Legge federale sull'imposizione degli utili di persone giuridiche con scopi ideali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20141, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 66a

Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili conseguiti da persone giuridiche con scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 26a

Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili conseguiti da persone giuridiche con scopi ideali non sono imponibili se non superano un ammontare determinato dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali.

Art. 72s

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell'articolo 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

1

2 Scaduto tale termine, l'articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Al riguardo si applica l'ammontare di cui all'articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta.

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FF 2014 4655 RS 642.11 RS 642.14 RS 642.11

2014-0212

4669

Imposizione degli utili di persone giuridiche con scopi ideali. LF

II 1

La presente legge sottostą a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4670