N° 9

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXX Berna, 6 marzo 1947. Volume 1 Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: fr. 2.-- l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e Ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali (Grassi e C.) in Bellinzona.

8S16 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge che sopprime la riduzione dell'indennità di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali.

(Del 25 febbraio 1947.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, Le norme fondamentali su le indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali sono contenute nella legge del 6 ottobre 1923. Questa legge era fctata modificata il 5 ottobre 1929 con delle disposizioni che portavano ''indennità di presenza da 30 a 40 franchi. Nel 1930 e negli anni seguenti l'indennità di presenza era dunque di 40 franchi. Quella di viaggio e,, a di 50 centesimi per chilometro per le sessioni e di 30 centesimi per lo sedute delle Commissioni. In seguito, l'indennità di presenza subì una serie di modificazioni, dapprima sotto forma di riduzioni e poi sotto forma di aumenti. Come misura d'economia, presa in virtù del diritto di necessità, le Camere federali hanno infatti ridotto a due riPrese l'indennità di presenza. Questa fu ricondotta da 40 a 3*5 franchi a contare dal 1» gennaio 1934, poi da 35 a 30 franchi a contare dai 1° gennaio 1936. Nel frattempo fu deciso, a causa dell'aumento del co^to della vita, di mitigare la riduzione dei pagamenti e delle indennità giornaliere dei membri delle autorità esecutive e giudiziarie, delle com¬ missioni e del personale, come pure di sopprimere la riduzione delle uidennità accessorie. Parve in tal modo indicato ritornare anche sulla Questione dell'indennità di presenza ai membri del Consiglio nazioFoglio Federale, 1947.

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m naie e delle Commissioni delle Camere federali. Con decreto federale del 16 dicembre 1942, questa indennità venne fissata a 35 franchi e in seguito, con decreto federale del 28 settembre 1944, a 40 franchi, cioè al primitivo importo legale.

L'evoluzione delle indennità di viaggio, fissate anch'esse dalla leg¬ ge del 1923, si è svolta in modo diverso. L'indennità di viaggio è stata parimente ridotta, per misura d'economia, conformemente alla legge del 19 dicembre 1934, da 50 a 40 centesimi per chilometro per le sessioni in generale e da 30 a 20 centesimi per chilometro, per le sessioni la oui durata non supera una settimana e per le sedute delle Commissioni.

Contrariamente a quanto è avvenuto per le indennità di presenza, quel¬ le di viaggio non sono state fino ad oggi aumentate.

Per risolvere la questione di sapere se convenga ripristinare l'in¬ dennità di viaggio all'aliquota del 1923 o del 1929, si deve innanzitutto farsi una chiara idea della sua ragione d'essere. Già nel messaggio del 3 aprile 1922 si faceva osservare che tale indennità non rappre¬ senta semplicemente un rimborso delle spese effettive -- prezzo di trasporto, spese accessorie, sussistenza durante il viaggio -- ma che essa costituisce essenzialmente un'indennità per perdita di tempo. In¬ vero, si può dire che dal 1934, anno in cui fu adottata la regolamen¬ tazione attuale ad oggi, i viaggi sono diventati più rapidi ed il numero dei treni diretti è aumentato (vedi le tabelle 1 e 2 allegate al presente messaggio).

Anche se si dovesse ammettere che il lieve aumento delle spese di viaggio (vedi tabella 3 allegata) è compensato da un risparmio di tempo derivante dalla maggior velocità dei treni e dalle migliori comu¬ nicazioni ferroviarie, si dovrebbe pur sempre considerare che l'inden¬ nità da corrispondere per la perdita effettiva di tempo, le spese gene¬ rali e di sussistenza durante il viaggio deve essere sensibilmente supe¬ riore a quella del 1934 o del 1929. Se il costo della vita era valutato a 100 nel 1914, il numero indice del 1930 era di 158 (media annuale), nel 1935 di 128, nel 1945 di 209 e nel 1946 di 208. Facciamo tuttavia osservare che la media degli ultimi tre mesi del 1946 era di 212. A ciò aggiungasi che i prezzi negli alberghi e nei ristoranti sono stati aumentati di circa il 30 per cento, conformemente alle
disposizioni pre¬ se dall'Ufficio federale di controllo dei prezzi il 1° settembre 1946 e che i prezzi delle camere sono stati aumentati di 50 centesimi, confor¬ memente alle prescrizioni emanate da detto ufficio il 1° gennaio 1947.

Riconosciamo che, a prima vista, sembrerebbe piuttosto giustificato un aumento dell'indennità di presenza. Noi non vogliamo tuttavia pro¬ porre, per questa indennità un'aliquota superiore a quella del 1929.

In un momento in cui tutti gli sforzi sono intesi a ridurre le spese allo scopo di ristabilire l'equilibrio finanziario della Confederazione, non

403 reputiamo indicato fissare l'indennità di presenza dei Consiglieri na¬ zionali ad un'aliquota più alta di quella degli ultimi decenni, e ciò fino a quando non sarà abrogata la riduzione dell'indennità di viaggio decretata nel 1934.

La delegazione parlamentare delle finanze ci ha informati che ap¬ proverebbe il ripristino dell'indennità di viaggio così come è stata fis¬ sata dalla legge federale del 6 ottobre 1923. Fondandoci sulle conside¬ razioni che precedono, vi proponiano di adottare tale proposta votando il disegno di legge qui allegato.

Profittiamo dell'occasione per presentarvi, onorevoli signori Pre¬ sidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 25 febbraio 1947.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Présidente della Confederazione: Etter.

Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge che sopprime la riduzione dell'indennità di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali. (Del 25 febbraio 1947.)

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06.03.1947

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