Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 6 marzo 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, del 6 febbraio 2012 e dell'11 settembre 20121, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2014 del 25 novembre 2013 Art. 1

In generale

Art. 2

Effettuazione degli adeguamenti salariali 2014

Il CCL costruzioni ferroviarie è modificato come segue: Art. 17 cpv. 1

Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità)

Art. 19 cpv. 3

(Indennità e rimborso spese)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari.

1 2

FF 2000 4513, 2005 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2010 257 4443, 2012 1243 7137 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2014-0475

2129

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

6 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2130