N° 13

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FOGLIO FEDERALE Anno XXXIII Berna, 6 aprile 1950 Volume I Si pubblioa di regola una volta la settimana- Abbonamento : anno fr. 10.-- ; seme¬ stre fr 6,--, ççu allegato lo Raccolta delle leggi federali., -- Rivolgersi all'Ananoiolstrazione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiche Orassi e Co. a Bellinzona (Telefono 6 18 71) · Conto chèques postali XI 690 Termine d'opposizione: 5 luglio 1950

LEGGE FEDERALE concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini (Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DRLLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 69 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 1949, decreta : Art. 1.

La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti neces¬ sari per combattere la tubercolosi dei bovini e impedirne la diffusione, sia essa riconoscibile direttamente o soltanto mediante mezzi di prova.

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? Il Consiglio federale è autorizzato g dichiarare tutte o parte delle dÌ0p9§d?ÌQni della presente legge applicabili ad altre specie ai animali, qualora siffatta misura sia nell'interesse di una lotta efficace contro la tubercolosi.

A*t. 2* I provvedimenti ohe la presente legge comprende sotto il termine di « lotta » sono in particolare i seguenti: Âàxhe del bestiame; Foglio Federale, 1959.

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200 eliminazione o isolamento degli animali tubercolotici; protezione e mantenimento delle mandre non affette da tubercolosi, anche mediante vaccinazioni.

Art. 3.

1 Cantoni sono autorizzati a ordinare che la lotta sia organizzata per regioni e ohe i provvedimenti siano applicati gradatamente.

2 Se speciali condizioni lo giustificano, il Consiglio federale può ordinare, d'intesa con il Cantone, l'applicazione dei provvedimenti a re¬ gioni determinate.

Art. 4.

Nelle regioni in cui la lotta contro la tubercolosi non è stata ordi¬ nata nè dal Cantone nè dalla Confederazione, possono partecipare ad ossa i singoli proprietari di bestiame, come pure le casse d'assicurazione del bestiame o altre organizzazioni.

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Art. 5.

La Confederazione concede ai Cantoni sussidi del 40 fino al 50 per cento delle spese per l'esecuzione di provvedimenti di carattere ge¬ nerale in applicazione della presente legge e per l'eliminazione di ani¬ mali tubercolotici.

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I sussidi federali per l'eliminazione di animali tubercolotici sono calcolati in base all'80 per cento al massimo del valore ufficiale di stima, dedotto il ricavo della vendita.

3 Nelle regioni in cui l'allevamento del bestiame è l'attività prin¬ cipale, ed alle quali si applicano i provvedimenti contro la tubercolosi bovina, l'indennità può essere calcolata in base ad aliquote fino al 90 per cento del valore ufficiale di stima.

Art. 6.

La Confederazione favorisce inoltre la conclusione, nei circoli in¬ teressati, di accordi intesi a promuovere la lotta contro la tubercolosi fissando prezzi differenziali per il latte.

Art. 7.

Le esperienze fatte e i risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge devono essere utilizzali a favore della lotta contro la tu¬ bercolosi in generale, come pure a favore dell'opera intesa a promuo¬ vere l'allevamento del bestiame e l'economia zootecnica.

Art. 8.

Le disposizioni concernenti - le misure per combattere le epizoozie e in particolare quelle contenute nella legge del 13 giugno 1917 sono applicabili nella misura in cui la presente legge e lo sue ordinanze esecutive non dispongano altrimenti.

201 Art. 9.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, ov¬ vero alle prescrizioni ed istruzioni intese ad assicurarne l'applicazione, è punito conformemente ai capoversi primo e secondo dell'articolo 41, come pure all'articolo 43 della legge del 13 giugno 19-17 sulle misure per combattere le epizoozie. Gli articoli 41, terzo capoverso (sospensione dalle funzioni ufficiali dei veterinari colpevoli) e dal 44 al 47 della legge sopra indicata sono applicabili.

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Le disposizioni relative al ritiro della patente di mercante di be¬ stiame in caso d'infrazione alle prescrizioni in materia di polizia delle epizoozie sono parimente applicabili ai mercanti che contravvengono alle disposizioni emanate per combattere la tubercolosi dei bovini.

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Art. 10.

II Consiglio federale emana le prescrizioni d'applicazione neces¬

sarie.

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L'Ufficio veterinario federale emana le norme di natura tecnica.

Art. 11.

Le prescrizioni cantonali in base alle quali possono essere otte¬ nuti i sussidi federali devono, per essere valevoli, essere approvate dal Consiglio federale.

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2

Le norme cantonali d'esecuzione di natura tecnica devono essere approvate dall'Ufficio veterinario federale.

Art. 12.

1! Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

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2 A contare da questa data è abrogato l'articolo 2 della legge dei 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie; al primo ca¬ poverso, lettera b, dell'articolo 27 di detta legge sono cancellate le pa¬ role « e la tubercolosi ».

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950. Il Presidente: Jacques Schmid.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950. Il Presidente: Haefelin.

Il Segretario: Ch. Oser.

202 Il Congiglio federale decreta: La legge federale ohe precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3. della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 marzo 1980.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Lelmgruber.

Data della pubblicazione: 6 aprile 1950.

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950.

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Legge Federale concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini (Del 29 marzo 1950)

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06.04.1950

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