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FOGLIO FEDERALE Anno XXXIII Berna, 30 marzo 1950 Volume I Si pubblioa di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10*--; seme¬ stre fr. 6.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiohe Orassi e Co. a Bellinzona (Telefono 518 71) · Conto chèques postali XI 690 DECRETO FEDERALE chê istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanm della Confederazione (Del 21 marzo 1950) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, primo capoverso, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 1948, decreta: Art. 1 . Gli articoli 30, 39, quarto capoverso, 41 bis, 41 ter e 42 della Costi¬ tuzione federale sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti: Art. 30. 1 II prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

2 La metà del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori è versata ai Cantoni. La 'legislazione federale ne fissa la ripartizione in forma di: a. contributi alle spese generali per strade aperte alla circola¬ zione degli autoveicoli; b. contributi alle spese derivanti dal riattamento e dalla costru¬ zione di strade principali appartenenti ad una rete che sarà de¬ signata dal Consiglio federale e la cui esecuzione risponde a determinate esigenze tecniche; c. contributi suppletivi in ragione degli oneri ohe i Cantoni finan¬ ziariamente deboli devono sopportare per la costruzione di strade.

3 I Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ri¬ cevono, in considerazione delle laro strade internazionali alpine, una indennità annua speciale che viene stabilita come segue: Faglio Federale, 1950,

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188 per per per per Art. 39, quarto un equo interesse o zione o al capitale il fondo di riserva,

Ori fr. 240.000 1 Grigiori i » 600.000 il Ticino » 600.000 il Vallese » 150.000

capoverso. L'utile netto della banca *), dedotto dividendo da corrispondere al capitale di dota¬ azionario, e fatti i necessari prelevamenti per è devoluto alla Confederazione.

Art. 42. lAlle spese della -Confederazione si sopperisce: a. con il reddito della sua sostanza e delle sue aziende; b. con il prodotto delle tasse; e. con il prodotto netto della tassa di esenzione dal servizio mili¬ tare (art. 18); d. con il prodotto dei dazi (art. 30); e. con la metà del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle be¬ vande distillate (art. 32bis); f. con l'utile netto della Banca Nazionale (art. 39; quarto capov.); g. con il prodotto delle imposte federali (art. 42bis); h. con i contingenti in denaro dei Cantoni (art. 42ter).

Art. 42 bis. 1 La Confederazione può riscuotere i tributi se¬ guenti: a. tasso di bollo su documenti relativi ad operazioni commerciali, compresi le cedole ed i documenti affini; b. imposte ohe colpiscono alla fonte i redditi dei capitali, le pre¬ stazioni d'assicurazioni e le vincite nelle latterie, e che, per i beneficiari domiciliati in Svizzera, devono essere computate in quelle cantonali o comunali oppure rimborsate. La Confedera¬ zione restituisce ai Cantoni, dedotta la parte destinata alla pe¬ requazione finanziaria conformemente all'articolo 42quinquies, secondo capoverso, l'importo delle imposte federali da essi com¬ putato o rimborsato; c. imposte che colpiscono alla fonte prestazioni valutabili in de¬ naro non contemplate nella lettera b e dovute da una persona domiciliata in Svizzera a una persona domiciliata all'estero, se lo Stato in cui è domiciliato il beneficiario effettivo della pre¬ stazione sottopone ad un'imposta le prestazioni dello stesso ge¬ nere spettanti a beneficiari in Svizzera; *) Basca Nazionale Svizzera.

189 d. imposizioni sul tabacco greggio e manufatto; e. imposte sulle cifre d'affari risultanti da operazioni di smercio, eome pure sulle prestazioni connesse con dette operazioni. Le cifre d'affari risultanti dalla fornitura di derrate alimentari di prima necessità devono essere esenti dall'imposizione. Le cifre d'affari risultanti dalla fornitura di articoli indispensabili d'uso corrente e di materie ausiliarie necessarie alla produzione agri¬ cola, se non sono già esenti dall'imposizione in tutto o in parte, non devono essere gravate da un'imposta superiore al 4 per cento del prezzo al minuto; f. un'imposta sull'utile ripartito, nonché sul capitale e sulle ri¬ serve palesi delle società anonime, delle società in accomandita per azioni e delle società a garanzia limitata, come pure delle società cooperative del Còdice delle obbligazioni. L'imposta sul¬ l'utile non deve superare il 7,5 per cento, l'imposta sul capitale e sulle riserve 1' 1,5 per mille. Le aziende straniere di forma giuridica identica o analoga possono parimente essere sottoposte a quest'imposta per le loro sedi stabili in Svizzera.

2 I beni sottoposti dalla legislazione a una delle imposte fede¬ rali indicate nel primo capoverso, lettere da a a e, sono esenti da imposte cantonali e comunali dello stesso genere.

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L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale. Sono riservati gli accordi intemazionali intesi ad evitare i casi di doppia imposizione.

Art. 42ter. 1 La Confederazione può riscuotere annualmente · dai Cantoni contingenti in denaro per un importo di 70 milioni di franchi.

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La legislazione federale fissa i contingenti secondo le norme seguenti: a. i contingenti dei Cantoni sd determinano in ragione delle somme pagate dalle persone fisiche per gli anni 1947, 1948 e 1949', a titolo d'imposta federale per la difesa nazionale; b. questo sistema di ripartizione deve essere adattato ogni tre anni ai mutamenti della capacità fiscale, determinati in base alle quote pagate dagli assicurati e dai datori di lavoro per l'assi¬ curazione vecchiaia e superstiti.

3 La Confederazione può compensare gli importi che essa deve ai Cantoni con i contingenti in denaro cantonali.

Art. 42quater. 1 La Confederazione prende, tenendo conto per quanto possibile della situazione economica del momento, le misure *

190 necessarie per conseguire col tempo l'equilibrio fra le entrate e le spese, ivi compresi l'ammortamento del debito e gli oneri risul¬ tanti dalle misure intese a prevenire le crisL In particolare, essa provvede ad ammortizzare metodicamente i disavanzi che potessero risultare nei conti annuali. Le eccedenze delle entrate devono essere destinate ad un ulteriore ammortamento del debito.

2 Sussidi federali possono essere assegnati per compiti ohe spettano alla Confederazione in forza di disposizioni costituzionali.

Gli scopi per cui i sussidi possono essere concessi, nonché i requi¬ siti, l'importo e le condizioni di essi, sono regolati da leggi o da decreti federali.

8 Per l'adozione di decreti ohe autorizzano una spesa unica di oltre un milione di franohi o spese periodiche di oltre 100.000 fran¬ chi, oppure che aumentano di eguale importo una »pesa già decisa, è necessaria la maggioranza assoluta dei membri di ciascuno dei due Consigli legislativi, ee per tali decreti non può essere chiesta la votazione popolare, o se essi non si fondano su leggi o decreti federali di carattere obbligatorio generale già in vigore.

Art. 42 quinquies. 1 Nel fissare d sussidi della Confederazione ai Cantoni, come pure i contributi dei Cantoni alla Confedera¬ zione, se la Costituzione non dispone diversamente, deve essere te¬ nuto adeguato conto ded'la capacità finanziaria dei Cantoni. La stessa norma vale quando sussidi federali a favore di terzi sono subordinati a prestazioni cantonali.

2 Per conseguire una migliore perequazione finanziaria fra i Cantoni, la Confederazione trattiene il 5 per cento al massimo degli importi delle imposte riscosse alla fonte ohe essa deve restituire ai Cantoni conformemente all'articolo 42bis, primo capoverso, let¬ tera ft. La legislazione federale ne regola la ripartizione fra i Can¬ toni.

Art. 2.

L'articolo 46 della Costituzione federale è completato dai terzo ca¬ poverso seguente: Art. 46, terzo coep&vereo. La Confederazione può, per via le¬ gislativa, prendere provvedimenti contro i privilegi ingiustificati concessi a singoli contribuenti.

Art. 3.

La partecipazione dei Cantoni al prodotto della tassa d'esenzione dal servizio militare e delle tasse di bollo, come pure all'utile della Banca Nazionale cesserà alla fine dell'anno civile per il quale l'imposta per la difesa nazionale sarà riscossa per l'ultima volta.

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I sussidi federali ehe non soddisfano le condizioni previste nel¬ l'articolo 42quflter, secondo capoverso, della Costituzione non possono più essere assegnati dopo il 31 dicembre 1955.

Art. 4.

Con riserva del secondo capoverso, i decreti indicati alle lettere A e B dell'articolo 1 del decreto federale del 21 dicembre 1949 concer¬ nente l'ordinamento transitorio delle finanze federali (Regime finanzia¬ rio per il 1950 e il 1951) rimangono in vigore: a. se devono essere sostituiti da leggi d'esecuzione delle nuove dispo¬ sizioni costituzionali, fino al momento dell'entrata in vigore di queste leggi d'esecuzione; b. in tutti gli altri casi, fino al 31 dicembre 1954.

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L'imposta federale per la difesa nazionale è riscossa per l'ultima volta per l'anno civile che precede immediatamente l'inizio della riscos*sione dei contingenti in denaro cantonali e dell'imposta prevista nell'ar¬ ticolo 42bis, primo capoverso, lettera f, della Costituzione federale, ma al più tardi per l'anno 1964.

Art. 5.

Fintanto ohe un Cantone non prende disposizioni sul modo di pro¬ curarsi il suo contingente in denaro conformemente all'articolo 42ter della Costituzione federale, ma al massimo durante i primi dieci anni in cui sono riscossi i contingenti, esso deve prelevarlo mediante un'im¬ posta che sarà regolata dalla legislazione federale.

Art. 6.

· 1 II presente decreto federale sarà sottoposto alla votazione del po¬ polo e. dei Cantoni.

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II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 marzo 1950. Il Presidente: Haefelin.

li Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1950. Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Leimgrnber.

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