N° 27

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXX Berna, 28 agosto 1947. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: If. 2.-- Tanno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e Ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali (Grassi e C.) in Bellinzona.

S202 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una nuova legge di procedura civile federale.

(Del 14 marzo 1947.)

Onorevoli /Signori Presidente e Consiglieri, La legge del 22 novembre 1850 sulla procedura da seguire davanti al Tribunale federale in materia civile è stata dettata immediatamente dopo la creazione di un Tribunale federale non permanente, dalla Costituzione del 1848 e l'approvazione della prima legge d organizza¬ zione giudiziaria del 5 giugno 1840. Comunemente è detta procedura civile federale. Essa regola la procedura applicabile alle contestazioni civili die spettano al Tribunale federale quale giurisdizione unica. La legge messa dapprima in vigore provvisoriamente, fu adottata in modo definitivo con decreto federale del 13 luglio 1885. Queste due successive entrate in vigore furono votate dalle due Camere senza pre¬ ventiva discussione degli articoli, la legge essendo stata adottata in blocco. La commissione del Consiglio degli Stati, che aveva proposta questo procedimento insolito, dichiarò, nel suo rapporto del 12 no¬ vembre 1850 (Foglio federale 1850 III 725 ed. frane.) che, pur essendo tutti i suoi membri d'accordo sulle basi principali del disegno di legge, non mancherebbero tuttavia d'esprimere disparità d'opinioni su molti problemi secondari, fra i quali il rapporto menzionava: « i limiti posti alla direzione del dibattimento, a proposito dei quali si è manifestato il desiderio di una maggiore estensione delle attribuzioni del giudice », « l'eliminazione del preteso mezzo giuridico della riforma » e « l'abolizione del giuramento degli arbitri ».

Foglio Federale, 1947.

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768 La legge del 1850 sulla procedura civile federale è ancora in vi¬ gore; alcuni articoli sono tuttavia stati abrogati o modificati in seguito a revisioni della legge d'organizzazione giudiziaria; certe disposizioni sono, inoltre, state emendate da altre leggi. Le caratteristiche della procedura civile federale sono le seguenti: procedimento essenzialmente scritto; produzione simultanea dei motivi d'impugnativa e di difesa delle parti (« Eventualmaxime » detto anche sistema cumulativo di tutti i mezzi, principio di eventualità o principio dell'immediatezza dello svolgimento del processo) e divieto di qualsiasi ulteriore modificazione della domanda; principio dell'autonomia assoluta delle parti circa ^ procedura («Verhandlungmaxime»), essendo molto limitato l'intervento d'ufficio del giudice; divisione della procedura in due parti, cioè una procedura d'istruzione davanti al giudice delegato (principio della pro¬ cedura indiretta) e un procedimento orale della sentenza davanti al Tribunale. Nella legge del 1850 è notevole l'influsso dei principi teorici del vecchio diritto comune.

La procedura civile federale, in vigore già da 96 anni, è evidente¬ mente antiquata sotto diversi aspetti e non risponde più alle idee moderne. In modo particolare, oggi si tenta di liberare la procedura civile da qualsiasi formalismo eccessivo che possa, secondo le circo¬ stanze, intralciare l'affermazione del diritto oggettivo. La necessità di rivedere la legge attuale è dimostrata essenzialmente dai punti se¬ guenti: L'autonomia assoluta delle parti -- cioè il principio secondo il quale spetta alle parti raccogliere gli elementi del processo, mentre il giudice deve astenersi dal determinare in qualsiasi modo la produzione dei materiali necessari alla pronuncia della sentenza -- è incompati¬ bile con la posiz'one e il compito del giudice, secondo la concezione moderna. Nella legge in vigore, il giudice si limita a dirigere formal¬ mente il processo, a regolare l'andamento della istanza e lo scambio degli allegati scritti, fissa i termini e comunica le citazioni; mentre le parti, per esempio, possono convenire un prolungamento delle proro¬ ghe legali, e una di esse ha il diritto, nel corso della causa e mediante rimborso delle spese della controparte, di « domandare la riforma » e di annullare in tal modo tutta la
procedura fino al punto dalla stessa indicato, per ricominciarla daccapo (art. 47). In modo particolare, il giudice non ha la facoltà di dirigere il processo nel merito. È vero che l'articolo 2 della legge autorizza il giudice a prendere d'ufficio le misure atte a colmare le lacune dei memoriali o delle scritture in¬ complete, vaghe o confuse, ma questa disposizione non ha una gran portata pratica poiché non è coordinata con l'andamento del processo nel suo assieme. Sembra indicato dare al giudice la possibilità d'inter¬ venire allo scopo di correggere e di completare gli atti prodotti dalle parti, particolarmente di richiamare l'attenzione sulle lacune delle lo-

769 ro conclusioni, e, se è il caso, sulla insufficienza dei mezzi di prova.

La preoccupazione di una sentenza imparziale impone di temperare il principio dell'autonomia assoluta delle parti, rafforzando il potere d'intervento del giudice durante lo svolgimento del processo.

La stretta applicazione del principio di eventualità obbliga le parti a produrre in una sola e unica volta tutti i loro mezzi d'azione e di difesa, a pena di preclusione dei mezzi non dedotti in quella fase. La esclusione di tutti i mezzi che non sono esattamente prodotti al mo¬ mento previsto da tale principio di procedura può avere per conse¬ guenza che la sentenza emessa sia fondata su fatti inesatti e che una delle parti perda irrimediabilmente i suoi diritti. Per evitare taie conseguenza, il solo mezzo, d'altronde oneroso, consiste nel « doman¬ dare la riforma ». È quindi evidente che l'applicazione stretta del principio di eventualità contribuisce indubbiamente a mettere ordine nel processo, ma può compromettere la ricerca della giustizia oggetti¬ va. Per tener conto dello scopo della procedura secondo la concezione moderna, è necessario applicare con meno rigidezza questo principio.

Nello stesso ordine di idee, la legge in vigore impedisce alle parti ogni ulteriore modificazione della domanda a detrimento dell'avversario. La definitiva delimitazione dello stato di fatto al momento dell'introdu¬ zione dell'istanza impedisce persino di tener conto dei fatti nuovi so¬ pravvenuti nel corso della procedura. Anche la revisione della legge de¬ ve tendere ad attenuare il principio di eventualità e a sopprimere sia la proibizione di modificare la domanda, sia l'istituzione della «riforma».

Il sistema delle prove della legge in vigore è antiquato e porta an¬ cora l'impronta delle teorie del vecchio diritto comune in materia di prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove, da parte del giudice, è ammesso solo per certi mezzi di prova, mentre altri sono su¬ bordinati a presupposti legali o impongono persino al giudice una ve¬ rità formale talvolta in contraddizione con la verità oggettiva. Un'altra regola troppo unilaterale è quella secondo cui qualsiasi fatto non con¬ testato formalmente dalla parte avversaria è considerato ammesso. E dunque necessario applicare con maggior logicità il principio dell'ap¬ prezzamento
delle prove da parte del giudice e rinunciare a qualsiasi mezzo di prova che conduca a una verità puramente formale.

La commissione d'esperti chiamata a collaborare nei lavori prepa¬ ratori della nuova legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 aveva insistito sull'opportunità di rinnovare anche la procedura civile federale. Ma allora ci si dovette limitare all' adatta¬ mento di alcune disposizioni di tale procedura alla nuova organizzazione giudiziaria, subordinando tutte le altre riforme alla revisione totale della legge di procedura civile.

Dopo l'approvazione della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943, il Dipartimento federale di giustizia incarie* il signor

770 Leuch, giudice federale, d'elaborare il disegno preliminare d'una nuova legge di procedura civile. Esso è stato consegnato nell'aprile 1945, con un rapporto esauriente; il Tribunale federale fu in seguito invitato a presentare le proprie osservazioni. Ricordiamo a questo punto che il Tribunale federale ha elaborato il regolamento di procedura del 15 gen¬ naio 1946 per le azioni di rivendicazione dei beni sottratti nei territori occupati durante la guerra (R. U. 62, 255, conformemente all'articolo 10 del D'CF del 10 dicembre 1945, R. U. 61, 1030) ispirandosi al disegno preliminare della legge sulla procedura civile federale. Alla fine del¬ l'agosto 1946 il Tribunale federale presentava le sue osservazioni e una serie di emendamenti, la maggior parte dei quali si riferiscono a que¬ stioni secondarie o sono d'ordine redazionale. Sui punti essenziali, il Tribunale federale si è attenuto al disegno preliminare. Appena elabo¬ rato il testo francese del disegno preliminare e degli emendamenti pro¬ posti dal Tribunale federale, fu convocata una sottocommissione di esperti, che, nelle sedute del 22 e 23 gennaio 1947, approvò nelle sue grandi linee il disegno di legge, modificandolo solo in qualche punto secondario. Il presente disegno di legge concorda con i principi della commissione d'esperti.

Mentre la legge del 1850 conta 203 articoli, l'attuale disegno di legge non ne ha che 87. Trattandosi di regolare la procedura da seguire davanti al Tribunale federale come giurisdizione civile unica, non è quindi più necessario addentrarsi in tutti i particolari. Si può bensì lasciare al¬ l'apprezzamento del giudice quegli elementi che normalmente devono essere regolati da una legge di procedura applicabile dai diversi tribu¬ nali. Il disegno di legge pone i principi che devono essere osservati nel¬ lo svolgimento del processo e enuncia le prescrizioni che concernono le parti e i terzi e determinano i loro atti, i loro diritti e i loro obblighi nell'istanza. Costituisce in tal modo una coerente regolamentazione dalla quale spiccano con chiarezza i dispositivi essenziali.

Il disegno di legge è elaborato in forma semplice. I quattro primi titoli contengono le disposizioni generali necessarie : 1. campo d'applicazione della legge e competenza; 2. principi generali di procedura; 3. termini e citazioni, omissioni
di atti processuali e restituzione in intero; 4. parti, e partecipazione di terzi al processo.

I titoli dal V al IX regolano lo svolgimento dell'istanza se¬ condo il suo naturale procedimento: 5. scambio degli allegati scritti; 6. procedura preparatoria; 7. prova;

771 8. dibattimento finale; 9. fine del processo senza sentenza.

Il disegno chiude con i titoli : 10. esecuzione; 11. provvedimenti d'urgenza; 12. disposizioni finali e transitorie.

In una prima parte sono trattate le regole fondamentali del dise¬ gno di legge; nella seconda parte, ne saranno commentati i diversi ar¬ ticoli.

I. NORME FONDAMENTALI DEL DISEGNO DI LEGGE 1. Sono mantenute la procedura essenzialmente scritta e l'istruzione indiretta della causa.

Data la complessità e l'importanza dei fatti sui quali vertono prin¬ cipalmente i processi civili diretti davanti al Tribunale federale è in¬ dubbio che l'esposizione scritta del litigio per opera delle parti costi¬ tuisce una base di giudizio più sicura dell'esposizione orale.

È per questo che il Tribunale federale ha sempre ordinato scambi scritti, sebbene la legge preveda anche la 'possibilità di interventi orali, li disegno di legge prevede tuttavia (art. 32) che il giudice delegato può, non appena depositata la domanda e la risposta, chiudere lo scam¬ bio di allegati scritti, qualora fosse quasi esaurito, annotando nel pro¬ cesso verbale dell'udienza gli allegati importanti che le parti potreb¬ bero ancora formulare nella replica e nella duplica. Il giudice delegato può pure por fine allo scambio di allegati scritti, presentata che sia la replica scritta da lui ordinata. Spesso basterà un solo scambio di scrit¬ ti; non ve ne saranno mai più di due.

Ragioni pratiche impongono di mantenere il sistema della procedura indiretta (assunzione delle prove da parte del giudice delegato). Poiché se le prove fossero assunte davanti alla Corte stessa il processo diretto esigerebbe troppo tempo al Tribunale federale, tenuto conto della sua molteplice attività. Ma il disegno di legge deroga al sistema della pro¬ cedura indiretta nella massima misura desiderabile e praticamente rea¬ lizzabile. In tutti i casi nei quali vi sono motivi particolari per cui il tribunale stesso è bene sia direttamente a conoscenza dei fatti della causa, il giudice delegato rinvierà l'assunzione delle prove al dibat¬ timento (art. 34, secondo capoverso); allorquando per una giusta so¬ luzione del processo è indispensabile assumere le prove in presenza di tutti i giudici che dovranno decidere, la considerazione della rapidità e della semplificazione del procedimento deve passare in seconda linea.

772 Per la stessa ragione il tribunale può assumere una seconda volta le prove già raccolte dal giudice delegato (art. 67, secondo capoverso).

Allo scopo di concentrare e di accelerare il corso del processo, l'assun¬ zione delle prove potrà pure essere rinviata al dibattimento finale, pur¬ ché questo non si trascini eccessivamente per le lunghe (art. 34, se¬ condo capoverso). Del resto non è più soltanto a richiesta di una parte (come ora), ma anche d'ufficio che il tribunale può completare le prove assunte dal giudice delegato. Infine un uso già in vigore presso il Tri¬ bunale federale vuole che nelle cause importanti il giudice delegato, nel¬ l'assunzione delle prove, sia assistito da un collega; il disegno di legge precisa ora che un secondo giudice dovrà assistere alla deposizione dei testimoni, all'ispezione oculare e all'interrogatorio delle parti (art. 5, terzo capoverso).

2. Se si vuole che lo scambio di scritti rimanga entro limiti ragio¬ nevoli e la causa possa essere giudicata alla chiusura della procedura d'istruzione è indispensabile concentrare la fattispecie e i mezzi di pro¬ va; si deve cioè esigere che tutti i mezzi d'azione e di difesa siano pro¬ dotti in una sola volta. Ciò vuol dire che bisogna attenersi al principio dell'eventualità, attenuandone la sua applicazione (art. 19, secondo ca¬ poverso). Le parti possono completare successivamente la fattispecie e i mezzi di prova, solo nel caso in cui non sia stato loro possibile pro¬ durli in precedenza (specialmente trattandosi di casi nuovi) oppure se il ritardo sia scusabile per altre ragioni (per es. se la fattispecie o un mezzo di prova non è stato possibile presentarlo prima, nonostante le ricerche eseguite). Anche se tali condizioni non fossero date, il giudice può, inoltre, d'ufficio prendere in considerazione nuovi mezzi qualora li reputasse atti a stabilire la fattispecie; in questo ultimo caso la parte interessata sopporta le spese dovute per. il ritardo. La possibilità di prendere in considerazione d'ufficio i nuovi motivi si applica special¬ mente nei casi in cui il giudice stesso assuma l'iniziativa in virtù del suo diritto d'intervento nella direzione sostanziale del processo e di con¬ seguenza obbliga le parti a supplire alle lacune delle loro memorie (ar¬ ticolo 3). L'autore del disegno preliminare si è espresso
come segue su questi punti : « Non vi è ragione alcuna di temere che la possibilità di assumere d'ufficio nuovi mezzi dia libero corso alle manovre dilatorie delle parti, e questo già per ragioni di spese, che saranno loro addossate, quando, per esemplo, i nuovi mezzi allegati richiederanno una dupl'ca del difensore o il rinvio dell'udienza. Ma so¬ prattutto le parli non possono mai sapere quello che il giudice reputa degno d'es¬ sere assunto d'ufficio. E se vede che, per grave negligenza od anche nell'Inten¬ zione dilatoria, una parte non ha agito in tempo utile, il giudice rifiuterà di prendere in considerazione altri mezzi anche importanti, poiché il suo intervento d'ufficio dipende dal suo potere d'apprezzamento, ma l'esercizio coscienzioso di questo potere non può, naturalmente, obbligarlo a spingere la preoccupazione di una giusta sentenza fino al punto di negligere le esigenze essenziali di una pro¬ cedura regolare. »

773 Questo sistema permette di trattare senza eccessivo rigore la parte cui è sfuggito dapprima un fatto importante, ma che tuttavia non è colpevole di grave negligenza. Il disegno di legge stabilisce quindi un sistema intermed'o destinato ad evitare, da una parte, il pericolo di vedere i processi trascinati per le lunghe e, d'altra parte, il rischio di concludere il processo con sentenze che poggiano su basi insufficienti.

Quanto ai mezzi d'azione e di difesa che non implicano l'assunzione di nuovi fatti, le parti potranno completarli fino alla chiusura del dibat¬ timento senza alcuna sanzione. Ricordiamo, ad esempio, le eccezioni di prescrizione, di compensazione, quando i fatti che le giustificano sono già stati formulati.

Il principio di eventualità è pure attenuato dalla possibilità data alle parti di modificare la domanda. A questo proposito, nel disegno preliminare, è detto quanto segue: « Le parti non avvertite non possono comprendere il divieto di modificare la domanda. Il creditore, per esempio, non vede perchè gli è vietato di riunire nella sua domanda il pagamento dell'ammortamento o degli interessi annuali giunti a scadenza nel corso dell'istante e lo si obbliga, di conseguenza, a iniziare un secondo processo contro il debitore recalcitrante. Perchè non può, dal mo¬ mento che la sua obbligazione è divenuta esigibile, sostituire all'aziono in accerta¬ mento di diritto, un'azione in esecuzione di un obbligo 1 Quando l'istruzione del processo mostra che la prestazione che esige è diventata impossibile, perchè non può almeno domandare il risarcimento del danno T Perchè non può passare dal¬ l'azione in riduzione di prezzo all'azione redibitoria, quando, secondo gli esperti, il minor valore delle merci è ben superiore a quanto credeva, e perchè deve in tal caso rinunciare all'azione di riduzione di prezzo (sopportando le spese di pro¬ cesso) per poter intentare l'azione redibitoria 1 Perchè non può, nella stessa cir¬ costanza, modificare le conclusioni primitive della sua azione in risarcimento del danno t La parto che per errore di diritto ha preso conclusioni insufficienti con¬ sidera un'angheiia il fatto che questo errore debba continuare ad avere effetto sebbene se ne sia resa conto anche durante l'istanza; comprende evidentemente che le lacune della sua domanda vanno a profitto della
controparte, ma che la legge sanzioni irrevocabilmente questi vantaggi ingiustificabili, possono accettare solo coloro che, da una falsa concezione della lltls contestatlo o del principio di eventualità sono convinti del valore del divieto di modificare la domanda. * Il diritto romano conosceva già il divieto di modificare la domanda, conseguenza della litis contestatio, con la quale il magistrato formulava l'oggetto della causa per il giudice. Questa formula, che d'altronde non era stabilita al momento della introduzione dell'istanza, presupponeva l'accettazione d'ambo le parti e l'invariabilità della domanda.

« Senza questa particolarità di procedura del diritto romano non vi è ra¬ gione alcuna di mantenere immutato l'oggetto del litigio, di congelarlo, per così dire, senza tener conto dei fatti nuovi che potrebbero presentarsi nel corso del¬ l'istanza. Considerando invece i fatti nella loro realtà, è bene adattare la proce¬ dura allo stato di fatto veramente esistente, il che è reso possibile dal principio di eventualità. L'introduzione della domanda non può quindi avere l'effetto di fissare la fattispecie al momento della lltls eontcstatlo nè in conseguenza di vin¬ colare la sentenza sul rapporto di diritto contestato alla situazione di quel moe ne a a quella che esiste al momento della sentenza. »

774 Per questo bisogna permettere all'istante di modificare la sua con¬ clusione: « Ma questa norma una volta ammessa non deve dipendere dal fatto di sapere se i motivi che giustificano una modificazione della domanda siano posteriori o anteriori all'introduzione della causa e se si tratti o meno di fatti nuovi. La do¬ manda deve poter essere modificata anche nei limiti della fattispecie primitiva, quando il richiedente constata che le sue conclusioni sono insufficienti per rag¬ giungere lo scopo dell'azione ».

La possibilità di modificare la domanda -- regola conosciuta pure dalla procedura civile dei paesi vicini -- non solo è « un'istituzione che permette di risparmiare un processo, ma anche un mezzo indispensabile alla preminenza del diritto oggettivo ».

Se il richiedente modifica le sue conclusioni lasciando immutata la fattispecie, ciò significa semplicemente che presenta altre o più am¬ pie conclusioni, rimanendo invariato il merito dell'azione, il che può essere fatto in ogni circostanza. Ma se la nuova domanda fosse dettata da modificazione della fattispecie è necessaria l'autorizzazione del giu¬ dice, conformemente all'articolo 19, secondo capoverso. L'articolo 26 stabilisce ohe le nuove conclusioni dell'attore siano in relazione con quel¬ le precedenti, poiché l'esperienza dimostra che, praticamente, soltanto a questa condizione si profila la possibilità di modificare la domanda, soprattutto per ciò che concerne i processi diretti davanti al Tribunale federale. L'attenuazione del principio dell'immediatezza del rapporto del processo e la possibilità di modificare la domanda hanno per conse¬ guenza la soppressione della « riforma ».

Nel medesimo ordine di idee si deve ancora esaminare se occorra prevedere eccezioni dilatorie che liberino di pieno diritto il convenuto dall'obbligo di entrare nel merito della causa. Fatta astrazione della richiesta di garanzie per le spese processuali (art. 28, secondo capoverso) il disegno di legge -- come d'altronde la legge del 1850 -- non prevede eccezioni di procedura che liberino di pieno diritto il convenuto dal¬ l'obbligo di 'pronunciarsi sul merito della lite (come è il caso delle ec¬ cezioni dilatorie della procedura di diritto comune).

Nell'interesse di una procedura semplice e rapida basta conferire al giudice delegato, nei limiti fissati
dall'artìcolo 30, il potere d'ordinare che, in caso di seri dubbi circa l'ammissibilità della domanda, la ri¬ sposta sia limitata alla questione di detta ammissibilità. La stessa ten¬ denza si ritrova, inoltre, nell'art. 34, terzo capoverso; secondo questo articolo il giudice delegato può limitare la procedura preparatoria al¬ l'esame della questione dell'ammissibilità o di certe questioni di merito la cui soluzione può mettere fine alla lite.

3. Il disegno di legge attenua notevolmente il principio dell'auto¬ nomia assoluta delle parti per rafforzare invece la funzione attiva del

775 giudice nella direzione del processo, così come d'altronde è previsto nei nuovi codici di procedura cantonali ed esteri. La cura di riunire gli elementi del processo resta principalmente compito delle parti stesse, poiché il loro opposto interesse all'esito favorevole della causa ne costi¬ tuisce lo stimolo migliore. Ma il giudice può e deve intervenire quando gli allegati delle parti sono insufficienti o incompleti. Per quanto ri¬ guarda le questioni che il tribunale apprezza d'ufficio -- come quello per es. dell'ammissibilità della domanda e degli altri atti processuali -- il giudice deve dilucidare intieramente i fatti della causa indipendente¬ mente dal parere delle parti (art. 3, primo capoverso), in quanto trat¬ tasi dell'interesse dello Stato. Ma il disegno di legge conferisce pure al giudice certi poteri non solo nelle questioni ohe deve esaminare d'uf¬ ficio. Il giudice, come nella legge attuale, è vincolato alle conclusioni delle parti, in quanto l'oggetto del processo appartiene unicamente alle parti stesse. Le conclusioni delle parti fissano i limiti dell'istanza e la sentenza non può oltrepassarle. Parimente il disegno di legge si attiene al principio secondo il quale la sentenza può essere fondata esclusiva¬ mente sui fatti allegati dalle parti. Ma il giudice indica alle parti le lacune delle loro conclusioni e le invita a proporre per intero i fatti. La parte così interpellata è allora libera di modificare la sua conclusione e di completare gli allegati. Inoltre, il giudice può non soltanto invitare le parti a servirsi di tutti gli altri mezzi di prova, ma anche ordinare prove che esse non hanno proposto (art. 37).

Tuttavia, il giudice non interverrà per evitare a una parte le con¬ seguenze di una manifesta omissione. È suo dovere assistere le parti nei loro sforzi. Un mezzo importante di investigazione d'ufficio risiede nel¬ la possibilità di interrogare le parti a scopo di completare il materiale del processo. Questa facoltà di chiedere spiegazioni ai fini dell'istruzione della causa (art. 3, secondo capoverso), non deve essere confusa con l'in¬ terrogatorio delle parti (art. 62), che è un mezzo di prova.

A proposito dell'intervento del giudice in virtù dell'articolo 3, se¬ condo capoverso, ci preme riferire qui appresso i motivi contenuti nel disegno preliminare: « Se le
parti stesse compiono tutti gli atti necessari allo svolgimento del¬ l'istanza, tanto meglio. Esse non hanno diritto alcuno all'intervento del giudice, che si vale in proposito del suo potere d'apprezzamento preoccupandosi unica mente di ricercare il diritto oggettivo. Ma il giudice subordina il suo intervento alla condizione che la parte stessa dia prova di assoluta diligenza durante l'istanza.

Al giudice compete unicamente l'obbligo di sorreggere nei loro sforzi le parti, senza tuttavia far propri i loro obblighi. Compito del giudice è quello di assecon¬ dare le parti in tutti gli atti che esse compiono legalmente per ottenere una sentenza conforme al loro diritto; verrebbe meno a detto compito sostituendosi alle parti negligenti nel prendere le misure necessarie por la difesa dei loro in¬ teressi. Qua si manifesta anche la natura della pretesa di diritto privato che ci permette di argomentare come segue: se la parte interessata al litigio neglige scientemente di difendere i propri diritti, non si potrebbe ragionevolmente esi-

776 gere che un terzo, non interessato alla causa, agisca in sua vece. Perciò il gludice si asterrà dell'intervenire quando le conclusioni o i mezzi di prova di una parte presentassero lacune dovute a negligenza; in questo caso egli lascerà, im¬ passibilmente, che la parte abbia a subire le conseguenze della sua negligenza. » La limitazione del principio dell'autonomia assoluta della parte nel¬ lo svolgimento della procedura si manifesta pure nelle conseguenze della omissione di atti processuali. L'inattività di una parte non ha più ne¬ cessariamente per effetto il trionfo della parte avversaria, ma conduce unicamente alle conseguenze indispensabili per permettere la continua¬ zione e la conclusione del processo contro la volontà della parte man¬ cante. L'istanza segue il suo corso senza l'atto omesso, l'udienza si svolge unilateralmente alla presenza della parte comparsa. Quando, in seguito a mancata comparsa d'una delle parti, fatti proposti dall'una non sono stati contestati, il giudice deve ordinarne la prova, se ha motivo di du¬ bitare della loro esattezza (art. 12).

4. Anche nel sistema dei mezzi di prova si manifesta la tendenza del disegno di legge di permettere l'affermarsi del diritto oggettivo. TI giudice ha in questo campo poteri vasti e può di conseguenza influire in modo decisivo sulla procedura d'assunzione delle prove, come lo di¬ mostrano le disposizioni relative alla determinazione dei fatti da pro¬ vare e dei mezzi di prova. Questo potere del giudice di determinare i mezzi di prova è una conseguenza dell'attenuazione dei principi dell'au¬ tonomia assoluta delle parti (confrontisi il no. 3 qui sopra). Quanto alla delimitazione dei fatti da provare, essa risulta dal principio se¬ condo il quale solo i fatti rilevanti e contestati devono essere provati.

Soltanto la confessione esplicita rende sempre superflua la prova. Man¬ cando la confessione il giudice apprezza secondo l'insieme degli allegati e il contegno di una parte nel corso del processo se un fatto debba es¬ sere considerato contestato. Così pure egli apprezza alla luce delle cir¬ costanze se la revoca della confessione, le aggiunte o le restrizioni fatte tolgono alla confessione stessa ogni valore. Infine il giudice apprezza anche fino a qual punto la confessione stragiudiziale renda superflua la prova.

Allo scopo di
facilitare le ricerche della verità oggettiva la regola del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice è elevata al¬ l'importanza di un principio che domina tutta la procedura. In parti¬ colare, il disegno di legge non prevede più mezzi di prova che creano una verità formale obbligatoria per il giudice e respinge ogni residuo della teoria delle prove legali (per esempio in materia di prove da parte di terzi). Tutti i mezzi di prova sono retti dai medesimi principi. Così non vi è più testimonio incapace o soggetto a ricusazione; spetta per contro al giudice di apprezzare le testimonianze tenendo conto della personalità del testimonio e dei suoi rapporti con le parti. Il giura-

77 7 mento deferito, suppletorio o purgatorio della procedura civile attuale è sostituito nel disegno di legge dall'interrogatorio delle parti. L'espe¬ rienza dimostra infatti che il diritto del giudice di porre domande du¬ rante l'interrogatorio delle parti, se usato abilmente, è un mezzo di in¬ vestigazione eccellente. Un certo numero di codici cantonali di procedura civile conoscono questo istituto che è stato sempre in onore nei paesi anglo-sassoni e che è applicato in Austria e da pochi anni anche in Ita¬ lia. L'interrogatorio delle parti, come mezzo di prova (art. 62), consiste nel raccogliere le dichiarazioni delle parti e non comporta sanzione pe¬ nale. In certi casi può essere necessario esortare ancora una volta la parte a dire la verità, e in questo caso il giudice l'interroga nuovamente, avvertendola delle conseguenze penali (art. 306, OP); è la cosiddetta « dichiarazione suppletoria » (art. 64). Mentre nell'interrogatorio vero e proprio il giudice udirà entrambe le parti, trattandosi di un fatto di comune conoscenza, la dichiarazione suppletoria (art. 64) è chiesta ad una sola parte, naturalmente a quella le cui dichiarazioni, fatte sotto comminatoria di pena, avranno per il tribunale la maggior forza pro¬ batoria, tenuto conto del risultato dell'interrogatorio.

Contrariamente alla legge attuale il disegno di legge non indica più il giuramento e gli indizi fra i mezzi di prova. Il giuramento, come abbiamo visto, ha ora il suo posto logico nelle disposizioni concernenti la determinazione dei fatti da provare. Per quanto riguarda gli indizi, il disegno di legge non ne fa più cenno, in quanto non costituiscono mezzi di prova, bensì fatti che, pur permettendo di trarre certe con¬ clusioni utili per l'assunzione delle prove, non devono essere assunti con i mezzi di prova ordinari.

II. I SINGOLI ARTICOLI DEL DISEGNO 1. Campo d'applicazione della legge e competenza (art. 1 e 2).

Art. 1: Il disegno regola la procedura applicabile nelle cause civili di competenza del Tribunale federale come giurisdizione unica, vale a dire nelle contestazioni previste negli articoli 41 e 42 della legge sulla organizzazione giudiziaria (OG). Le disposizioni comuni a tutte le pro¬ cedure davanti al Tribunale federale appaiono già in questa legge, di modo che è sufficiente richiamarle nel disegno di legge. L'articolo
1, secondo capoverso, contiene infatti un riferimento generale ai titoli pri¬ mo (disposizioni generali), nono (revisione e interpretazione delle sen¬ tenze del Tribunale federale) e decimo (indennità e spese giudiziarie) della legge sull'organizzazione giudiziaria. Alcuni articoli del disegno di legge fanno, inoltre, riferimento specialmente a disposizioni deter¬ minate di detti titoli, nel caso in cui un tale richiamo appaia partico¬ larmente indicato.

778 Per ciò che concerne il riferimento al titolo nono della legge sulla organizzazione giudiziaria, osserviamo che l'articolo 139 di questa legge dichiara applicabili le disposizioni della procedura civile federale alla revisione delle sentenze emanate dal Tribunale federale come giurisdi¬ zione unica. Ora, non è necessario sottrarre queste sentenze al regime applicabile alle altre sentenze del Tribunale federale (eccettuate quelle emanate dalle Autorità federali). In modo particolare, l'art. 137 della legge sull'organizzazione giudiziaria è sufficiente, avuto riguardo al mezzo di prova che costituisce l'interrogatorio delle parti. La falsa di¬ chiarazione suppletoria di una parte (art. 64 del disegno) cade sotto la lett. a dell'articolo 137. Invece, la falsa dichiarazione nel corso del¬ l'interrogatorio delle parti (art. 62) non cade sotto tale disposizione, in quanto non è punibile penalmente. Ma se una parte dichiara, dopo il processo, d'aver deposto il falso nel corso dell'interrogatorio delle parti, ciò potrebbe costituire un caso d'applicazione dell'art. 137, lett. b) della legge sull'organizzazione giudiziaria. Dato che non si è stabilita una speciale disposizione, e che conviene invece prevedere le medesime norme per la revisione di tutte le sentenze del Tribunale federale (eccettuate quelle che statuiscono sull'azione penale), è previsto all'art. 86 del di¬ segno lo stralcio dell'art. 139 della legge sull'organizzazione giudiziaria per le sentenze civili emanate da] Tribunale federale, ed è appunto per questo che l'articolo 1, secondo capoverso, del disegno di legge fa rife¬ rimento al titolo nono della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Le disposizioni del disegno di legge saranno applicabili sussidiaria¬ mente agli altri rami dell'amministrazione della giustizia da parte del Tribunale federale, così come esse sono regolate nella legge sull'orga¬ nizzazione giudiziaria. In mancanza di norme speciali di procedura in questa legge, si applicheranno, a titolo sussidiario, quelle del disegno di legge (art. 40 OG).

Art. 2: La legge in vigore non contiene nessuna disposizione sulla competenza. Secondo l'esposizione dei motivi del disegno preliminare, la competenza d'attribuzione o competenza sostanziale, è regolata nella legge sull'organizzazione giudiziaria e la competenza territoriale
è con¬ siderata come evidente nel senso che il Tribunale federale deve ammet¬ tere qualsiasi domanda che « se esso non fosse competente ratione materiae, potrebbe essere introdotta davanti una giurisdizione cantonale al foro istituito sia dal diritto federale sia da quello del Cantone interes¬ sato ». L'esposizione dei motivi spiega nel modo seguente il secondo ca¬ poverso dell'articolo 2: « Il Tribunale federale si sostituisce semplicemente, in virh\ della sua com¬ petenza sostanziale, alla giurisdizione cantonale competente a titolo primario. Ma necessita precisarlo nella legge. Nel caso in cui la competenza del Tribunale fede¬ rale è fondata sull'art. 41 della legge sull'organizzazione giudiziaria, esiste sempre un foro in Svizzera; ciò non vale necessariamente in caso di contestazioni previste

779 dall'art. 42 della legge sull'organizzazione giudiziaria (ad esempio l'azione perso¬ nale di un Cantone contro un privato domiciliato all'estero). Queste eccezioni non hanno forse grande importanza pratica, ma giustificano tuttavia l'adozione di una disposizione sulla competenza territoriale. » Il terzo capoverso dell'articolo 2 si riferisce alla proroga di giu¬ risdizione (art. Ill OF). A questo proposito, d'articolo 41, lett. c), ultima frase, della legge suil organizzazione giudiziaria prevede che il Tribu¬ nale federale giudica in istanza unica le contestazioni di diritto civile « quando le due parti le sottopongono al Tribunale federale invece che alle giurisdizioni cantonali e il valore litigioso è di 10000 franchi al¬ meno ». Le parole « invece che alle giurisdizioni cantonali » sono state inserite nella legge sull'organizzazione giudiziaria del 1943 per meglio precisare che in materia di proroga « il Tribunale federale può occu¬ parsi di una contestazione di diritto civile solo se il foro dell'azione è in Svizzera (FF 1943, 122., edizione frane.). Con le parole suddette la legge sull'organizzazione giudiziaria ha stabilito precisamente, per i casi di proroga di giurisdizione, la regola della competenza territoriale che l'articolo 2, secondo capoverso, del disegno di legge intende istituire per tutti i processi civili diretti davanti al Tribunale federale. Secondo la esposizione dei motivi del disegno preliminare sarebbe necessario limi¬ tare maggiormente la proroga del foro, per le seguenti ragioni: « Talune leggi cantonali di procedura civile attribuiscono alle parti un di¬ ritto molto esteso di proroga di foro, con o senza potere del giudice di declinare d'ufficio la sua competenza (confrontare per es. l'art. 27, secondo capoverso, della legge di procedura civile bernese; l'art. 16 della legge di procedura civile zuri¬ ghese; l'art. 11 della legge di procedura civile basilese). Tuttavia il Tribunale federale non dovrebbe poter essere adito direttamente in un processo di cui l'og¬ getto e le parti non hanno alcun rapporto con la Svizzera quando la legge del Cantone nel quale la proroga di foro ebbe luogo non conosce la declinatoria. > È questa la ragione d'essere della prima frase del terzo capoverso.

Ora, questa disposizione potrebbe permettere al Tribunale federale di declinare la
sua competenza anche nel caso in cui ne sarebbe investito in virtù di una convenzione di proroga di giurisdizione conchiusa tra due cittadini svizzeri domiciliati all'estero. Ma non si potrebbe ammet¬ tere che il processo non abbia dei rapporti sufficienti con il paese e che il Tribunale federale possa declinare la sua competenza quando l'istante ha domicilio in Svizzera o è di nazionalità svizzera. Il terzo capoverso, seconda frase, precisa che il Tribunale federale dovrà occuparsi della causa quando queste condizioni saranno adempite.

2. Principi generali di procedura (art. da 3 a 8).

Art. 3: Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della domanda e di tutti gli ulteriori atti processuali. Terrà conto d'ufficio, e non solo su eccezione, di tutti i vizi di forma relativi al processo nel suo insieme

780 o relativi a certi atti di procedura determinati. La questione delle ga¬ ranzie da prestare a salvaguardia delle spese del convenuto è regolata da una disposizione speciale (art. 28, secondo capoverso). In questo caso è necessario una domanda del convenuto.

Il convenuto avrà il diritto di sollevare delle eccezioni per vizi di forma (art. 29, lett. a), ma tali eccezioni avranno il solo effetto di ri¬ chiamare l'attenzione del giudice su elementi che questi ha il dovere d esaminare d'ufficio. Esse saranno tanto più utili in quanto il dovere del giudice non va naturalmente fino al punto di obbligarlo a ricercare immediatamente se tutte le esigenze della procedura siano soddisfatte; al contrario basta che quest'ultimo faccia le constatazioni necessarie non appena rilevata una irregolarità di procedura.

A titolo generale osserviamo che in ogni caso il giudice ha l'obbligo d'agire d ufficio; è tuttavia permesso alle parti di comunicargli osser¬ vazioni e suggerimenti in proposito.

Per quanto si riferisce al secondo capoverso dell'articolo 3 abbiamo già rilevato i punti essenziali nelle nostre considerazioni relative ai prin¬ cipi della autonomia assoluta delle parti e alla funzione del giudice nella direzione del processo (Capitolo I, n. 3).

Art. 5: Il giudice delegato all'istruzione prepara il processo per il dibattimento finale, dirige lo scambio degli allegati scritti ed eseguisce la procedura preparatoria (art. 34). Allorquando la causa termina pri¬ ma del dibattimento in seguito a transazione giudiziale o desistenza, il giudice delegato stabilisce le spese processuali (secondo capoverso).

Del terzo capoverso abbiamo già parlato nel capitolo concernente la regola dell'istruzione indiretta (Capitolo I, n. 1).

Art. 6: Secondo il primo capoverso, il processo può essere sospeso per ragioni d'opportunità, particolarmente quando l'esito potrebbe es¬ sere determinato dalla sentenza in altra causa. Laddove, per esempio, la sentenza nell'altra causa abbia una portata pregiudiziale per il proces¬ so, la sospensione si imporrà per evitare nel limite del possibile sen¬ tenze contradditorie.

Ma si può pure concepire che, nell'ipotesi in cui due processi ver¬ tono sul medesimo rapporto giuridico, la soluzione del primo determina una transazione amichevole del secondo, per cui la sospensione si giu¬
stifica anche in questo caso per ragioni di economia. Infine il processo sarà sospeso di pieno diritto alla morte di una delle parti (capoversi dal secondo al quarto) e nei casi specialmente previsti (confrontisi per es.

art. 207 LE e F).

781 3. Termini e citazioni, omissione di aiti processuali e restituzione in intero (art. da 9 a 13).

Art. 9: Si è rinunciato ad emanare una disposizione che prevede, per le parti presenti a un'udienza, la comunicazione orale delle citazioni; le citazioni saranno sempre fatte per iscritto.

Il disegno di legge non fissa i termini minimi di citazione; indub¬ biamente si può lasciare ai giudici federali la cura di fissare i termini secondo il loro apprezzamento.

Il secondo capoverso dell'articolo 10 concorda sostanzialmente con l'articolo 29, quarto capoverso, della legge sull'organizzazione giudizia¬ ria. Se, nondimeno, è inserito nel disegno di legge, ciò è dovuto al fatto che il primo capoverso dell'articolo 10 è indispensabile e il secondo ca¬ poverso ne è la conseguenza.

Art. 11: Si deve esigere che l'attore a cui è ignoto l'indirizzo del convenuto abbia a procedere a certe pratiche prima di poter passare alla notifica mediante pubblicazione (primo capoverso, 2a frase). Egli deve iniziare preventivamente tutte le indagini utili secondo le circostanze per scoprire l'indirizzo del convenuto. È pure possibile che l'indirizzo sia conosciuto, ma che la notificazione, che dovrebbe aver luogo a queslò indirizzo all'estero, sia con tutta probabilità impossibile (STF, 68 III, 14). Quando in un caso simile è accertato che la notificazione all'estero sarebbe impossibile, si procederà pure alla pubblicazione in virtù del secondo capoverso dell'articolo 11, in quanto essa costituisce allora un mezzo indispensabile per accelerare lo svolgimento del processo.

Art. 12: Le conseguenze dell'omissione di atti processuali o della mancata comparsa devono essere limitate a quelle che sono inevitabili.

L'istanza segue il suo corso senza l'atto di procedura omesso, l'udienza si svolge unilateralmente con la parte comparsa. Una parte è assente all'udienza quando non compaiono nè essa nè il suo rappresentante.

Quando di una parte, convocata personalmente, comparirà solo il rap¬ presentante, essa si esporrà agli effetti previsti nell'articolo 40. Quando le due parti mancheranno a un'udienza, il giudice può stralciare la causa se la loro assenza non gli sembra giustificabile.

Il giudice può considerare ammessi i fatti che non sono stati con¬ testati in seguito a mancata comparsa di parte, ma, se ha motivi di du¬
bitare della loro esattezza, può ordinarne la prova (terzo capoverso).

L'assenza della controparte non impedisce d'assumere la prova poiché questa operazione entra nell'attività d'ufficio del giudice. Quando il convenuto non risponde alla domanda si può, come regola generale, co¬ municare immediatamente le citazioni per il dibattimento finale, salvo il caso in cui il giudice reputi di dover ordinare la prova degli allegati scritti dell'attore e quando fisserà di conseguenza il dibattimento pre-

782 paratorio. Lo stesso vale quando le affermazioni della risposta o della replica non sono contestate in quanto l'attore o il convenuto non hanno presentata la replica o la duplica ordinate dal giudice, come pure nei casi in cui i nuovi fatti introdotti nel corso del dibattimento prepara¬ torio o del dibattimento davanti al tribunale (art. 19, secondo capo¬ verso) non sono stati contestati in seguito alla mancata comparsa della controparte. Per contro la mancata comparsa al dibattimento prepa¬ ratorio o al dibattimento finale non impedirà il giudice di accettare le conclusioni e i mezzi presentati fino allora dalla parte mancante nè d assumere e d'apprezzare le prove che vi si riferiscono nè d'applicare d'ufficio la legge ai fatti assunti come in tutti gli altri casi.

Data questa regolamentazione delle conseguenze della mancata com¬ parsa, si può rinunciare alla finzione della rappresentanza della parte mancante per mezzo di quella presente. Infatti, quando diversi attori o convenuti hanno il medesimo interesse (per esempio quando l'oggetto della lite è comune tra loro o in caso di solidarietà), la loro mancata comparsa non avrà alcun inconveniente sempre che l'uno di essi almeno agisca, e non sarà nemmeno più il caso di accordare la restituzione in intero alla parte mancante, attore o convenuto (art. 13, secondo capo¬ verso).

L'articolo 13 relativo alla restituzione in intero concorda con l'ar¬ ticolo 35 della legge sull'organizzazione giudiziaria salvo che s'appli¬ cherà pure per mancata comparsa a un'udienza e non soltanto per la inosservanza di un termine. Quando l'atto omesso non potrebbe avere influenza sulla sentenza -- avuto riguardo per esempio all'attività d'uf¬ ficio del giudice -- sarebbe un nonsenso accordare la restituzione in intero (secondo capoverso). Trattandosi di un atto tra la parte man¬ cante e il tribunale, la controparte non deve essere udita.

4. Parti e partecipazioni di terzi al processo (art. da 14 a 18).

Art. 14: La qualità di parte e la capacità di stare in giudizio sono, in procedura, la conseguenza del godimento dell' esercizio dei diritti civili.

Esse dipendono dal Codice civile per i soggetti di diritto privato e dal diritto pubblico e amministrativo per i soggetti di diritto pubblico.

L'articolo 14 è stato inserito nel disegno di legge poiché non è evi¬
dente e priori che il diritto sostanziale sia determinante per ciò che con¬ cerne la capacità di stare in giudizio delle persone che hanno solo par¬ zialmente l'esercizio dei diritti civili (minorenni e interdetti capaci di discernimento).

Art. 15: Il disegno di legge non prevede l'intervento principale. Il fatto che giustifica ciò deriva più dalla teoria *he dalla pratica. Se esso

783 si dovesse verificare, il terzo interessato non perde nulla se non può intervenire, essendo salvaguardati i suoi diritti contro la parte che gua¬ dagnerà la causa e potendo pure essi, se è il caso, essere garantiti me¬ diante provvedimenti d'urgenza. Se preferisce, il terzo interessato, può pure introdurre l'azione immediatamente contro l'una o l'altra delle parti o contro tutte e due e il giudice avrà allora la facoltà di sospendere il processo fra esse. L'intervento principale, che è oggetto di teorie con¬ tradditorie, renderebbe necessaria l'introduzione di disposizioni parti¬ colareggiate che complicherebbero la legge senza una sufficiente ragione, in quanto sarebbero applicate solo molto raramente. Per esempio, i pa¬ reri sono molto discordi precisamente per ciò che concerne i vantaggi che si dovrebbero soprattutto raggiungere con un intervento principale, ossia l'uniformità della sentenza nei confronti di tutti gli aventi diritto e l'impossibilità di sentenze contradditorie.

Il disegnò di legge conosce un solo intervento, vale a dire l'inter¬ vènto detto accessorio, per cui lo si può chiamare brevemente « inter¬ vento ». Durante lo scambio degli scritti e la procedura preparatoria è il giudice delegato che decide sull'ammissibilità dell'intervento. La sua decisione può essere deferita al tribunale, poiché in caso di rifiuto d'in¬ tervento un errore del giudice delegato non potrebbe più essere ripa¬ rato. Quando l'intervento ë ammesso, la controparte ha interesse a che l'aggravio che le risulta dall'appoggio dato al suo avversario da un terzo gli venga imposto solo a condizione che tutte le garanzie legali siano rispettate.

L'intervenuto non acquista la qualità di parte; si unisce semplice¬ mente alla parte di cui sostiene la causa. La sua situazione varia se¬ condo l'effetto che ha nei suoi riguardi la sentenza emessa tra le parti.

Tale sentenza non ha, è vero, forza di cosa giudicata a favore o contro l'intervento, non costituendo egli mai parte nel processo; ma potrà ser¬ vire da prova nei rapporti giuridici tra l'intervenuto e la parte della quale sostiene la causa (per esempio quando l'intervenuto potrà essere ricercato per un'azione di regresso o di garanzia). Inoltre, la sentenza potrà regolare direttamente i rapporti giuridici tra l'intervenuto e la parte contraria, nel senso
che la situazione creata da essa sarà determi¬ nante anche per essi, come avviene nel caso in cui il credito controverso è costituito in pegno: in questo caso, se la sentenza constata l'inesi¬ stenza di credito, il diritto di pegno dell'intervenuto scompare al mo¬ mento stesso della scomparsa del credito della parte di cui sosteneva la caUsa.

L'intervenuto deve allora potersi difendere, indipendentemente dalla parte assistita (terzo capoverso). Naturalmente non può prendere quelle misure come se disponesse del diritto litigioso (per es. modificare la do¬ manda, desistere, o, al contrario, continuare l'istanza dopo la desistenza Foglio Fédérale, 1M7.

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784 della parte assistita), ma può fare, persino contro la volontà della parte assistita, tutti gli atti di procedura per i quali non è necessario disporre del diritto litigioso. Invece, laddove l'interveniente non può agire in modo indipendente, è soggetto alla volontà della parte assistita (se¬ condo capoverso).

Art. 16: Gli effetti della denuncia della lite sui rapporti tra denunciante e terzo denunciato dipendono dal diritto sostanziale, non soltanto nel caso in cui essa è espressamente prevista dalla legge (per es. art. 193 e 258 CO), ma anche in tutti gli altri casi d azione in garanzia o in risarcimento del danno, essendo una conseguenza del rispetto della buo¬ na fede nei rapporti contrattuali. E sufficiente determinare, in una legge di procedura, le ripercussioni della denuncia della lite sullo svol¬ gimento del processo e la forma della denuncia. Il diritto sostanziale si accontenta difatti di una qualsiasi comunicazione, ma la denuncia della lite da parte del giudice assume importanza particolarmente per dimostrare la data in cui ha avuto luogo. Secondo il disegno di legge la reazione del terzo denunciato si manifesterà esclusivamente sotto la forma dell'intervento. Ciò è sufficiente anche nel caso in cui il ven¬ ditore è tenuto ad assistere il compratore o ad assumere la lite in sua vece secondo l'articolo 193, primo capoverso, del Codice delle obbliga¬ zioni e in quello in cui il locatore è tenuto ad assumere per suo conto la causa tra conduttore e un terzo, conformemente all'articolo 258 del Codice delle obbligazioni; astenendosi dall'agire, la parte che ha de¬ nunciato la lite può, infatti, abbandonare completamente all'intervenuto la condotta del processo. Il disegno di legge regola un caso particolare nell'articolo 24 lett. a), disposizione secondo la quale il giudice può chiamare in causa un terzo che, avuto riguardo all'oggetto della lite, si trova in comunione giuridica con una delle parti.

Art. 18: La questione dei rappresentanti e della loro procura è già parzialmente regolata dall'articolo 29 della legge sull'organizzazione giudiziaria che, conformemente all'art. 1, secondo capoverso, è pure appicabile ai processi diretti. Ci è sembrato opportuno menzionare espres¬ samente il secondo capoverso dell'articolo 29 della legge sull'organiz¬ zazione giudiziaria all'articolo 18,
primo capoverso, con riferimento al dispositivo che prevede in linea di principio la possibilità della parte di patrocinare essa stessa la propria causa.

Come regola generale, l'avvocato e il cliente sono vincolati tra essi da un mandato. Questo contratto conferisce facoltà di fronte ai terzi (art. 396 CO). Le facoltà del mandatario di fronte al tribunale sono regolate dalla legge di procedura, ma non v'è ragione alcuna di dero¬ gare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'estensione e la cessazione della procura. La procedura essendo scritta, è indiapen«abile

78S che la procura lo sia pure per ragioni di prova; ciò è ovvio e, d'altron¬ de, risulta dall'articolo 20, secondo capoverso.

11 terzo capoverso prevede l'annullamento d'ufficio degli atti di procedura fatti da un mandatario non autorizzato e non ratificati dal mandante: questa norma è una necessità pratica ed è conforme, d'al¬ tronde, alla giurisprudenza (STF 40, II, 411). L'annullamento può per¬ sino colpire un giudizio che sarebbe altrimenti inoppugnabile, man¬ cando qualsiasi motivo legale di nullità (art. 136 OG).

5. Scambio degli allegati scritti (art. da 19 a 33).

Art. 19: All'opposto delle leggi di procedura secondo le quali i do¬ cumenti servono unicamente a preparare i dibattimenti, l'oggetto effet¬ tivo del processo essendo stabilito nel corso degli stessi, il disegno di legge autorizza a presentare nuovi fatti solo dopo il primo scambio degli atti, ma alla condizione prevista dall'articolo 19, secondo capo¬ verso (confr. a tale scopo, le nostre osservazioni sul principio dell'im¬ mutabilità del processo, (Capitolo 1°, 2°). L'attore deve allegare già nella domanda tutto quanto necessita per dare consistenza alla sua azione; deve, conseguentemente, esporvi tutti i fatti sui quali fonda la sua pretesa, con i mezzi di prova. Da parte sua, il convenuto deve pa¬ rimente produrre già nella risposta, con le prove addotte, i fatti ne¬ cessari a motivare le sue eccezioni contro l'azione. La replica dell'attore costituisce la risposta alle eccezioni del convenuto; non ha per scopo di rinforzare successivamente la domanda con allegati scritti che avreb¬ bero già dovuto figurarvi. Nello stesso modo la duplica del convenuto serve a rispondere ai mezzi che l'attore ha addotto nella replica e non a colmare le lacune della risposta.

Per quello che concerne le condizioni alle quali le parti sono auto¬ rizzate a completare più tardi i fatti e i mezzi di prova addotti, fac¬ ciamo riferimento alle spiegazioni summenzionate (Cp. 1°, 2°) relative al principio di eventualità. È evidente e non è necessario precisare nella legge> che la controparte deve potersi pronunciare sui nuovi mezzi di prova prodotti. Il giudice delegato può ordinare che la risposta debba trattare soltanto la questione dell'ammissibilità della domanda, questo caso è previsto all'articolo 30.

Art. 20: Questa disposizione ha per scopo
di estendere la portata dell'art. 30 della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 21: L'interruzione della prescrizione non è menzionata tra gli effetti della litispendenza, poiché dipende esclusivamente dal diritto ci¬ vile. Nemmeno abbiamo previsto l'inalienabilità della cosa litigiosa, sco¬ nosciuta al diritto civile. Le leggi di procedura potrebbero i^nza'dub-

786 bio evitare l'inalienabilità della cosa litigiosa, per esclusivi motivi di procedura. Questa disposizione sarebbe eccessiva, poiché non è dato sapere prima della prolazione della sentenza, chi si trovi dalla parte della ragione. Secondo il disegno di legge, in caso di alienazione o di modificazione della cosa litigiosa, l'attore potrà soltanto chiedere i prov¬ vedimenti d'urgenza ordinari; dovrà rendere plausibile il suo diritto sull'oggetto e la minaccia di un danno difficile a ripararsi e risultante dalla mutazione dello stato di fatto (art. 79 lett. b).

L'articolo 21 non menziona nemmeno l'eccezione di litispendenza.

Difatti, la procedura civile federale non si riferisce al caso in cui un processo, già pendente davanti al Tribunale federale, sia in seguito introdotto davanti ad un'altra giurisdizione, ma unicamente al caso in cui il Tribunale federale è investito di un'azione che pende già davanti ad un'altra giurisdizione; l'articolo 2i2 si riferisce precisamente a questa eventualità.

La litispendenza non ha per effetto di fissare lo stato di fatto al momento del deosito della domanda (terzo capoverso, confr. Gap. 1°, 2°).

Ma la competenza del Tribunale non sarà minimamente toccata dalla modificazione posteriore dei fatti sui quali si fonda la domanda (I. frase del secondo capoverso). Nell'ipotesi in cui l'attore abbandoni una delle sue conclusioni, riduca l'ammontare delle stesse o aderisca in parte a quelle del convenuto, si è in presenza di una desistenza parziale che è senza ripercussione sulla competenza del Tribunale quanto alle con¬ clusioni restanti. Per ragioni d'ordine pratico, è trattato alla stessa stregua il caso in cui il valore litigioso diminuisce per avere il conve¬ nuto soddisfatto parzialmente l'attore o per avere questi ammesso l'ec¬ cezione di compensazione proposta dal convenuto. Questa disposizione non si applica quando l'attore, alle sue conclusioni primitive, ne sosti¬ tuisce delle nuove (per es. l'azione estimatoria all'azione redibitoria) ; in questo caso abbandona la sua domanda iniziale e la competenza del tribunale deve essere riesaminata con riguardo alla nuova azione.

La facoltà delle parti di agire o di difendere non deve essere in¬ fluenzata dall'alienazione fatta nel corso della causa dell'oggetto liti¬ gioso o dalla cessione del diritto litigioso
(2» frase del secondo capo¬ verso). Se si volesse in questo caso prescrivere che il processo iniziato abbia ad essere terminato e che debba essere introdotta una nuova causa dall'acquirente o contro lo stesso, la procedura ne risulterebbe com¬ plicata e prolungata. Trattandosi per es. d'anione in rivendicazione o d'azione negatoria, la facoltà attiva ne potrebbe essere contestata al¬ l'attore che ha alienato la cosa in corso di causa. Egli può continuare il processo, chiedere in seguito l'esecuzione della sentenza e rimettere la cosa al compratore, altrimenti questi dovrebbe ricominciare la causa se la controparte non lo volesse accettare quale attore (art. 17, primo

787 capoverso). Alla stessa stregua l'attore può garantire all'acquirente un immòbile libero di oneri. Se il convenuto aliena l'oggetto rivendicato, l'attore che ha vinto la eausa non può far eseguire la sentenza, nè con¬ tro il convenuto, poiché questi non possiede più la cosa, né contro il nuovo detentore, poiché la sentenza non è esecutoria nei suoi con¬ fronti, nè potrebbe esserlo immediatamente, visti gli articoli 933 e 934 del Codice civile. La sentenza può però provare irrefutabilmente che l'alienante non aveva il diritto d'alienare la cosa, ciò che semplificherà il processo diretto contro il possessore. D'altronde, se il possesso del¬ l'acquirente è inoppugnabile in virtù dell'articolo 933 o con riserva del secondo capoverso dell'art. 934 del Codice civile o quando l'acquirente è sconosciuto all'attore, non c'è motivo di continuare l'azione in riven¬ dicazione contro l'alienante; conviene in questo caso trasformarla in azione per risarcimento dei danni, che sola ha ragion d'essere.

Il principio della Utis contestatìo è quindi mantenuto per quel che concerne la facoltà di agire o di difendere, ma in conseguenza dell'alie¬ nazione della cosa litigiosa e secondo le circostanze, può darsi il caso che l'attore non abbia più interesse all'azione, ciò che condurrà allora alla fine del processo, conformemente all'articolo 72.

Art. 22; La domanda introdotta davanti al Tribunale federale è inammissibile quando l'azione è già pendente davanti ad un'altra giu¬ risdizione (o davanti al Tribunale federale). È pure inammissibile se l'azione è già stata oggetto di una sentenza passata in giudicato. Ma perchè sia il caso, deve trattarsi di una sentenza emanata da un'auto¬ rità riconosciuta. Lo stesso dicasi di una sentenza emanata all'estero quando l'autorità di cosa giudicata dev'essere riconosciuta in virtù di convenzioni internazionali o del diritto in vigore in Svizzera. Si deve tener conto della litispendenza davanti ad una giurisdizione estera, se ciò è prescritto da un accordo internazionale (art. 8 della convenzione con l'Italia; art. 7 della convenzione con la Svezia). In mancanza di convenzione e di disposizione legale, i tribunali svizzeri tendono ad applicare il principio secondo il quale occorre tener conto della litispen¬ denza davanti a una giurisdizione estera nel caso in cui il processo
all'estero potrebbe terminare con una sentenza la cui autorità dovrebbe essere riconosciuta.

Art. 23: L'esposizione dei mezzi di diritto nella domanda non è prescritta, ma nemmeno vietata. L'attore può quindi produrre i suoi mezzi di diritto nella domanda, ciò che è pure il caso, evidentemente, per quanto concerne la risposta del convenuto.

Art. 24: Il disegno di legge non cita più i liteconsorti come parte del processo, ma raggruppa le azioni in comune nel concetto di cu¬ mulo soggettivo, regolato parallelamente al cumulo oggettivo. Questo

788 sistema presenta pure il vantaggio di stabilire, togliendo ogni dubbio, che i diversi coobbligati, in qualità di convenuti, non sono tenuti ad agire in comune nel processo. Difatti, l'obbligo di condurre il processo in comune non si giustifica nemmeno nel caso in cui, in forza del di¬ ritto sostanziale, debba essere emessa una sola sentenza nei confronti di tutti gli attori o convenuti (consorti necessari), in particolare quan¬ do esiste fra essi una comunione giuridica relativa all'oggetto della lite. Si sa, per esempio, che spesso i coeredi non vivono nell'unione che sarebbe necessaria per svolgere un processo in comunione. Se parec¬ chi convenuti desiderano agire in comune, possono farlo scegliendo un mandatario comune. Se vi sono parecchi richiedenti, la loro azione in comune è sottintesa; non possono, d'altra parte, agire in comune se non presentando una domanda comune.

È spesso motivo di insoddisfazione il fatto che un tribunale di¬ chiara inammissibile un'azione comune solo perchè tutti gli attori, mem¬ bri della comunione, non partecipano al processo. Per ovviare a questo inconveniente, la legge di procedura civile in vigore autorizza i coob¬ bligati a entrare in causa susseguentemente come attori o convenuti.

Il disegno di legge prevede una misura più efficace, che consiste nel chiamare in causa il compartecipe che si è astenuto. Questa facoltà è lasciata all'apprezzamento del giudice, che ne userà con discrezione per quanto riguarda gli attori. Ne farà uso nel caso in cui l'astensione della persona che si oppone pregiudichi gli interessi della comunità.

La citazione in causa permetterà in tal modo di salvaguardare questi interessi e eviterà al liteconsorte diligente di ricorrere alle procedure complicate del diritto civile.

Per quanto riguarda il cumulo oggettivo, occorre che il Tribunale federale sia competente per giudicare ciascuna azione. Tale condizione non vale pertanto per le pretese accessorie, tra le quali non si inclu¬ dono soltanto gli interessi, le spese, ecc., bensì anche le pretese addi¬ zionali d'ordine secondario, vale a dire nei limiti del forum connexitatìs; è questo il caso della richiesta d'indennità fatta contemporanea¬ mente all'azione principale, per esempio nel caso dell? domanda di risarcimento del danno per ritenzione, unitamente alla rivendicazione
dell'oggetto. Nel cumulo soggettivo (secondo il capoverso 2°, Iett. a), può verificarsi il caso, quando gli attori agiscano in virtù della mede¬ sima causa (ma non in caso di comunione giuridica), ohe una delle do¬ mande non abbia il valore litigioso richiesto per stabilire la compe¬ tenza del Tribunale federale; per esempio quando i diversi cessionari di un credito non abbiano acquistato, ognuno, il medesimo ammontare.

Ma il Tribunale federale, nondimeno, è competente nei riguardi di ciascuno di essi, in quanto ciò che fa norma è il valore totale dej cre¬ diti derivanti da una medesima causa. Per contro nel caso in cui (secondo il capoverso 2°, lett. b), diverse persone interessate non aves-

789 sero alcun rapporto giuridico tra loro prima del processo, ma si unis¬ sero esclusivamente per stare in giudizio in comune, è necessario che il Tribunale federale sia competente nei riguardi della pretesa di ogni singola persona.

Il disegno di legge autorizza il giudice, ove lo reputi necessario, a ordinare la disgiunzione della causa. Al contrario, non prevede la possibilità per il giudice di riunire cause proposte separatamente, ma che l'attore avrebbe potuto congiungere. Quando più processi identici si svolgono parallelamente il giudice può benissimo, per guadagnare tempo e diminuire le spese, trattarli e giudicarli unitamente, vale a dire riunirli praticamente in uno solo. Non occorre però prevedere la facoltà di congiungere in una sola le cause introdotte separatamente.

Per tener conto dell'interesse pubblico alla diminuzione delle spese processuali, basta effettivamente che il giudice abbia la possibilità pra¬ tica di riunire i diversi processi, senza costringere una parte che in¬ tende fare parecchi processi a sostenerne uno solo.

Art. 25: L'azione di accertamento può essere intentata unicamente per stabilire l'esistenza o l'inesistenza di diritti. Un'azione tendente al¬ l'accertamento di fatti è inammissibile.

Art. 26: Per determinare i limiti nei quali la domanda può essere modificata, il disegno di legge non fa distinzione a seconda che le nuove conclusioni abbiano o meno lo stesso fondamento della domanda iniziale. È superfluo, effettivamente, ricorrere alla controversia nozione del «fondamento dell'azione» (Klagengrund) dal momento che l'arti¬ colo 19, secondo capoverso, delimita già la facoltà di produrre succes¬ sivamente nuovi mezzi i prova. Come è stato esposto dal Tribunale federale nelle sue osservazioni, i nuovi documenti che possono essere allegati posteriormente senza l'autorizzazione del giudice non entrano in linea di conto per la modificazione della domanda. Che l'attore non sia stato in grado di produrre anterormente i nuovi fatti e mezzi di prova o che il suo ritardo sia scusabile per altre ragioni, ciò può rife¬ rirsi esclusivamente alle sue conclusioni primitive e non a fatti intie¬ ramente nuovi. 15 per questa ragione che aualsiasi modificaz'one della domanda che implica un cambiamento della fattispecie è sempre su¬ bordinata all'autorizzazione del giudice,
conformemente all'articolo 19, secondo capoverso.

L'articolo 26 si applica alla modificazione delle conclusioni della domanda o della domanda ri convenzionale. Per contro le conclusioni della risposta -- in quanto non aderiscano alla domanda, adesione che avrebbe carattere definitivo -- (art. 29, lett. b), non hanno una por¬ tata indipendente. Servono unicamente a precisare e a permettere di afferrare rapidamente la posizione del convenuto, posizione che è però determinata dai motivi invocati nella risposta, che può essere modi-

790 ficata, nei limiti fissati dall'articolo 19, secondo capoverso, per quanto concerne i fatti e liberamente, per quanto riguarda il diritto.

Non è il caso di stabilire disposizioni circa la possibilità di limi¬ tare le conclusioni. La parte che rinuncia a una delle sue conclusioni 0 le limita, desiste parzialmente. Chi restringe l'oggetto della sua do¬ manda, trasformando per esempio un'azione d'accertamento di diritto in un'azione d'esecuz;one d'obbligazione o un'azione relativa al diritto di proprietà in un'azione relativa a un diritto di pegno, modifica la sua domanda e formula altre conclusioni.

Art. 27: Il secondo capoverso ha per scopo di interrompere il ter¬ mine di perenzione dell'azione durante il periodo compreso tra il mo¬ mento in cui la domanda è deposta e quello in cui à ritirata o dichia¬ rata inammissibile, così come l'articolo 139 del Codice delle obbliga¬ zioni interrompe, in analogo caso, il termine di prescrizione del diritto sostanziale. È vero che, per costante giurisprudenza, l'articolo 139 è pure applicabile ai termini di perenzione del diritto civile federale (iSTF 61 II 153), ma bisogna altresì tener conto, per ciò che concerne 1 processi promossi davanti al Tribunale federale, dei termini di peren¬ zione previsti dalle leggi federali che non siano di diritto civile e dalle leggi cantonali.

Art. 28: Se il convenuto richiede che siano fornite garanzie per le spese processuali, il corso del termine per la risposta è sospeso. Il giudice gli fisserà un nuovo termine, a tale scopo, quando abbia re¬ spinta la richiesta o, nel caso in cui vi dia seguito, da quando le ga¬ ranzie sono state fornite. Appare superfluo prevedere, in materia di processi promossi davanti al Tribunale federale, una norma analoga circa la domanda d'assistenza giudiziaria (art. 152 OG), dato che, nel caso previsto dall'articolo 41 della legge sull'organizzazione giudiziaria, l'assistenza giudiziaria del convenuto non entra in linea di conto; per quanto concerne l'articolo 42 della legge menzionata, il convenuto potrà chiedere l'assistenza giudiziaria quando si tratti di cause di diritto ci¬ vile tra un Cantone contro un privato, ma, praticamente, questa even¬ tualità è irrilevante.

Art. 29: La domanda riconvenzionale deve essere formulata nella risposta (lett. c). I motivi a sostegno di questa domanda
possono essere aggiunti alla risposta o presentati separatamente (lett. d).

Art. 30: Il giudice delegato può autorizzare il convenuto a limitare dapprima la sua risposta alla questione dell'ammissibilità della do¬ manda. Esso lo fa qualora abbia dubbi seri a questo proposito e se l'esame è possibile senza discutere il merito del processo. In questo caso il dibattimento preparatorio, supposto che sia necessario per istruire questo elemento pregiudiziale (art. 34, terzo capoverso) e il dibattito

791 davanti al Tribunale (art. 66, terzo capoverso), saranno pure limitati alla questione dell'ammissibilità. Se il tribunale dichiara l'azione am¬ missibile, la causa è rinviata al giudice delegato che completa lo scam¬ bio degli scritti (art. 30, secondo capoverso), poiché il convenuto deve potersi esprimere per iscritto sulla domanda. Se, dopo aver ordinata la limitazione della risposta, il giudice delegato è convinto che la domanda è ammissibile, può ritornare sulla sua decisione e far completare lo scambio degli scritti, nel qual caso il tribunale esaminerà la questione dell'ammissibilità soltanto dopo compiuta l'istruzione della causa.

Art. 31: La domanda riconvenzionale è, in se stessa, una domanda c di conseguenza è ammissibile solo in materia di contestazioni che spet¬ tano al Tribunale federale in virtù degli articoli 41 e 42 della legge sull'organizzazione giudiziaria. Per questo una domanda riconvenzio¬ nale della Confederazione non è possibile, nel caso dell'articolo 41, lett. b, della legge sull'organizzazione giudiziaria (fatta eccezione della proroga di giurisdizione secondo la lettera c dell'articolo 41 OG). La domanda riconvenzionale rimane anche qualora la domanda principale venisse a mancare in seguito a vizio di procedura, desistenza o adempi¬ mento dell'obbligazione. Essa non è quindi un semplice mezzo di di¬ fesa, bensì un mezzo d'impugnativa indipendente come la domanda.

Inoltre la domanda riconvenzionale è subordinata alla condizione che l'oggetto abbia una connessione giuridica con la domanda princi¬ pale o che le due pretese siano compensabili. Il disegno di legge non prevede la possibilità per il giudice di separare la domanda dalla do¬ manda riconvenzionale. La separazione sarebbe d'altronde esclusa a priori quando le due pretese avessero un nesso giuridico; sarebbe giu¬ stificabile solo nel caso di compensazione, ma non è il caso di attri¬ buire al giudice il diritto di separazione, per questa sola eventualità.

Art. 32: La replica e la duplica hanno il solo scopo di permettere all'attore di esprimersi sulle eccezioni sollevate nella risposta e al con¬ venuto di pronunciarsi sulle eccezioni contenute nella replica; lo scam¬ bio di scritti deve quindi essere interrotto dopo il deposito della rispo¬ sta o della replica, quando è presumibile che nuovi scritti non sono
più necessari. Le parti hanno allora la facoltà di far iscrivere nel proeesso verbale del dibattimento preparatorio le allegazioni della loro re¬ plica o duplica.

Art. 33: I documenti invocati dalle parti devono essere menzionati nelle memorie e prodotti contemporaneamente alle stesse. Questa esi¬ genza non è eccessiva e lo scambio degli scritti avrà tutto il suo valore soltanto se, al momento di redigere la risposta, la replica o la duplica, la parte conosce i mezzi di prova della controparte e ha potuto consul¬ tarli. Questa regola si applica pure agli oggetti che potranno essere apportati al tribunale per l'ispezione oculare (art. 55, quinto capoverso), come per es. j campioni di merce,

792 6. Procedura preparatoria (art. 34 e 35).

La procedura preparatoria permette innanzitutto di determinare i punti litigiosi tra le parti e ciò che resta litigioso dopo l'intervento de) giudice delegato. Qui soprattutto, il giudice userà del potere conferitogli dall'articolo 3, discutendo liberamente con le parti, se è il caso, l'oggetto del litigio nel senso di precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni, in modo che il tribunale possa essere in grado di emanare una sentenza conforme al vero stato di fatto. La procedura preparatoria servirà inoltre a raccogliere le prove. Qualora non fosse necessario chiarire i punti litigiosi, nè raccogliere prove, ma si trat¬ tasse unicamente di statuire su determinate questioni di diritto, non si giustifica una procedura preparatoria, per cui, terminato lo scambio di scritti, il giudice può citare le parti per il dibattimento davanti al tri¬ bunale e qualora le prove possano essere assunte con rapporti scritti o perizie, la procedura preparatoria non comporterà dibattimento. Di re¬ gola il dibattimento è pure superfluo quando l'assunzione delle prove avrà luogo davanti al tribunale conformemente all'articolo 34 secondo capoverso. Nei casi in cui la risposta è limitata alla questione dell'am¬ missibilità della domanda (art. 30), non è necessaria, normalmente, una procedura preparatoria; ma se dovesse avere luogo, essa pure sarà limi¬ tata all'esame di questo punto. Del resto la procedura preparatoria può limitarsi alle questioni di merito atte a por fine al litigio, come per es. la mancanza di competenza delle parti per agire o difendere, la prescrizione, la perenzione, la transazione stragiudiziaìe. Per contro, non può essere limitata all'esame di questioni di merito o di proce¬ dura, il cui esito fosse privo di effetto per la sentenza, ciò che sarebbe contrario alla regola della concentrazione del processo. Ragione per cui noi non abbiamo previsto nel disegno di legge, un giudizio parziale su un punto delle conclusioni dell'attore o su certi elementi giudicabili del¬ l'azione. Riconoscendo parzialmente la conclusione del convenuto, l'at¬ tore fa atto di desistenza parziale, per cui il creditore può, senza altra formalità, domandare il rigetto dell'opposizione in virtù dell'articolo 80, secondo capoverso, della legge sull'esecuzione
e sul fallimento o la rea¬ lizzazione effettiva della prestazione. Quando nella procedura prepara¬ toria avranno luogo i dibattimenti le parti, di massima, vi sono convo* cate personalmente. Ma esistono casi in cui la presenza personale delle parti non è necessaria.

7. Prove (articoli da 36 a 65).

a. Disposizioni generali.

Art, 36: La prova è ammessa solo per stabilire fatti pertinenti e si limita ai punti contestati, salvo i casi in cui il giudice debba chia¬ rire d'ufficio la fattispecie, riservato 1' articolo 12, terzo capoverso,

793 (confr. più sopra, cap. 1°, n. 4). Non appare necessario menzionare espressamente, nel disegno di legge, la nozione di notorietà poiché, se¬ condo un principio generalmente ammesso, non è il caso di provare i fatti che sono di notorietà pubblica o di cui il tribunale stesso ha co¬ noscenza.

La conoscenza personale di un fatto da parte del giudice non rende la prova superflua. La disposizione che esclude la prova dei fatti di cui il giudice ha conoscenza personale, sarebbe inconcepibile con la regola dell'istruzione indiretta. Prescindendo da ciò, come il Tribunale federale espone con ragione nelle sue osservazioni, se si autorizzasse il giudice a far assegnamento sulle sue cognizioni personali per ap¬ prezzare questioni che, in mancanza di queste cognizioni, egli dovrebbe sottoporre a periti, ciò significherebbe, praticamente, limitare il diritto delle parti ad essere udite.

Art. 37: Il giudice accoglierà solo i mezzi di prova necessari; se le prove presentate non bastano, deve poterne ordinare altre.

Art. 38: Quando la tutela dei segreti commerciali e industriali di un terzo lo esige, per es. di un testimonio, il giudice potrà impedire alle parti di prendere conoscenza dei documenti prodotti.

L'articolo 40 pone il principio del libero convincimento delle prove da parte del giudice. Questi non può ignorare, a tale scopo, il conte¬ gno delle parti durante il processo e terrà particolarmente conto della mancata comparsa dietro invito personale, del rifiuto di rispondere alle sue domande e di produrre i mezzi di prova richiesti.

b. Mezzi di prova (articoli da 42 a 49).

Testimoni: Non è necessario stabilire espressamente l'obbligo di te¬ stimoniare, poiché risulta chiaramente dall'enumerazione delle eccezioni nelle quali è ammesso il diritto di rifiutare la testimonianza. Tale di¬ ritto è concesso ad una determinata categoria di parenti (art. 42, primo capoverso, lett. a) com'è il caso nella procedura penale federale. I motivi di rifiuto di testimoniare devono pure essere strettamente limitati, sul¬ l'esempio di quanto prevede l'articolo 79 della legge federale di pro¬ cedura penale; il testimonio può rifiutare di deporre su domande la cui risposta potrebbe esporre il testimonio stesso o uno dei suoi congiunti, a procedimento penale o a grave disonore. Si è posta la questione se fosse il caso
di tener conto anche del pregiudizio economico che la di¬ sposizione potrebbe causare al testimonio. La Commissione degli esperti essendosi pronunciata in favore di questa estensione, è previsto nel di¬ ségno di legge che il testimonio può rifiutare di deporre quando la sua testimonianza l'esporrebbe, o esporrebbe uno dei suoi prossimi parenfi; â un danno pecuniario immediato.

794 Il disegno di legge concede pure il diritto di rifiutare la testimo¬ nianza alle persone che sono tenute al segreto professionale e che, vio¬ landolo, verrebbero meno a quanto dispone l'articolo 321 del Codice penale (art. 42, capov. 1, lett. ft). Il testimonio deve mantenere il se¬ greto fino a tanto che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rive¬ lazione dello stesso. Il Codice penale prevede che nell'interesse pubblico l'autorità può consentire alla rivelazione del segreto, ma una disposi¬ zione analoga non ha ragion d'essere nella procedura civile federale che disciplina interessi di natura privata.

Prescindendo da questi segreti personali, non è per nulla giustifi¬ cato prevedere una protezione assoluta contrôle conseguenze delle rive¬ lazioni dei testimoni davanti al giudice. Il disegno di legge lascia al giudice la cura di decidere in ogni caso particolare se si deve obbligare a testimoniare una persona vincolata da altre leggi al segreto (art. 42, secondo capoverso). Il giudice pondererà in ogni singolo caso se deve prevalere l'interesse del testimonio a serbare il segreto o quello di una parte a rivelarlo. Potrà pure proteggere il segreto personale del testi¬ monio e certi segreti comunemente rispettati nei rapporti d'affari, che spesso meritano di essere custoditi.

D'altronde l'articolo 38 permette di proteggere efficacemente l'in¬ teresse di colui che ha diritto al segreto senza doverlo mantenere nei confronti del tribunale.

La Confederazione e i Cantoni possono avere interesse a custodire segreti certi incartamenti amministrativi nei processi che si svolgono fra terzi. Spetta alll'amministrazione prendere una decisione in pro¬ posito. Motivo per cui l'ultimo capoverso dell'articolo 42 riserva l'ap¬ plicazione del diritto amministrativo federale e cantonale. Il testimonio che si vale del diritto di non deporre non è liberato dall'obbligo di ot¬ temperare alla citazione, a meno che questa sia stata formalmente re¬ vocata (art. 44, primo capoverso); questa disposizione dovrà essere menzionata nella citazione. Atteso che secondo l'articolo 88 della legge federale di procedura penale il testimonio che rifiuta di deporre è pu¬ nibile unicamente con l'arresto fino a dieci giorni o con una multa fino a 300 franchi, la medesima pena è stata prevista nell'articolo 44, terzo capoverso,
e non si è voluto far capo all'articolo 292 del Codice penale.

Il testimonio è esaminato separatamente; all'audizione non possono essere presenti i testimoni che rimangono da sentire (art. 45, pri¬ mo capoverso). Si è rinunciato ad escludere i testimoni che hanno già deposto. Prima d'essere interrogato, al testimonio deve essere riebia* mato, quando occorre, il suo diritto di non deporre (art. 45, secondo capoverso). Questa disposizione non è una prescrizione la cui osser¬ vanza è richiesta per la validità della testimonianza, ma una semplice prescrizione d'ordine: la sentenza non può quindi essere impugnata per

m nullità nel caso in cui un testimonio non ne fosse stato preventiva¬ mente avvertito. A scanso di spese sproporzionate, l'audizione del te¬ stimonio può essere affidata al giudice del domicilio; in questo caso il diritto federale si applica all'obbligo di testimoniare e al diritto di non deporre; il diritto cantonale fa norma solo per ciò che concerne la for¬ ma dell'audizione per rogatoria {art. 47).

Articoli da 50 a 54, Documenti; Nella procedura civile si conside¬ rano documenti gli scritti, vale a dire sia l'espressione di pensiero per mezzo della scrittura sia ogni oggetto che incorpora un pensiero, cioè anche la configurazione di un fatto mediante ogni altro mezzo di espres¬ sione. Non è necessario prevedere una definizione valevole per la pro¬ cedura civile federale, dato che il disegno di legge regola in modo con¬ corde l'obbligo di produrre i documenti e quello di consentirne l'ispe¬ zione oculare. Non è nemmeno compito di una legge di procedura de¬ terminare la forza probatoria dei documenti pubblici poiché vi prov¬ vede già il diritto sostanziale (art. 9 OC); l'interpretazione di un di¬ ritto sostanziale permetterà precisamente d'apprezzare se, per esempio, piani ufficiali costituiscono documenti pubblici e hanno, di conseguen¬ za, la forza probatoria di quest'ultimi, essendo irrilevante che la legge di procedura civile li classifichi fra i documenti o fra gli oggetti che entrano nella categoria dei mezzi di prova che soggiaciono all'ispezione oculare.

L'obbligo dei terzi di produrre i documenti in loro possesso è un obbligo di diritto pubblico come quello di testimoniare in giudizio. Non esiste motivo alcuno di trattare diversamente i terzi a seconda dell'uno 0 dell'altro di questi obblighi. Quindi il rifiuto di un terzo di produrre 1 documenti in suo possesso sarà punito alla stessa stregua che il ri¬ fiuto di testimoniare (art. 51, terzo capoverso). In caso di rifiuto in¬ giustificato e se la parte ha il diritto al possesso del documento, il terzo che non ottempera all'invito di produrlo potrà essere punito per disob¬ bedienza e tenuto inoltre al risarcimento del danno; l'azione essendo di diritto civile non deve quindi essere menzionata in una legge di pro¬ cedura.

Perchè il giudice ordini la prova dell'autenticità di un documento, non basta la semplice contestazione dell'
autenticità, ma bisogna che essa dia realmente motivo a dubbi (art. 54). Sarà ufficio del giudice di stabilire come intende assumere la prova.

Art. 55 e 56, ispezione oculare: È pure un obbligo di diritto pub¬ blico. Ma se le parti sono obbligate a sottomettersi all'ispezione per¬ sonale, lo stesso non vale per i terzi, in quanto non si può imporre, nel¬ l'esclusivo interesse delle parti, questa lesione della personalità. L'ispe¬ zione oculare degli oggetti trasportabili, come per esempio campioni

796 di merci, non si differenzia da quella dei documenti. Questi oggetti saranno esibiti come gli altri documenti. Nel caso di oggetti difficil¬ mente trasportabili, il giudice applicherà l'articolo 53. Quando occorre, il giudice ordina la consegna di riproduzioni dei luoghi o degli oggetti ispezionati (piani, fotografie, ecc.) come pure la proiezione di pellicole e la presentazione di registrazioni fatte con istrumenti meccanici o la esecuzione d'esperimenti. Se non è necessario che il giudice prenda per¬ sonalmente conoscenza di un fatto potrà far eseguire, in sua assenza, l'ispezione dal perito. Procede pure in questo modo quando non è op¬ portuno presentarsi personalmente; intendiamo con ciò i casi nei quali la natura dell'ispezione impone al giudice questa discrezione.

Articoli da 57 a 61, periti: Il ricorso a specialisti può essere ne¬ cessario già al momento in cui il giudice chiama le parti a completare e a rettificare la fattispecie (chiarimento delle circostanze della causa secondo l'articolo 3); il giudice delegato può quindi ricorrere all'opera di un perito al momento dell'istruzione. Spetta al giudice di fissare il numero dei periti secondo il caso. Le parti hanno la possibilità di pre¬ sentare le loro obbiezioni contro persone che il giudice si propone di designare come periti.

Il disegno di legge non stabilisce l'obbligo di accettare la funzione di perito; al momento della loro nomina, i periti saranno avvertiti del¬ l'obbligo di compiere la loro opera secondo scienza e coscienza e di attenersi ad una assoluta imparzialità. Allorquando il giudice reputa il rapporto dei periti insufficiente, può ordinare una nuova perizia (art. 60, secondo capoverso, 2a frase).

Le parti potranno chiederne la completazione e la dilucidazione e proporre anche una nuova perizia (art. 60, primo capoverso, ultima frase).

Articoli da 62 a 65, interrogatorio delle parti: L'interrogatorio del¬ le parti (art. 62) (confrontare più sopra Cp. 1, n. 4), mezzo di prova che non bisogna confondere con gli schiarimenti che possono essere chiesti alle parti stesse per precisare l'oggetto del processo (art. 3), costituisce una testimonianza nella propria causa. Il risultato deve essere natu¬ ralmente apprezzato con particolare prudenza, a meno che si tratti di una confessione; ma ciò torna chiaro al giudice.
Secondo il disegno di legge, l'interrogatorio delle parti non è un mezzo di prova sussidiario, al quale bisognerebbe ricorrere in mancanza di altre prove, o quando esse fossero insufficienti; il giudice delegato può combinare l'interrogatorio delle parti con altri mezzi di prova secondo il suo prudente criterio. Già al momento dell' interrogatorio (art. 62) la parte interrogata dev'essere avvertita che più tardi potrà essere tenuta a ripetere le sue dichiarazioni sotto comminatoria di pe¬ na (art. 64).

797 Il disegno di legge non conferisce alla parte il diritto di rifiutarsi di rispondere alle domande poste. Ma non bisogna dimenticare che il giudice non porrà domande alle quali la parte potrebbe avere un in¬ teresse a non rispondere, a meno che esse siano in così diretta rela¬ zione con 1 oggetto del processo, da dover esigere la risposta. L'arti¬ colo 63 precisa quali sono le persone che saranno sottoposte a interro¬ gatorio quando la parte che dev'essere interrogata non è una persona fisica che abbia l'esercizio dei diritti civili. L'articolo 40 dispone già che il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento; que¬ sto principio è riprodotto nell'articolo 65, secondo capoverso, per ciò che concerne le dichiarazioni delle parti allo scopo di ricordare che es¬ se non creano una verità formale (all' opposto del giuramento delle parti nella procedura civile attuale), ma che devono essere apprezzate come gli altri mezzi di prova.

8. Dibattimento finale farticoli da 66 a 71).

Benché il giudice delegato sia incaricato di assumere le prove in sede di procedura preparatoria, spetta tuttavia al tribunale di prendere le decisioni finali a questo proposito. Inoltre, il tribunale ha la facoltà di far assumere nuovamente le prove, quando reputa opportuno pren¬ dere diretta conoscenza di fatti e può pure completarle d'ufficio. Le parti hanno la possibilità di pronunciarsi circa l'assunzione delle prove e possono proporne altre.

Per ragioni d'ordine pratico, l'articolo 67, secondo capoverso, pre¬ vede che tale richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dalla chiusura della procedura preparatoria. È bene infatti che il giudice de¬ legato sappia se, e in quali punti, le parti impugnano l'istruttoria.

Potrà quindi, nel caso in cui le obbiezioni non sembrano fondate, citare per esempio al dibattimento, davanti al tribunale, i testimoni la cui audi¬ zione è ancora richiesta.

Dato il termine dell'articolo 67, secondo capoverso, è necessario comunicare alle parti la chiusura della procedura preparatoria, affinchè esse sappiano quando comincia a decorrere il termine durante il quale potranno presentare le loro richieste (art. 66, primo capoverso). Le nuove prove ordinate dal tribunale saranno, in quanto sia possibile, assunte nel corso del dibattimento finale. Ma a richiesta d'una delle
parti o d'ufficio il tribunale può anche rimandare la causa al giudice delegato affinchè ne completi l'istruttoria (art. 67, terzo capoverso). Che il giudice debba applicare la legge d'ufficio, è un principio fondamen¬ tale del diritto processuale moderno, e non è quindi il caso di consa¬ crarlo ancora nel disegno di legge. Una disposizione sarebbe necessaria se si volesse limitare l'applicazione di questo principio al diritto na¬ zionale.

798 L'articolo 3 della légge attuale di procedura civile federale prevede che le parti devono indicare i principi di diritto estero, cantonale o locale, a cui le parti volessero appoggiarsi, e in caso di contestazioni giustificarli. Questa norma non può essere mantenuta. Il disegno di legge non contiene quindi disposizioni relative all'applicazione del di¬ ritto estero da parte del giudice; spetta a quest'ultimo di informarsi, secondo il suo prudente criterio, sulle leggi estere da applicarsi e può invitare le parti a coadiuvarlo in tale ricerca. Il tribunale ha pure la facoltà di chiedere informazioni ufficiali sulle disposizioni della legge estera.

Nonostante tutte le ricerche esperite può darsi talvolta, che il tri¬ bunale non riesca a documentarsi con certezza sul diritto estero. Una proposta fatta nella commissione dei periti mirava a introdurre nel disagio di legge la disposizione ohe il tribunale applicherebbe d'ufficio tanto il diritto svizzero quanto il diritto estero, prescrivendo a questo proposito che: « Il diritto svizzero è applicabile quando nè le ricerche ufficiali del tribunale, nè il concorso delle parti hanno permesso di de¬ terminare con sufficiente certezza le disposizioni della legislazione estera ».

La commissione dei periti ha respinto questa proposta, in parti¬ colare perchè l'applicazione sussidiaria del diritto svizzero potrebbe talvolta portare a risultati arbitrari nel caso in cui al tribunale nòn fosse possibile informarsi sulla legge straniera.

Si preferì lasciare alla giurisprudenza la cura di risolvere questo problema. L'articolo 69, primo capoverso, pone il principio che il giu¬ dice statuisce d'ufficio sulle spese processuali poiché è evidente che le parti chiederanno il rimborso delle loro spese.

Circa la ripartizione delle spese fra più persone, 1' articolo 15fy settimo capoverso, della legge sull'organizzazione giudiziaria contiene una disposizione sommaria; il secondo capoverso dell'articolo 69 indica le diverse possibilità che entrano in linea di conto e indica inoltre le spese che l'intervenuto può farsi rimborsare o che deve sopportare.

L'ultima frase dell'articolo 70, terzo capoverso, è importante per la decorrenza del termine della domanda di revisione. Secondo l'articolo 141 della legge sull'organizzazione giudiziaria il detto termine comincia a
decorrere dal ricevimento del testo della sentenza.

L'articolo 71, secondo capoverso, risponde alla questione se la for¬ za di cosa giudicata della sentenza si estende alla decisione relativa all'eccezione della compensazione.

Il credito che il convenuto intende compensare non è al beneficio della forza di cosa giudicata quando la pretesa dell'attóre è respinta o i due crediti non sono compensabili, cioè quando il credito del conve¬ nuto non è nemmeno preso in esame. Ma se, per contro, la pretesa del-

799 l'attore è ammessa interamente o parzialmente, la forza di cosa giudi¬ cata si estende al credito del convenuto sino all'importo della somma che è necessario per estinguerlo (se anche questo credito è ammesso), o fosse necessario a tale effetto (se è respinto). Il disegno di legge non estende la forza di cosa giudicata agli aventi diritto delle parti (suc¬ cessione a titolo particolare). Una estensione siffatta si urterebbe del resto alle disposizioni degli articoli da 903 a 936 del Codice civile.

Ma la sentenza stabilirà irrefutabilmente l'esistenza o l'inesistenza del diritto di colui al quale l'acquirente è subentrato (confrontare il com¬ mento all'art. 21).

9. Fine del processo senza sentenza (art. 72 e 73).

L'azione diventa senza oggetto quando la pretesa alla quale si rife¬ risce viene ad essere soddisfatta o si estingue in altro modo, o quando l'oggetto litigioso sparisce senza che la sua distruzione dia luogo ad un'azione per risarcimento di danni. A questo caso si può parificare quello in cui le parti cessano d'avere un interesse giuridico alla con¬ tinuazione del processo. All'opposto di ciò che avviene in materia di transazione giudiziale e di desistenza, il processo divenuto senza oggetto non termina automaticamente, ma occorre, al contrario, che il tribunale lo dichiari terminato (art. 72). Questa decisione dovrà essere presa non dal giudice delegato, ma bensì dal tribunale, perchè secondo le circo¬ stanze essa avverrà contro la volontà dell'attore e statuirà nello stesso tempo sulle spese del processo.

Le parti dovranno essere udite appunto a proposito di queste spese.

Basterà che la decisione sulle spese sia motivata sommariamente, poiché sarebbe esagerato che a motivo di questa decisione accessoria il pro¬ cesso fosse esaminato interamente come se sussistesse.

La transazione giudiziale e la desistenza terminano il processo auto¬ maticamente (art. 73). Non occorre precisare nella procedura civile fe¬ derale che le parti non sono autorizzate a transigere o a desistere che se esse possano disporre liberamente dell'oggetto della pretesa; questa condizione è infatti adempita per tutte le contestazioni delle quali il Tribunale federale può essere adito come giurisdizione civile unica. È superfluo avvertire che la transazione e la desistenza potranno essere soltanto parziali e
che non è quindi il caso di precisare ciò nella legge.

Giova invece prevedere che la transazione giudiziale potrà riferirsi an¬ che a punti estranei al processo che sono in litigio tra le parti o tra una di esse e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo (art. 73, secondo capoverso). La desistenza è definitiva ed è ciò che la distingue dal ritiro dell'azione.

Il terzo capoverso dell'articolo 73 prevede appunto un caso di ritiro dell'azione. Quando il convenuto allegherà, in via d'eccezione, che la Foglio Federale, 1947.

57

800 pretesa è inesigibile o sottoposta a una condizione, od opporrà un vizio di forma, l'attore potrà ritirare la sua azione riservandosi di introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto. Secondo il quarto capoverso dell'articolo 73, la transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sentenza, ma ciò non pregiudica la questione se è come essi hanno la forza della cosa giudicata. La giurisprudenza potrà in tal modo rifiutare la forza della cosa giudicata alla transazione giudiziale e alla desistenza in quan¬ to esse sono intaccate da un vizio del consenso previsto in materia di contratti (S.T.F. 60 II 56). Esse potranno, in tal caso, essere consi¬ derate simultaneamente come atti di procedura e di diritto civile, e, in quest'ultima qualità, impugnate mediante azione od eccezione.

10. Esecuzione.

La legge attuale contiene negli articoli da 187 a 191 disposizioni sull'esecuzione delle sentenze emanate dal Tribunale federale in materia di cause civili dirette.

Il nostro disegno comprende pure disposizioni siffatte. Non sembra infatti indicato di attenersi per queste sentenze alla regola generale dell'articolo 39 della legge sulla organizzazione giudiziaria, secondo la quale i Cantoni devono eseguire le sentenze del Tribunale federale nello stesso modo di quelle definitive dei loro tribunali.

Parecchi Cantoni non conoscono infatti l'esecuzione effettiva in caso di condanna a compiere un atto (prescindendo dalla consegna di cose) o ad astenersi da un atto.

Non sarebbe soddisfacente che in questi Cantoni la parte che cerca di far eseguire una sentenza emanata dal Tribunale federale in una causa diretta invece dell'adempimento della pretesa che le è ricono¬ sciuta non possa ottenere che il diritto al risarcimento del danno. E per questo che il disegno stesso regola l'esecuzione delle sentenze.

Art. 74: In modo generale, le leggi svizzere di procedura civile non conoscono la condanna a una prestazione sottoposta a una condizione o a una controprestazione; i tribunali sono quindi obbligati attualmente a respingere le azioni fondate sulla sottoposizione ad una condizione.

Ne consegue che di regola dev'essere promosso un secondo processo do¬ po l'avverarsi della condizione. Ma vi è appunto interesse ad evitare le spese di questo
secondo processo. La condanna ad una prestazione sot¬ toposta a una condizione o a una controprestazione esige una procedura suppletoria che permetta al Tribunale di constatare che la condizione si è avverata o la controprestazione è stata fornita. Questa procedura sarà molto sommaria poiché il suo scopo è generalmente molto semplice.

Spetterà praticamente al giudice che ha statuito.

801 Art. 75: Le sentenze che condannano una parte al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di garanzie pecuniarie saranno eseguite secondo le regole dell'esecuzione per debiti.

Art. 76: Chiunque si sottrae ad una condanna emanata dal giu¬ dice civile non soltanto lede gli interessi della parte alla quale il Tri¬ bunale ha dato ragione, ma misconosce altresì l'autorità dello 'Stato.

Se si tratta d'una sentenza che condanna ad una prestazione pecunaria, l'esecuzione forzata consente al creditore di ottenere soddisfacimento, di modo che l'idea di una sanzione penale non si pone neppure. La cosa è invece diversa se si tratta di condanna a fare o a non fare.

Il rispetto di queste sentenze dipende molto dalla buona volontà dell'obbligato ed è per questo che dev'essere prevista una sanzione in caso d'infrazione. Ci è sembrato opportuno adottare a questo propo¬ sito la pena prevista dall'articolo 292 del Codice penale in materia di disobbedienza ad una decisione dell'Autorità. Tuttavia, il procedi¬ mento penale avrà luogo a querela della parte lesa, poiché il rispetto della decisione del giudice ha per essa un interesse maggiore di quello per la collettività; la parte lesa può del resto rinunciare al diritto che le è riconosciuto nella sentenza. L'articolo 76 si riferisce alle sentenze che condannano dei « privati » a fare qualche cosa o ad astenersi da un atto; esso non si riferisce alle sentenze che condannano la Confe¬ derazione, un Cantone o un Comune o delle corporazioni di diritto pubblico.

La minaccia della sanzione penale consentirà il più sovente di ot¬ tenere l'esecuzione della sentenza. Se ciò non si verifica, si dovrà ri¬ correre --' congiuntamente o no con il procedimento penale -- all'ese¬ cuzione effettiva, se essa è possibile (art. 77).

Invece dell'esecuzione effettiva, l'avente diritto potrà inoltre esi¬ gere il risarcimento del danno, come nel caso in cui l'esecuzione non ha successo. Nella legge attuale, l'azione di risarcimento dei danni per inadempimento di obbligazioni risultanti da una sentenza è conside¬ rata come una conseguenza del processo e rientra nella competenza del Tribunale federale. Ma secondo la giurisprudenza di questo ultimo, l'azione di risarcimento dei danni scaturisce dagli articoli 97 o 98, se¬ condo capoverso, del Codice delle obbligazioni. Questo
è il motivo per cui il disegno non regola più la detta azione. Essa sarà l'oggetto di una nuova azione alla quale si applicheranno le disposizioni di com¬ petenza ordinarie. Dal terzo capoverso dell'articolo 76 emerge che per quanto concerne le sentenze emanate dal Tribunale federale come giu¬ risdizione unica, l'avente diritto potrà chiedere il risarcimento dei dan¬ ni anche prima di iniziare pratiche per l'esecuzione della sentenza. Si andrebbe invero troppo lontano se si autorizzasse l'obbligato che non eseguisce la sentenza nonostante la minaccia di sanzione penale o an-

802 che ad onta della procedura penale, a opporre all'azione di risarci¬ mento dei danni diretta contro di lui l'eccezione dedotta dal fatto che l'avente diritto non ha perseguito l'esecuzione del diritto conferitogli dalla sentenza.

L'articolo 77 designa il Consiglio federale come autorità di esecu¬ zione delle sentenze (salvo in materia di esecuzione per debiti). Ciò non esclude che il Consiglio federale potrà richiedere a questo propo¬ sito la collaborazione delle Autorità cantonali. Il secondo capoverso dell'articolo 77 enumera delle misure d'esecuzione a titolo di esempi, fornendo in tal modo alcune indicazioni all'autorità incaricata dell'ese¬ cuzione. Una di queste misure può consistere nel sopprimere lo stato di fatto contrario alla sentenza; l'obbligo di astenersi da un atto im¬ plica infatti quello di por fine alla situazione creata trasgredendo il divieto. L'obbligato condannato a compiere un atto personalmente potrà essere minacciato di sanzione penale in caso d'infrazione. In certi casi, il diritto sostanziale non concede azioni per ottenere l'adempimento di un diritto. Sarà sempre impossibile di perseguire in via forzata il compimento d'un atto da eseguire personalmente.

Le spese cagionate dalle misure di esecuzione non costituiscono un risarcimento di danni, ma delle spese di procedura. Spetterà quindi all'autorità d'esecuzione di fissarle e ripartirle. Non è il caso di men¬ zionare nel disegno di legge che questa autorità è competente anche per statuire sulle eccezioni suscitate contro l'esecuzione (eccezione di condono del debito, di transazione, di proroga al pagamento o di pre¬ scrizione dopo l'emanazione o pronuncia della sentenza).

L'articolo 78 generalizza il principio che il legislatore federale ha già applicato negli articoli 166 del Codice delle obbligazioni, 656, se¬ condo capoverso, e 963, secondo capoverso, del Codice civile.

Secondo questo principio, la sentenza del giudice ha effetto costi¬ tutivo di diritto.

11. Provvedimenti d'urgenza (art. da 79 a 85).

Le contestazioni previste nell'articolo 41, lett. a e b, della legge sul¬ l'organizzazione, che sono di esclusiva competenza del Tribunale fede¬ rale, rendono necessario di prevedere nel disegno di legge la possibi¬ lità per il Tribunale federale di ordinare provvedimenti di urgenza an¬ che prima che sia introdotta
l'azione. Ciò sembre del resto indicato anche per le contestazioni previste nell'articolo 42 della legge sull'orga¬ nizzazione giudiziaria.

L'articolo 79, lett. b, esprime chiaramente che non è soltanto la mi¬ naccia di un danno pecuniario che giustificherà i provvedimenti di urgenza.

803 Secondo l'articolo 82, secondo capoverso, i provvedimenti di urgen¬ za (articolo 81, terzo capoverso) potranno essere fatti dipendere dalla condizione che il richiedente fornisca garanzia, se queste misure sono tali da cagionare danno alla parte avversaria. Il giudice esigerà garan¬ zie quando sembrerò giustificato dalle circostanze.

Come in materia di sequestro ingiustificato (articolo 273 LEF) l'articolo 84, primo capoverso, consentirà al convenuto di esigere in ogni circostanza, indipendentemente da qualsiasi colpa del richiedente, che sia riparato il danno causato dai provvedimenti d'urgenza, se la pretesa per la quale sono stati ordinati, non esisteva o non era esigi¬ bile. La competenza del Tribunale federale a giudicare l'azione di ri¬ sarcimento di danni si giustifica quindi dal fatto che la questione pre¬ giudiziale relativa all'esistenza e all'esigibilità della pretesa principale spetta in sè al Tribunale federale. Inoltre, l'azione di risarcimento dei danni è in qualche modo il corollario della procedura che ha luogo davanti al Tribunale federale a motivo della domanda di provvedimenti d'urgenza.

12. Disposizioni finali e transitorie (art. 86 e 87).

Art. 86: Rimandiamo alle spiegazioni relative all'art. 1.

Art. 87: I processi già iniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova legge di procedura civile saranno terminati nelle forme della legge attuale; tuttavia, le disposizioni circa l'ufficio del giudice, la pos¬ sibilità di completare successivamente lo stato di fatto e ì mezzi di prova, come pure circa la modificazione dell'azione (articoli 3, 19 e 26) saranno applicate per analogia a questi processi.

Noi Vi raccomandiamo d'adottare il disegno di legge qui allegato.

Gradite, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 14 marzo 1947.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione : Etter.

Il Cancelliere della Confederazione: Leìmgruber.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale concernente una nuova legge di procedura civile federale. (Del 14 marzo 1947.)

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