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Messaggio concernente una convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Sri Lanka del 16 febbraio 1983

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio con lo Sri Lanka, firmata l'il gennaio 1983.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 febbraio 1983

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

1983 -- 90

Compendio Dopo lunghe trattative, I'11 gennaio 1983, è stata conclusa con lo Sri Lanka una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Già nel 1970 si è dovuto abbandonare, prima della firma, un disegno di convenzione in quanto nel frattempo la politica convenzionale dello Sri Lanka si era modificata. È stato lo Sri Lanka a domandare la ripresa dei negoziati. Da qualche anno questo Stato conduce una politica molto attiva in materia di convenzioni di doppia imposizione, e ciò allo scopo di incentivare gli investimenti esteri necessari alla realizzazione d'importanti progetti di sviluppo. Recentemente lo Sri Lanka ha concluso convenzioni con parecchi Stati europei. Nei confronti della Svizzera si è mostrato disposto a fare numerose concessioni che in parte si scostano dalla sua recente prassi convenzionale. Nel corso della procedura di consultazione, la convenzione è stata accolta favorevolmente sia dai Cantoni che dai circoli economici svizzeri. Nel suo insieme essa risulta conforme alle convenzioni concluse con altri Stati dalle condizioni economiche simili (Malaisia, Trinidad e Tobago), e segue i principi della politica svizzera nei riguardi dei Paesi in sviluppo (cfr. messaggio del 18 aprile 1973 sulla convenzione con Trinidad e Tobago; FF 1973 l 987).

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Genesi

Nel 1970, negoziati tra la Svizzera e lo Sri Lanka avevano permesso di parafare un disegno di convenzione per il quale il nostro Consiglio aveva autorizzato la firma. Successivamente lo Sri Lanka aveva però sollevato nuove esigenze, segnatamente in materia di scambio d'informazioni, alle quali la Svizzera non aveva potuto aderire, di modo che la procedura non ebbe seguito alcuno. Tuttavia da qualche anno lo Sri Lanka conduce una politica molto attiva in materia di convenzioni di doppia imposizione: il Governo dello Sri Lanka cerca di promuovere gli investimenti esteri necessari alla realizzazione di un ambizioso programma di sviluppo dell'economia del Paese da concretizzarsi con l'aiuto d'organismi di finanziamento internazionali. Nel corso degli ultimi anni lo Sri Lanka ha concluso convenzioni di doppia imposizione con parecchi Stati europei, fra i quali citiamo i Paesi Bassi, la Repubblica federale di Germania, la Gran Bretagna e la Danimarca.

I colloqui tra i due Paesi sono stati ripresi su domanda dello Sri Lanka. Nel mese di settembre 1980, ebbero luogo a Berna dei negoziati che hanno rapi-, damente permesso alle delegazioni dei due Stati di mettersi d'accordo su un disegno di convenzione o di protocollo in lingua inglese. La questione dei compensi per i servizi ha richiesto l'apertura di una procedura di consultazione, tuttavia la regolamentazione contenuta nella convenzione segue il quadro tracciato dalla politica convenzionale della Svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo.

Nel corso della procedura di consultazione, i Cantoni ed i circoli economici interessati hanno espresso il loro interesse per una regolamentazione delle relazioni fiscali tra la Svizzera e lo Sri Lanka. La soluzione proposta nel disegno è stata da loro approvata a larga maggioranza.

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Commento alle disposizioni della convenzione

Nel nostro messaggio del 13 luglio 1965 concernente la convenzione con la Svezia noi abbiamo commentato in modo dettagliato le disposizioni del modello di convenzione dell'OCSE del 1963 (FF 1965 II 501). Da allora, questo modello di convenzione è stato rimaneggiato; la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile del 1977 dal Consiglio dell'OCSE unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state oggetto di glosse particolari nel nostro messaggio dell'11 gennaio 1978 concernente la convenzione con la Gran Bretagna (FF 1978 I 189). Pertanto qui di seguito ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE, nonché a tenere parimente in considerazione il nostro messaggio del 18 aprile 1973 concernente la convenzione di doppia imposizione con Trinidad e Tobago (FF 1973 l 987).

Articolo 2 (Imposte) La convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio.

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La convenzione è parimente applicabile all'imposta sul reddito riscossa dallo Sri Lanka nella zona di libero scambio di Colombo. Una legge interna si prefigge lo scopo di promuovere economicamente questo settore, ragione per cui le imprese sono assoggettate ad un'imposta speciale calcolata sulla cifra d'affari e riscossa in luogo della normale imposta sul reddito.

Articolo 5 (Stabile organizzazione) Su richiesta dello Sri Lanka, la nozione «stabile organizzazione» del modello dell'OCSE ha dovuto essere ampliata su tre punti: - un'impresa agricola o una piantagione costituiscono una «stabile organizzazione» ; - sono parimente considerati «stabile organizzazione» i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata eccede i 6 mesi; - un agente indipendente che esercita la sua attività esclusivamente o prevalentemente per conto .di una sola impresa è considerato «stabile organizzazione» di questa impresa.

Articolo 7 (Utili delle imprese) Giusta il numero 1 del protocollo, le clausole proprie al diritto cingalese e concernenti la forza d'attrazione della «stabile organizzazione» non si applicano per determinare gli utili imputabili alla medesima. Lo Sri Lanka ha pure accettato di non esercitare il suo diritto d'imposizione verso le compagnie d'assicurazione svizzere che incassano premi o assicurano rischi situati nello Sri Lanka allorquando queste compagnie non posseggono «stabili organizzazioni» in questo Paese.

Articolo 8 (Navigazione aerea e marittima) Mentre la Svizzera è riuscita a far accettare l'imposizione da parte dello Stato di domicilio degli utili delle imprese di navigazione aerea, ha dovuto concedere allo Sri Lanka la spartizione dell'imposta sugli utili delle imprese di navigazione marittima. Questa deroga al modello dell'OCSE, che corrisponde alla costante politica convenzionale dello Sri Lanka, era già stata concessa dalla Svizzera a Singapore.

Articolo 10 (Dividendi) L'imposta che lo Stato della fonte può riscuotere sui dividendi delle filiali (partecipazione diretta di almeno il 25%) è limitata al 10 per cento, e al 15 per cento sugli altri dividendi.

Articolo 11 (Interessi) L'imposta riscotibile dallo Stato della fonte sugli interessi è limitata al 10 per cento, il che corrisponde al modello dell'OCSE. Giusta il diritto cingalese interno certe categorie d'interessi vengono
esonerate dalla ritenuta, in special modo gli interessi sui prestiti bancari e gli interessi sui prestiti in valuta estera. 11 numero 3 del protocollo prevede che in caso di modifica

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del diritto interno, l'imposta alla fonte sugli interessi pagati ad una banca o ad un altro istituto finanziario non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Artìcolo 12 (Diritti di licenza) L'imposta che lo Stato della fonte dei diritti di licenza può prelevare è limitata al 10 per cento, ciò che corrisponde ai disciplinamenti consolidati nelle convenzioni che la Svizzera ha concluso con Stati le cui condizioni economiche sono simili a quelle dello Sri Lanka.

Articolo 13 (Compensi per servizi) Un'imposta alla fonte può essere riscossa sui compensi per prestazione di servizi, forniti dal personale di un'impresa, quando queste attività si protraggono per un periodo oltrepassante i sei mesi nel corso di un periodo di 12 mesi. Quest'imposta è limitata al 5 per cento dell'ammontare lordo dei compensi, e può essere computata nell'imposta svizzera (art. 23).

Nel numero 2 del protocollo è contenuta una clausola con la quale si vuole favorire lo Sri Lanka nel caso in cui la Svizzera dovesse accordare ad un altro Stato un trattamento più favorevole in materia d'imposizione alla fonte dei compensi per prestazioni di servizi.

Articolo 15 (Servizi professionali) Questa disposizione è una combinazione degli articoli 14 e 15 del modello dell'OCSE. Il trattamento riservato alle professioni dipendenti corrisponde alle raccomandazioni dell'OCSE. Tuttavia, ed in deroga al modello di convenzione dell'OCSE, l'imposizione dei redditi conseguiti nell'esercizio di un'attività indipendente è riservata allo Stato in cui l'attività viene esercitata. Una simile disposizione è già stata introdotta in altre convenzioni concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo.

Articolo 18 (Pensioni e rendite) Conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE questa disposizione prevede che le pensioni el e rendite sono ambedue imponibili solo nello Stato di domicilio del beneficiario.

Articolo 20 (Studenti e apprendisti) La convenzione riprende una clausola già contenuta in altre convenzioni concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo. Sono pure fissati precisi limiti entro i quali vanno esentati i redditi del lavoro di studenti.

Articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) Lo Sri Lanka elimina la doppia imposizione con il metodo del computo; mentre, come d'abitudine, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione. Resta

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riservata la determinazione dell'aliquota globale. Per i dividendi, gli interessi, i diritti di licenza e i compensi per servizi imponibili nei due Stati, la Svizzera accorda il computo globale d'imposta per l'imposta cingalese non recuperabile e riscossa su questi redditi. A domanda dello Sri Lanka, il numero 4 del protocollo precisa il metodo usato dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione dei dividendi, degli interessi, dei diritti di licenza e dei compensi per servizi (computo forfettario).

Articolo 27 (Entrata in vigore) La convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e s'applicherà in Svizzera a contare dal 1° gennaio 1982, e nello Sri Lanka a contare dal 1° aprile 1981.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva alle persone residenti dello Sri Lanka e dal computo nelle imposte svizzere delle imposte prelevate in Sri Lanka conformemente agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi), 12 (diritti di licenza) e 13 (compensi per servizi). Tuttavia questo ammanco non dovrebbe attualmente rivestire una grande importanza poiché gli investimenti cingalesi in Svizzera sono modesti. Per contro, il computo forfettario (globale) d'imposta, introdotto mediante il nostro decreto del 22 agosto 1967, causerà degli oneri alle finanze della Confederazione. Di fronte a queste perdite, la cui portata non può essere valutata a causa della mancanza di statistiche appropriate, la convenzione apporterà al fisco svizzero qualche vantaggio finanziario: mentre finora l'ammontare dell'imposta cingalese sui dividendi, sugli interessi, sui diritti di licenza e sui compensi per servizi doveva essere accettata a titolo di deduzione, i redditi provenienti dallo Sri Lanka saranno imposti in Svizzera per il loro ammontare lordo; ne conseguirà un aumento generale dei redditi imponibili.

Su queste conseguenze fiscali prevalgono tuttavia i vantaggi procurati all' economia svizzera dall'incoraggiamento del commercio e degli investimenti nello Sri Lanka. Inoltre, è utile ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e della liberalizzazione degli scambi, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Linee direttive della politica di governo

II disegno collima con gli scopi delle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979/83 (FF 1980 I 548).

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Costituzionalità

La presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero.

Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta alla vostra Assemblea. La convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre l'eseguita della portata materiale e territoriale della convenzione esclude che essa venga sottoposta al referendum facoltativo, previsto dall'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

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Conclusioni

La presente convenzione collima ampiamente con i principi del diritto fiscale internazionale della Svizzera. Poiché lo Sri Lanka era interessato alla conclusione della convenzione è pure stato disposto a fare delle concessioni, mentre la Svizzera ha potuto muoversi entro i limiti della sua politica convenzionale verso i Paesi in sviluppo. La convenzione crea condizioni favorevoli ad un ulteriore esplicarsi delle relazioni economiche bilaterali e soprattutto ad un incremento degli investimenti svizzeri nello Sri Lanka, desiderabili dal punto di vista della nostra politica d'aiuto allo sviluppo. Costituisce infine un precedente favorevole per la conclusione d'altre convenzioni con Paesi del Terzo Mondo.

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Decreto federale che approva una convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Sri Lanka

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 1983 1>, decreta:

Art. l 1 La convenzione, firmata FU gennaio 1983, tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non è sottoposto a referendum.

» FF 1983 I 1048

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Convenzione

Traduzione !>

tra la Confederazione Svìzzera e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

// Consiglio federale svizzero e II Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Persone La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sui guadagni provenienti dall' alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) nella Repubblica dello Sri Lanka : i) l'imposta sul reddito, compresa l'imposta sul reddito di imprese riscossa sulla cifra d'affari, ammesse dalla «Greater Colombo Economie Commission»; e ii) l'imposta sul patrimonio ; (dappresso: «imposta dello Sri Lanka); b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale ed altri redditi); e " Dal testo originale tedesco.

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Doppie imposizioni ii) sul patrimonip (patrimonio complessivo, beni mobili ed immobili, patrimonio industriale e commerciale, capitali e riserve e altri elementi del patrimonio); (dappresso: «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione : a) il termine «Sri Lanka» designa la Repubblica democratica socialista come anche il territorio adiacente alle acque territoriali dello Sri Lanka che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato, dalla legislazione dello Sri Lanka concernente lo zoccolo continentale, come un territorio sul quale lo Sri Lanka può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; b) il termine Svizzera designa la Confederazione Svizzera; e) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, lo Sri Lanka o la Svizzera, e, per lo Sri Lanka, il territorio, inteso in senso geografico, sul quale vige la legislazione dello Sri Lanka; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine «nazionali» designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione «autorità competente» designa: i) nello Sri Lanka: il «Commissioner-General of Inland Revenue»;

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Doppie imposizioni ii) in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residente 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione ; b) una succursale;

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Doppie imposizioni e) un ufficio ; d) un'officina e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali, e g) un'impresa agricola o una piantagione.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i sei mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Una persona che agisce, in uno Stato contraente, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente -- diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 -- è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se a) dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di conchiudere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività si detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa ; b) dispone ed esercita abitualmente in detto Stato di poteri che le consentono di eseguire ordinazioni per l'impresa grazie ad un deposito di merci che essa mantiene in questo Stato e che appartiene all'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro agente che goda di statuto indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Se tuttavia un tale agente esercita la sua attività esclusivamente o prevalentemente per quest'impresa non è considerato agente che gode di uno statuto indipendente ai sensi di questo paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero esercita

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Doppie imposizioni la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi di beni immobili 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato relative alla proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell' altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

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Doppie imposizioni 4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima e aerea 1. Gli utili provenienti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Nonostante il paragrafo 1 gli utili conseguiti con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui le navi sono esercitate; l'imposta così prelevata non può eccedere il 50 per cento dell'imposta che si sarebbe altrimenti prelevata secondo il diritto interno di questo Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di ogni natura, da parte di imprese che esercitano navi o aeromobili in traffico internazionale.

4. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

Articolo 9 Imprese associate Quando a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 67

Foglio federale 1983, Voi. I

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Doppie imposizioni e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non Io sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non modifica l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione génératrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione génératrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione situata in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

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Doppie imposizioni Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni del paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell' altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest' ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Diritti di licenza 1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali diritti possono essere imposti anche nello Stato contraente da cui provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la

1063

Doppie imposizioni persona che riscuote i diritti è il beneficiario effettivo, l'imposta così prelevata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.

3. L'espressione «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni su nastro per trasmissioni televisive o radiofoniche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza un' attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui è connesso l'obbligo di pagare i diritti dizlicenza e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Compensi per servizi 1. I compensi per servizi, compresi i compensi per servizi di consultazione, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato.

2. Questi compensi possono tuttavia essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, e secondo la legislazione di questo Stato, se i servizi sono forniti in questo Stato da parte di un'impresa, per mezzo dei suoi impiegati o di qualsiasi altro personale da essa assunto a questo scopo, e se queste attività si protraggono in questo Stato per un periodo o dei periodi

1064

Doppie imposizioni oltrepassanti i sei mesi nel corso d'un periodo di 12 mesi; l'imposta così prelevata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

3. L'espressione «compensi per servizi», di cui al presente articolo, designa i compensi per servizi di ogni natura, compresi i servizi di consultazione, forniti da un'impresa per mezzo dei suoi impiegati o del personale assunto a tale scopo ; eccettuati tuttavia i compensi derivanti dall'esercizio di una libera professione o di un'altra attività indipendente, di carattere analogo a quelle menzionate all'articolo 15.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente l'attività génératrice dei compensi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. I compensi per servizi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua sudduvisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei compensi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente, una stabile organizzazione per la quale sono stati forniti i servizi, e i compensi sono a carico della stabile organizzazione, i compensi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei compensi è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Articolo 14 Guadagni da capitali 1. I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di
beni immobili menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall'alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), sono imponibili in questo altro Stato.

3. I guadagni provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale, o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova

1065

Doppie imposizioni la sede della direzione effettiva dell'impresa. Per l'applicazione di questo paragrafo valgono le disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 4.

4. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 15 Servizi professionali 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, come anche i redditi conseguiti nell' esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impiego, i servizi o le attività vengano esercitate o compiute nell'altro Stato contraente.

Se l'impiego, i servizi o le attività sono ivi esercitate o compiute, le rimunerazioni o i redditi percepiti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni o i redditi, che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, di servizi o attività esercitate o compiute nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato durante un periodo o periodi che non eccedono in totale 183 giorni nel corso d'un periodo di 12 mesi, e b) le rimunerazioni o i redditi sono pagati da o a nome di una persona che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle rimunerazioni o dei redditi non è sopportato da una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo le rimunerazioni ricevute per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale o a bordo di un battello destinato alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Partecipazione agli utili (tantièmes) La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di
una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Artìcolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della

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Doppie imposizioni radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in auesto altro Stato.

2. Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15.

Articolo 18 Pensioni e rendite 1. Le pensioni (fatte salve le pensioni menzionate all'articolo 19), o le rendite, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Il termine «pensioni» designa compensi periodici effettuati in corrispettivo di un impiego anteriore o a titolo di compensazione per danni corporali sopravvenuti durante la prestazione di servizi.

3. Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un adeguato e completo compenso pecuniario o valutabile in denaro.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.

b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato che: i) ha la cittadinanza di tale Stato, o ii) non è divenuto residente di tale Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.

2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne ha la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

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Doppie imposizioni Artìcolo 20 Studenti e apprendisti 1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente e soggiorna nell'altro Stato contraente a scopo di proseguire gli studi, le ricerche o la formazione oppure per acquisire un'esperienza tecnica, professionale o commerciale, è esonerata in detto altro Stato dall'imposta per le rimunerazioni a titolo di un impiego salariato per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, purché detto impiego sia direttamente connesso con lo studio, la ricerca, la formazione o l'apprendistato, e le rimunerazioni provenienti da detto impiego non siano superiori a 18 000 franchi svizzeri o ad una somma equivalente in valuta dello Sri Lanka al tasso ufficiale di cambio.

Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Artìcolo 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili esercitati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Per l'applicazione di questo paragrafo valgono le disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 4.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in tale Stato.

Artìcolo 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Conformemente alle disposizioni sella legislazione dello Sri Lanka concernenti il computo nell'imposta cingalese dell'imposta pagabile in un territorio qualsiasi che non sia Sri Lanka (e che non possono pregiudicare i prin-

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Doppie imposizioni cipi generali seguenti) l'imposta svizzera pagabile giusta la legislazione svizzera e conformemente alla presente convenzione, direttamente o mediante trattenuta, sui redditi e utili di fonte svizzera o sul patrimonio situato in Svizzera (ad eccezione, quando trattasi di dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili che servono al pagamento del dividendo) è computata nell'imposta dello Sri Lanka che è calcolata sugli stessi elementi di reddito o parti di patrimonio sui quali è calcolata l'imposta svizzera. Questo computo non può eccedere l'imposta dello Sri Lanka (calcolata prima del computo) sui redditi provenienti da fonti svizzere o sul patrimonio ivi situato.

2. a) Qualora un residente della Svizzera riceva redditi o possegga un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili in Sri Lanaka, la Svizzera esenta dall'imposta svizzera detti redditi o detto patrimonio salvo la disposizione della lettera b, ancorché possa, per determinare l'ammontare dell'imposta concernente il reddito o il patrimonio rimanenti di detto residente, applicare l'aliquota che sarebbe applicabile se il reddito o il patrimonio in questione non fosse stato esonerato. Tuttavia, qualora un residente della Svizzera riceva utili da fonti cingalesi, che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8, sono imponibili in Sri Lanka, l'imposta svizzera riscossa su detti utili sarà ridotta della metà.

b) Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi, diritti di licenza o compensi per servizi, i quali conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 sono imponibili in Sri Lanka, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente; questo sgravio consiste : i) nel computo dell'imposta pagata in Sri Lanka conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 nell'imposta svizzera riscossa sui redditi di detto residente; la somma così computata non può nondimeno eccedere la frazione dell'imposta svizzera calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili nello Sri Lanka, o ii) in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o iii) in un'esenzione parziale per dividendi, interessi, diritti di licenza o compensi per servizi in questione dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta
pagata in Sri Lanka dall'ammontare lordo dei dividendi, interessi, diritti di licenza o compensi per servizi.

La Svizzera stabilisce il genere dello sgravio e disciplina la procedura secondo le prescrizioni svizzere concernenti l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni.

Articolo 24 Parità di trattamento 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più

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Doppie imposizioni onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisi nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 o del paragrafo 6 degli articoli 11, 12 o 13, gli interessi, i diritti di licenza, i compensi per servizi e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni che se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per rego-

1070

Doppie imposizioni lare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di Amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente che è situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo è considerata, ai fini della Convenzione, come un residente dello Statò accreditante, a condizione: a) che, conformemente al diritto internazionale, non sia ssoggettata a imposta nello Stato accreditano per tutti i redditi provenienti da fonti al di fuori di questo Stato o per il patrimonio situato al di fuori di questo Stato,e b) che sia assoggettata nello Stato accreditante ai medesimi obblighi, in materia d'imposte sul reddito o sul patrimonio complessivi, cui sono assoggettati i residenti di questo Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.

Articolo 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili: a) nello Sri Lanka, al reddito e al patrimonio imponibili, per gli anni di tassazione che si iniziano il 1° aprile 1981 o dopo questa data;

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Doppie imposizioni b) in Svizzera, per gli anni fiscali che si iniziano il 1° gennaio 1982 o dopo questa data.

Articolo 28 Denuncia La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla mediante notificazione scritta inviata all'altro Stato contraente per via diplomatica, entro il 30 giugno di ciascun anno civile. In tal caso, la presente convenzione cessa di essere applicabile : a) nello Sri Lanka, al reddito o al patrimonio imponibile per gli anni di tassazione che si iniziano il 1° aprile dell'anno civile successivo a quello della denuncia, o dopo questa data; b) in Svizzera, per gli anni fiscali che si iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della denuncia, o dopo questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Colombo, l'il gennaio 1983, in due esemplari in lingua tedesca, cingalese e inglese, ogni testo facendo ugualmente fede; in caso di differente interpretazione dei testi tedesco e cingalese, farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: C. Ochsenbein

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Per il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka: J. A. R. Felix

Protocollo

Traduzione

II Consiglio federale svizzero e

II Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, hanno convenuto, al momento della firma a Colombo, l'il gennaio 1983, della Convenzione conchiusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, le seguenti disposizioni facenti parte integrante della Convenzione: 1. Per quanto concerne l'articolo 7 Avuto riguardo ai paragrafi l e i dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente vende merci o esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare totale ricevuto dall'impresa ma sulla sola base della parte di importi totali che è attribuibile all'attività reale della stabile amministrazione per queste vendite o per questa attività.

Nei casi di contratti di sorveglianza, di fornitura, d'installazione o di costruzione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o di lavori pubblici quando l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare totale del contratto ma solamente sulla base della parte di contratto che è effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

Gli utili provenienti dalla parte di contratto eseguito per mezzo della sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato del quale l'impresa è residente.

2. Per quanto concerne l'articolo 13 Se, in una convenzione di doppia imposizione conclusa successivamente tra la Svizzera ed uno Stato terzo, la Svizzera accetta nello Stato fonte dei compensi per servizi un'aliquota d'imposizione superiore a quella prevista al paragrafo 2 dell'articolo 13, il Consiglio federale svizzero informerà senza indugio il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka e aprirà trat" Dal testo originale tedesco.

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Doppie imposizioni tative così da accordare alla Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka il medesimo trattamento di quello accordato allo Stato terzo.

3. Per quanto concerne gli articoli 11 e 23 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11, l'imposta riscossa su interessi provenienti da uno dei due Stati e pagati ad una banca o ad un altro istituto finanziario, che sono il beneficiario effettivo e sono residenti dell'altro Stato contraente, non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

4. Per quanto concerne l'articolo 23 Di comune accordo lo sgravio di cui alla lettera b paragrafo 2 concesso ad una persona residente della Svizzera per imposte riscosse alla fonte in Sri Lanka su dividendi, interessi, diritti di licenza e compensi per servizi consiste, secondo il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, in una riduzione forfettaria sull'imposta svizzera dell'imposta riscossa in Sri Lanka ai sensi della Convenzione; questa riduzione non può eccedere la parte dell'imposta svizzera calcolata prima di questa riduzione, proveniente dai redditi summenzionati.

Fatto a Colombo l'il febbraio 1983 in due esemplari, in lingua tedesca, cingalese e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di differente interpretazione dei testi tedesco e cingalese, farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero : C. Ochsenbein

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Per il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka: J. A. R. Felix

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Sri Lanka del 16 febbraio 1983

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Jahr

1983

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

83.014

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.03.1983

Date Data Seite

1048-1074

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