Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Modifica del 21 marzo 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale dell'8 aprile 20131; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20132, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19963 sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 lett. d 3

Nel senso della presente legge si considera: d.

«biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

Art. 2a

Designazione dei biocarburanti

Il Consiglio federale designa i biocarburanti di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera d.

Art. 12b

Agevolazione fiscale per biocarburanti

Su richiesta, per i biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

1

a.

1 2 3

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;

FF 2013 4963 FF 2013 5007 RS 641.61

2013-1247

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b.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti non inquinano l'ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;

c.

la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;

d.

le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;

e.

i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a­d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

2

Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione dei biocarburanti non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

3

Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale tenendo conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.

4

Art. 12c

Prova e tracciabilità dei biocarburanti

Chiunque intenda ottenere un'agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3.

1

2

La prova consiste in: a.

indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei biocarburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e

b.

documenti a sostegno di tali indicazioni.

L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

3

Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l'onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

4

Art. 12d

Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti

La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

1

L'autorità fiscale decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.

2

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

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Art. 12e

Neutralità dei proventi

Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.

1

Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

2

Titolo prima dell'art. 17

Sezione 4: Esenzioni dall'imposta e restituzioni dell'imposta Art. 18 cpv. 3bis Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell'imposta secondo il capoverso 3.

3bis

Art. 20a

Miscele di carburanti

All'atto della dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente:

1

a.

la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3;

b.

la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3; e

c.

la quota di altri carburanti.

Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un'esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.

2

L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

3

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino al 30 giugno 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

3

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° aprile 20144 Termine di referendum: 10 luglio 2014

4

FF 2014 2591

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Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 7 cpv. 8 Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

8

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili Art. 35d Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19966 sull'imposizione degli oli minerali sono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possano essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.

1

2

È esonerato dall'obbligo di omologazione l'etanolo destinato alla combustione.

Tenendo conto delle disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, il Consiglio federale stabilisce:

3

a.

le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili soggetti a omologazione devono soddisfare;

b.

la procedura di omologazione.

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a­29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1­4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a­35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di im-

1

5 6

RS 814.01 RS 641.61

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pianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 61a, rubrica, e cpv. 2­5 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l'articolo 35d o ottiene un'omologazione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

2

3

Il tentativo di commettere una delle infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane.

4

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1­3 e un'infrazione a un altro atto normativo federale che l'Amministrazione federale delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.

5

Art. 62 cpv. 2 Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

2

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