Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Giamaica concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche Concluso il 23 settembre 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Art. 1

Obiettivo e campo d'applicazione

(1) Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica, qui di seguito definiti «Parte» o «Parti», secondo il caso, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità; in virtù della loro adesione alle norme e ai principi dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito definito Accordo TRIPS) hanno convenuto di riconoscere e proteggere reciprocamente le indicazioni geografiche al fine di favorire e sostenere il commercio tra i due Paesi di prodotti e servizi identificati con tali indicazioni.

(2) Il presente Accordo vale per tutti i prodotti e servizi identificati con una delle indicazioni di cui all'articolo 2 e originari del territorio delle Parti.

(3) Le appendici formano parte integrante dell'Accordo.

Art. 2

Indicazioni protette

Sono protette le indicazioni seguenti: (1) per i prodotti e servizi originari della Giamaica: (a) i nomi «Giamaica», «giamaicano» e «giamaicana», i nomi delle divisioni territoriali ufficiali della Giamaica (elencati nell'appendice I) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare quel Paese o le sue divisioni territoriali ufficiali, (b) le indicazioni geografiche giamaicane elencate nell'appendice II, (c) altre indicazioni geografiche conformi con la definizione dell'articolo 22 dell'Accordo TRIPS; (2) per i prodotti e servizi originari della Svizzera: (a) i nomi «Svizzera», «svizzero» e «svizzera», i nomi dei Cantoni svizzeri (elencati nell'appendice I) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare quel Paese o i suoi Cantoni,

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Dal testo originale inglese.

FF 2014 1355

2013-2547

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Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

(b) le indicazioni geografiche svizzere elencate nell'appendice II, (c) altre indicazioni geografiche conformi con la definizione dell'articolo 22 dell'Accordo TRIPS.

Art. 3

Estensione della protezione

(1) Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo TRIPS, le Parti adottano tutte le misure ragionevolmente necessarie, conformemente al presente Accordo, a garantire una protezione reciproca delle indicazioni designate all'articolo 2 utilizzate in riferimento a prodotti originari del territorio delle Parti. Ciascuna delle Parti fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'uso di tali indicazioni su: (a) prodotti identici o comparabili non originari del luogo identificato dall'indicazione in questione o che non soddisfano le altre condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte in questione; (b) altri prodotti che non sono originari del luogo identificato dall'indicazione in questione, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica del prodotto.

(2) La protezione conferita al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto o in cui l'indicazione protetta sia utilizzata in traduzione o con l'aggiunta di termini quali «genere», «tipo», «stile», «maniera», «imitazione», «metodo» o simili, compresi i segni grafici che possono suscitare confusione.

(3) La protezione conferita ai paragrafi 1 e 2 si applica anche nel caso di prodotti originari del territorio delle Parti destinati all'esportazione e alla commercializzazione al di fuori di tale territorio.

(4) La registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2 è rifiutata o invalidata d'ufficio, se la legislazione della Parti lo prevede, o su richiesta di una parte interessata all'autorità competente. Se un marchio è stato depositato o registrato in buona fede, o se è stato acquisito tramite l'uso in buona fede prima dell'entrata in vigore di questo Accordo, il marchio può essere utilizzato nonostante la protezione e le norme d'uso dell'indicazione geografica definite nel presente Accordo, a condizione che non sussistano altri motivi che giustifichino l'invalidazione o la revoca del marchio in virtù della legislazione della Parte.

(5) Le eccezioni di cui all'articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere (a) e (b) nonché paragrafo 2 lettere (a) e (b) del presente Accordo.

(6) Quanto all'utilizzo delle indicazioni geografiche per i servizi,
le Parti prevedono nel loro diritto nazionale misure adeguate ed efficaci tese a prevenire l'utilizzo di tali indicazioni in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica del servizio o da costituire un atto di concorrenza sleale.

(7) Secondo quanto prescritto dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi, le Parti impediscono che gli stemmi, le bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni dell'altra Parte siano utilizzati o registrati come marchi, indicazioni geografiche o beni di proprietà intellettuale protetti come nomi di azienda o nomi di associazioni in 1358

Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

modo non conforme alle condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte interessata. La protezione si applica altresì ai segni potenzialmente confondibili con stemmi, bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni delle Parti.

Art. 4

Indicazioni omonime

(1) In caso di omonimia tra indicazioni: (a) qualora un'indicazione protetta di una delle Parti sia identica a un'indicazione protetta dell'altra Parte, la protezione è conferita a ciascuna indicazione a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia erroneamente indotto a credere che il prodotto o il servizio sia originario del territorio dell'altra Parte; (b) qualora un'indicazione protetta di una delle Parti sia identica alla denominazione di un'area geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto o un servizio originario dell'area geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il prodotto o il servizio sia originario del territorio della Parte in questione.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1 le Parti definiscono le condizioni pratiche per distinguere le indicazioni omonime interessate, garantendo un trattamento equo dei produttori e dei fornitori di servizi interessati e che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 5

Eccezioni

(1) Le disposizioni di questo Accordo non impediscono a nessuno di esercitare il diritto di utilizzare, nell'ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori.

(2) Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione dell'altra Parte che non è più protetta nel Paese d'origine o che è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 6

Beneficiari

Beneficiano della protezione conferita dal presente Accordo le persone fisiche e giuridiche, le federazioni, le associazioni e le organizzazioni di produttori, i fornitori di servizi, i commercianti o i consumatori considerati parti interessate ai sensi dell'articolo 3, purché abbiano un interesse legittimo e risiedano e abbiano sede principale nel territorio di una delle Parti. Le Parti garantiscono che la protezione conferita dal presente Accordo sia attuabile dalle parti interessate in virtù delle rispettive leggi nazionali.

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Art. 7

Presentazione ed etichettatura

Qualora l'indicazione o la presentazione di un prodotto o di un servizio, in particolare nell'etichettatura, su documenti ufficiali o commerciali, o nella pubblicità sia contraria al presente Accordo, le Parti prevedono le misure amministrative necessarie e abilitano le autorità competenti a intraprendere le azioni giudiziarie opportune, al fine di impedire qualsivoglia atto di concorrenza sleale e prevenire qualsiasi uso ingannevole o errato delle indicazioni protette.

Art. 8

Punti di contatto

(1) Le autorità designate nell'appendice III del presente Accordo fungono da punti di contatto tra le Parti per tutte le questioni oggetto dell'Accordo.

(2) Su richiesta il punto di contatto indica l'autorità competente nella fattispecie e, se del caso, agevola la comunicazione con la Parte richiedente.

Art. 9

Procedure per prodotti e servizi non conformi

(1) Qualora una Parte abbia ragione di sospettare che: (a) un prodotto o un servizio di cui all'articolo 2 sia utilizzato o sia stato utilizzato in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme a questo Accordo; e (b) tale non conformità rivesta un interesse specifico per una Parte e possa dare luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie, tale Parte lo comunica senza indugio al punto di contatto dell'altra Parte.

(2) Le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 1 sono accompagnate da documenti ufficiali, commerciali o altri documenti rilevanti e definiscono le possibili misure amministrative o azioni giudiziarie. Le informazioni includono, segnatamente, i seguenti dettagli sul prodotto o sul servizio in questione: (a) il produttore o chiunque detenga il prodotto, o il prestatore del servizio; (b) la composizione del prodotto o il contenuto del servizio; (c) la descrizione e la presentazione del prodotto o del servizio; (d) la descrizione della sospettata non conformità alle norme applicabili in merito ­ alla produzione del prodotto o alla prestazione del servizio, o ­ alla commercializzazione del prodotto o del servizio.

(3) L'altra Parte valuta il caso e informa la prima Parte dell'esito della valutazione e di qualsivoglia misura attuata in virtù dell'articolo 3.

Art. 10

Registri nazionali

La registrazione di un'indicazione geografica nei registri nazionali elencati nell'appendice IV del presente Accordo è ammessa dalle autorità nazionali competenti delle Parti come elemento di prova che l'indicazione è conforme all'articolo 2 para1360

Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

grafo 1 lettera (c) nonché paragrafo 2 lettera (c) e quindi protetta in virtù del presente Accordo.

Art. 11

Modifiche dell'Accordo e delle appendici

(1) Entrambe le Parti possono chiedere per iscritto la modifica del presente Accordo.

(2) L'Accordo è modificato per mutuo consenso delle Parti. Qualsivoglia modifica del presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l'ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle condizioni costituzionali e legali necessarie per la sua entrata in vigore.

(3) Se la legislazione di una delle Parti è modificata allo scopo di proteggere un'indicazione che non è elencata nell'appendice II, o se una delle Parti riconosce e protegge un'indicazione diversa da quelle elencate nell'appendice II, tale Parte notifica le nuove indicazioni all'altra Parte mediante i punti di contatto secondo l'articolo 8 paragrafo 1. Qualora l'altra Parte non si opponga alla loro inclusione entro sei mesi, le indicazioni sono incluse nell'appendice II del presente Accordo.

(4) Entrambe le Parti possono modificare i rispettivi elenchi contenuti nelle appendici I, III e IV del presente Accordo mediante nota diplomatica. Tali modifiche entrano in vigore il giorno di ricevimento della notifica.

Art. 12

Misure transitorie

(1) I prodotti o servizi identificati con una delle indicazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo, che, al momento della sua entrata in vigore, erano già stati fabbricati o forniti, contrassegnati e presentati in maniera conforme alla legge, ma che sono vietati dal presente Accordo, possono essere commercializzati dai grossisti e dai produttori o dai fornitori di servizi per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai distributori fino a esaurimento delle scorte.

(2) I prodotti fabbricati o i servizi forniti, contrassegnati e presentati in conformità con questo Accordo la cui descrizione o presentazione risulta non conforme a seguito di una modifica dello stesso, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, salvo accordo contrario tra le Parti.

Art. 13

Risoluzione dei contenziosi

(1) Qualora sia sollevata un'obiezione in virtù dell'articolo 11 paragrafo 3 le Parti avviano consultazioni, mediante qualsivoglia mezzo definito dalle stesse, entro un mese dalla notifica dell'obiezione. Le Parti intraprendono le iniziative necessarie per raggiungere una composizione amichevole entro un anno dall'avvio delle consultazioni.

(2) Qualsiasi altro contenzioso relativo all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo è risolto amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti.

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Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

Art. 14

Entrata in vigore e denuncia

(1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l'ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle condizioni costituzionali e legali necessarie per la sua entrata in vigore.

(2) Il presente Accordo rimane in vigore salvo denuncia di una Parte mediante nota diplomatica scritta entro un termine di sei (6) mesi.

In fede di che i firmatari, quali rappresentanti autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 23 settembre 2013, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Giamaica:

Felix Addor

Wayne McCook

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Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

Appendice I

a) Nomi delle suddivisioni territoriali ufficiali della Giamaica: Parrocchie

Contee

Hanover Saint Elizabeth Saint James Trelawny Westmoreland

Cornwall

Clarendon Manchester Saint Ann Saint Catherine Saint Mary

Middlesex

Kingston Portland Saint Andrew Saint Thomas

Surrey

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Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

b) Nomi dei cantoni svizzeri: 1.

Aargau

2.

Appenzell (Ausserrhoden)

3.

Appenzell (Innerrhoden)

4.

Basel (-Landschaft)

5.

Basel (-Stadt)

6.

Bern / Berne

7.

Freiburg / Fribourg

8.

Genève

9.

Glarus

10. Graubünden 11. Jura 12. Luzern 13. Neuchâtel 14. Nidwalden 15. Obwalden 16. Schaffhausen 17. Schwyz 18. Solothurn 19. St. Gallen 20. Ticino 21. Thurgau 22. Uri 23. Vaud 24. Wallis / Valais 25. Zug 26. Zürich

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Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

Appendice II

a) Indicazioni protette della Giamaica: Bevande Blue Mountain Coffee Jamaican High Mountain Coffee Catherine's Peak water Distillati Jamaica Rum Jamaican Roots wine Spezie Jamaican Jerk Boston Jerk Walkerswood Jerk Jamaican Allspice Prodotti agricoli St. Andrew Thyme Jamaica Logwood Honey Jamaican Ginger Lucea Yam Trelawny Yellow Yam Jamaica Scotch Bonnet pepper Manchester Peppermint St. Elizabeth Escallion St. Elizabeth Thyme Middle Quarters Shrimps Jamaican Pimento Jamaican Ortanique Jamaican Cocoa Jamaican Red Pepper

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Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

Prodotti di panetteria e pasticceria Jamaican Patties Jamaican Easter Bun Jamaican Bun Jamaican Jackass Corn Confetteria Bustamante Jaw Bone/ Backbone Jamaican Paradise Plum Jamaican Potato Pudding Jamaican Gizzada Altri prodotti alimentari Jamaican Bammy St. Elizabeth Bammy Prodotti per il benessere Jamaican Prodotti farmaceutici Jamaican Bissy Jamaican Jamaican Cannabis Sativa (For eg. CANASOL and ASMASOL) Legno e fiori Jamaican Blue Mahoe Jamaican Cedar Jamaican Lignum Vitae Minerali giamaicani Jamaican Bauxite Jamaica Clay Jamaican Limestone Elementi religiosi/culturali/non agricoli/artigianali St Elizabeth Hodges Clay Castleton Clay Jamaican Thatch 1366

Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

b) Indicazioni protette della Svizzera: Formaggi Appenzeller Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse Bündner Bergkäse Emmentaler Formaggio d'Alpe Ticinese Glarner Schabziger / Glarner Kräuterkäse Gruyère L'Etivaz Raclette du Valais Sbrinz Schweizer Tilsiter Tête de Moine, Fromage de Bellelay Tomme vaudoise Vacherin fribourgeois Vacherin Mont d'Or Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse Prodotti a base di carne Appenzeller Mostbröckli Appenzeller Pantli Appenzeller Siedwurst Saucisse neuchâteloise / saucisson neuchâtelois Berner Zungenwurst Boutefas Bündnerfleisch Jambon de la Borne Longeole Saucisse aux choux vaudoise Saucisson vaudois Saucisse d'Ajoie Viande séchée du Valais St. Galler (Kalbs)-Bratwurst 1367

Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

St. Galler Schüblig Glarner-Kalberwurst Spezie Munder Safran (saffron) Olii Huile de noix vaudoise Pane, pasticceria, torte, confetteria, biscotti e altri prodotti di panetteria Basler Läckerli Meringues de la Gruyère Pain de seigle valaisan Toggenburger Waffeln / Toggenburger Biscuits Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade Swiss Kräuterbonbons Zuger Kirschtorte Distillati Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais Absinthe Damassine Eau-de-vie de poire du Valais Baselbieter Kirsch Zuger Kirsch Appenzeller Alpenbitter Rigi Kirsch Schweizer Kirsch Vini Bern / Berne Bielersee / Lac de Bienne Thunersee Cheyres Genève Coteau de Chevrens Côtes de Landecy 1368

Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

Coteau de Lully Coteau de Choulex Château de Collex Coteau de Bossy Coteau de la vigne blanche Coteau de Dardagny Coteau de Genthod Château du Crest Mandement de Jussy Grand Carraz Domaine de l'Abbaye Côtes de Russin Coteau des Baillets Coteau de Bourdigny Coteau de Choully Coteau de Peissy Coteaux de Peney Château de Choully Rougemont La Feuillée Glarus Luzern Neuchâtel Entre-deux-Lacs La Béroche Chez-le-Bart Champréveyres La Coudre Bôle Corcelles-Cormondrèche Vaumarcus Fresens Saint-Aubin-Sauges Gorgier 1369

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Bevaix Boudry Peseux Auvernier Colombier Cortaillod Le Landeron Cressier Cornaux Saint-Blaise Hauterive Ville de Neuchâtel Nidwalden Obwalden St.Gallen Schaffhausen Schwyz Thurgau Ticino Rosso del Ticino Bianco del Ticino Rosato del Ticino Uri Vaud Chablais Lavaux La Côte Côtes-de-l'Orbe Bonvillars Valais / Wallis Zug Zürich Zürichsee

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Legumi e cereali Cardon épineux genevois Rheintaler Ribel Poire à Botzi Orologi/strumenti di precisione Swiss Genève / Geneva Neuenburg / Neuchâtel Schaffhausen Prodotti tessili Swiss Langenthal St.-Gallen embroidery (St. Galler Stickerei / St. Galler Spitzen) Ceramica Laufen Prodotti in materie plastiche Sarnen Macchinari/metallurgia/ingegneria Swiss Prodotti chimici/farmaceutici Swiss Basel Legno Bois du Jura

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Appendice III

a) Punto di contatto per la Giamaica: Jamaica Intellectual Property Office

b) Punto di contatto per la Svizzera: Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

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Appendice IV

a) Elenco dei registri nazionali della Giamaica: Register of Geographical Indications

b) Elenco dei registri nazionali della Svizzera: ­

Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

­

Repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata dei vini

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Protezione delle indicazioni geografiche. Acc. con la Giamaica

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