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FOGLIO FEDERALE Anno XXXIII Berna, 19 gennaio 1950 Volume I Si pubblioa di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.-- ; seme¬ stre fr. 6.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690 Termine d'opposizione: 19 aprile 1950.

LEGGE FEDERALE che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione (Del 21 dicembre 1949) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visiti gli articoli 23 e 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1949, decreta: I. CREDITO Art. 1.

1 II eredito complessivo di 140 milioni di franchi, stanziato per Disposizioni Ü soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navi- eenera1'" gazione in virtù degli articoli 1 e 15 della legge del 6 aprile 1939, è aumentato a 155 milioni di franchi.

2 Siffatto credito deve parimente permettere di concedere sus¬ sidi per la sostituzione delle ferrovie oberate con servizi di tras¬ porti su strada.

3 II IConsiglio federale può anche concedere prestiti, confor¬ memente all'articolo 14 della legge del 6 aprile 1939, alle imprese ferroviarie e di navigazione contemplate dall'articolo 1 di detta legge.

4 II Consiglio federale può, in quanto compatibile con le esi¬ genze della sicurezza dell'esercizio, subordinare il soccorso desti¬ nato al rinnovamento e al miglioramento degli impianti e del ma¬ teriale rotabile a condizioni ohe vincolano l'assegnazione dei la¬ vori alle fluttuazioni economiche.

Foglio Federale, 1950.

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Termine.

Con riserva delle disposizioni ohe seguono, il modo di deter¬ minare il genere e l'importo del soccorso, le condizioni alle quali è sottoposto e la procedura sono disciplinati dalla legge del (> aprile 1930.

Art. 2.

Il termine di dieci anni fissato nell'articolo 15, secondo capo¬ verso, della legge del 6 aprile 1939 è soppresso.

II. SOSTITUZIONE DI FERROVIE CON SERVIZI DI TRASPORTI SU STRADA

Condizioni per il soc¬ corso.

n. In jrenere.

h. Rinuncia alla conces¬ sione ferro¬ viaria.

Personale ferroviario, a. Riassun¬ zione.

b. indennità.

Art. 3.

II soccorso è concesso solo se l'esistente servizio pubblico, considerato nel suo insieme, continua ad essere garantito oppure è sostituito da un servizio che offre altri vantaggi equivalenti.

2 II soccorso può essere concesso per la sostituzione di tutta ia ferrovia o di singole tratte con un servizio di trasporti su strada.

3 La Confederazione può parimente concedere un soccorso allo scopo di favorire l'unione di due o più imprese ferroviarie in una sola impresa di trasporti su strada, d'importanza considere¬ vole per il paese o per una sua regione.

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Art. 4.

II soccorso della Confederazione è concesso soltanto se l'im¬ presa ferroviaria chiede il ritiro della concessione e i creditori non sufficientemente garantiti consentono alla domanda.

2 II consenso dei creditori obbligazionisti non sufficientemente garantiti deve essere chiesto nelle forme previste per la comunione degli obbligazionisti.

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Art. 5.

L'impresa ohe sostituisce la ferrovia è tenuta a riassumere gli agenti idonei al servizio o che possono diventarlo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la loro rieducazione professionale e le condizioni per facilitare loro l'ottenimento del permesso di condurre veicoli su strada.

Art. 6.

L'impresa ferroviaria è tenuta a versare un'indennità ade¬ guata, che si determina in base agli anni di servizio prestato, agli agenti in grado di lavorare ohe non possono essere riassunti per-

15 chè non idonei o non rieducati, a meno che essi trovino una nuova occupazione corrispondente alle loro attitudini e al loro guadagno anteriore.

2 Se esiste un'istituzione di previdenza a favore del personale, l'indennità è sostituita dalle prestazioni previste dal regolamento per il licenziamento senza colpa.

Art. 7.

Se esiste un' istituzione di previdenza, il Consiglio fede- istituzioni rale prende le misure necessarie per tutelare gli interessi degli a'favore'1 deì& agenti ferroviari che ne fanno parte. Esso può obbligare l'impresa persona'e che sostituisce la ferrovia a mantenere in attività le istituzioni esistenti e a versare loro i contributi necessari.

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Dopo aver sentito i rappresentanti dell'impresa e ottenuto il consenso della maggioranza del personale, il Consiglio federale può ordinare l'affiliazione delle casse di previdenza a un'altra isti¬ tuzione che offra le necessarie garanzie.

Art. 8.

Nel momento in cui il servizio di trasporti su strada che sostituisce la ferrovia inizia il suo esercizio, il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie ordina, d'intesa con i Cantoni interessati, la sospensione dell'esercizio della ferrovia e dichiara la concessione ferroviaria estinta. Siffatta misura deve essere de¬ bitamente pubblicata.

Art. 9.

L'obbligo di rimuovere gli impianti ferroviari dalla pubblica via è disciplinato dalle disposizioni del diritto cantonale concernenti l'autorizzazione di utilizzare le strade pubbliche.

^Tre"er'ciz?o delia ferrovia.

JegìiImpianti ferroviari,

Art. 10.

Con riserva delle disposizioni del presente articolo, anche ^^au^de"6 dopo la cessazione dell'esercizio e l'estinzione della concessione, il patrimonio patrimonio ferroviario rimane soggetto alle disposizioni sulla li- ferrov,ari°quidazione forzata contenute nella legge federale del 25 settem¬ bre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese. Non appena l'estinzione della concessione ferroviaria è stata pubblicata, la liquidazione forzata può essere ordinata in ogni tempo, anche senza il consenso del Consiglio federale.

2 II Tribunale federale può incaricare della liquidazione l'uf¬ ficio dei fallimenti della sede dell'impresa oppure un ammini1

16 straforo straordinario del fallimento, appositamente designato; esso può impartir loro le necessarie istruzioni. Gli oggetti che fanno parte della massa possono essere realizzarti in conformità delle dis¬ posizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. La somma ricavata è sempre ripartita conformemente alle disposi¬ zioni della legge sulla liquidazione forzata delle imprese ferro¬ viarie.

8 Se è chiesto un concordato, la procedura applicabile è quella prescritta dalla legge sulla liquidazione forzata delle im¬ prese ferroviarie. Il Tribunale federale può emanare speciali dis¬ posizioni intese a semplificare siffatta procedura.

4 A contare dal momento della cessazione dell'esercizio ferro¬ viario, le disposizioni sulla proroga straordinaria della legge concernente la liquidazione forzata non sono più applicabili.

III. ENTRATA IN VIGORE ED ESECUZIONE Art. 11.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1949. Il Consi¬ glio federale prende i provvedimenti necessari per eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1949. Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1949.

Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e al¬ l'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 dicembre 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Data della pubblicazione: 19 gennaio 1950.

Termine d'opposizione: 19 aprile 1950.

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Legge Federale che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione (Del 21 dicembre 1949)

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