209 Termine d'opposizione: 6 luglio 1950 DECRETO FEDERALE concernente gli onorari dei membri del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione (Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, isto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale; isto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1950, decreta : Art. 1.

L'onorario annuo dei membri del Consiglio a 48 000 franchi. Il Presidente della Confederazione indennità di 3 000 franchi.

8 Un credito annuo di 70 000 franchi è aperto al per sopperire alle spese di rappresentanza dei suoi 1

federale è fissato riceve inoltre una Consiglio federale membri.

Art. 2.

L'onorario annuo del Cancelliere della Confederazione è fissato a 34.091 franchi oltre all'indennità di rincaro calcolata conformemente alla legge sull'ordinamento dei funzionari.

Art. 3.

La pensione degli ex membri del Consiglio federale o le prestazioni corrisposte ai loro superstiti sono calcolate sulla base di 36 000 franchi.

La pensione è completata da un supplemento fisso calcolato conforme¬ mente agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per analogia. Tale supplemento cade quando prestazioni equivalenti sono versate dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 4.

II presente decreto ha effetto dal lo gennaio 1950.

8 Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondate su un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente allo «orme dell'articolo 3, con effetto dall'entrata in vigore del presente 1

210 decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione Vecchiaia e superstiti, fltttt ääranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli äveftti diritto.

Art 5.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto federale del 20 marzo 1947 concernente gli onorari dei membri del Con¬ siglio federale e del Cancelliere della Confederazione negli anni dal 1947 al 1051.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1050. il Presidènte: Jacques Schmid.

Il Segretarie: LeifilgirUbOh Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950. ti Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decretai Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Leiitigruber.

Data della pubblicazione: 6 aprile 1960.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1950.

211 Termine d'opposizione: ö luglio 1950

DECRETO FEDERALE concernente gli onorari dei membri del Tribunale federale (Del 20 marzo 1950)

L'ASSEMBLA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, risto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale; risto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1050, decreta : Art. 1.

L'onorario annuo dei membri del Tribunale federale è fissato a 39 091 franchi.

1 II Presidente del Tribunale federale ridare inoltre un'indennità di 9 727 franchi e il Vicepresidente un'indennità di 1 818 franchi.

1

Art 2.

Agli onorari fissati nell'articolo 1 si aggipngopo le indennità di rincaro calcolate conformemente alla legge sull'ordinamento dei funzio¬ nari.

Art. 3.

Là pensione degli ex membri del Tribunale federale o le prestazioni corrisposte ai loro superstiti sono calcolate sulla base di 28000 franchi.

La pensione è completata da un supplemento fisso calcolato conforme¬ mente agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per ana¬ logia. Tale supplemento cade qu&pdQ prestazioni equivalenti sono ver¬ sate dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 4.

II presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1950.

* Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondate su un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente 1

212 alle norme dell'articolo 3, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, non saranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli aventi diritto.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto federale del 20 marzo 1947 concernente gli onorari dei membri del Tribunale federale.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950. Il Presidente: Jacques Schmid.

TI Segretario: Lelmgrubar.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950. Il Presidente: Haefelin.

II Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: li decreto federale ohe precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere delia Confederazione: Leimgruber.

Data della pubblicazione: 6 aprüe 1950.

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950.

213 Termine d'opposizione: 5 luglio I960

DECRETO FEDERALE concernente gli onorari dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni (Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1950, decreta : Art. 1.

L'onorario annuo dei membri del Tribunale federale delle assi¬ curazioni è fissato a 35 000 franchi 1

2

II Presidente riceve un'indennità di 1818 franchi e il Vicepresi¬ dente un'indennità di 1 364 franchi.

Art. 2.

Agli onorari fissati all'articolo 1 si aggiungono le indennità di rin¬ caro calcolate conformemente alla legge sull'ordinamento dei funzionari.

Art. 3.

La pensione degli ex membri del Tribunale federale delle assicu¬ razioni o le prestazioni corrisposte ai loro superstiti sono calcolate sulla base di 26 000 franchi. La pensione è completata da un supple¬ mento fisso calcolato conformemente agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per analogia. Tale supplemento cade quando prestazioni equivalenti sono versate dall'assicurazione vecchiaia e su¬ perstiti.

Art. 4.

1 II presente decreto ha effetto dal io gennaio 1950.

2 Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondate su un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente

214 alle norme dell'artioolo 3, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, non saranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli aventi diritto.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decrete federale del 17 giugno 1947 concernente gli onorari dei membri del Tri¬ bunale federale delle assicurazioni.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato 41 pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: Jacques Schmid.

II Segretario: Leüngruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950.

11 Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Osar.

U Coniglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berne, 29 marzo 1950.

Per ardine dtìl Oeflpigiw {ederelle pv&we, Il Cancelliere falla, Gqnfefarafian,*: Leintgrubtr.

Data della pubblicazione: 6 aprile 1950.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1950.

215 Termine d'opposizióne: 5 luglio 1950

DECRETO FEDERALE che modificò quello sulle prestazioni della Confederazione in easo di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola potitecniea federale (Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVÌZZERAvisto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1950, decreta : Art. 1.

L'articolo 2, capoversi terzo e quarto, del decreto federale del 12 febbràio 1949 sulle prestazioni della Confederazione in caso di in¬ validità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica fede¬ rale è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: 1

Art. 2, terzo capoverso; La pensione fissata conformemente al secondo capoverso è completata da un supplemento fisso calcolato in base agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per analogia, tale supplemento cade quando prestazioni equiva¬ lenti sono versate dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.

2

L'articolo 3 del decreto federale sopra indicato è abrogato e sosti¬ tuito dalle disposizioni seguenti: Art. 3: 1 Sono determinanti nel senso dell'articolo 2, secondo capoverso, lo stipendio fisso, i supplementi d'anzianità che il pro¬ fessore riceveva al momento del collocamento a riposo o delle di¬ missioni, come pure il minimo garantito delle tasse scolastiche. Dal¬ l'importo complessivo in tal modo ottenuto sarà dedotta la somma di 1 400 franchi.

2

L'importo calcolato e poi ridotto conformemente al primo ca¬ poverso non potrà superare 28000 franchi per il Presidente del Consiglio scolastico e 25 000 franchi per i professori.

Foglio Federale, 1950.

18

216

1

Art. 2.

II presente decreto ha effetto dal lo gennaio 1950.

2

Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondato sai un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente alle norme dell'articolo 1, con effetto dall'entrata in vigore del pre¬ sente decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, non saranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli aventi diritto.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1050. IL Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950. Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Osea:.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 delia legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 marzo 1050.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Laimgruber.

Data della pubblicazione: 6 aprile I960.

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950.

217

DECRETO FEDERALE concernente la domanda d'iniziativa per la protezione del suolo e del lavoro con provvedimenti contro la speculazione (Del 21 marzo 1250)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista la domanda d'iniziativa per la protezione del suolo e del la¬ voro con provvedimenti contro la speculazione e i rapporti del Con¬ siglio federale del 3 febbraio e del 13 marzo 1960; visti l'artioolo 121 della Costituzione federale e gli articoli 8 e se¬ guenti della legge del 27 gennaio 1892 concernenti il modo di proce¬ dere per le domande d'iniziativa popolare e le voiazioni relative alla revisione della Costituzione federale, decreta: Art. 1.

La domanda d'iniziativa per la protezione del suolo e del lavoro con provvedimenti contro la speculazione è del seguente tenore: Conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale e della legge del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa ipopolare e le votazioni relative alla revisione della 'Costituzione federale, i cittadini sottoscritti presentano la se¬ guente domanda d'iniziativa: La Costituzione federale sarà completata con un articolo del se¬ guente tenore: « La 'Confederazione prende, con il concorso dei Cantoni, i prov¬ vedimenti necessari per sottrarre alla speculazione il suolo utiliz¬ zabile.

Questi provvedimenti tenderanno, in particolare, agli scapi se¬ guenti : Il suolo coltivabile deve poter essere acquistato soltanto da ohi lo coltiverà da sè per assicurare la propria esistenza. Le deroghe saranno regolate dalla legislazione.

218 Il suolo coltivabile sarà protetto contro l'indebitamento ecces¬ sivo.

La speculatole tfuHà $>rt>p#ietà ftìddidiia destinata a scopi commerciali o dì alloggio sarà impedita ».

ÂH. & La presâ&tè iniziativa sarà sfctóopfcsta alla Véfoziéftë del popolo e dei Cantoni.

Art 3.

La disposizione ohe forma oggetto dell'iniziativa sarà, se accettata, inserita nella Costituzione come articolo Bisexies.

Art. 4.

Il .popolo éd i Cantoni sono incitati a respfifitgèrél là domanda d'ini¬ ziativa.

Art. 5.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così décrétât» dal Consiglio nazionale.

Berna, 1-6 marzo 18*50. H Presidente: Jacques Schmid II Segretario: tfetMgratiët.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo I960. Il Presidente: Haefelln.

Il Segretario: 6h. Ose*.

219 DECRETO FEDERALE concernente i nuovi impianti per gii esperimenti di two suHa piana d'armi di Thun (Dei 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1949, decreta : Art. 1.

È autorizzata la costruzione di nuovi impianti per gli esperimenti di tiro sulla piazza d'armi di Thun, la cui apesa è preventivata in 1 691 000 franchi.

Art. Z.

Le somme annualmente necessarie dovranno essere ottenute me¬ diante domande di crediti,x Art. 3.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berng, 16 marzo 1950 II Presidente: Hapfejfp.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950. Il Presidente: Jacgups Spumiti.

II Segretario: Letmgruber.

Il Causigli# foderale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nei Foglio federale.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

220 DECRETO FEDERALE concernente un contributo della Confederazione per la costruzione di nuovi uffici per l'Organizzazione mondiale della sanità (Del 17 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vieto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 1949, decreta : Art. 1.

È assegnato all'Organizzazione mondiale della sanità un contributo di 3 milioni di franchi per permetterle di costruire nuovi uffici a Ginevra.

Art. 2.

Il Cantone di Ginevra verserà alla Confederazione la somma di 500 000 franchi come quota parte di questo contributo.

Art. 3.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

COsì decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1960. Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1960. Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Laiuigruber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

221 DECRETO FEDERALE che modifica quello concernente l'apertura di crediti per l'acquisto di immobili, per costruzioni nuove e per lavori di trasformazione (Del 14 marzo 1950) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1949, decreta : Art. 1.

L'articolo 1 del decreto federale del 20 marzo 1947 concernente l'apertura di crediti per l'acquisto di immobili, per costruzioni nuove e per lavori di trasformazione è completato dalla frase seguente: Si procederà in siffatto modo anche nei casi di costruzioni per le quali dev'essere serbato il segreto nell'interesse della difesa mi¬ litare od economica del paese.

Art. 2.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1949. Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Leimgruher.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 marzo 1950. Il Presidente: Haeielin.

Il Segretario: Ch. Osar.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede sarà pubblicato nel Foglio federate.

Berna, 14 marzo 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

222

DECRETO FEDERALE ci}e asfpgna un sussidio al Cantone di Basilea Campagna per gli impianti di navigazione della centrale idroelettrica di Birsfelden (Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 2$ter della Costituzione federale e l'articolo 24, terzo capoverso, della legge del 22 dicembre 1916 sull'utili^zazipne delle fppze idrapliebe; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1950, decreta : Art. 1.

È assegnato al Cantone di Basilea Campagna un sussidio per la co¬ struzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovamento degli impianti di navigazione ohe, conformemente alle disposizioni della concessione della Confederazione per la costruzione di una centrale idroelettrica sul Reno presso Birsfelden, il concessionario dovrà costruire contempora¬ neamente agli impianti per l'utilizzazione delle forze Idriche.

Il sussidio federale comprende: a. una somma pari al 30 per cento della quota che la concessione pre¬ vede come partecipazione del Cantone di Basilea Campagna alle spese di costruzione degli impianti di navigazione; la somma a ca¬ rico della Confederazione non può tuttavia essere superiore a 915 000 franchi; b. un'indennità unica di 414 000 franchi corrispondente al 30 per cento della quota che la concessione prevede come partecipazione del Cantone di Basilea Campagna alle spese d'esercizio, di manu¬ tenzione e di rinnovamento degli impianti di navigazione.

Complessivamente il sussidio federale non può superare l'importo di 1 329 000 franchi.

223 Art. 2.

Il sussidio per le spese di costruzione è pagato a mapo a manp ohe progrediscono i lavori mediante il versamento di quote annue d'importo non superiore a 420.000 franchi. L'indennità unica sarà invece pagata al ipiù tardi due mesi dopo la messa in esercizio degli impianti di na¬ vigazione.

Art. 3.

Il Cantone di Basilea Campagna invigila che gli impianti di navi¬ gazione, i quali diverranno proprietà del Cantone, siano costruiti, eser¬ citati, mantenuti in efficienza e rinnovati dal concessionario conforme¬ mente alle disposizioni della concessione menzionata nell'articolo 1 e secondo i piani di costruzione approvati. Esso risponde verso la Confe¬ derazione dell'osservanza di siffatte condizioni, come pure dell'esattezza dei documenti giustificativi relativi al progresso dei lavori e al loro costo. L'alta vigilanza e il diritto di controllo dei documenti giustifi¬ cativi spettano al Consiglio federale e ai suoi organi.

Art. 4.

Se la quota di partecipazione del Cantone di Basilea Campagna alle spese d'esercizio, di manutenzione e di rinnovamento degli impianti di navigazione è ridotta dorante la validità della concessione menzio¬ nata nell'articolo 1, il Cantone dovrà rimborsare alla Confederazione il 30 per cento di siffatta riduzione.

Il Consiglio federale invigila che in caso di cambiamento del con¬ cessionario prima della scadenza della concessione, come pure in caso di caducità o di estinzione della concessione stessa, gli impianti di navi¬ gazione continuino ad essere esercitati, mantenuti in efficienza e rin¬ novati senza altri aiuti della Confederazione. A tale scopo, esso può emanare le prescrizioni necessarie, in particolare per garantire la con¬ tinuità nell'esercizio degli impianti di navigazione durante il periodo transitorio.

Art. 5.

Al Cantone di Basilea Campagna è assegnato il termine di un anno per dichiarare se accetta le condizioni poste dal presente decreto.

Il decreto federale sarà considerato caduco se l'accettazione non è comunicata entro questo termine.

Art. 6.

Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

224 Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1950.

Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Laimgrub er.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

DECRETO FEDERALE ohe aocorda la garanzia federale agli articoli 86, 89 e 101 riveduti della Costituzione del Cantone di Svitto (Del 29 marzo 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; vislo il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1950; considerato che le nuove disposizioni costituzionali non contengono nulla di contrario alla Costituzione federale, decreta : Art. 1.

È accordata la garanzia federale agli articoli 86, 89 e 101 riveduti della Costituzione del Cantone di Svitto, accettati nella votazione popo¬ lare del 29 gennaio 1950.

Art. 2.

I! Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1950, Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950. Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta; Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

226

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzìa federale alle Ire leggi costituzionali del Cantone di Gi¬ nevra accettate nella votazione pppojare del 10 e dell' 11 dicembre 1949 (Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 2*2 febbraio 1950; considerato che le tre leggi costituzionali del Cantone di Ginevra, accettate nella votazione popolare del 10 e dell' 11 dicembre 1949, nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale, decreta : Art. 1.

È accordata la garanzia federale alle leggi costituzionali del Can¬ tone di Ginevra: 1. del 9 aprile 1949 che modifica l'articolo 27 della Costituzione del Cantone di Ginevra; 2. del 10 settembre 1949 che modifica: a. l'articolo 4 della legge costituzionale del 26 aprile 1879 sul re¬ ferendum cantonale facoltativo; b. l'articolo 4 della legge costituzionale del 12 gennaio 1895 che introduce il referendum facoltativo in materia comunale; 3. del 15 ottobre 1949 che modifica l'articolo 29 della Costituzione del Cantone di Ginevra (elezione tacita).

227 Att. 2.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1930.

Il Présidente: HaMMià.

Il Segretario: oft. Öfcat.

Così decretato dal Consigliò nazionale.

Berna, 29 marzo 195Ö.

Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Lei mg robe*.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 inarato 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Lahngtttber.

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Decreto federale concernente gli onorari dei membri del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione (Del 29 marzo 1950)

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06.04.1950

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