N° 40

721

FOGLIO FEDERALE Anno XXXIII Berna, 12 ottobre 1950 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.-- ; seme¬ stre fr. 6.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) · Conto chèques postali XI 690.

DECRETO FEDERALE concernente i crediti per la conservazione e l'acquisto d'antichità nazionali e per la conservazione dei monumenti storici (Del 28 settembre 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 1949, decreta : Art. 1.

Per la conservazione e l'acquisto di antichità nazionali, è iscritto ogni anno nel preventivo della Confederazione (museo nazionale sviz¬ zero), un credito di 100.000 franchi.

Per bisogni del lutto speciali può inoltre essere aperto un credito straordinario.

Art. 2.

Il credito per la conservazione e l'acquisto di antichità nazionali è destinato: a. a procurare alla Confederazione tanto antichità mobili, quanto parti trasportabili di antichità immobili ohe offrono un interesse per l'insieme del paese; b. all'esecuzione di scavi.

Foglio Federale, 1950.

58

Art. 3.

Per la conservazione dei monumenti »tonici è iscritto ogni anno nel preventivo della Confederazione un credito di 250.000 franchi.

Può essere inoltre consentito un credito straordinario qualora le spese per la conservazione di determinati oggetti fossero tanto elevate da compromettere il pagamento di altri sussidi.

Art. 4.

Il credito per la conservazione dei monumenti storici è destinato: a. all'assegnazione di sussidi, di un'aliquota del 30 per cento al mas¬ simo, per le ricerche archeologiche e per la conservazione degli og¬ getti immobili che dal Iato archeologico, storico o storico-artistico meritano in modo speciale di essere conservati, come pure per gli scavi e i rilievi concernenti tali oggetti; b. a procurare alla Con federazione oggetti immobili di tal genere e a permettere l'esecuzione di lavori per la loro conservazione, come pure rilievi, ricerche e scavi archeologici.

Art. 5.

Il presente decreto abroga tutte le precedenti disposizioni ad esso contrarie, e sostituisce la risoluzione federale del 30 giugno 188" su l'appoggio della Confederazione a favore della conservazione e del¬ l'acquisto di antichità patrie.

Art. G.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generalo, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federalo è incaricato di eseguirlo.

('osi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 giugno 1950. Il Presidente: Haeielin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1950. Il Presidente: Jacques Scbm^.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federtBerna, 28 settembre 1950.

Per ordine del Consiglio federale s vizze1"0' Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

723

DECRETO FEDERALE che assegna al Cantone d'Argovia un sussidio suppletivo per le maggiori spese derivanti dalla costruzione della strada della Surb (Del 4 ottobre 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista la legge federale del 17 marzo 1937 che abroga quella del 23 d>eembre 1915 sulla costruzione di una ferrovia normale da Niedevweniugen a Döttingen (ferrovia della Surb) in prolungamento della li¬ nea Obcrglatt-Niederweningen; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1950, decreta : Art. 1.

Al Cantone d'Argovia è assegnato: a. per l'esecuzione di lavori completivi della strada della Surb da Döttingen a Tiefenwaag, un sussidio di 1 960 200 franchi al mas¬ simo, pari al 60 per cento delle maggiori spese che entrano in considerazione, di 3 282000 franchi; b. i>er il compimento del raccordo da Tiefenwaag a Oberehrendingen, un sussidio di 42 600 franchi al massimo, pari al 20 per cento delle maggiori spese che entrano in considerazione, di 213 000 franchi.

Art. 2.

I sussidi sono pagati entro i limiti dei crediti messi a disposizione dal Consiglio federale, a mano a mano ohe progrediscono i lavori pre¬ visti nei programmi annuali, in base ai conti presentati dal Governo cantonale e verificati dall'Ispettorato federale dei lavori pubblici.

724 I sussidi sono pagati in quote annue d'importo non superiore a 700 000 franchi.

Art 3.

Nel calcolare i sussidi si terrà conto delle spese di costruzione vere e proprie, comprese le espropriazioni come pure delle spese per l'alle¬ stimento del progetto di esecuzione e di quelle per la direzione dei la¬ vori. Non si terrà conto, invece, delle spese per altre misure, per la coo¬ perazione di autorità, commissioni o funzionari, nè di quelle necessarie per procurarsi il capitale e pagarne gli interessi.

Art. 4.

1 lavori saranno eseguiti secondo i piani sottoposti all' Ispettorato federale dei lavori pubblici il 19 maggio 1949 dalla Direzione dei lavori pubblici del Cantone d'Argovia. L'Ispettorato esamina, se siffatta con¬ dizione è adempiuta. A tal© scopo, il Governo cantonale fornirà ai fun¬ zionari di questo servizio le informazioni e l'assistenza necessarie.

Delle parti finite va presentato un rendiconto. Le spese ulteriori per tali lavori saranno considerate come spese di manutenzione.

I programmi annuali devono essere sottoposti per approvazione al¬ l' Ispettorato federale dei lavori pubblici.

Art. 5.

Sarà tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio, purché non ne risultino spese eccessive.

Art. 6.

Al Cantone di Argovia è assegnato il termine di sei mesi per dichiarare se accetta il presente decreto federale.

II diritto ai sussidi sarà prescritto se l'accettazione non è comuni¬ cata entro questo termine.

Art. 7.

Il predente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1950. Il Presidente: Jacques SchiuW* Il Segretario: Lrtmflniber.

725

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre .1950. il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 ottobre 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Lefmgruber.

726

DECRETO FEDERALE che prende atto del risultato della votazione popolare del 4 giugno 1950 concer¬ nente il decreto federale cbe istituisce nuove disposizioni costi¬ tuzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione (Del 4 ottobre 1650) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti i processi verbali della votazione popolare del 4 giugno 1950 sul decreto federale che istituisce nuove disposizioni costituzionali sul¬ l'ordinamento delle finanze della Confederazione; visto il messaggio del (Consiglio federale del 17 luglio 1950; atti da cui risulta che su un complesso di 754151 voti validi 486 381 erano per il rifiuto e 267 770 per l'accettazione- del decreto e che 14 Cantoni e quattro mezzi Cantoni contro 5 Cantoni e due mezzi Cantoni l'hanno parimente respinto, decreta : Articolo unico.

È preso atto che il decreto federale che istituisce nuove dispos1" zioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze delia Confederazione è stato respinto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1950.

Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1950.

Il Presidente: Jacques Schwe¬ ll Segretario: Leimgruber.

727

DECRETO FEDERALE su l'aiuto straordinario della Confederazione alla Swissair, società anonima per la navigazione aerea (Del 28 settembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 101 e 103 della legge del 12 dicembre 1948 su la navigazione aerea; visti i messaggi del Consiglio federale del 5 giugno 1950 e del 23 agosto 1960, decreta : Art. 1.

La Confederazione acquista per il servizio di lungo corso della Swissair due aeroplani del tipo Douglas DC-6 B, con il matonaie acces¬ sorio, del valore complessivo di circa 15 milioni di franchi. Essa lasc a tali apparecchi a disposizione della Swissair, perche se ne serva verso pagamento di un'indennità. L'importo di questa indennità dipende dal¬ l'utile d'esercizio calcolato dopo ammortamento del parco d aeroplani e degli impianti della Swissair.

I rapporti tra la Confederazione e la Swissair sono regolati du un contratto con effetto retroattivo al 1" gennaio 1950.

Durante la validità del contratto, la Swissa/ir ha il diritto di ac¬ quistare i due aeroplani ed il materiale accessorio, alla scadenza del contratto, essa è tenuta ad acquistarli.

Rimane in ogni tempo riservato il diritto di vendere i due aero¬ plani.

Art. 2.

La Confederazione assegna alla Swissair un sussidio annuo di 500000 franchi al massimo por la formazione del s-uo personale aero¬ nautico.

728 Art. 3.

I crediti necessari per l'esecuzione del presente decreto sono iscritti ogni anno nel preventivo della Confederazione.

Per l'anno 1950, un credito suppletivo di 3 850 000 franchi è aperto a tale scopo al Consiglio federale.

Art. 4.

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 settembre 1950.

Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Lelmgraher.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1950.

Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Osar.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 settembre 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgrnber.

Assemblea federale La sessione autunnale ordinaria delle Camere federali si è chiù--*' giovedì 5 ottobre 1950.

lina sessione straordinaria si aprirà martedì 24 ottobre 1950

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente i crediti per la conservazione e l`acquisto d`antichità nazionali e per la conservazione dei monumenti storici (Del 28 settembre 1950)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1950

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

12.10.1950

Date Data Seite

721-728

Page Pagina Ref. No

10 151 955

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.