Termine di referendum: 9 ottobre 2014

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sui cartelli) del 20 giugno 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20132, decreta: Art. 1 1 L'Accordo del 17 maggio 20133 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza è approvato.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge del 6 ottobre 19954 sui cartelli è adottata nella versione qui allegata.

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RS 101 FF 2013 3295 RS ...; FF 2013 3319 RS 251

2013-0605

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° luglio 20145 Termine di referendum: 9 ottobre 2014

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FF 2014 4535

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. DF

Allegato (art. 2) La legge del 6 ottobre 19956 sui cartelli è modificata come segue: Art. 42b

Comunicazione di dati a un'autorità estera in materia di concorrenza

La comunicazione di dati a un'autorità estera in materia di concorrenza è ammessa soltanto se fondata su una legge o su un accordo internazionale o se le imprese interessate vi acconsentono.

1

In assenza del consenso delle imprese interessate, le autorità in materia di concorrenza possono comunicare a un'autorità estera in materia di concorrenza dati confidenziali, in particolare segreti d'affari, fondandosi su un accordo internazionale soltanto se:

2

a.

le pratiche oggetto d'inchiesta nello Stato ricevente sono illecite anche secondo il diritto svizzero;

b.

le due autorità in materia di concorrenza stanno svolgendo un'inchiesta sulle stesse pratiche o gli stessi negozi giuridici o su pratiche o negozi giuridici correlati;

c.

i dati sono utilizzati dall'autorità estera soltanto ai fini dell'applicazione di disposizioni del diritto dei cartelli e come mezzi di prova riguardo all'oggetto dell'inchiesta al quale si riferisce la sua richiesta di informazioni;

d.

i dati non sono utilizzati in una procedura penale o civile;

e.

il diritto procedurale estero garantisce i diritti di parte e il segreto d'ufficio; e

f.

i dati confidenziali non sono comunicati all'autorità estera nell'ambito di una conciliazione (art. 29) o della collaborazione alla rilevazione e all'eliminazione di una limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 2).

Prima di trasmettere i dati all'autorità estera, le autorità in materia di concorrenza informano le imprese interessate e le invitano a prendere posizione.

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RS 251

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. DF

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