Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese

Disegno

(Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 102 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20142, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

approvvigionamento economico: approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale;

b.

situazione di grave penuria: forte minaccia per l'approvvigionamento economico del Paese, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici o di forti perturbazioni dell'approvvigionamento economico del Paese;

c.

settori specializzati: unità organizzative composte da specialisti dell'economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricate dell'esecuzione della presente legge;

d.

immissione in commercio: cessione a titolo gratuito o oneroso di beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie.

Art. 3 1

Principi

L'approvvigionamento economico del Paese è compito dell'economia.

Se l'economia non può garantire l'approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria, la Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure necessarie.

2

1 2

RS 101 FF 2014 6105

2014-1710

6169

Legge sull'approvvigionamento del Paese

L'economia e l'ente pubblico collaborano. Prima di emanare disposizioni d'esecuzione occorre verificare se è possibile garantire l'approvvigionamento economico del Paese mediante misure volontarie prese dall'economia.

3

Art. 4

Beni e servizi d'importanza vitale

Sono considerati d'importanza vitale i beni e i servizi che, direttamente o nell'ambito di processi economici, sono necessari per ovviare a situazioni di grave penuria.

1

2

3

Sono beni d'importanza vitale segnatamente: a.

i vettori energetici e tutti i mezzi necessari per la produzione e l'esercizio;

b.

le derrate alimentari, gli alimenti per animali e gli agenti terapeutici;

c.

gli altri beni indispensabili di uso quotidiano;

d.

le materie prime e le materie ausiliarie per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato.

Sono servizi d'importanza vitale segnatamente: a.

i servizi di trasporto e di logistica;

b.

i servizi d'informazione e di comunicazione;

c.

il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia;

d.

la garanzia del traffico dei pagamenti;

e.

la costituzione di scorte e l'immagazzinamento.

I servizi d'importanza vitale comprendono anche i mezzi d'esercizio e le risorse necessari alla loro fornitura.

4

Capitolo 2: Misure preparatorie Sezione 1: Disposizioni generali Art. 5

Mandato

Il Consiglio federale incarica i settori specializzati di prendere le misure preparatorie necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese nel caso di una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente.

1

I settori specializzati provvedono affinché le misure preparatorie non provochino una distorsione della concorrenza.

2

Se le misure volontarie prese dall'economia non sono sufficienti, il Consiglio federale può obbligare le imprese che hanno un'importanza particolare per l'approvvigionamento economico del Paese a prendere disposizioni per garantire la loro capacità di produzione, trasformazione e fornitura, e segnatamente a preparare misure tecniche e amministrative.

3

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Legge sull'approvvigionamento del Paese

4 Sono fatte salve le attività di altre autorità destinate a garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.

Art. 6

Accordi settoriali

Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale a un accordo settoriale concluso dall'economia al fine di garantire l'approvvigionamento economico del Paese in vista di situazioni di grave penuria se: a.

una maggioranza qualificata delle imprese del pertinente ramo economico ha approvato l'accordo;

b.

l'accordo è conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di approvvigionamento;

c.

l'accordo garantisce l'uguaglianza giuridica, non viola disposizioni cogenti del diritto federale e cantonale e non porta durevolmente pregiudizio agli interessi di altri rami economici; e

d.

l'accordo porterà verosimilmente un considerevole beneficio a tutta l'economia.

Sezione 2: Costituzione di scorte Art. 7

Principi

Il Consiglio federale può subordinare determinati beni d'importanza vitale al regime delle scorte obbligatorie.

1

L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) conclude con le imprese interessate un contratto concernente la costituzione di scorte di beni di questo genere.

2

Se un contratto non è concluso in tempo utile, l'UFAE ne impone la conclusione mediante decisione. Il Consiglio federale può inoltre imporre l'obbligo del permesso per l'importazione di beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie.

3

Art. 8

Obbligo di concludere un contratto

Ogni impresa che importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta beni d'importanza vitale è tenuta a concludere un contratto.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce la cerchia delle imprese interessate.

L'UFAE può esonerare dall'obbligo di concludere un contratto le imprese che contribuirebbero soltanto in misura minima a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

3

Art. 9

Copertura del fabbisogno, quantitativi e qualità

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, per ogni bene d'importanza vitale subordinato dal Consiglio federale al 6171

Legge sull'approvvigionamento del Paese

regime delle scorte obbligatorie, il fabbisogno da coprire o i quantitativi e la qualità per un periodo determinato.

Art. 10

Contratto per scorte obbligatorie

Il contratto per scorte obbligatorie disciplina segnatamente: a.

la natura e il quantitativo della merce depositata;

b.

il deposito, il trattamento, la sorveglianza, il controllo e il rinnovo della merce;

c.

il luogo di deposito;

d.

il finanziamento e l'assicurazione;

e.

la copertura dei costi di deposito e delle perdite di prezzo, peso o qualità che possono intervenire durante il deposito.

f.

un'eventuale trasmissione a terzi dell'obbligo di costituire scorte;

g.

un eventuale obbligo di partecipare all'alimentazione del fondo di garanzia (art. 16);

h.

un'eventuale pena convenzionale (art. 41).

Art. 11

Scorte obbligatorie

Le imprese che si sono impegnate per contratto a costituire scorte obbligatorie devono allestire una scorta.

1

Se l'obbligo di costituire scorte viene trasferito parzialmente o interamente a un terzo qualificato, l'UFAE conclude con quest'ultimo un contratto separato per la costituzione di scorte obbligatorie per i corrispondenti quantitativi.

2

3 Se l'utilizzazione delle capacità esistenti o la costruzione di depositi o impianti destinati al deposito di scorte obbligatorie richiedono un'espropriazione, il DEFR rilascia il diritto d'espropriazione. La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 19303 sull'espropriazione.

Art. 12

Proprietà delle scorte obbligatorie

Le merci depositate devono essere di proprietà del depositario delle scorte obbligatorie.

1

Le merci su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere integrate in una scorta obbligatoria unicamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all'occorrenza, nei confronti del mutuante.

2

3

RS 711

6172

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Art. 13

Modifica e soppressione di scorte obbligatorie

Le scorte obbligatorie possono essere modificate o soppresse soltanto con l'accordo scritto dell'UFAE; è fatta salva la liberazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera f.

1

Prima di modificare o di sopprimere la propria scorta obbligatoria, il depositario deve rimborsare proporzionalmente il mutuo garantito dalla Confederazione e adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 16).

2

Se il depositario di una scorta obbligatoria non può rimborsare il mutuo né adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia, l'UFAE può esigere adeguate garanzie come compensazione.

3

Art. 14

Costituzione di scorte complementari

Le imprese possono convenire con l'UFAE di costituire scorte, per quantitativi determinati e di qualità determinata, di beni d'importanza vitale che il Consiglio federale non ha subordinato al regime delle scorte obbligatorie.

1

2

Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia.

In caso di misure di intervento economico le imprese possono utilizzare almeno la metà di tali scorte per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela.

3

Art. 15

Scorte della Confederazione

Se le imprese non sono in grado o sono solo parzialmente in grado di costituire scorte di beni d'importanza vitale, la Confederazione può costituire proprie scorte.

Sezione 3: Fondo di garanzia Art. 16

Costituzione di fondi di garanzia

Se rami economici costituiscono fondi di garanzia sotto forma di patrimoni separati privati a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle merci delle scorte obbligatorie, questi fondi devono essere amministrati da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest'ultimo.

1

La costituzione, l'amministrazione, l'adeguamento e la soppressione di un fondo di garanzia nonché gli statuti degli enti privati devono essere approvati dal DEFR.

2

Se il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie impone agli assoggettati all'obbligo di costituire scorte di contribuire ad alimentare il fondo di garanzia e di diventare membri dell'ente che lo amministra, quest'ultimo è tenuto ad accettare come membri gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte.

3

Gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte esonerati da tale obbligo in virtù dell'articolo 8 capoverso 3 sono tenuti ad alimentare il fondo di garanzia come le altre imprese.

4

6173

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Art. 17 1

Vigilanza

L'UFAE vigila sui fondi di garanzia e sugli enti incaricati di amministrarli.

Se i mezzi finanziari di un fondo di garanzia non sono usati conformemente al loro scopo o i contributi riscossi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l'UFAE ordina gli adeguamenti necessari.

2

Art. 18

Rispetto degli impegni internazionali

Per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può stabilire un limite massimo per i contributi al fondo di garanzia riscossi all'importazione.

1

Se accordi internazionali impongono una riduzione dell'imposizione doganale e pertanto l'importo massimo dei contributi al fondo di garanzia deve essere diminuito, il Consiglio federale stabilisce l'entità della diminuzione. Nel farlo tiene conto degli obiettivi dell'approvvigionamento economico del Paese e, in particolare, di una sufficiente dotazione del fondo di garanzia.

2

Sezione 4: Finanziamento della costituzione di scorte, tasse e garanzie Art. 19

Finanziamento delle merci

La Confederazione accorda alle banche mutuanti garanzie per finanziare le scorte obbligatorie e le scorte complementari.

Art. 20

Assunzione dei costi da parte della Confederazione

Se i mezzi del fondo di garanzia non sono sufficienti per finanziare le spese di deposito e il deprezzamento delle merci delle scorte obbligatorie, gli enti privati (art. 16) devono adottare le misure necessarie.

1

Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 nonché con le misure ordinate dall'UFAE in virtù dell'articolo 17 capoverso 2, la Confederazione può assumere, integralmente o in parte, i costi non coperti.

2

Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'assunzione parziale o integrale dei costi.

3

Art. 21

Imposte e altre tasse pubbliche

Nella tassazione delle imposte dirette riscosse dalla Confederazione e dai Cantoni sui beni oggetto di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie sono ammesse le seguenti rettifiche di valore:

1

a.

6174

per le scorte obbligatorie (art. 8): al massimo il 50 per cento del prezzo di base;

Legge sull'approvvigionamento del Paese

b.

per le scorte complementari (art. 14): al massimo l'80 per cento del prezzo d'acquisto o di produzione; se il prezzo effettivo della merce è inferiore, esso serve da base per calcolare la rettifica di valore.

La tassazione delle riserve latenti risultanti dalle rettifiche di valore di cui al capoverso 1 avviene al momento della loro liquidazione.

2

Qualora in seguito a una modifica del contratto effettuata dall'UFAE le riserve non siano più subordinate alla costituzione di scorte obbligatorie, la liquidazione della rettifica di valore non più ammissibile può essere ripartita in modo lineare su tre periodi fiscali al massimo. Se liquida volontariamente la rettifica di valore, il depositario della scorta obbligatoria non ha il diritto di procedere a una ripartizione.

3

4

La costituzione di scorte obbligatorie non soggiace ad alcuna tassa di bollo.

Art. 22

Garanzie

Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare una scorta obbligatoria, la scorta e le pretese di risarcimento le servono quali garanzie.

Se il quantitativo della scorta obbligatoria è inferiore a quanto stabilito, tutte le merci dello stesso genere appartenenti al depositario sono considerate scorta obbligatoria.

1

Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali, e le pretese di risarcimento non sono opponibili al diritto della Confederazione di separarsi dalla massa o al suo diritto di pegno. È fatta eccezione per il diritto di ritenzione di cui i proprietari di depositi possono prevalersi per garantire i loro crediti ai sensi dell'articolo 485 del Codice delle obbligazioni4.

2

Art. 23

Diritto di separarsi dalla massa

Se la Confederazione o un'impresa terza assume gli obblighi contratti dal proprietario della scorta obbligatoria per beneficiare di un mutuo garantito (art. 19), la Confederazione o l'impresa terza diventa direttamente proprietaria della scorta obbligatoria e subentra nelle eventuali pretese di risarcimento del proprietario, se:

1

a.

il proprietario di una scorta obbligatoria è dichiarato in fallimento;

b.

il fallimento è differito conformemente agli articoli 725a, 764, 820 o 903 del Codice delle obbligazioni5 o all'articolo 84a del Codice civile6; o

c.

al proprietario della scorta obbligatoria è stata concessa la moratoria concordataria o straordinaria.

Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione è superiore all'importo che la Confederazione o l'impresa terza può esigere per il mutuo assunto, la Confederazione o l'impresa terza deve innanzitutto adempiere gli obblighi del proprietario della scorta obbligatoria verso il fondo di garanzia. L'eccedenza

2

4 5 6

RS 220 RS 220 RS 210

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Legge sull'approvvigionamento del Paese

dev'essere versata alla massa oppure, nel caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore.

Se, dedotte tutte le spese, la Confederazione o l'impresa terza non è interamente tacitata con le merci che ha ritirato o realizzato in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa, essa partecipa al fallimento o al concordato. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito rimunerato d'interesse e imprescrittibile.

3

Art. 24

Diritto di pegno

Se contro il proprietario di una scorta obbligatoria è avviata l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria, nonché per eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è creditrice in primo rango, non partecipante all'esecuzione, per i crediti garantiti.

1

2 Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria succedono immediatamente a quelle della Confederazione e, se del caso, a quelle del fondo di garanzia.

Le pretese di terzi sulle scorte obbligatorie o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.

3

Art. 25

Azione revocatoria

Le pretese revocatorie fondate sugli articoli 285­292 della legge federale dell'11 aprile 18897 sull'esecuzione e sul fallimento che derivano da decisioni concernenti merci sulle quali la Confederazione o un'impresa terza ha un diritto di separarsi dalla massa secondo l'articolo 23 o un diritto di pegno secondo l'articolo 24, possono essere cedute a un creditore unicamente se la Confederazione o l'impresa terza ha rinunciato a far valere le pretese.

Sezione 5: Sfruttamento delle risorse indigene Art. 26

Silvicoltura

Il Consiglio federale può ordinare un maggior sfruttamento delle foreste per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.

1

Se è istituito un fondo di compensazione per coprire le spese derivanti dal maggior sfruttamento, il Consiglio federale può prevedere che anche le aziende forestali che non partecipano al fondo versino dei contributi qualora il fondo:

2

7

a.

sia amministrato da un ente rappresentativo;

b.

non sia attivo nei settori della produzione, della lavorazione o della vendita del legno e dei prodotti del legno.

RS 281.1

6176

Legge sull'approvvigionamento del Paese

I contributi di cui al capoverso 2 non devono servire a finanziare l'amministrazione del fondo.

3

Art. 27

Approvvigionamento di acqua

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

Art. 28

Superfici idonee per l'agricoltura

La Confederazione provvede a conservare sufficienti superfici coltive idonee, in particolare per l'avvicendamento delle colture, in modo da garantire una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese in situazioni di grave penuria.

Capitolo 3: Misure d'intervento economico contro situazioni di grave penuria Art. 29

Prescrizioni riguardanti i beni d'importanza vitale

Nel caso di una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni d'importanza vitale.

1

2

3

Può emanare prescrizioni concernenti: a.

l'acquisto, la distribuzione, l'utilizzo e il consumo;

b.

la limitazione dell'offerta;

c.

la trasformazione e l'adeguamento della produzione;

d.

l'utilizzo, il recupero e il riciclaggio di materie prime;

e.

l'incremento delle scorte;

f.

la liberazione delle scorte obbligatorie e di altre scorte;

g.

l'obbligo di fornitura;

h.

la promozione delle importazioni;

i.

la limitazione delle esportazioni.

Se necessario, può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.

Art. 30

Prescrizioni riguardanti i servizi d'importanza vitale

Nel caso di una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in servizi d'importanza vitale.

1

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Legge sull'approvvigionamento del Paese

2

3

Può emanare prescrizioni concernenti: a.

la salvaguardia, l'esercizio, l'utilizzazione e la messa in servizio di infrastrutture per le imprese attive nell'approvvigionamento energetico, nell'informazione, nella comunicazione e nella logistica dei trasporti nonché nei mezzi di trasporto;

b.

l'estensione, la limitazione o il divieto di singole prestazioni;

c.

l'obbligo di fornire prestazioni.

Se necessario, può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.

Art. 31

Sorveglianza dei prezzi e prescrizioni sui margini

Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza dei prezzi per i beni e i servizi d'importanza vitale oggetto di misure d'intervento economico.

1

2

Può emanare prescrizioni per limitare i margini su tali beni e servizi.

È fatta salva l'applicazione di prescrizioni sulla regolamentazione dei prezzi per determinati beni e servizi in virtù di altri atti normativi.

3

Art. 32

Inapplicabilità di alcune disposizioni

Per la durata di validità delle misure d'intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi.

Tali disposizioni sono elencate nell'allegato 1.

1

Le disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili unicamente se sono contrarie a misure prese conformemente alla presente legge.

2

La dichiarazione di inapplicabilità non deve avere alcun effetto irreversibile o che superi la durata delle misure prese.

3

Il Consiglio federale può completare l'elenco delle disposizioni di cui all'allegato 1 se una situazione di grave penuria è già sopraggiunta o è imminente.

4

Capitolo 4: Promozione, indennità e assicurazioni Art. 33

Promozione di misure da parte di imprese di diritto privato o pubblico

La Confederazione può promuovere, nell'ambito dei mezzi stanziati, misure prese da imprese di diritto privato o pubblico per garantire l'approvvigionamento economico del Paese, se tali misure:

1

a.

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nell'ambito dei preparativi in vista di una situazione di grave penuria, contribuiscono a rafforzare considerevolmente i sistemi di approvvigionamento e le infrastrutture d'importanza vitale; o

Legge sull'approvvigionamento del Paese

b.

nel caso di una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, contribuiscono considerevolmente all'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.

Il Consiglio federale stabilisce le misure che possono essere promosse, l'importo degli aiuti finanziari e delle garanzie nonché le condizioni per la promozione. A tale riguardo tiene conto degli interessi dell'approvvigionamento del Paese, dell'efficacia delle singole misure rispetto ai costi e degli interessi delle imprese.

2

Art. 34

Garanzie per l'acquisto di mezzi di trasporto

Il Consiglio federale può accordare garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto, qualora: a.

i mezzi di trasporto siano d'importanza vitale per l'approvvigionamento economico del Paese;

b.

i mezzi di trasporto siano registrati o immatricolati in Svizzera; e

c.

l'acquisto dei mezzi di trasporto non sia già promosso finanziariamente dalla Confederazione in base ad altri atti normativi.

Art. 35

Garanzie relative ai mezzi di trasporto

Il mezzo di trasporto, compresi i relativi mezzi e documenti d'esercizio (accessori) nonché le pretese di risarcimento servono alla Confederazione quali garanzie non appena essa abbia dato la sua promessa di garanzia. Qualora esista un registro pubblico, il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev'esservi annotato d'ufficio.

1

Se la Confederazione ha adempiuto la sua promessa di garanzia, ha un diritto di separarsi dalla massa sul mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché sulle pretese di risarcimento e, in caso di pignoramento, un diritto di pegno prioritario sino all'importo della garanzia.

2

Le disposizioni concernenti il diritto di separazione e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 23­25) si applicano per analogia.

3

4 L'UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è insufficiente o dubbio per coprire il diritto di credito.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della concessione di una garanzia e delle esigenze tecniche dei mezzi di trasporto.

5

Art. 36

Indennità

La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 29­31, se: 1

a.

le misure devono essere attuate rapidamente; e

b.

le imprese subiscono un significativo svantaggio che non è ragionevolmente esigibile da parte loro.

6179

Legge sull'approvvigionamento del Paese

2

Il Consiglio federale stabilisce il quadro delle indennità.

L'UFAE stabilisce, nel singolo caso, l'importo delle indennità e le condizioni cui sottostanno. A tale proposito tiene conto in particolare degli interessi delle imprese all'adozione delle misure e dei vantaggi che esse ne traggono.

3

Art. 37

Assicurazione e riassicurazione

1

La Confederazione può accordare una copertura d'assicurazione e di riassicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per: a.

i beni e i servizi d'importanza vitale;

b.

i mezzi di trasporto d'importanza vitale;

c.

i depositi.

Può accordare una copertura d'assicurazione contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo.

2

Il Consiglio federale disciplina l'estensione e il campo d'applicazione della copertura d'assicurazione e di riassicurazione e stabilisce il momento dell'entrata in vigore di queste assicurazioni e della concessione della copertura.

3

La Confederazione accorda una copertura secondo i principi in uso nelle assicurazioni private e contro pagamento di un premio. Può derogare a questi principi unicamente se essi rendono impossibile la copertura assicurativa necessaria per l'approvvigionamento economico del Paese.

4

L'UFAE stabilisce nel contratto d'assicurazione l'importo dei premi e le condizioni applicabili. Il premio è calcolato in particolare in funzione dei rischi, dell'estensione della copertura e della durata dell'assicurazione.

5

Per gli aspetti tecnici dell'assicurazione è possibile ricorrere a istituti assicurativi privati ammessi in Svizzera.

6

I premi e i mezzi sono iscritti nel conto annuale della Confederazione e impiegati in modo vincolato per la copertura dei danni. Sui mezzi a destinazione vincolata è corrisposto un interesse.

7

Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per coprire i danni, la Confederazione anticipa la somma mancante prelevandola dai suoi mezzi finanziari generali.

L'anticipo è rimborsato con i proventi dei premi.

8

Capitolo 5: Misure amministrative Art. 38

Mezzi coercitivi

In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, delle sue ordinanze d'esecuzione, di decisioni o di contratti, l'UFAE può:

6180

Legge sull'approvvigionamento del Paese

a.

ordinare esecuzioni sostitutive a spese dell'obbligato;

b.

ordinare sequestri cautelari;

c.

ritirare permessi d'importazione o rifiutarne il rilascio; e

d.

imporre restrizioni in materia di fornitura e di acquisto e ridurre le attribuzioni.

Art. 39

Restituzione e devoluzione alla Confederazione di merci illecitamente ottenute e di vantaggi pecuniari indebitamente concessi

A prescindere dalla punibilità dell'atto, può essere chiesta la restituzione degli aiuti finanziari se sono stati concessi a torto o se l'impresa, nonostante diffida, disattende gli obblighi che le sono stati imposti.

1

Le merci e i profitti pecuniari conseguiti o concessi in seguito a una violazione della presente legge, delle sue disposizioni d'esecuzione, di decisioni o di contratti sono devoluti alla Confederazione a prescindere dalla punibilità dell'atto.

2

Se l'impresa non possiede più le merci o i profitti pecuniari dai quali ha conseguito l'illecito profitto, la Confederazione ha una pretesa di risarcimento nei confronti di tale impresa equivalente al valore dell'illecito profitto.

3

I terzi che, senza colpa propria, sono stati lesi dal comportamento delle persone tenute alla restituzione, possono esigere dall'UFAE la parte loro spettante delle merci e dei profitti illeciti confiscati.

4

La restituzione e la devoluzione ai sensi della presente disposizione prevalgono sulla confisca ai sensi degli articoli 70­72 del Codice penale8.

5

Art. 40 1

Decisione in materia di misure amministrative

L'UFAE adotta le misure previste negli articoli 38 e 39 mediante decisione.

I terzi lesi secondo l'articolo 39 capoverso 4 assumono una parte proporzionale delle spese derivanti alla Confederazione da un'azione di restituzione di merci o profitti pecuniari da essa promossa. L'UFAE ne stabilisce l'importo mediante decisione.

2

Art. 41

Pene convenzionali

L'UFAE fissa nel singolo caso l'importo della pena convenzionale da riscuotere entro i limiti previsti dal contratto.

1

Se la pena convenzionale non è riconosciuta o l'importo richiesto è contestato, l'UFAE sottopone la questione al giudizio del Tribunale amministrativo federale.

2

3

8

L'inflizione di una pena convenzionale non libera dagli obblighi contrattuali.

RS 311.0

6181

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Art. 42

Prescrizione

Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 39 e 41 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui le autorità federali competenti hanno avuto notizia dei fatti da cui sono nate, ma al più tardi in cinque anni dal giorno in cui sono nate.

Se la pretesa nasce da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

1

Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione; esso è sospeso fintanto che l'impresa di cui si tratta non può essere escussa in Svizzera.

2

Le pretese che possono essere fatte valere da terzi lesi ai sensi dell'articolo 39 capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui questi hanno avuto notizia della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in cinque anni dalla confisca.

3

Capitolo 6: Rimedi giuridici Art. 43

Opposizione

Le decisioni fondate sugli articoli 29­31 o sulle relative disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante opposizione.

1

L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'autorità di decisione entro cinque giorni dalla notifica della decisione. Deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.

2

Art. 44

Ricorso

Le decisioni prese dalle organizzazioni dell'economia (art. 58) possono essere impugnate mediante ricorso all'UFAE.

1

Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

2

I ricorsi contro decisioni fondate sugli articoli 29­31 o sulle relative disposizioni d'esecuzione devono essere interposti entro cinque giorni. Non hanno effetto sospensivo.

3

Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

4

Art. 45

Procedimento su azione

Il Tribunale amministrativo federale decide su azione in merito alle controversie opponenti: a.

le parti ai contratti di diritto pubblico conformemente alla presente legge;

b.

i depositari di scorte obbligatorie e le organizzazioni incaricate di costituire scorte obbligatorie.

6182

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Art. 46

Tribunali civili

I tribunali civili giudicano in merito alle controversie concernenti: a.

il diritto della Confederazione di separarsi dalla massa e il suo diritto di pegno sulle scorte obbligatorie e sui mezzi di trasporto;

b.

eventuali pretese di risarcimento e azioni revocatorie della Confederazione (art. 23­25 e 35).

Capitolo 7: Disposizioni penali Art. 47

Infrazioni alle misure prese per l'approvvigionamento economico del Paese

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a.

contravviene alle prescrizioni sulle misure emanate conformemente agli articoli 5 capoverso 3, 26 capoverso 1, 27, 29 capoverso 1, 30 capoverso 1 e 31 capoverso 2;

b.

nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo non si attiene a una decisione fondata sulla presente legge o sulle sue disposizioni d'esecuzione;

c.

nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo viola un contratto che ha concluso e che è fondato sulla presente legge o sulle sue disposizioni d'esecuzione.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 48

Violazione dell'obbligo di informare

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque fornisce indicazioni inveritiere o incomplete mentre è tenuto a fornire informazioni in virtù dell'articolo 62, di una disposizione d'esecuzione che ne deriva, di una decisione o di un contratto.

Art. 49

Truffa in materia di prestazioni e di tasse

Gli articoli 14­16 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo si applicano alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e alla soppressione di documenti. La pena è tuttavia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

9

RS 313.0

6183

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Art. 50

Ricettazione

Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere sia stata ottenuta da un terzo mediante un atto punibile ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

1

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

2

Art. 51

Favoreggiamento

Chiunque, nel corso di un procedimento penale per violazione degli articoli 47­50, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da siffatta infrazione, è punito con la pena applicabile all'autore.

1

Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di una misura adottata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2

3 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può attenuare la pena o prescindere da essa.

Art. 52

Diffusione di voci infondate

Chiunque, in caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, esprime o divulga intenzionalmente, nell'intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti, affermazioni infondate o false riguardanti misure vigenti o imminenti nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 53 1

Perseguimento penale

I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni alla presente legge.

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue e giudica le infrazioni alle prescrizioni della presente legge concernenti l'obbligo del permesso d'importazione (art. 7 cpv. 3) e la limitazione delle importazioni (art. 29 cpv. 1 lett. i).

2

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'AFD, si applica la pena comminata per l'infrazione più grave. L'AFD può aumentare adeguatamente la pena.

3

Art. 54

Qualità di parte dell'UFAE

Nel procedimento, l'UFAE può assumere i diritti dell'accusatore privato e impugnare il decreto d'accusa con opposizione scritta. Il pubblico ministero comunica all'UFAE l'avvio di una procedura preliminare.

6184

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Capitolo 8: Esecuzione Art. 55

Principio

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e prende le misure necessarie.

1

Stabilisce i singoli settori specializzati. Questi ultimi possono avere segreterie a tempo pieno.

2

Per rimediare a gravi situazioni di penuria, può delegare a titolo cautelare al DEFR la competenza di liberare le scorte obbligatorie.

3

Può autorizzare l'UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 29­31.

4

5 Si adopera per informare in modo adeguato la popolazione, le imprese e le autorità sulla situazione dell'approvvigionamento ed emana raccomandazioni per accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento.

Art. 56

Delegato all'approvvigionamento economico del Paese

Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese. Il delegato proviene dall'economia.

1

2

Il delegato dirige a titolo accessorio l'UFAE e i settori specializzati.

Art. 57

Cantoni

I Cantoni emanano le prescrizioni organizzative per l'esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.

1

Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.

2

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest'ultimo.

3

Art. 58

Organizzazioni dell'economia

Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare: a.

attività di controllo e di sorveglianza;

b.

osservazioni del mercato e analisi;

c.

attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e d'intervento.

Il Consiglio federale può delegare alcuni compiti d'esecuzione relativi alla tenuta di scorte a enti privati che amministrano i fondi di garanzia.

2

3

L'UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti.

6185

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Art. 59

Cooperazione internazionale

Per garantire l'approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti:

1

a.

lo scambio di informazioni e la cooperazione;

b.

la partecipazione a consessi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell'approvvigionamento;

c.

la preparazione, l'impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento.

Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di penuria.

2

Art. 60

Osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e rilevazioni statistiche

Il Consiglio federale osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordina le rilevazioni statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.

1

Al riguardo, si fonda sulle rilevazioni effettuate da altre autorità e dall'economia.

Garantisce che la rilevazione e il trattamento dei dati statistici non provochino distorsioni della concorrenza.

2

Art. 61

Obbligo di mantenere il segreto

Chi collabora all'esecuzione della presente legge è tenuto al segreto.

Art. 62

Obbligo di informare

Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e alle organizzazioni dell'economia tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione i documenti necessari e a permettere loro l'accesso ai propri locali e fondi.

1

2

L'articolo 169 del Codice di procedura penale10 si applica per analogia.

Nonostante l'obbligo del segreto, l'AFD mette gli atti e i dati a disposizione dell'UFAE, dei settori specializzati, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e delle organizzazioni dell'economia, sempre che questo sia indispensabile per l'esecuzione della presente legge.

3

10

RS 312.0

6186

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 63

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 64

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6187

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Allegato 1 (art. 32 cpv. 1 e 4)

Inapplicabilità delle disposizioni di altri atti normativi Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni di leggi federali: 1.

11

l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale.

RS 741.01

6188

Legge sull'approvvigionamento del Paese

Allegato 2 (art. 63)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale dell'8 ottobre 198212 sull'approvvigionamento economico del Paese è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale Art. 83 lett. j Il ricorso è inammissibile contro: j.

le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in caso di situazioni di grave penuria;

2. Legge federale del 14 dicembre 199014 sull'imposta federale diretta Art.5 cpv. 1 lett. f Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

1

f.

ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

Art. 97 Le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni conforme12 13 14

RU 1983 931, 1992 288, 1995 1018 1794, 1996 3371, 2001 1439, 2006 2197, 2010 1881 RS 173.110 RS 642.11

6189

Legge sull'approvvigionamento del Paese

mente agli articoli 83­86; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

3. Legge federale del 14 dicembre 199015 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 4 cpv. 2 lett. f Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

2

f.

ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

Art. 35 cpv. 1 lett. h Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

1

h.

i lavoratori per il salario o altre rimunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile e di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare;

4. Legge federale del 23 settembre 195316 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 6 cpv. 1 Il Consiglio federale può prendere tutte le misure necessarie per evitare che l'uso della bandiera svizzera sul mare comprometta la sicurezza e la neutralità della Confederazione o provochi complicazioni internazionali.

1

15 16

RS 642.14 RS 747.30

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Legge sull'approvvigionamento del Paese

5. Legge federale del 7 ottobre 195917 sul registro aeronautico Art. 5 lett. e Nel registro aeronautico possono essere annotati: e.

17 18

la separazione dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione conformemente all'articolo 35 della legge del ...18 sull'approvvigionamento del Paese.

RS 748.217.1 RS ...; FF 2014 6169

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Legge sull'approvvigionamento del Paese

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