Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Disegno

(LEF) (Professione di rappresentante nel procedimento esecutivo) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20141, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 27 5. Rappresentanza 1 Chi ha l'esercizio dei diritti civili è abilitato a rappresentare un'altra nel procedimento persona in un procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappreesecutivo

sentanza a titolo professionale.

I costi della rappresentanza nei procedimenti dinanzi agli uffici d'esecuzione e dei fallimenti non possono essere accollati alla controparte.

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II Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue: Art. 198 lett. d La procedura di conciliazione non ha luogo: d.

nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata;

Art. 229 cpv. 1 lett. a Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:

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FF 2014 7505 RS 281.1 RS 272

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Esecuzione e fallimento. LF (Professione di rappresentante nel procedimento esecutivo)

a.

sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure

Art. 230 cpv. 1 lett. b 1

Durante il dibattimento, la mutazione dell'azione è ancora ammissibile se: b.

la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

Art. 234 cpv. 1 e. 2 In caso di mancata comparizione di una parte, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.

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In caso di mancata comparizione di entrambe le parti, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.

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Art. 250 lett. c n. 6, 7 e 13 La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: c.

diritto societario: 6. fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819, 908 e 941a CO), 7. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv. 4, 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958e CO), 13. revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO);

Art. 258 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 305, frase introduttiva La procedura sommaria è applicabile in particolare per: III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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