Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

Disegno

(LSISpo) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20142, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità (dati), nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:

1

a.

autorità federali, cantonali e comunali;

b.

federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport (LPSpo);

c.

terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping.

2

Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d'informazione dell'UFSPO Art. 2

Principi del trattamento dei dati

Per l'adempimento dei compiti necessari all'attuazione della LPSpo4 gli organi e le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono: 1

1 2 3 4

RS 101 FF 2014 8275 RS 415.0 RS 415.0

2013-0104

8293

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

a.

trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unaltra legge federale lo preveda espressamente;

b.

utilizzare i numeri dassicurato dellassicurazione vecchiaia e superstiti (numero dassicurato AVS) secondo la legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

c.

comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro laccesso e il trattamento non autorizzati.

Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

2

I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

3

4 Lorgano o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

5

Art. 3

Responsabilità

LUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dinformazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 4

Trattamento dei dati per lavori ai sistemi dinformazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi dinformazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

Art. 5

Modifica dei sistemi dinformazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6

Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati dei sistemi dinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

1

I dati trattati nel sistema d'informazione per i dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d'informazione.

2

5

RS 831.10

8294

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dinformazione vengono cancellati in blocco.

3

I dati cancellati e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

4

Art. 7

Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Sezione 3: Sistema nazionale dinformazione per lo sport Art. 8

Scopo

Il sistema nazionale dinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 per l'adempimento dei compiti giusta la LPSpo6, segnatamente negli ambiti seguenti: a.

promozione generale dello sport e dellattività fisica;

b.

programma «Gioventù e Sport»;

c.

sport nella scuola;

d.

formazione degli allenatori;

e.

sport nell'esercito;

f.

correttezza e sicurezza nello sport.

Art. 9

Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti negli ambiti di cui all'articolo 8, in particolare:

6

a.

le generalità;

b.

il numero dassicurato AVS;

c.

indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;

d.

qualifiche e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;

e.

dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro «Gioventù e Sport» o di quadro del programma «Sport per gli adulti Svizzera»;

RS 415.0

8295

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

f.

indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;

g.

dati forniti volontariamente.

Art. 10

Raccolta dei dati

LUFSPO raccoglie i dati presso: a.

la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

i docenti;

c.

le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;

d.

il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allarticolo 9 lettera e;

e.

le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo7 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva regolare;

f.

l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSpo;

g.

l'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito.

Art. 11

Comunicazione dei dati

Mediante una procedura di richiamo lUFSPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti: 1

7 8

a.

alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d nonché g;

b.

alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo8, collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport» o a programmi destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d nonché g;

c.

alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipano alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d nonché g;

d.

allAggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellesercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d nonché g;

RS 415.0 RS 415.0

8296

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

e

all'Ufficio centrale di compensazione al fine di prevenire abusi dell'indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all'articolo 9 lettere a­d.

L'Ufficio centrale di compensazione può trasmettere alle casse di compensazione AVS competenti i dati ricevuti secondo il capoverso 1 lettera e.

2

I dati secondo l'articolo 9 lettere a­d e g possono essere trasmessi su richiesta a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché in singoli casi ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica nella misura in cui questi enti, persone o terzi svolgono compiti conformi alla LPSPo. I dati non possono essere usati né trasmessi per scopi commerciali.

3

Art. 12

Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.

Sezione 4: Sistema dinformazione per i dati medici Art. 13

Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza e l'assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPO.

Art. 14

Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 13, in particolare: a.

le generalità;

b.

i dati relativi allo stato di salute;

c.

i certificati e le perizie di specialisti;

d.

i dati necessari per la gestione della pratica;

e.

i dati forniti volontariamente.

Art. 15

Raccolta dei dati

LUFSPO raccoglie i dati presso: a.

la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

il personale medico curante o incaricato di una perizia;

c.

le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

8297

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

Art. 16 1

Comunicazione dei dati

LUFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a.

al personale medico curante;

b.

al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata.

2 Previo consenso della persona interessata, lUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.

Sezione 5: Sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni Art. 17

Scopo

Il sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.

Art. 18

Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 17, in particolare: a.

le generalità;

b.

dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;

c.

dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d'animo e alla capacità di raccogliere le sfide;

d.

dati relativi allo stato di salute;

e.

dati forniti volontariamente.

Art. 19

Raccolta dei dati

L'UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso: a.

la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

il personale incaricato di una perizia;

c.

le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

8298

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

Art. 20 1

Comunicazione dei dati

L'UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a.

agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;

b.

a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l'incarico di svolgere test o esami;

c.

al personale medico curante previo accordo della persona interessata.

Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo su richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati:

2

a.

i dati che li riguardano;

b.

i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.

Sezione 6: Sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin Art. 21

Scopo

Il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) serve all'UFSPO come sistema d'informazione e di documentazione: a.

per organizzare e svolgere l'attività della SUFSM;

b.

per amministrare i diplomi.

Art. 22

Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 21, in particolare: a.

riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi: 1. le generalità, 2. il numero d'assicurato AVS, 3. diplomi e titoli, 4. competenze linguistiche, 5. funzioni, 6. orari di attività;

b.

riguardo agli studenti: 1. le generalità, 2. il numero d'assicurato AVS, 3. fotografie, 4. diplomi e titoli, 5. competenze linguistiche, 8299

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

6.

7.

8.

9.

10.

Art. 23

cicli di formazione e perfezionamento conclusi e piano delle lezioni, dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione, provvedimenti disciplinari, valutazioni delle competenze, qualifiche finali.

Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso: a.

la persona interessata;

b.

i membri del corpo insegnante.

Art. 24

Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

Per gestire l'impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema può essere collegato al sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale e al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.

1

Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.

2

Sezione 7: Sistema d'informazione per la valutazione dei corsi Art. 25

Scopo

Il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi serve all'UFSPO per la valutazione di corsi e attività didattiche: a.

svolti dall'UFSPO o da terzi da esso incaricati;

b.

svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

Art. 26

Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche e in particolare: a.

dati relativi ai singoli corsi e attività didattiche;

b.

generalità di partecipanti, capicorso e docenti;

c.

informazioni e valutazioni: 1. sul corso o sull'attività didattica in generale, 2. sui capicorso e sui docenti;

d.

dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

8300

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

Art. 27

Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso: a.

i partecipanti;

b.

i capicorso;

c.

i docenti;

d.

gli esperti incaricati della valutazione del corso

e.

gli organizzatori dei corsi.

Art. 28

Comunicazione dei dati

L'UFSPO può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.

Art. 29

Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

Al fine di riprendere i dati relativi a corsi e attività didattiche nonché le generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d'informazione per lo sport e al sistema d'informazione della SUFSM.

Sezione 8: Sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping Art. 30

Scopo

Il sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping serve all'adempimento dei compiti previsti nella LPSpo9 nel campo della lotta al doping, segnatamente: a.

formazione, consulenza documentazione, ricerca e informazione;

b.

controllo e indagine;

c.

amministrazione delle sanzioni;

d.

amministrazione delle misure secondo l'articolo 20 capoverso 4 LPSpo;

e.

coordinamento a livello nazionale e internazionale.

Art. 31

Disposizioni generali

L'agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati.

1

I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

2

9

RS 415.0

8301

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

3

4

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Art. 32

Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la lotta al doping, in particolare: a.

generalità dell'atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federazione sportiva;

b.

indicazioni sul luogo di soggiorno dell'atleta nella misura in cui egli è assegnato a un pool di controllo dell'agenzia nazionale antidoping secondo l'articolo 19 capoverso 2 LPSpo10;

c.

informazioni su attività e funzioni dell'atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti;

d.

dati medici;

e.

dati emersi dalle indagini o dall'analisi di campioni nei test antidoping;

f.

certificati e perizie di specialisti;

g.

sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping;

h.

dati penali per violazioni della LPSpo;

i.

misure di cui all'articolo 20 capoverso 4 LPSpo;

j.

dati forniti volontariamente.

Art. 33 1

Raccolta dei dati

L'agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

10

a.

la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

il personale curante o incaricato di una perizia;

c.

organizzazioni sportive nazionali e internazionali;

d.

organismi antidoping nazionali e internazionali;

e.

laboratori di analisi;

f.

autorità doganali;

g.

l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;

h.

le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;

i.

altri informatori.

RS 415.0

8302

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a­d ed f­i presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

2

L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

3

Art. 34

Comunicazione dei dati

L'agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti.

1

a.

alla persona interessata: i dati che la riguardano;

b.

al personale curante o incaricato di una perizia;

c.

a organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;

d.

a organismi antidoping internazionali nel quadro dell'articolo 25 LPSpo11;

e.

alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in relazione ai fatti di cui all'articolo 22 LPSpo.

Se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping, l'agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a procedimenti penali ai sensi dell'articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato in caso di violazioni in materia di doping.

2

Per la durata della squalifica essa pubblica su Internet le generalità di sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio.

3

Art. 35

Durata del periodo di conservazione

I dati del sistema possono essere conservati per la durata richiesta dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti:

1

a.

dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la partecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d'età della persona interessata;

b.

dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo12 che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione.

c.

altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento.

I dati non più necessari e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

2

11 12

RS 415.0 RS 415.0

8303

Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 36

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito: a.

alle responsabilità per il trattamento dei dati;

b.

ai dati trattati;

c.

ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnatamente mediante procedura di richiamo;

d.

alla collaborazione con i Cantoni;

e.

alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 37

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 17 giugno 201113 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.

Art. 38

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina lentrata in vigore.

13

RU 2012 4639

8304