Termine di referendum: 16 gennaio 1984

Decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva # S T #

del 7 ottobre 1983

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 19811', decreta:

Sezione 1: Competenza Art. l Compiti dell'autorità di ricorso L'autorità di ricorso decide sui reclami inerenti a trasmissioni radiotelevisive diffuse da emittenti svizzere.

Art. 2 Compiti dell'autorità di vigilanza 1 II Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (detto qui di seguito «Dipartimento») esamina d'ufficio se le trasmissioni compromettono la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, il loro ordinamento costituzionale o le relazioni internazionali della Svizzera. Esso prende le necessarie misure.

2 Inoltre, può contestare le trasmissioni presso l'autorità di ricorso.

Sezione 2: Organizzazione Art. 3 Membri, autorità di nomina, periodo amministrativo 1 L'autorità di ricorso consta di un presidente, di un vicepresidente e di altri sette membri, tutti in funzione accessoria.

2 L'autorità di nomina è il Consiglio federale. Il periodo amministrativo è di quattro anni.

Art. 4 Eleggibilità 1 Può essere eletto membro dell'autorità di ricorso ogni cittadino svizzero avente diritto di voto.

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All'atto della nomina, si baderà affinché siano rappresentate tutte le lingue nazionali.

3 Non sono eleggibili i membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale, i funzionari da lui nominati, i membri degli organi delle emittenti e le persone vincolate da un rapporto d'impiego a un'emittente.

Art. 5 Presidenza II presidente dirige le deliberazioni dell'autorità di ricorso.

Art. 6 Segreteria 1 L'autorità di ricorso dispone di una segreteria. Ne stabilisce i compiti in un regolamento.

2 II presidente assume il personale della segreteria. Prima di assumere il segretario, consulta gli altri membri.

3 Statuto, diritti e doveri del personale della segreteria sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 7 Indipendenza Nella loro attività, l'autorità di ricorso e la sua segreteria non sono vincolate ad alcuna istruzione dell'Assemblea federale, del Consiglio federale, dell'amministrazione e delle emittenti.

Art. 8 Aggregazione amministrativa 1 L'autorità di ricorso è aggregata amministrativamente al Dipartimento.

2 Per quanto concerne la gestione, sottosta alla vigilanza del Consiglio federale, cui presenta annualmente un rapporto d'attività.

Art. 9 Indennità Per la loro attività, i membri dell'autorità di ricorso ricevono le stesse indennità dei membri delle commissioni (Ordinanza del 1° ottobre 1973 1} sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati).

Art. 10 Spese La Confederazione assume le spese amministrative e di personale dell'autorità di ricorso.

" RS 172.32 884

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Art. 11

Sede

II Consiglio federale stabilisce la sede dell'autorità di ricorso.

Art. 12 Votazioni 1 L'autorità di ricorso può deliberare qualora siano presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

2 II presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità di voti, decide.

Art. 13 Segreto d'ufficio I membri dell'autorità di ricorso e il personale della segreteria sono tenuti al segreto d'ufficio.

Sezione 3: Procedura Art. 14 Legittimazione Può interporre reclamo: a. qualsiasi cittadino svizzero, o straniero con permesso di domicilio o di dimora, che abbia compiuto i 18 anni d'età, sempreché il reclamo sia appoggiato da altri venti cittadini svizzeri o stranieri che soddisfacciano ai medesimi requisiti; b. qualsiasi cittadino svizzero, o straniero con permesso di domicilio o di dimora, che abbia compiuto i 18 anni d'età e provi di avere un legame stretto con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate; e. qualsiasi autorità e qualsiasi associazione che provi di avere un legame stretto con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate.

Art. 15 Termine e contenuto del reclamo 1 II reclamo dev'essere interposto per scritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla diffusione. Se il reclamo concerne più trasmissioni, il termine decorre dalla diffusione dell'ultima. La prima di queste trasmissioni non deve risalire a più di tre mesi dall'ultima.

2 II reclamo deve designare esattamente la trasmissione e indicare, con breve motivazione, quali disposizioni della concessione relative ai programmi siano state violate.

Art. 16 Emittenti locali I reclami concernenti trasmissioni di emittenti locali sono trattati previa pronuncia dell'organo competente dell'emittente interessata.

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Radiotelevisione Art. 17 Estensione dell'esame L'autorità di ricorso esamina se una o più delle trasmissioni contestate abbiano violato disposizioni della concessione relative ai programmi.

Art. 18 Conciliazione II presidente può tentare di liquidare il reclamo in via conciliativa.

Art. 19 Parere dell'emittente Se il reclamo non è manifestamente inammissibile o infondato e se la controversia non può essere composta in via conciliativa, il presidente invita l'emittente a presentare le proprie osservazioni. A tal fine, le assegna un congruo termine.

Art. 20 Obbligo di registrazione, di conservazione e d'informazione 1 Le emittenti devono registrare tutte le trasmissioni e conservare per almeno quattro mesi le registrazioni e i materiali e documenti connessi. Se è pendente un reclamo contro una o più trasmissioni, l'obbligo di conservazione dura sino alla chiusura del procedimento.

2 Le emittenti devono dare all'autorità di ricorso tutte le informazioni necessarie per l'esercizio della sua attività e consentirle di prendere visione delle registrazioni, di materiali e dei documenti. L'autorità di ricorso può farsi consegnare una trascrizione del testo della trasmissione o delle trasmissioni contestate.

3 L'articolo 16 della legge federale sulla procedura amministrativa 1) è applicabile.

Art. 21 Decisione 1 L'autorità di ricorso accerta nella sua decisione se la trasmissione o le trasmissioni contestate abbiano violato disposizioni della concessione relative ai programmi.

2 Essa non è vincolata dalle allegazioni delle parti.

Art. 22 Misure 1 Se accerta che il diritto è stato violato, l'autorità di ricorso ne informa l'emittente. Questa prende, entro congruo termine, i provvedimenti appropriati per porvi rimedio e per evitare il ripetersi di analoghe violazioni. Ne riferisce in seguito all'autorità di ricorso.

1)

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Se l'emittente, entro congrue termine, non prende i provvedimenti, o questi risultano insufficienti, l'autorità di ricorso può proporre al Dipartimento di ordinare misure appropriate.

Art. 23 Pubblicità 1 Le deliberazioni dell'autorità di ricorso non sono pubbliche.

2 Le sue decisioni sono pubblicate nella «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione».

Art. 24 Spese procedurali In caso di reiezione di reclamo temerario, estremamente complesso o particolarmente delicato, le spese procedurali possono essere addossate al ricorrente. Esse sono determinate secondo le disposizioni applicabili nel procedimento amministrativo.

Art. 25 Impugnazione Le decisioni dell'autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 26 Modificazione del diritto in vigore La legge federale sulla procedura amministrativa1) è modificata come segue : Art. 3 lett. ebis Non sono regolate dalla presente legge: ebis. la procedura di reclamo contro le trasmissioni radiotelevisive dinanzi all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva ; Art. 27 Referendum II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

Art. 28 Entrata in vigore e durata di validità 1 II Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

2 II presente decreto ha effetto sino all'entrata in vigore della legge sulla radiotelevisione, ma per sei anni al massimo.

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Radiotelevisione Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1983 II presidente: Weber 11 segretario: Huber

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1983 II presidente; Eng II segretario: Zwicker

Data di pubblicazione: 18 ottobre 19831' Termine di referendum: 16 gennaio 1984

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del 7 ottobre 1983

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1983

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41

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18.10.1983

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