439

Termine d'opposizione: 9 luglio 1947.

Decreto federale che approva I'lstrumento del 1946 per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

(Del 26 marzo 1947.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale dell' 11 febbraio 1947, decreta : Art. 1.

L'istrumento d'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, adottato a Montréal il 9 ottobre 1946 dalla v entinovesima Conferenza internazionale del Lavoro, è approvato.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 89 della Costituzione federale concernente la promulgazione delle leggi federali.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Il Presidente: Ackermann.

Berna, 26 marzo 1947.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Il Presidente: Wey.

Berna, 26 marzo 1947. Il Il Segretario: Leimgrnber.

440

Il Consiglio federale decreta : Il decreto federale ohe precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su le leggi e i decreti federali.

Berna, 26 marzo 1947.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, 11 Cancelliere della Confederazione : LeitngnUber.

Data della pubblicazione: 10 aprile 1947.

Termine d'opposizione: 9 luglio 1947.

441

Traduzione.

Istrumento per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del La¬ voro, convocata a Montreal dal Consiglio d'amministrazione dell' Ufficio jnternazionale del Lavoro, riunitasi nella sua ventinovesima sessione il 15 ottobre 1945, dopo aver deciso di adottare un certo numero di emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, questione compresa nel secondo punto dell'ordine del giorno della sessione, approva, in questo nono giorno di ottobre mille novecento quar antasei, l'istrumento qui appresso, il quale comprende emendamenti a lla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, istru¬ mento che sarà chiamato Istrumento d'emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro 1946: Art. 1.

Dal momento dell'entrata in vigore del presente istrumento d emen¬ damento, la Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavo¬ ro» il cui testo attualmente in vigore è riprodotto nella prima colonna dell'allegato al presente istrumento, avrà effetto nella forma modifi¬ cata che si trova nella seconda colonna dell allegato citato.

Art. 2.

Due esemplari autentici del presente istrumento d'emendamento saranno firmati dal Presidente della Conferenza e dal Direttore gener ale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Uno di questi esemplari sa¬ rà depositato negli archivi dell'Ufficio internazionale del Lavoro e l'al¬ tro presso il Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Diret¬ tore generale trasmetterà una copia autentica di questo istrumento a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

442 Art. 3.

1. Le ratificazioni o le accettazioni formali del presente istrumento di emendamento saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che ne informerà i Membri dell'Organizza¬ zione.

2. Il presente istrumento d'emendamento entrerà in vigore alle condizioni previste nell'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazio¬ ne internazionale del Lavoro.

3. Dal momento dell'entrata in vigore del presente istrumento, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, il Segre¬ tario generale delle Nazioni Unite e tutti gli altri Stati che hanno fir¬ mato la carta delle Nazioni Unite.

ALLEGATO Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Testo in vigore il 9 ottobre 1946. Testo emendato.

SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabi¬ lire la pace universale, e che una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale; Considerando che vi sono con¬ dizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiu¬ stizia, miseria e privazioni, gene¬ rando tale malcontento da mette¬ re in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simi¬ li condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavo¬ ro, la fissazione della durata mas¬ sima della giornata e della setti¬ mana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta con* tro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assi¬ curare convenienti condizioni di

PREAMBOLO Considerando che una pace uni¬ versale e durevole può essere fon¬ data soltanto sulla giustizia sociale; Considerando che vi sono con¬ dizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiu¬ stizia, miseria e privazioni, gene¬ rando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere prov¬ vedimenti per migliorare simili con¬ dizioni: come, per esempio, il re¬ golamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della ma¬ no d'opera, la lotta contro la di¬ soccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la

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Decreto federale che approva l'Istrumento del 1946 per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. (Del 26 marzo 1947.)

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