Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 10 luglio 2014 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Islanda, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte riscosse sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

b)

per quanto concerne l'Islanda: (i) le imposte sul reddito statali (tekjuskattar ríkissjóðs), (ii) le imposte sul reddito comunali (útsvar til sveitarfélaganna), (di seguito «imposta islandese»); per quanto concerne la Svizzera: le imposte riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni

1 2

Dal testo originale tedesco.

FF 2014 7737

2014-2049

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

(i)

sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio), (di seguito «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva riscossa alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Islanda» designa l'Islanda e, se utilizzato in senso geografico, il territorio islandese comprese le acque territoriali, e fuori di queste, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, l'Islanda esercita la sua giurisdizione e i suoi diritti sovrani relativi al fondo e al sottosuolo marini e alle acque sovrastanti nonché alle loro risorse naturali;

b)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

c)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, l'Islanda o la Svizzera;

g)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne l'Islanda, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

i)

il termine «cittadino» designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

j)

l'espressione «istituzione di previdenza» designa tutti i piani, i sistemi, i fondi, le fondazioni, i trust o altre istituzioni di uno Stato contraente che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato e sono generalmente esentati dall'imposta sul reddito, e (ii) servono essenzialmente all'amministrazione e al versamento di prestazioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di tali istituzioni.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. L'espressione comprende una società di persone costituita od organizzata secondo il diritto di uno degli Stati contraenti.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

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c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate alle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

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5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato, sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella

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misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili attribuiti in ciascuno Stato a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che questa avrebbe potuto conseguire, in particolare esercitando relazioni commerciali con altre parti dell'impresa, come se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa; nell'attribuzione degli utili bisogna considerare le funzioni esercitate dall'impresa tramite la stabile organizzazione e altre parti dell'impresa, gli attivi impiegati e i rischi assunti.

3. Se uno Stato contraente, conformemente al paragrafo 2, procede a un aggiustamento degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e impone di conseguenza utili dell'impresa che sono già stati soggetti a imposizione nell'altro Stato, questo altro Stato procede, per quanto necessario al fine di evitare la doppia imposizione di tali utili, al corrispondente aggiustamento dell'imposta riscossa sugli stessi, se approva l'aggiustamento del primo Stato; in caso contrario gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione la doppia imposizione che ne risulta.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Se: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente;

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e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un'impresa di questo Stato contraente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta riscosso su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere assoggettati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che li paga, in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi: a)

è una società (diversa da una società di persone) residente dell'altro Stato contraente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per almeno un anno prima del pagamento degli stessi;

b)

un'istituzione di previdenza; o

c)

la Banca nazionale di un altro Stato contraente.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi derivanti da altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

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6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Se una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, quest'ultimo non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo se tali dividendi sono pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questo residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri utili relativi a detti titoli.

Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. I canoni per l'uso o per la concessione in uso di brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra
debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

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2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che una persona residente di una Parte contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili: a)

provenienti dall'alienazione di partecipazioni, quotate in una borsa in uno Stato contraente o quotate in una qualsiasi altra borsa riconosciuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti; o

b)

dall'alienazione di partecipazioni a una società il cui valore consiste direttamente per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività commerciale.

5. Gli utili che una persona fisica residente di uno Stato contraente (Stato A) trae dall'alienazione di partecipazioni o di altri diritti di una società residente dell'altro Stato contraente (Stato B) sono imponibili nello Stato B se: a)

la persona fisica è stata residente per cinque anni dello Stato B durante i 10 anni che hanno preceduto la data alla quale è diventata residente dello Stato A;

b)

l'alienazione avviene entro tre anni dopo che è divenuta residente dello Stato A; e

c)

alla data in cui ha cessato di essere residente dello Stato B, la persona fisica deteneva partecipazioni o altri diritti che costituivano almeno il 10 per cento del capitale della società.

Questa imposizione concerne gli utili (se del caso) che riguardano il periodo precedente al quale la persona fisica è diventata residente dello Stato A. Qualora nello Stato B la persona fisica venisse tassata di conseguenza, lo Stato A calcola l'utile da alienazione (se del caso) sulla base del valore delle partecipazioni o degli altri diritti alla data alla quale la persona fisica ha cessato di essere residente dello Stato B.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

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Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende segnatamente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, salvo se l'attività viene svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per al massimo 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della

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radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Art. 18

Pensioni

1. Le pensioni e altre rimunerazioni analoghe provenienti da uno Stato contraente pagate a un residente dell'altro Stato contraente, indipendentemente dal fatto che siano o no pagate quale contropartita per un'attività lavorativa passata, sono imponibili nel primo Stato.

2. L'espressione «pensioni e altre rimunerazioni analoghe» impiegata nel presente articolo non include le prestazioni versate sulla base della legislazione in materia di sicurezza sociale di uno Stato contraente.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni analoghe per i servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

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Art. 21

Altri redditi

1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ad altri redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, se il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23

Evitare le doppie imposizioni

1. Per quanto concerne l'Islanda, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente d'Islanda ritrae redditi che secondo le disposizioni della Convenzione: (i) sono imponibili in Svizzera, l'Islanda accorda alle imposte sul reddito una deduzione corrispondente all'imposta pagata in Svizzera su questi redditi; questa deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul reddito calcolata prima della deduzione, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera, (ii) sono imponibili soltanto in Svizzera, l'Islanda esclude dall'imposizione islandese questi redditi; tali redditi possono tuttavia essere considerati per determinare l'importo dell'imposta concernente il reddito rimanente di questo residente;

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

b)

se un residente d'Islanda possiede un patrimonio che secondo le disposizioni della Convenzione: (i) è imponibile in Svizzera, l'Islanda accorda alle imposte sul patrimonio una deduzione corrispondente all'imposta pagata in Svizzera su tale patrimonio; questa deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul patrimonio calcolata prima della deduzione, che corrisponde al patrimonio imponibile in Svizzera, (ii) è imponibile soltanto in Svizzera, l'Islanda esclude dall'imposizione islandese tale patrimonio; tale patrimonio può tuttavia essere considerato per determinare l'importo dell'imposta concernente il patrimonio rimanente di questo residente.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente di Svizzera trae redditi o possiede un patrimonio imponibili in Islanda secondo le disposizioni della presente Convenzione, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Gli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 sono esenti dall'imposta unicamente se è comprovata l'imposizione effettiva in Islanda;

b)

se un residente di Svizzera percepisce dividendi o canoni imponibili in Islanda secondo le disposizioni degli articoli 10 o 12, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Islanda, secondo le disposizioni dell'articolo 10 o 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Islanda, (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dei dividendi o canoni dall'imposta svizzera, pari almeno all'imposta prelevata in Islanda sull'ammontare lordo dei dividendi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

3. Se una società residente di uno Stato contraente percepisce dividendi da una società residente dell'altro Stato contraente, essa fruisce, per quanto riguarda l'imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.

Art. 24

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più 7752

Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza.

Nonostante le disposizioni di cui all'articolo 1, la presente disposizione si applica anche alle persone fisiche non residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere autonomamente a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o 7753

Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente tra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

5. Se: a)

una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o a meno che le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungano a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da tale diritto non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rive7754

Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

larle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione consolare di uno Stato contraente situati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo è considerata, ai fini della Convenzione, come domiciliata nello Stato accreditante, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato; e

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

b)

abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia di imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio cui sono assoggettati i residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 28

Entrata in vigore

1. I Governi dei due Stati contraenti si notificheranno reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 ed è applicabile in entrambi gli Stati contraenti: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni o ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

c)

per quanto concerne l'articolo 26 alle informazioni per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

d)

per quanto concerne il paragrafo 5 dell'articolo 25 alle procedure amichevoli, (i) pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, o (ii) avviate dopo tale data.

Si considera come inizio del termine di tre anni per i casi di cui al punto (i) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Berna il 3 giugno 1988 è abrogata. Tuttavia, le disposizioni della Convenzione del 1988 continueranno ad essere applicate agli anni e periodi fiscali terminati a decorrere dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione entrano in vigore.

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via di-

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

plomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile nei due Stati contraenti: a)

alle imposte riscosse alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 10 luglio 2014, in due esemplari in lingua tedesca, islandese e inglese ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo dell'Islanda:

Fabrice Filliez

Einar Gunnarsson

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Islanda, all'atto della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 3 cpv. 1 lett. j Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo: a)

in Islanda, la legge sulle pensioni, n. 129/1997;

b)

in Svizzera, tutti i piani e le istituzioni secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata.

2. Ad art. 4 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4, resta inteso che, l'espressione «residente di una Parte contraente» comprende: a)

istituzioni di previdenza stabilite in questo Stato, e

b)

organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o vari di questi scopi) e che sono residenti in uno Stato secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o tutti i loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.

3. Art. 10 cpv. 3 lett. a Se la durata minima di detenzione di cui alla lettera a del paragrafo 3 dell'articolo 10 al momento del pagamento dei dividendi non è stata rispettata e pertanto l'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 è stata trattenuta in occasione del pagamento e

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

la durata minima di detenzione è stata rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi è autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.

4. Ad art. 10, 11, 12 e 21 a)

Gli articoli 10, 11, 12 e 21 non si applicano ai redditi risultanti da un'operazione, da una parte di operazione o da una sequenza di operazioni oppure incassati da un ente, se lo scopo principale della conclusione di queste o dell'istituzione dell'ente consiste nel beneficiare dei vantaggi degli articoli 10, 11, 12 e 21 e se, facendo astrazione dell'operazione, della parte di operazione o della sequenza di operazioni oppure dell'ente, tali redditi sarebbero imputati a una persona non residente in alcuno dei due Stati contraenti.

b)

Il paragrafo 3 dell'articolo 10 non si applica ai dividendi risultanti da un'operazione, da una parte di operazione o da una sequenza di operazioni oppure incassati da un ente, se lo scopo principale della conclusione di queste o dell'istituzione dell'ente consiste nel beneficiare dei vantaggi del paragrafo 3 dell'articolo 10 e se, facendo astrazione dell'operazione, della parte di operazione o della sequenza di operazioni oppure dell'ente, tali dividendi sarebbero imputati a una persona che non soddisfa le condizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 in merito a tali dividendi.

c)

Se, facendo astrazione dell'operazione, della parte di operazione o della sequenza di operazioni oppure dell'ente, i redditi sarebbero imputati a una persona che, in base a una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in base a un altro accordo, trarrebbe in relazione a tali redditi vantaggi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, allora lo scopo principale dell'operazione, della parte di operazione o della sequenza di operazioni oppure dell'ente non consiste nel beneficiare dei vantaggi degli articoli 10, 11, 12 e 21.

5. Ad art. 18 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all'articolo 18 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

6. Ad art. 18 e 24 Con riferimento agli articoli 18 e 24 i contributi pagati da o per conto di una persona che presta servizi in uno Stato contraente, a un'istituzione di previdenza o a un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell'imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza.

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Doppia imposizione. Convenzione con l'Islanda

7. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 26 della Convenzione: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste, (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b del paragrafo contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

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Fatto a Berna, il 10 luglio 2014, in due esemplari in lingua tedesca, islandese e inglese ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo dell'Islanda:

Fabrice Filliez

Einar Gunnarsson

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