è importante l'indicazione che per la caccia con le trappole sono ancora permesse soltanto le trappole a trabocchetto.

Con l'allestimento di una statistica federale sulla caccia può essere seguito a livello svizzero lo sviluppo delle popolazioni dei mammiferi e degli uccelli selvatici e possono essere prese le relative misure a livello federale.

Art. 4 Diritta di cacciare In questo articolo i Cantoni vengono autorizzati a rilasciare permessi di caccia. Riceve il permesso cantonale di caccia chi ha superato l'esame di cacciatore. All'esame il candidato deve dimostrare tra l'altro che è in grado di maneggiare le armi per la caccia e che possiede le necessarie conoscenze sul diritto venatorio e sulla caccia. Deve anche conoscere i mammiferi e gli uccelli cacciabili e protetti e essere in possesso delle conoscenze necessarie sui principi ecologici. Forma modalità e estensione dell'esame vengono fissati dai Cantoni.

Art. 5 Specie cacciabili e periodi chiusi alla caccia In questo articolo vengono stabilite le specie cacciabili come pure i periodi durante i quali esse non possono essere cacciate.

Il fatto di fissare esplicitamente i periodi di protezione e non quelli aperti all'esercizio venatorio serve a mettere particolarmente in rilievo il concetto di protezione di questa legge.

Per stabilire le specie cacciabili e i periodi chiusi alla caccia si è tenuto conto dei punti di vista seguenti: 1. Dello stato attuale delle conoscenze sulla biologia della selvaggina e delle conseguenze per la protezione delle singole specie.

2. Della constatazione che tra i singoli sistemi di caccia (sistema delle patenti e delle riserve) non devono venir fatte discriminazioni.
3. Dello sforzo di lasciare ai Cantoni un margine di libertà abbastanza largo per regolare i propri effettivi di selvaggina, conformemente alle condizioni venatorie molto variabili da regione a regione, senza dover sempre ricorrere ad una autorizzazione eccezionale.

I termini specie «cacciabili» (selvaggina) e «protette» abbisognano di una spiegazione. Sono «protette» le specie che godono di una protezione totale e non possono essere cacciate. Sono «cacciabili» le specie che, ancorché protette durante i periodi chiusi alla caccia, possono essere cacciate durante determinati periodi.

1175

Capoverso l lettera a: La caccia al cervo non è facile ed è resa ancora più difficile dai brevi periodi aperti alla caccia. In alcune parti del Canton Grigioni i cervi si spostano in parte soltanto molto tardi dalla vicina Austria nei loro quartieri invernali dove causano danni ingenti al bosco e al pascolo. Per questo in quelle regioni il cervo deve poter ancora essere cacciato persine in gennaio.

Questi sono i motivi per cui la legge prevede un sì lungo periodo aperto alla caccia. C'è però il problema che proprio il cervo mal reagisce a lunghi periodi di caccia, diventando molto sospettoso e causando danni ancora maggiori nei boschi fitti dove si rifugia. I Cantoni devono perciò stabilire brevi periodi di caccia, adattando il momento della caccia alle rispettive situazioni regionali.

Questo vale anche per il cinghiale.

Lettera b: Daino, cervo Sika e mufloné non appartengono alle specie indigene. La loro diffusione dovrebbe essere mantenuta entro limiti quanto stretti possibile oppure impedita del tutto. Questo sarà possibile grazie a periodi di caccia molto lunghi.

Lettera e: Anche qui valgono le osservazioni fatte alla Jettera a.

Lettera f : Con ciò non si intende che tutto il periodo di caccia debba essere aperto ad una caccia costante. Si vuole semplicemente permettere di adattare la caccia alle condizioni regionali.

Lettere g-i: Sono eccettuate qui le misure contro le epizoozie (lotta contro la rabbia).

Lettera k: Le organizzazioni per la protezione della natura e degli uccelli hanno chiesto la protezione integrale del fagiano maschio di monte e della pernice bianca. A parte alcune eccezioni la pressione venatoria su queste specie è però debole e non ha un influsso determinante sugli effettivi. Un influsso molto più forte è dato dalla distruzione dei biotopi e dai disturbi dovuti allo sviluppo e alle attività del turismo. In questi casi i Cantoni, secondo l'articolo 5 capoverso 3, dovrebbero ordinare la protezione totale.

Attualmente una protezione completa a livello federale non si impone.

La situazione è diversa per quanto riguarda la coturnice. Questa specie si trova in Svizzera sul confine settentrionale della sua area di distribuzione e i suoi effettivi diminuiscono continuamente. Le cause di questa diminuzione non sono ancora definitivamente chiarite. È possibile che essa sia
dovuta ad un cambiamento climatico a lungo termine, alla distruzione dei biotopi, ad una forte pressione venatoria e alla messa in libertà di chukar, parenti stretti della coturnice provenienti dai Balcani e dal Vicino Oriente,

1176

che imbastardendo la coturnice le hanno forse fatto perdere le capacità di adattamento. Resta il fatto che la specie è gravemente minacciata e che gli effettivi non permettono più in alcun modo una caccia regolare. Nella nuova legge, la coturnice non deve quindi più figurare tra le specie cacciabili.

Lettera 1: II corvo non figura più tra le specie cacciabili. Da noi in generale non è molto diffuso, se si fa eccezione delle regioni della Svizzera settentrionale che fanno parte del limite meridionale dell'area di distribuzione della specie. Nel caso di danni c'è la possibilità, secondo l'articolo 11, di ordinare misure venatorie.

La starna, contrariamente alle disposizioni ora vigenti, non figura più tra le specie cacciabili. Questa specie, in quanto abitante di una campagna variata e vicina allo stato naturale delle pianure al di sotto dei 600m s/m, ha sofferto molto a causa dei grandi sviluppi dell'agricoltura dopo gli anni cinquanta e in alcune regioni della Svizzera è scomparsa totalmente. Popolazioni cacciabili si trovano ancora solo laddove esse vengono tenute in vita artificialmente per mezzo di lanci. Nel 1981 furono messe in libertà in totale 2788 starne, ne furono uccise però solo 358, segno palese delle condizioni di vita precarie di questa specie. In questo caso la caccia non è sicuramente responsabile del regresso della specie. Se lo spazio vitale verrà migliorato e gli effettivi delle starne aumenteranno di conseguenza, la specie potrà ancora venir dichiarata cacciabile. L'articolo 5 capoverso 5 fornisce le basi giuridiche a questo scopo.

La situazione è simile per la quaglia; la sua protezione è però indiscussa.

Lettera n: Qui si pone il problema della caccia agli uccelli acquatici. Questa caccia è molto discussa. Particolarmente problematica è la situazione sulla parte occidentale del lago di Costanza. Recentemente è stata lanciata da parte di associazioni per la protezione della natura e degli uccelli un'iniziativa per la proibizione della caccia agli uccelli acquatici nel Canton Turgovia. A questo proposito bisogna far notare che gran parte degli uccelli acquatici che covano nella regione paleartica (Russia nord-occidentale, Polonia, Finlandia, Svezia, Norvegia. Danimarca, Repubblica democratica tedesca e Repubblica federale di Germania), svernano soprattutto sui grandi laghi
svizzeri. Negli anni tra il 1976 e il 1981 si poterono contare in totale tra le 250 000 e le 350 000 anatre. Secondo l'inventario delle zone svizzere per gli uccelli acquatici di H. Leuzinger (1976), ci sono in Svizzera 12 zone di importanza internazionale.

La Svizzera ha firmato il 21 febbraio 1974 la convenzione di Ramsar (RS 0.451.45), ratificata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1975 ed entrata in vigore il 16 maggio 1976. In essa viene regolamentata la protezione dei corsi d'acqua e dei luoghi umidi e in particolare degli spazi vitali di importanza internazionale per gli uccelli acquatici e palustri. La Svizzera ha perciò l'obbligo di provvedere ad una protezione adeguata di queste zone.

1177

Se questa protezione verrà realizzata si potranno prevedere allentamenti nelle disposizioni per la protezione delle specie. Molte specie rare e minacciate vedrebbero così i loro effettivi assicurati in misura tale che le anatre al di fuori delle zone di protezione potrebbero essere dichiarate cacciabili.

Poiché però attualmente solo una di queste zone è protetta (la zona del Fanel sul lago di Neuchâtel), deve essere adottata una regolamentazione transitoria (art. 29 cpv. 2).

Lettera o: In Svizzera la beccaccia non viene cacciata molto intensamente. Solo quando in autunno molti di questi uccelli migrano attraverso la Svizzera si raggiunge in via eccezionale un numero notevole di capi uccisi. La specie non può considerarsi minacciata a causa della caccia. La beccaccia deve quindi restare cacciabile anche in futuro. Al contrario, il croccolone, il frullino e il beccaccino non devono più figurare nella lista delle specie cacciabili poiché in Svìzzera sono molto rari. Anche il gracchio non deve figurare tra le specie cacciabili poiché è stato dichiarato protetto dalla convenzione di Berna (RS 0.455; RU 1982 802).

Capoverso 2 lettere a e b: Per le specie citate sotto queste lettere non si sono previsti periodi chiusi alla caccia in maniera che i Cantoni potranno, in caso di danni, prendere tempestivamente le misure necessarie.

In questo contesto deve ancora essere citato il topo muschiato. È una specie nordamericana che, fuggita nel 1905 da allevamenti di animali da pelliccia in Europa, causa danni ingenti a dighe e argini. La sua caccia è possibile solo con le trappole e l'animale riveste uno scarso interesse venatorio. Il topo muschiato (Ondatra zibethicus) non rientra, secondo l'articolo 2, tra le specie che cadono nel campo di applicazione della legge. La lotta contro queste specie, se necessaria, deve essere regolamentata dai Cantoni. Ciò vale anche per la nutria (Myocastor coypus).

Lettera e: Anche per le specie qui citate vale quanto detto alle lettere a e b.

Capoverso 3: Questo capoverso offre ai Cantoni le basi giuridiche per poter adattare i periodi aperti alla caccia alle condizioni locali (accorciamenti dei pericoli aperti alla caccia) e per assicurare la protezione delle specie minacciate (limitazione delle specie cacciabili).

Capoverso 4: Si parte dal presupposto che i periodi per la caccia alle singole specie sono abbastanza lunghi da dover solo in casi eccezionali accorciare i periodi chiusi alla caccia previsti dalla legge federale.

1178

Capo verso 5: Questo capoverso permette al Consiglio federale di reagire tempestivamente agli sviluppi a livello svizzero delle specie cacciabili e protette. Esso non limita la competenza dei Cantoni di consolidare le disposizioni protettive.

A vi. 6 Messa in libertà di selvaggina Capoverso 1: La messa in libertà di selvaggina ha una lunga tradizione e viene effettuata soprattutto con fagiani, starne e lepri. Se ci sono spazi vitali adatti questa misura può essere efficace. Se però mancano biotopi adatti, essa non serve a nulla e scredita la classe dei cacciatori. I capi messi in libertà devono essere protetti, cosicché possano acclimarsi convenientemente e costituire popolazioni cacciabili.

Copoverso 2: Le specie di selvaggina coniglio selvatico, procione lavatore, cane procione, daino, cervo Sika e mufloné, presenti da un po' di tempo in Svizzera, o sono specie estranee alla fauna indigena o causano danni ingenti. Non devono perciò essere messe in libertà (cfr. anche l'art. 28 cpv. 2).

Capitolo terzo: Protezione Questo capitolo precisa il concetto di protezione e descrive i compiti più importanti della Confederazione in questo campo.

Art. 7 Protezione delle specie Nel capoverso 1 è regolamentata la protezione delle specie.

Capoverso 2: Questo capoverso offre le basi per la regolazione, con la caccia, di popolazioni di animali protetti. Tra queste specie troviamo lo stambecco. Anche se questo animale si è molto diffuso in alcune regioni della Svizzera (Grigioni, Vallese, Berna), la specie, se si considera tutta l'Europa, è ancora rara. In alcune regioni della Svizzera è però necessario ridurne gli effettivi con misure eccezionali. A .questo scopo ci vuole però l'autorizzazione del Dipartimento. Essa viene accordata solo per misure limitate nel tempo e nello spazio.

Al momento le disposizioni del capoverso 4 concernono soltanto lo stambecco.

La regolazione delle popolazioni di animali cacciabili è descritta nell'articolo 5.

Capoverso 3: In esso è contenuto uno dei punti centrali della legge. Se si vuole conservare a lungo termine la fauna selvatica devono essere prese misure preventive

1179

per proteggere, nei loro biotopi, i mammiferi e gli uccelli selvatici disturbati in particolare dalle attività turistiche, sportive e d'altra natura.

Capoverso 4: Oltre alla protezione dai disturbi, le madri, i piccoli e gli uccelli adulti durante la cova necessitano di una protezione particolare nei periodi aperti alla caccia.

Capoverso 5: Per l'esecuzione della nuova legge è particolarmente importante che gli organi federali e cantonali di ciò incaricati vengano interpellati su progetti, piani e intenzioni che potessero pregiudicare gli spazi vitali e le popolazioni delle diverse specie.

Nel quadro delle attività amministrative della Confederazione basterebbe che interventi nelle zone di protezione di importanza internazionale e nazionale secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2, venissero esaminati dall'Ufficio federale delle foreste.

I Cantoni devono inoltre provvedere affinchè le autorità cantonali della caccia siano informate tempestivamente su detti studi e progetti e possano così far fronte al loro compito in maniera soddisfacente.

Art. 8 Autorizzazioni della Confederazione Queste disposizioni sono indispensabili se si vuole che il concetto di protezione della nuova legge venga rispettato. Le disposizioni sulle specie animali protette valgono già oggi e vengono attuate in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e il Servizio veterinario doganale di confine. La competenza della Confederazione deriva dal fatto che l'esecuzione della legge in ambito doganale è un compito federale e che la Svizzera ha ratificato parecchie convenzioni internazionali: quelle di Ramsar (RS 0.451.45) e di Berna (RS 0.455; RU 1982 802), già menzionate, e quella sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione (RS 0.453), conclusa in Washington il 3 marzo 1973.

Lettera a: Questa disposizione deve impedire che la domanda di animali protetti o loro parti venga soddisfatta all'estero, cosa che non farebbe altro che spostare i problemi di protezione.

L'importazione di trofei di caccia di specie protette è permessa se viene presentato un certificato che attesti che essi sono stati acquisiti lecitamente nel Paese d'origine.

Lettera b: La messa in libertà di specie protette deve essere regolamentata severamente. Si conoscono infatti alcuni casi in cui sono stati messi in libertà animali protetti in un biotopo inadatto e senza una protezione sufficiente.

1180

Lettera e: Si impone una regolamentazione speciale per l'importazione di selvaggina allo scopo di metterla in libertà. Negli ultimi anni sono state infatti importate e messe in libertà, senza alcun controllo, specie, sottospecie e razze estranee alla fauna indigena. Questo può in alcuni casi portare ad un impoverimento della varietà delle specie o minacciare la capacità di adattamento delle specie indigene allorquando si incrocino con sottospecie. In tali casi, una specie può persino trovarsi minacciata nella sua esistenza.

Lettera d: In circostanze eccezionali (lotta contro le epizoozie, protezione dei biotopi o prevenzione dei danni causati dalla selvaggina), può rilevarsi necessario l'impiego di metodi normalmente vietati. Il pertinente permesso è rilasciato soltanto nei casi esaustivamente elencati nell'ordinanza di esecuzione.

Art. 9 Animali protetti tenuti in cattività Secondo il capoverso 1 i Cantoni sono competenti a rilasciare permessi per tenere in cattività animali protetti. Secondo la legge sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (LPDA; RS 455), essi sono già autorizzati a rilasciare permessi per tenere animali a scopo di commercio. Secondo il capoverso 2, spetta tuttavia alla Confederazione di emanare le prescrizioni generali per la custodia e la cura di animali protetti. Occorre infatti che in tutto il Paese siano applicati gli stessi criteri.

· Art. 10 Zone protette A questo proposito, nel messaggio del Consiglio federale concernente la prima legge federale sulla caccia del 26 maggio 1875, si può leggere (traduz.)

Poniamo la più grande importanza sulla creazione di numerose bandite per tutta la selvaggina di caccia alta. In favore di esse si è già da lungo espresso anche il buonsenso popolare, che mostra per essa una particolare predilezione.

E più avanti: Queste bandite, però, se si vuole raggiungere lo scopo, devono essere adeguatamente scelte e sottostare ad un divieto di caccia assoluto, dal fondovalle fino alle sommità, nonché ad una continua, attenta sorveglianza da parte di personale federale.

Come motivazione si affermava che la protezione delle popolazioni di selvaggina sulle montagne è in ogni modo assolutamente necessaria, poiché in nessun altro luogo l'inseguimento della selvaggina è sì indisciplinato e lo sterminio sì intenso. Gli stambecchi sono già scomparsi dal Paese, camosci e marmotte in molte regioni.

1181

Grazie alle severe disposizioni delle leggi sulla caccia dal 1876 in poi riguardo ai periodi aperti alla caccia, agli animali cacciabili, alle armi e ai metodi di caccia e alle bandite, in molti luoghi oggi si possono trovare di nuovo numerose popolazioni di selvaggina. In alcune regioni questi effettivi sono fin troppo alti. Le bandite federali sono per questo diventate superflue? Questa domanda è posta particolarmente spesso da forestali e cacciatori.

Va detto qui che, nelle condizioni odierne, non è più giustificato considerare l'incremento degli effettivi della selvaggina come unico scopo delle bandite.

Una concezione moderna delle zone di protezione dovrebbe piuttosto tener conto dei seguenti fattori: - la continua distruzione degli spazi vitali causata dalle molteplici attività civilizzatrici; - crescente disturbo delle specie di selvaggina nei rimanenti spazi vitali causato dal turismo, dallo sport e dallo sfruttamento intensivo agricolo e forestale; - la crescente pressione venatoria subita da determinate specie animali in alcune regioni.

Le bandite, che aiutano a preservare da queste minacce il mondo animale selvatico, sono perciò ancora giustificate e necessarie, esattamente come una volta, quando bisognava proteggere gli animali da una caccia mal regolata e da un forte bracconaggio. Bisogna qui sottolineare, però, che per ogni zona dovrebbe essere elaborato un chiaro obiettivo basato principalmente sulla conservazione dello spazio vitale per la selvaggina. A questo proposito, in talune bandite possono anche essere necessari interventi per la selezione degli effettivi.

Bisogna anche far presente che, nelle bandite riconosciute dal Dipartimento militare federale (DMF) ai sensi dell'articolo 20 della decisione del DMF sulle piazze d'armi e le zone di esercitazione militari del 6 giugno 1962, è proibita qualsiasi esercitazione militare. Il divieto vale sia per le postazioni di tiro che per le zone dei bersagli. Resta riservato soltanto l'uso regolamentato contrattualmente di particolari piazze di tiro e fortificazioni.

Capoverso 1: Con la convenzione di Ramsar (RS 0.451.45), la Confederazione si è impegnata a designare zone umide e spazi vitali d'importanza internazionale, ecologica, botanica, zoologica, limnologica o idrologica per gli uccelli acquatici. Entrano soprattutto in linea
di conto gli spazi vitali che servono da luoghi di svernamento per le popolazioni di uccelli acquatici del Baltico e del Mare del nord. Si tratta qui di un compito della Confederazione nell' ambito degli sforzi internazionali per la protezione e la conservazione delle specie migratorie. In Svizzera è stata finora posta sotto protezione solo la zona del Fanel quale riserva d'importanza internazionale per gli uccelli acquatici. Date le grosse difficoltà dei Cantoni nel creare queste riserve, si impone una competenza della Confederazione.

1182

Capoverso 2: Si vuole qui mettere in chiaro che le bandite federali dovrebbero venire create solo per iniziativa dei Cantoni e con il loro consenso. A questo proposito riveste una particolare importanza il fatto che la zona prevista sia particolarmente degna di protezione.

Capoverso 3: Le zone protette cantonali possono servire agli scopi principali seguenti: protezione della natura, incremento degli effettivi di selvaggina, educazione e formazione, ricerca, turismo ecc.

Capoverso 4: Questo capoverso è importante al fine di evitare che singole zone protette, a causa di una protezione troppo severa, sviluppino effettivi troppo grossi di singole specie, che potrebbero causare ingenti danni e avere conseguenze durevoli per altre specie.

Capoverso 5: Senza un'efficiente sorveglianza non è possibile realizzare la protezione voluta dalla legge. In questo capoverso viene creata la base finanziaria per il contributo della Confederazione alla sorveglianza e alla creazione di zone protette di importanza internazionale e nazionale. La partecipazione della Confederazione dipende dalla capacità finanziaria dei Cantoni.

Capitolo quarto: Danni causati dalla selvaggina II problema dei danni causati da animali selvatici è estremamente complesso.

Le opinioni di forestali, contadini, addetti alla protezione della natura e cacciatori sono spesso contrastanti. In parte i problemi nascono dal fatto che in estese regioni della Svizzera superfici di agricoltura intensiva, bosco sfruttato economicamente e superfici allo stato quasi naturale sono così strettamente in contatto che è quasi impossibile evitare dei danni. Dal punto di vista del contadino ogni stelo di cereali spezzato può già essere considerato un danno. Cacciatori e protettori della natura invece ritengono che l'uomo e gli animali selvatici si siano divisi da sempre lo spazio vitale. Un certo danno deve quindi essere tollerato. Lo stesso vale per i danni al bosco. In conclusione si tratta quindi di trovare dei criteri secondo i quali si possano distinguere i danni sopportabili da quelli eccessivi. Questo limite non è tracciabile con criteri biologici ma deve essere continuamente rielaborato mediante intesa fra le cerehie interessate.

Dapprima si pone la questione se i danni causati dalla selvaggina debbano essere regolamentati nella legge federale. Nella
legge in vigore sulla caccia e la protezione degli uccelli la regolamentazione di questo problema viene delegata ai Cantoni. Questo ha portato a regolamentazioni assai disparate. Ci sono Cantoni che risarciscono solamente danni alle colture agricole, mentre altri versano indennità anche per i danni causati al bosco. Tra queste due troviamo anche tutte le altre possibili soluzioni. I rappresentanti dell'econo-

1183

mia agricola e forestale chiedono che nella nuova legge sia contenuto il principio del risarcimento. Entità e modalità, stima dei danni e responsabilità dovrebbero essere regolamentate dai Cantoni.

Il presente disegno di legge si basa sul principio seguente: prevenire è meglio che guarire, rispettivamente indennizzare.

È quindi più opportuno ricorrere in primo luogo a misure preventive. Ci sono molte possibilità di prevenire i danni causati dalla selvaggina: - regolazione degli effettivi con la caccia; - abbattimento di singoli animali che causano danni; - miglioramento delle possibilità di pascolo (cura del biotopo); - foraggiamenti (solo condizionatamente); - protezione di superfici con recinti; - protezione delle piante singole; - guardie campestri ecc.

I danni causati dalla selvaggina dovrebbero essere risarciti solo quando siano già state applicate queste misure.

Ar. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina Capoverso 1: Con esso viene fatto obbligo ai Cantoni di prendere misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. Essi possono tuttavia delegare questo compito a terzi, per esempio ad affittuari di riserve di caccia, sempreché il pertinente sistema venatorio lo consenta.

Capoverso 2: Questa disposizione dovrebbe venire applicata dai Cantoni solo in via eccezionale e, segnatamente ove trattasi di animali appartenenti a specie protette, con il massimo ritegno.

Capoverso 3: Anche nell'ambito delle misure di autodifesa devono essere osservate le disposizioni legali sui mezzi ausiliari vietati e sulla protezione delle specie.

È questo d'altronde il motivo per cui le disposizioni cantonali d'esecuzione sottostanno ad autorizzazione.

Le specie contro le quali possono essere prese misure di autodifesa saranno elencate nell'ordinanza esecutiva. Questo permetterà un'applicazione flessibile delle disposizioni legislative. Attualmente entrerebbero in linea di conto le specie seguenti: per i proprietari di edifici, fondi e animali domestici, passera mattugia e passera europea, come pure, per i proprietari di colture agricole, stornello, cesena, passera mattugia e merlo.

I Cantoni sono competenti per l'allestimento della lista delle specie cacciabili alle quali è applicabile questa disposizione (p. es. volpe, martora, tasso, cornacchia nera e tortora domestica inselvatichita).

Capoverso 4: Secondo la concezione di questa legge, la Confederazione è responsabile

1184

delle specie protette. Per questo motivo, popolazioni di animali protetti possono venire ridotte solo previa approvazione del Dipartimento e soltanto dopo avere accuratamente appurato l'entità degli effettivi e del danno.

Art. 12 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina Capoverso 1: Secondo questo capoverso i danni provocati dalla selvaggina vengono risarciti soltanto se sono state prese ragionevoli misure preventive. Si può infatti presumere che i Cantoni, grazie ai più lunghi periodi di caccia, riusciranno meglio di prima a far fronte al problema dei danni causati dalla selvaggina.

È pure precisato che si tratta solo dei danni causati da animali cacciabili.

Capoverso 2: Questa disposizione lascia ai Cantoni la facoltà di definire i presupposti per il pagamento delle indennità. Essi non possono però escludere il risarcimento.

Capoverso 3: Nelle zone protette e nei loro dintorni succede spesso che si producano danni. Per le zone protette volute dalla Confederazione è perciò indiscutibile che essa partecipi anche al risarcimento dei danni. Anche questi sussidi dipenderanno dalla capacità finanziaria dei Cantoni.

Capitolo quinto: Formazione professionale e ricerca La formazione professionale e la ricerca come pure l'informazione sono di massima importanza per la conservazione di una fauna ricca di specie. È indiscutibile che la maggior parte degli sforzi in tal senso deve essere fatta dai Cantoni. Determinate prestazioni derivanti dalla protezione prevista dalla legge, nonché la tutela di interessi a livello nazionale devono però restare di competenza federale.

Art. 13 Capoverso 1: L'informazione della popolazione sui modi di vita degli animali selvatici, i loro bisogni e le necessarie misure di protezione, è un importante compito dei Cantoni. Deve essere particolarmente curata l'informazione dei giovani.

Capoverso 2: Parimenti importanti sono la formazione e l'aggiornamento dei cacciatori e degli organi di protezione della selvaggina.

La ripartizione delle competenze per le specie cacciabili e quelle protette e la creazione di zone protette di importanza internazionale e nazionale esigono che la Confederazione assicuri ai guardacaccia di quelle zone una formazione e un aggiornamento adeguati.

79

Foglio federale 1983, Voi. II

1185

Capoverso 3: I risultati della ricerca sulla selvaggina e sugli uccelli possono avere un'importanza decisiva per l'elaborazione di misure per la protezione e la caccia di animali selvatici. I progetti che riguardano la ricerca di base dovrebbero essere sussidiati dal Fondo nazionale coerentemente ai suoi criteri generali di promozione della ricerca. I risultati della ricerca di base, tuttavia, spesso non costituiscono una base sufficiente ' per misure concrete e richiedono perciò un completamento attraverso studi più orientati verso la prassi.

Attualmente sono proprio questi studi i più necessari; essi dipendono però dalle possibilità finanziarie della Confederazione.

Tali ricerche dovrebbero per esempio vertere sui seguenti argomenti: 1. Diffusione delle linee e protezione degli animali da reddito.

2. Conservazione del cinghiale e prevenzione dei danni alle colture agricole.

3. Sviluppo delle popolazioni di cervo e di capriolo, stima degli effettivi e dell'influsso sul bosco e sui prati e misure per la prevenzione dei danni e la regolazione degli effettivi.

Capoverso 4: I compiti dell'Ufficio svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina sono: - esaminare la letteratura scientifica nazionale e estera; - redigere un indice analitico dei rispettivi lavori e pubblicazioni secondo i temi, i termini e gli autori; - effettuare su richiesta fotocopie di questi lavori; - fornire materiale di documentazione alla stampa specializzata e ai mezzi di informazione e - allestire una pubblicazione nella quale vengono divulgati gli studi e le conoscenze più importanti sulla selvaggina.

Questo importante centro di prestazioni di interesse nazionale deve essere sostenuto anche in futuro dalla Confederazione. Sarebbe però auspicabile che anche i Cantoni partecipassero ai costi.

L'Ufficio federale delle foreste promuove il coordinamento della ricerca sulla selvaggina organizzando una volta all'anno una giornata di studio su problemi attuali riguardanti la selvaggina. Inoltre redige un elenco dei progetti svizzeri di ricerca sulla selvaggina e sugli uccelli.

Fra i centri e le istituzioni al servizio della ricerca a tenore del capoverso 4 vi è segnatamente la Stazione ornitologica svizzera di Sempach. Essa si occupa di protezione degli uccelli per incarico della Confederazione. Sorveglia gli effettivi degli uccelli covatori e migratori. Inoltre studia i bisogni, in particolare delle specie minacciate e orienta su questo tema le autorità e la popolazione.

1186

Capoverso 5: II coordinamento delle marcature di animali selvatici è importante per non creare situazioni caotiche in questo campo. È previsto di affidare anche in futuro l'inanellamento degli uccelli alla Stazione ornitologica svizzera di Sempach e la marcatura dei mammiferi all'Ufficio svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina.

Capitolo sesto: Responsabilità e assicurazione Art. 14

Responsabilità

Capoversi 1 e 3: I capoversi 1 e 3 coincidono con l'articolo 13 della legge vigente. A questo proposito bisogna precisare che colui che può provare che il danno è stato causato da forza maggiore o per grave negligenza del danneggiato o di un terzo è esentato dalla responsabilità.

Capoverso 2: Questo capoverso si riferisce alle particolari condizioni dei Cantoni con regime di riserva.

Art. 15 Assicurazione Secondo questo articolo il cacciatore deve contrarre un'assicurazione che risponda completamente dei danni. Questa disposizione corrisponde all articolo 65 dellla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1959 (RS 741.01). Per garantire nel modo più completo il risarcimento di eventuali danni provocati durante l'esercizio della caccia, la somma di copertura non deve essere troppo bassa. Il Consiglio federale deve quindi essere autorizzato a fissarne l'entità.

Capitolo settimo: Disposizioni penali Dal punto di vista materiale bisogna far notare che le pene, nel nuovo disegno di legge, sono state rese molto più severe. Secondo la legge vigente la maggior parte delle pene si trova a livello di contravvenzione, essendo prevista .la multa sia per i reati commessi per negligenza che per quelli intenzionali. Questa multa, a causa della continua svalutazione del denaro, ha perso in gran parte il suo effetto intimidatorio. Una pena detentiva (detenzione fino a 4 mesi) è prevista solo per alcuni reati più gravi. Da più parti sono state quindi richieste sanzioni più severe contro il bracconaggio.

Nel presente disegno di legge vengono considerati delitti tutte le fattispecie che possono essere qualificate come bracconaggio, l'acquisizione di armi e trappole proibite come pure i reati contro la protezione delle specie. Per i delitti commessi intenzionalmente la pena è la detenzione fino a un anno o la multa. Sono qui applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0): l'importo massimo della multa è cioè di 40 000 franchi. A questo proposito bisogna ancora precisare

1187

che il giudice può cumulare le due pene qualora nella legge, come in questo caso, siano previste a scelta la pena detentiva o la multa (art. 50 CP; RS 311.0). Bisogna presumere che la comminazione di pene così severe contribuirà a porre un freno decisivo al bracconaggio.

Art. 16 Delitti Capoverso 1 lettere a e b: Qui si tratta anzitutto del bracconaggio vero e proprio. Il modo in cui oggi viene effettuato il bracconaggio presenta lati particolarmente ripugnanti che necessitano di pene più severe. I bracconieri lavorano soprattutto di notte, servendosi spesso di moderni mezzi ausiliari quali veicoli, riflettori, armi di piccolo calibro con silenziatori e di tanto in tanto anche telescopi ad infrarossi e amplificatori d'immagine. Anche la cattura di animali, segnatamente di uccelli rapaci, deve essere severamente repressa.

Lettera e: Si deve impedire che la pressione sulle specie protette si sposti oltre confine, dove la situazione nella maggior parte dei casi è simile o ancora peggiore.

Anche il commercio di questi animali viene proibito.

Lettera d: Gran parte degli animali vittime del bracconaggio passano nelle mani di imbalsamatori, commercianti di animali e macellai, per i quali è cosa facile trasformarli in denaro contante. Senza questi ricettatori in molti casi i bracconieri, poco pratici di commercio, non arriverebbero nemmeno a commettere l'atto di bracconaggio. Il ricettatore da spesso man forte soprattutto per il bracconaggio notturno, praticato in automobile e con l'ausilio di riflettori. Se in questo caso non ci fosse colui che ritira la preda, ci sarebbero meno bracconieri motorizzati, il fermo dei quali, data la loro mobilità, è molto difficile.

Lettere e e f : È proibito entrare in zone protette o di caccia con un'arma da fuoco senza un motivo sufficiente. Bisogna punire anche colui che scaccia o attira animali fuori delle zone protette.

Lettera g: La messa in libertà di animali è regolamentata negli articoli 6 e 8 ed è di competenza della Confederazione rispettivamente dei Cantoni. La messa in libertà di animali domestici è proibita secondo la LPDA (art. 22 cpv. 2 lett.

f; RS 455).

Lettera h: Questi metodi di caccia non corrispondono più alla concezione attuale di protezione delle specie e degli animali.

1188

Lettera i: Con essa si vuole impedire che questi mezzi ausiliari (art. 3 cpv. 4) vengano importati nel nostro Paese a scopi venatori e che ne venga fatto libero commercio.

Capoverso 2: Per fare in modo che non esistano scappatoie alla severità di queste disposizioni, anche la negligenza deve poter essere punita con la multa. Il capoverso 2 dichiara punibili le infrazioni di cui al capoverso 1 anche se commesse per negligenza. Il fatto che la pena comminata sia una multa esplicita che si tratta di contravvenzioni e che la colpa derivante da imprevidenza va meno severamente trattata di quella intenzionale.

Art. 17 Contravvenzioni Quale pena per le contravvenzioni è previsto l'arresto o la multa. La durata dell'arresto è di tre mesi al massimo. Conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della LPDA (RS 455), l'importo massimo della multa per contravvenzioni è fissato a 20 000 franchi.

Capoverso 1: Le lettere a, b, e ed e corrispondono in gran parte alle disposizioni della egge vigente.

Lettera d: Secondo l'articolo 7 capoverso 3, i Cantoni hanno il dovere di prendere misure per proteggere gli animali selvatici dai disturbi. Un'infrazione contro queste misure viene punita come contravvenzione.

Lettera f : Al fine di proteggere lo spazio vitale dei mammiferi e degli uccelli selvatici, i pendii, i bordi dei campi, le siepi e i pascoli non possono essere né dissodati, né bruciati senza un particolare motivo. I Cantoni possono accordare permessi eccezionali. L'uso di sostanze chimiche in questi biotopi sarà disciplinato nell'ordinanza di esecuzione della legge sulla protezione dell'ambiente.

Lettera g: II disturbo o l'ostacolamento deliberato dell'esercizio della caccia si verifica spesso e deve essere punito.

Capoverso 2: Per poter reprimere, nel caso di contravvenzioni, anche il tentativo e la complicità sono necessarie speciali disposizioni penali. Secondo l'articolo 104 CP (RS 311.0), tentativo e complicità sono punibili, nel caso di contravvenzioni, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

1189

Capo verso 3: Come è già il caso nella legge vigente, il reato colposo viene punito con la multa.

Capoverso 4: II controllo dei permessi durante la caccia è importante ai fini di un ordinato esercizio della caccia.

Capoverso 5: Contrariamente ai delitti, i Cantoni possono reprimere altre fattispecie quali contravvenzioni.

Art. 18 Prescrizione Al fine di garantire il procedimento penale si impone una proroga dei termini di prescrizione previsti per le contravvenzioni nell'articolo 109 CP (RS 311.0). Secondo questo articolo una contravvenzione si prescrive in un anno e la pena di una contravvenzione in due anni.

Un termine di prescrizione di due anni pre la contravvenzione e di cinque anni per la relativa pena ci sembra adeguato.

Art. 19 Applicazione a persone giuridiche e a società commerciali Poiché le disposizioni vigenti si riferiscono solo a persone fisiche, è importante il rimando all'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (RS 313.0), il quale stabilisce che anche persone giuridiche e società commerciali posono essere chiamate a rispondere di infrazioni a disposizioni penali.

Art. 20 Privazione del diritto di cacciare La privazione del diritto di cacciare viene ordinata dal giudice quale pena accessoria sulla base di un delitto ai sensi dell'articol 16. Con ciò è garantito che nel caso di tali delitti la prassi sarà uguale in tutta la Svizzera. I Cantoni possono tuttavia stabilire altri motivi di privazione o negazione del diritto di cacciare e prevedere la privazione amministrativa del diritto di cacciare. Queste misure valgono però solo per il Cantone in questione.

Capitolo ottavo: Procedura penale Art. 21 Procedimento penale Capoverso 1: II procedimento penale resta di competenza cantonale. L'Ufficio federale delle foreste dovrebbe inoltre, nei casi gravi, poter promuovere l'azione d'ufficio.

Capoverso 2: Questo capoverso stabilisce i casi per i quali sono competenti le autorità federali (Ufficio federale di veterinaria, Amministrazione federale delle dogane).

1190

Capoverso 3: Se un'azione costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta l'articolo 21 capoverso 2 della legge sulla caccia e un'infrazione alla legge sul commercio delle derrate alimentari (RS 817.0), alla legge sulla protezione degli animali (RS 455), a quella sulle epizoozie (RS 916.40) o a quella sulle dogane (RS 631.0), le infrazioni sono perseguite dalla medesima autorità amministrativa della Confederazione. Di norma dovrebbe essere pronunciata una multa per ciascuna infrazione (cumulo e non esclusione delle pene). Tuttavia questa procedura non è auspicabile. L'autorità amministrativa competente per giudicare le infrazioni pronuncia un'unica condanna penale e un'unica multa (globale). Invero, nel caso di non pagamento, la multa globale dovrebbe essere commutata in un'unica pena di arresto, ciò che tornerebbe a vantaggio del colpevole. Al fine di disporre di una soluzione giuridicamente inattaccabile, preferiamo nondimeno una disposizione concernente il concorso d'infrazioni, come già è contenuta in parecchie leggi (cfr. art. 85 LD, RS 631.0; art. 52 cpv. 4 DGA, RS 641.20, e art. 42 LIT, RS 641.31).

In una siffatta disposizione non sembra indicato dichiarare applicabile l'articolo 68 CP (RS 311.0) in quanto l'articolo 9 DPA (RS 313.0) lo esclude espressamente per gli affari penali amministrativi. Per il rimanente, l'articolo 68 CP non impedisce né il cumulo indesiderato di multe né il cumulo quando vi è concorso di una pena privata della libertà e di una multa.

Inoltre, il medesimo articolo ammette come «reato più grave» quello che comporta la pena legale più severa; quindi, non si attiene alla pena che sarebbe inflitta nel singolo caso, ciò che risulta poco giudizioso trattandosi di affari penali amministrativi. Potrebbero inoltre sorgere problemi per quanto concerne il cosiddetto «concorso retrospettivo di reati» (n. 2) parimente trattato nell'articolo 68 CP (RS 311.0).

Art. 22 Obbligo di notificare L'Ufficio federale delle foreste allestisce periodicamente un elenco dei cacciatori esclusi dall'esercizio della caccia per ordine del giudice e lo fa pervenire ai Cantoni (art. 20 cpv. 2).

Altri obblighi di notifica non sono previsti. L'ordinanza del 14 novembre 1979 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3) sarà conseguent'emente modificata.

Art. 23
Risarcimento di danni II risarcimento di danni è disciplinato in funzione dei diversi sistemi di caccia.

Capitolo nono: Esecuzione Art. 24 Confederazione Questa disposizione permette al Consiglio federale di emanare nell'ordinanza esecutiva disposizioni vertenti in particolare:

1191

1. sull'allestimento di una statistica della caccia da parte dei Cantoni e della Confederazione (art. 3 cpv. 3 e 4); 2. sui mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia (art. 3 cpv. 4 e 8 cpv. 1 lett. d); 3. sulle specie cacciabili che non possono essere messe in libertà (art. 6 cpv. 2); 4. sulla regolazione per mezzo della caccia delle specie protette (art. 7 cpv. 2); 5. sulla procedura amministrativa e sull'autorità competente per autorizzare, nel quadro dei compiti della Confederazione, i progetti che influiscono sullo spazio vitale di animali selvatici (art. 7 cpv. 5); 6. su l'importazione, il transito, l'esportazione e la messa in libertà di specie protette (art. 8 lett. a e b); 7. sull'importazione di selvaggina allo scopo di metterla in libertà (art. 8 lett. e); 8. sulla detenzione e la cura di specie animali protette (art. 9 cpv. 2); 9. sulla creazione di zone protette di importanza nazionale e internazionale (art. 10); 10. sulle specie animali protette contro le quali possono essere prese misure di autodifesa (art. 11 cpv. 3); 11. sui corsi di formazione complementare per gli organi di protezione della selvaggina nelle zone protette di importanza internazionale e nazionale (art. 13 cpv. 2); 12. sul promovimento dello studio degli animali selvatici, delle loro malattie e del loro spazio vitale (art. 13 cpv. 3); 13. sui compiti e i doveri dell'Ufficio svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina (art. 13 cpv. 4); 14. sulla marcatura di mammiferi e uccelli selvatici (art. 13 cpv. 5); 15. sulla somma minima di copertura dell'assicurazione per la responsabilità civile (art. 15 cpv. 1); 16. sulla notifica di decisioni penali del Cantone (art. 22 cpv. 2); 17. sull'elezione e i compiti della Commissione consultiva della caccia (art.

25).

Art. 25 Commissione consultiva della caccia La Commissione consultiva della caccia è a disposizione del Consiglio federale, nel quadro delle competenze della Confederazione, quale organo specialistico per questioni di caccia e di protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici come pure del loro spazio vitale. Le diverse cerehie interessate, organizzazioni e associazioni (caccia, protezione della natura, economia forestale, agricoltura) devono essere adeguatamente rappresentate. Il Consiglio federale elegge i membri di questa commissione.

1192

Art. 26 Cantoni Capoverso 2: In virtù della legge i Cantoni possono legiferare a piacimento in numerosi campi della caccia senza l'accordo del Consiglio federale. Ciò diminuirà gli oneri amministrativi della Confederazione e dei Cantoni. Quest'ultimi disporranno parimente di una certa autonomia riguardo alle disposizioni protettive. Il Consiglio federale, mediante una procedura d'autorizzazione, verifica unicamente se le disposizioni corrispondono alla protezione voluta dalla legge. Bisogna quindi designare in modo preciso ed esaustivo gli articoli per cui le disposizioni cantonali di esecuzione devono essere approvate.

Capoverso 3: L'Ufficio federale delle foreste può adempiere il suo compito di organo di vigilanza soltanto se tutte le decisioni cantonali concernenti la caccia gli sono comunicate prima della loro entrata in vigore.

Art. 27 Diritto di perquisizione e confisca Questa disposizione è molto importante per l'esecuzione della legge. Essa da agli organi esecutivi, in particolare ai guardacaccia e ai sorveglianti delle riserve, la possibilità di effettuare controlli più severi nel quadro del diritto processuale vigente. Questo vale in particolare nel caso di sospetto di bracconaggio, di ricettazione (macellai, esercenti, imbalsamatori) e di altri delitti (animali non tenuti adeguatamente in stazioni di custodia, ecc.).

Capitolo decimo: Disposizioni finali Art. 28 Abrogazione e modificazione di leggi federali Capoverso 1: La legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925 (RS 922.0) è abrogata con l'entrata in vigore della nuova legge.

Capoverso 2: II problema dell'importazione e della messa in libertà di animali di specie protette e cacciabili richiede, ai sensi della protezione delle specie e in particolare degli ecotipi indigeni, che l'articolo 23 LPN (RS 451) sia reso più severo. Si potrà così impedire che vengano importate sottospecie e razze estranee che potrebbero mettere in pericolo la fauna indigena.

Capoverso 3: Con la nuova stesura dell'articolo 12 sul risarcimento di danni causati dalla selvaggina, l'articolo 56 capoverso 3 CO (RS 220) può venire abrogato.

Art. 29 Disposizioni transitorie Capoverso 1: Questo capoverso è necessario poiché una parte dei cacciatori, all'entrata in

1193

vigore di questa legge, può ancora ottenere il permesso di caccia senza un esame.

Capoverso 2: Si è già messo in evidenza nel commento agli articoli 5 capoverso 1 lettera n e 10 capoverso 1 che per la caccia alle anatre erano necessarie norme transitorie al fine di garantire una protezione sufficiente delle specie migratone di anatre fino alla creazione di un numero sufficiente di riserve di importanza internazionale per gli uccelli acquatici. La riduzione del periodo aperto alla caccia si impone poiché, secondo l'esperienza, le diverse specie di anatre sono difficili da distinguere durante la caccia e perciò, malgrado la limitazione delle specie cacciabili, vengono uccisi troppi uccelli di specie protette.

4

Ripercussioni sull'effettivo del personale e sulle finanze

41

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Nessuna.

42

Ripercussioni finanziarie

La Confederazione deve ridurre le spese. L'attuale situazione delle finanze federali attribuisce maggior peso a quest'esigenza.

Nel 1981, la regalia della caccia ha procurato ai Cantoni un introito di 15 096 028 franchi lordi. Le spese sono state di 11 673 799 franchi. Tuttavia, il reddito netto non è ripartito in modo omogeneo dacché resta concentrato in alcuni Cantoni dell'Altipiano della Svizzera tedesca. D'altro canto, è evidente l'impossibilità di realizzare la protezione voluta con la legge se mancano i mezzi necessari.

Non avremmo proposto una nuova legge se fosse sussistito il timore di mancare la realizzazione di una delle più importanti finalità per il pubblico, segnatamente i provvedimenti da parte della Confederazione per conservare la fauna selvatica. In questo campo la Confederazione si è fortemente impegnata mediante ratificazione di numerose convenzioni internazionali.

Per concludere, dovranno essere mantenuti i sussidi di circa 1,3 milioni di franchi per la protezione della fauna.

I mezzi finanziari necessari per i nuovi compiti (creazione di riserve di importanza internazionale) saranno garantiti mediante risparmi su vecchie poste del bilancio. La nuova legge non comporta spese suppletive per la Confederazione.

La nuova legge non causerà nemmeno spese suppletive ai Cantoni né aumento dei loro effettivi di personale amministrativo. Alcuni Cantoni dovranno tuttavia compensare i risparmi della Confederazione.

1194

5

Linee direttive della politica di governo

Nel rapporto del 16 gennaio 1980 sulle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979/1983 abbiamo indicato la revisione della legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli quale progetto di assoluta priorità (FF 1980 I 548, 2a parte, n. 433).

6

Costituzionalità

II progetto si incentra su tre disposizioni costituzionali (cfr. anche il n. l concernente il mandato costituzionale): In virtù dell'articolo 25 Cosi., la Confederazione ha diritto di emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio della caccia, principalmente nell'intento di conservare la selvaggina di montagna e per proteggere gli uccelli utili all'agricoltura e alla silvicoltura. Questa disposizione fornisce già la base costituzionale alla sostituenda legge sulla caccia.

L'articolo 24 sexies capoversi 3 e 4 Cost. autorizza la Confederazione a sostenere gli sforzi in favore della protezione della natura e del paesaggio e a legiferare sulla protezione della fauna e della flora.

Infine, l'articolo 25bis Cost. conferisce alla Confederazione competenza per legiferare in materia di protezione degli animali. La legislazione federale deve segnatamente disciplinare la cura e la custodia degli animali, l'utilizzazione dei medesimi, il commercio con essi, il loro abbattimento, la loro importazione, compresa quella dei prodotti di origine animale.

1195

Legge federale

Disegno

su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia [LCP]) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24sexies, 25 e 25bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 aprile 1983 1>, decreta:

Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione Art. l Scopo 1 La presente legge si prefigge di : a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni viventi allo stato selvatico; b. proteggere le specie animali minacciate; e. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e culture causati dalla fauna selvatica.

2 Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

Art. 2 Campo di applicazione La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: a. uccelli; b. predatori, artiodattili (ruminanti, suini) e leporidi (lepri e conigli); e. castori, marmotte e scoiattoli.

Capitolo 2: Caccia Art. 3 Principi 1 1 Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura, di una silvicoltura ecologica e della protezione della natura.

2 Essi stabiliscono le premesse per il diritto di cacciare, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.

"FF 1983 III 1169

1196

Legge sulla caccia 3

Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.

4 II Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia e fa allestire una statistica federale della caccia.

Art. 4 Autorizzazione di caccia 1 Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.

2 L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.

Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione 1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: a. cervo e cinghiale dal 1° febbraio al 31 luglio b. daino, cervo Sika e mufloné dal 1° febbraio al 31 luglio e. capriolo dal 1° febbraio al 30 aprile d. camoscio dal 1° gennaio al 31 luglio e. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio al 30 settembre f. marmotta dal 16 ottobre al 31 agosto g. volpe dal 1° marzo al 15 giugno h. tasso dal 16 gennaio al 15 giugno i. martora e faina dal 16 febbraio al 31 agosto k. fagiano di monte maschio e pernice bianca dal 1° dicembre al 15 ottobre 1. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio m. fagiano comune dal 1° febbraio al 31 agosto n. svasso maggiore, folaga e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto Oca selvatica, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco sono protetti.

1197

Legge sulla caccia o. beccaccia dal 15 dicembre al 15 settembre 2 Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno : a. scoiattolo b. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito e. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.

2 1 Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

4 Essi possono, previa approvazione del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento), accorciare provvisoriamente i periodi chiusi alla caccia, al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

5 II Consiglio federale può restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi permette nuovamente la caccia.

Art. 6 Messa in libertà di selvaggina 1 1 Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.

2 Non possono essere messi in libertà animali che causano danni importanti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

Capitolo 3: Protezione Art. 7 Protezione delle specie 1 Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti e non possono essere cacciati (specie protette).

2 1 Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale delle foreste (Ufficio federale), prevedere la caccia di animali protetti se resa necessaria per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.

3 1 Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

4 Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.

6 Le unità amministrative federali e cantonali, nella pianificazione ed esecu1198

Legge sulla caccia zione di progetti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, consultano le amministrazioni cantonali della caccia.

Esse devono consultare l'Ufficio federale ove si tratti di progetti che possono pregiudicare zone protette d'importanza internazionale o nazionale giusta l'articolo 10 capoversi 1 e 2.

Art. 8 Autorizzazioni della Confederazione 1 Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi : a. importa, fa transitare o esporta animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi; b. mette in libertà animali delle specie protette; e. importa, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili ; d. si serve, in via eccezionale, di mezzi ausiliari, proibiti per l'esercizio della caccia.

2 II Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 9 Animali protetti tenuti in cattività 1 Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

2 II Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti e curati animali protetti.

Art. 10 Zone protette 1 II Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. ' 2 Esso istituisce, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.

3 1 Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

4 Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

6 II Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. La Confederazione sopporta il 30-50 per cento delle spese di sorveglianza.

1199

Legge sulla caccia Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina Art. 11 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina 1 1 Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

2 Essi possono ordinare o permettere l'abbattimento di singoli animali protetti 0 cacciabili, anche fuori dei periodi aperti alla caccia, se causano danni rilevanti. Essi possono tuttavia affidare questo compito unicamente a persone titolari di un permesso di caccia o a organi di sorveglianza.

3 Essi stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.

4 Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti, i Cantoni possono diminuire l'effettivo, previo consenso del Dipartmento.

Art. 12 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina 1 Deve essere corrisposto un adeguato risarcimento per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. Il risarcimento è pagato soltanto per quanto il danneggiato abbia preso tutte le misure che si potevano ragionevolmente pretendere da lui per prevenire il danno.

2 1 Cantoni disciplinano le condizioni per l'obbligo di risarcimento, l'accertamento del danno e la valutazione del risarcimento. Essi designano chi deve sopportare l'onere del risarcimento.

3 Per i danni della selvaggina dipendenti dall'esistenza di una bandita federale di caccia, la Confederazione sopporta il 30-50 per cento del risarcimento.

Capitolo 5: Formazione e ricerca

Art. 13 1 1 Cantoni provvedono affinchè la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

2 Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

3 La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio, federale può derogare

1200

Legge sulla caccia alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Le deroghe riguardanti gli animali cacciabili competono ai Cantoni.

4 La Confederazione sostiene il centro di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione professionale e della ricerca.

6 II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione Art. 14 Responsabilità civile 1 Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

2 L'affittuario di una riserva è inoltre responsabile dei danni causati dai suoi ospiti e dai suoi guardacaccia. È riservato il regresso nei confronti di chi ha provocato il danno.

3 Per il rimanente valgono le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni *> concernenti gli atti illeciti.

Art. 15 Assicurazione 1 Cacciatore e affittuario devono concludere un'assicurazione contro la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

2 II danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.

3 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale sul contratto d'assicurazione 2> non sono opponibili al danneggiato.

4 L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto di assicurazione.2) Capitolo 7: Disposizioni penali Art. 16 Delitti 1 È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: a. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; " RS 220

2)

80

RS 221.229.1 Foglio federale 1933, Voi. Il

1201

Legge sulla caccia b. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; e. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; d. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che il possesso è stato acquisito illecitamente; e. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro ; f. scaccia o attira animali fuori delle zone protette; g. mette in libertà animali; h. affumica, attacca col gas, affoga volpi, tassi o marmotte oppure ne scava le tane; i. fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi ausiliari per la caccia proibiti dal Consiglio federale.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 17 Contravvenzioni 1 È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà; b. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi ; e. fa cacciare animali domestici; d. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi; e. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili; f. brucia o dissoda estensivamente pendii, bordi di campi, siepi o pascoli; g. perturba od ostacola l'esercizio della caccia.

2 II tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4 Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi competenti per la protezione della selvaggina è punito con l'arresto o con la multa.

6 1 Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni del diritto cantonale.

Art. 18 Prescrizione La contravvenzione si prescrive in due anni, la pena per la medesima in cinque anni.

1202

Legge sulla caccia Art. 19 Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali È applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo 1).

Art. 20 Privazione del diritto di cacciare 1 II permesso di caccia è ritirato se il titolare : a. uccide o ferisce intenzionalmente o per negligenza grave una persona durante l'esercizio della caccia; b. ha commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 16, in qualità di autore, istigatore o complice.

2 La privazione del diritto di cacciare è pronunciata dal giudice per la durata minima di un anno e massima di dieci anni. La privazione vale per tutta la Svizzera.

3 1 Cantoni possono prevedere altri motivi di privazione o diniego del diritto di cacciare. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale Art. 21 Perseguimento 1 II perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

L'Ufficio federale può, giusta l'articolo 258 della legge federale sulla procedura penale 2), promuovere l'azione d'ufficio.

2 L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni in rapporto con l'importazione, il transito o l'esportazione. Se vi è simultaneamente violazione della legge federale sulle dogane 3 , l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane che emana anche il decreto penale.

3 Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale sulla protezione degli animali 4>, alla legge federale sulle dogane 3> alla legge federale sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo 5> o alla legge federale sulle epizoozie ·>, che devono essere perseguite dalle medesime autorità amministrative, la pena inflitta sarà quella prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere aumentata adeguatamente.

» RS 313.0 RS 312.0 31 RS 631.0 4 > RS 455 5 > RS 817.0 "' RS 916.40 2)

1203

Legge sulla caccia Art. 22 Obbligo di notificare 1 Ogni privazione del diritto di cacciare pronunciata dal giudice deve essere comunicata all'Ufficio federale.

2 Per il resto, il Consiglio federale designa le decisioni cantonali di carattere penale che devono essere comunicate alle autorità federali.

Art. 23 Risarcimento di danni L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno occorso in un delitto di caccia o in una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.J> Capitolo 9: Esecuzione Art. 24 Confederazione II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 25 Commissione consultiva della caccia II Consiglio federale designa una commissione della caccia nella quale sono adeguatamente rappresentate le cerehie interessate. Essa è l'organo consultivo del Consiglio federale per i problemi di caccia e di protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici come pure del loro biotopo.

Art. 26 Cantoni 1 L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione. Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della legge.

2 Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la riduzione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 3), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 3), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 4), come anche le misure individuali di protezione (art. 11 cpv. 3) entrano in vigore quando saranno state approvate dal Consiglio federale.

3 Tutte le prescrizioni legali dei Cantoni, concernenti la caccia, devono essere comunicate all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

Art. 27 Diritto di perquisizione e di confisca I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di confiscare veicoli e oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi con» RS 220

1204

Legge sulla caccia feriscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali Art. 28 Abrogazione e modificazione di leggi federali., 1. La legge federale del 10 giugno 19251' sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.

2. La legge federale del 1° luglio 19662> sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 23 Specie animali Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegee vegetali estranee tali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso autorizzazione obbligatoria del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

3. Il Codice delle obbligazioni 3> è modificato come segue: Art. 56 cpv. 3 Abrogato Art. 29 Disposizioni transitorie 1 Cantoni stabiliscono la durata di validità dei permessi di caccia rilasciati prima dell'introduzione dell'esame.

2 La disposizione dell'articolo 5 lettera n entra in vigore quando saranno state delimitate almeno cinque riserve di selvaggina, d'importanza internazionale. Sino a quel momento, per la caccia delle anatre selvatiche vige quanto segue : Possono essere cacciati dal 1° settembre al 31 dicembre unicamente: il germano reale, la moretta, il moriglione, lo svasso maggiore e la folaga.

1

Art. 30 Referendum e entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1

l) 2) 3>

CS 9 552; RU 1954 455, 1959 953, 1962 852, 1971 855, 1977 1907, 1981 497 RS 451 RS 220

1205

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 27 aprile 1983

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1983

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

29

Cahier Numero Geschäftsnummer

83.033

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.07.1983

Date Data Seite

1169-1205

Page Pagina Ref. No

10 114 185

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.