Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati

Progetto

(Modifica del Codice penale, del diritto penale minorile, del Codice di procedura penale e della procedura penale militare) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 7 novembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 20142, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale3 Art. 92a Diritto d'informazione

La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20074 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l'autorità d'esecuzione li informi di quanto segue:

1

a.

del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione per quanto diverga dall'esecuzione ordinaria, dell'interruzione dell'esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura;

b.

senza indugio, dell'evasione o del successivo arresto del condannato.

2 L'autorità d'esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.

1 2 3 4

FF 2014 833 FF 2014 855 RS 311.0 RS 312.5

2013-2895

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Diritto d'informazione delle vittime di reati. LF

Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso qualora siffatta informazione esponesse il condannato a un serio pericolo.

3

Se l'autorità d'esecuzione accoglie la domanda, rende attento l'avente diritto all'informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all'aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell'articolo 9 LAV.

4

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il diritto d'informazione di cui all'articolo 92a si applica anche all'esecuzione ordinata secondo il diritto anteriore.

2. Legge federale del 20 giugno 20035 sul diritto penale minorile Art. 1 cpv. 2 lett. ibis A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:

2

ibis. l'articolo 92a (Diritto d'informazione);

3. Codice di procedura penale6 Art. 305, rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lettera d Informazione della vittima e annuncio dei casi 2

Nella stessa occasione informano inoltre la vittima in merito a: d.

5 6

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il diritto di cui all'articolo 92a CP di esigere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.

RS 311.1 RS 312.0

Diritto d'informazione delle vittime di reati. LF

4. Procedura penale militare del 23 marzo 19797 Art. 56 cpv. 2 2 La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l'imputato a un serio pericolo.

Art. 84b, rubrica, nonché cpv. 1 lett. d Informazione della vittima e comunicazione 1

Alla prima occasione, l'autorità informa la vittima in merito a: d.

il diritto di cui all'articolo 92a CP di esigere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 322.1

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