Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport
Disegno
(LSISpo) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20142, decreta:
Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità (dati), nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:
1
a.
autorità federali, cantonali e comunali;
b.
federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport (LPSpo);
c.
terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.
Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping.
2
Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d'informazione dell'UFSPO Art. 2
Principi del trattamento dei dati
Per l'adempimento dei compiti necessari all'attuazione della LPSpo4 gli organi e le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono: 1
1 2 3 4
RS 101 FF 2014 8275 RS 415.0 RS 415.0
2013-0104
8293
Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
a.
trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unaltra legge federale lo preveda espressamente;
b.
utilizzare i numeri dassicurato dellassicurazione vecchiaia e superstiti (numero dassicurato AVS) secondo la legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
c.
comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro laccesso e il trattamento non autorizzati.
Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
2
I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.
3
4 Lorgano o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.
5
Art. 3
Responsabilità
LUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dinformazione e della legalità del trattamento dei dati.
Art. 4
Trattamento dei dati per lavori ai sistemi dinformazione
Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi dinformazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.
Art. 5
Modifica dei sistemi dinformazione
Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.
Art. 6
Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
I dati dei sistemi dinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.
1
I dati trattati nel sistema d'informazione per i dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d'informazione.
2
5
RS 831.10
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I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dinformazione vengono cancellati in blocco.
3
I dati cancellati e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
4
Art. 7
Anonimizzazione
I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.
Sezione 3: Sistema nazionale dinformazione per lo sport Art. 8
Scopo
Il sistema nazionale dinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 per l'adempimento dei compiti giusta la LPSpo6, segnatamente negli ambiti seguenti: a.
promozione generale dello sport e dellattività fisica;
b.
programma «Gioventù e Sport»;
c.
sport nella scuola;
d.
formazione degli allenatori;
e.
sport nell'esercito;
f.
correttezza e sicurezza nello sport.
Art. 9
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti negli ambiti di cui all'articolo 8, in particolare:
6
a.
le generalità;
b.
il numero dassicurato AVS;
c.
indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;
d.
qualifiche e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;
e.
dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro «Gioventù e Sport» o di quadro del programma «Sport per gli adulti Svizzera»;
RS 415.0
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f.
indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;
g.
dati forniti volontariamente.
Art. 10
Raccolta dei dati
LUFSPO raccoglie i dati presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i docenti;
c.
le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
d.
il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allarticolo 9 lettera e;
e.
le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo7 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva regolare;
f.
l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSpo;
g.
l'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito.
Art. 11
Comunicazione dei dati
Mediante una procedura di richiamo lUFSPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti: 1
7 8
a.
alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad nonché g;
b.
alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo8, collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport» o a programmi destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad nonché g;
c.
alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipano alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad nonché g;
d.
allAggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellesercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad nonché g;
RS 415.0 RS 415.0
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e
all'Ufficio centrale di compensazione al fine di prevenire abusi dell'indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all'articolo 9 lettere ad.
L'Ufficio centrale di compensazione può trasmettere alle casse di compensazione AVS competenti i dati ricevuti secondo il capoverso 1 lettera e.
2
I dati secondo l'articolo 9 lettere ad e g possono essere trasmessi su richiesta a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché in singoli casi ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica nella misura in cui questi enti, persone o terzi svolgono compiti conformi alla LPSPo. I dati non possono essere usati né trasmessi per scopi commerciali.
3
Art. 12
Partecipazione alle spese
Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.
Sezione 4: Sistema dinformazione per i dati medici Art. 13
Scopo
Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza e l'assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPO.
Art. 14
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 13, in particolare: a.
le generalità;
b.
i dati relativi allo stato di salute;
c.
i certificati e le perizie di specialisti;
d.
i dati necessari per la gestione della pratica;
e.
i dati forniti volontariamente.
Art. 15
Raccolta dei dati
LUFSPO raccoglie i dati presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale medico curante o incaricato di una perizia;
c.
le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
8297
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Art. 16 1
Comunicazione dei dati
LUFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a.
al personale medico curante;
b.
al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata.
2 Previo consenso della persona interessata, lUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.
Sezione 5: Sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni Art. 17
Scopo
Il sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.
Art. 18
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 17, in particolare: a.
le generalità;
b.
dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;
c.
dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d'animo e alla capacità di raccogliere le sfide;
d.
dati relativi allo stato di salute;
e.
dati forniti volontariamente.
Art. 19
Raccolta dei dati
L'UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale incaricato di una perizia;
c.
le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
8298
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Art. 20 1
Comunicazione dei dati
L'UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a.
agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
b.
a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l'incarico di svolgere test o esami;
c.
al personale medico curante previo accordo della persona interessata.
Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo su richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati:
2
a.
i dati che li riguardano;
b.
i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.
Sezione 6: Sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin Art. 21
Scopo
Il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) serve all'UFSPO come sistema d'informazione e di documentazione: a.
per organizzare e svolgere l'attività della SUFSM;
b.
per amministrare i diplomi.
Art. 22
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 21, in particolare: a.
riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi: 1. le generalità, 2. il numero d'assicurato AVS, 3. diplomi e titoli, 4. competenze linguistiche, 5. funzioni, 6. orari di attività;
b.
riguardo agli studenti: 1. le generalità, 2. il numero d'assicurato AVS, 3. fotografie, 4. diplomi e titoli, 5. competenze linguistiche, 8299
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6.
7.
8.
9.
10.
Art. 23
cicli di formazione e perfezionamento conclusi e piano delle lezioni, dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione, provvedimenti disciplinari, valutazioni delle competenze, qualifiche finali.
Raccolta dei dati
L'UFSPO raccoglie i dati presso: a.
la persona interessata;
b.
i membri del corpo insegnante.
Art. 24
Scambio automatico con altri sistemi d'informazione
Per gestire l'impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema può essere collegato al sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale e al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.
1
Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.
2
Sezione 7: Sistema d'informazione per la valutazione dei corsi Art. 25
Scopo
Il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi serve all'UFSPO per la valutazione di corsi e attività didattiche: a.
svolti dall'UFSPO o da terzi da esso incaricati;
b.
svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.
Art. 26
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche e in particolare: a.
dati relativi ai singoli corsi e attività didattiche;
b.
generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
c.
informazioni e valutazioni: 1. sul corso o sull'attività didattica in generale, 2. sui capicorso e sui docenti;
d.
dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.
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Art. 27
Raccolta dei dati
L'UFSPO raccoglie i dati presso: a.
i partecipanti;
b.
i capicorso;
c.
i docenti;
d.
gli esperti incaricati della valutazione del corso
e.
gli organizzatori dei corsi.
Art. 28
Comunicazione dei dati
L'UFSPO può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.
Art. 29
Scambio automatico con altri sistemi d'informazione
Al fine di riprendere i dati relativi a corsi e attività didattiche nonché le generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d'informazione per lo sport e al sistema d'informazione della SUFSM.
Sezione 8: Sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping Art. 30
Scopo
Il sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping serve all'adempimento dei compiti previsti nella LPSpo9 nel campo della lotta al doping, segnatamente: a.
formazione, consulenza documentazione, ricerca e informazione;
b.
controllo e indagine;
c.
amministrazione delle sanzioni;
d.
amministrazione delle misure secondo l'articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
e.
coordinamento a livello nazionale e internazionale.
Art. 31
Disposizioni generali
L'agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati.
1
I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.
2
9
RS 415.0
8301
Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.
3
4
I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.
Art. 32
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la lotta al doping, in particolare: a.
generalità dell'atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federazione sportiva;
b.
indicazioni sul luogo di soggiorno dell'atleta nella misura in cui egli è assegnato a un pool di controllo dell'agenzia nazionale antidoping secondo l'articolo 19 capoverso 2 LPSpo10;
c.
informazioni su attività e funzioni dell'atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti;
d.
dati medici;
e.
dati emersi dalle indagini o dall'analisi di campioni nei test antidoping;
f.
certificati e perizie di specialisti;
g.
sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping;
h.
dati penali per violazioni della LPSpo;
i.
misure di cui all'articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
j.
dati forniti volontariamente.
Art. 33 1
Raccolta dei dati
L'agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:
10
a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale curante o incaricato di una perizia;
c.
organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
d.
organismi antidoping nazionali e internazionali;
e.
laboratori di analisi;
f.
autorità doganali;
g.
l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
h.
le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;
i.
altri informatori.
RS 415.0
8302
Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere ad ed fi presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
2
L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
3
Art. 34
Comunicazione dei dati
L'agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti.
1
a.
alla persona interessata: i dati che la riguardano;
b.
al personale curante o incaricato di una perizia;
c.
a organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;
d.
a organismi antidoping internazionali nel quadro dell'articolo 25 LPSpo11;
e.
alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in relazione ai fatti di cui all'articolo 22 LPSpo.
Se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping, l'agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a procedimenti penali ai sensi dell'articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato in caso di violazioni in materia di doping.
2
Per la durata della squalifica essa pubblica su Internet le generalità di sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio.
3
Art. 35
Durata del periodo di conservazione
I dati del sistema possono essere conservati per la durata richiesta dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti:
1
a.
dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la partecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d'età della persona interessata;
b.
dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo12 che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione.
c.
altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento.
I dati non più necessari e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
2
11 12
RS 415.0 RS 415.0
8303
Sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
Sezione 4: Disposizioni finali Art. 36
Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito: a.
alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b.
ai dati trattati;
c.
ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnatamente mediante procedura di richiamo;
d.
alla collaborazione con i Cantoni;
e.
alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 37
Abrogazione di un altro atto normativo
La legge federale del 17 giugno 201113 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.
Art. 38
Entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina lentrata in vigore.
13
RU 2012 4639
8304