Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell'acquis di «Dublino/Eurodac») Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...
Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 20142
Traduzione3 Missione della Svizzera presso l'Unione europea
Bruxelles, 14 agosto 2013 Commissione europea Segretariato generale SG.A.3 Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 luglio 2013, emessa in virtù dell'articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20044, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Ho il piacere di notificare [...]
il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)» [Regolamento Dublino] [...]»5
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FF 2014 2461 RU 2013 5505 Dal testo originale inglese.
RS 0.142.392.68 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.06.2013, pag. 31.
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Sviluppo dell'acquis di «Dublin/Eurodac».
Recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013
Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2013)2567970 del 3 luglio 2013.
Conformemente all'articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.
Conformemente all'articolo 4 paragrafo 5 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 3 luglio 2013 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.
Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell'Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
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