Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 1o novembre 2013, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Ospedale universitario di Basilea, concernente la domanda del 26 settembre 2013 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Responsabile per la ricerca da autorizzare all'Ospedale universitario di Basilea, è l'incaricata della protezione dei dati, Martina Strub Meier, avvocatessa (LL.M).

Non vi sono altri cambiamenti in rispetto al dispositivo dell'autorizzazione originaria.

2. Durata dell'autorizzazione La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Le mutazioni elencate qui di seguito, che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione, devono essere notificate immediatamente alla Commissione peritale: ­

avvicendamento dell'incaricata della protezione dei dati;

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modifica dell'amministrazione dei dati

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modifica del regolamento di accesso;

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cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'ospedale.

Dopo la corrispondente notificazione, la Commissione peritale decide se emettere una nuova decisione di autorizzazione completiva.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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2014-0067

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto all'Ospedale universitario di Basilea, e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, previo appuntamento telefonico (031 322 94 94).

28 gennaio 2014

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il Presidente, Rudolf Bruppacher

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