ad 13.467 Iniziativa parlamentare Energia di compensazione. Obbligo di assumere i costi per garantire un approvvigionamento elettrico sicuro Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 marzo 2014 Parere del Consiglio federale del 21 maggio 2014

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 marzo 2014 concernente l'iniziativa parlamentare «Energia di compensazione. Obbligo di assumere i costi per garantire un approvvigionamento elettrico sicuro».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-3193

3405

Parere 1

Situazione iniziale

Il 14 ottobre 2013 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso all'unanimità di elaborare una modifica della legge federale del 23 marzo 20071 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) al fine di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, mantenendo l'attuale imputazione dei costi dell'energia di compensazione. A tal fine essa ha depositato un'iniziativa parlamentare.

La decisione della Commissione è stata sottoposta per approvazione all'omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CAPTE-S), conformemente all'articolo 109 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl). Il 25 ottobre 2013 la CAPTE-S ha esaminato la richiesta dell'iniziativa e l'ha approvata all'unanimità.

In seguito, la CAPTE-N ha elaborato un progetto preliminare di legge.

Il 4 novembre 2013 essa ha approvato il progetto preliminare all'unanimità e lo ha inviato in consultazione.

Il 31 marzo 2014 la CAPTE-N ha preso atto dei pareri pervenuti e ha provveduto ad adeguare il progetto preliminare iniziale. In futuro il concetto di energia di compensazione dovrà essere definito a livello di legge. Si rinuncia a una norma di delega esplicita al Consiglio federale poiché tale principio è già sancito in termini generali nell'articolo 30 capoverso 2 LAEl. Inoltre, si decide anche di stralciare la proposta di integrare i costi della gestione del programma provisionale nel prezzo dell'energia di compensazione, visto che questa soluzione è stata respinta dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Infine, sono state apportate modifiche linguistiche di piccola entità.

La CAPTE-N ha approvato il progetto di legge così rielaborato.

La CAPTE-N è stata coadiuvata nei suoi lavori dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

2

Parere del Consiglio federale

2.1

Valutazione generale

Il Consiglio federale appoggia l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare 13.467 che intende sancire a livello di legge l'obbligo per i gruppi di bilancio di assumere i costi dell'energia di compensazione. L'imputazione individuale dei costi non è una novità, bensì una prassi corrente dal 2009 che finora si basava sugli articoli 15 capoverso 1 lettera b e 26 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 20083 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl). La menzione esplicita a livello di legge (LAEl) di chi è tenuto ad assumere i costi permetterà di garantire la certezza del diritto.

1 2 3

RS 734.7 RS 171.10 RS 734.71

3406

Il Consiglio federale accorda grande importanza al fatto che la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e dell'esercizio della rete in Svizzera potrebbe essere notevolmente compromessa se i gruppi di bilancio non fossero esplicitamente costretti ad assumere i costi dell'energia di compensazione. I costi dell'energia di compensazione non possono essere legati ai corrispettivi per l'utilizzazione della rete. I costi vanno invece imputati in modo individuale ai gruppi di bilancio, poiché altrimenti questi ultimi non sarebbero più incentivati a rispettare il loro programma previsionale e il fabbisogno di energia di regolazione aumenterebbe considerevolmente. La modifica di legge prevista dall'iniziativa parlamentare costituisce quindi una base importante che permetterà di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha criticato l'intenzione di orientare i prezzi dell'energia di compensazione anche ai costi della gestione del programma provisionale. Rinunciando a tale regolamentazione, i costi per la gestione del programma previsionale sono fatturati ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto attraverso le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 15 cpv. 2 lett. a OAEl). A loro volta i gestori di rete hanno la possibilità di trasferire tali costi ai propri consumatori finali. La fatturazione dei costi per la gestione del programma previsionale attraverso le prestazioni di servizio relative al sistema non compromette la sicurezza dell'approvvigionamento. Per questo motivo il Consiglio federale si dichiara d'accordo di stralciare l'espressione «gestione del programma previsionale» nell'articolo 15a del progetto di modifica della LAEl elaborato con l'iniziativa parlamentare 13.467. Di fatto questo stralcio non comporta nessuna modifica materiale. Negli anni 2009­2011 la società nazionale di rete ha coperto i costi della gestione del programma provisionale con le entrate derivanti dall'energia di compensazione e, con l'eccedenza restante, una parte dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema. Se in futuro le entrate derivanti dall'energia di compensazione non serviranno più a coprire i costi relativi alla gestione del programma provisionale, le eccedenze saranno più elevate e, di conseguenza, aumenterà il contributo alla copertura dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

2.2

Valutazione della disposizione transitoria

L'imputazione dei costi dell'energia di compensazione ai gruppi di bilancio è un principio fondamentale dell'attuale ordinamento del mercato, rispecchia le modalità finora in uso per il settore ed è accettato senza obiezioni da tutti i gruppi di bilancio (in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. b OAEl). La disposizione transitoria dovrà garantire che l'imputazione dei costi avvenuta in precedenza mantenga la sua validità e che i gruppi di bilancio non possano chiedere il rimborso dei pagamenti per l'energia di compensazione finora effettuati o quelli che verranno eseguiti sino all'entrata in vigore dell'articolo 15a del progetto di modifica della LAEl elaborato con l'iniziativa parlamentare 13.467. Gli attori interessati e il pubblico devono essere tutelati nella fiducia che essi accordano all'attuale regolamentazione e rispetto alle disposizioni prese in questo ambito. La regolamentazione si fonda sul principio della tutela della buona fede sancito nell'articolo 9 della Costituzione federale4.

4

RS 101

3407

Visto che in materia non è stata pronunciata alcuna sentenza, la disposizione non viola il principio secondo cui una sentenza passata in giudicato è irrevocabile, a meno che non sia oggetto di revisione. La sfera di competenza dei tribunali è pertanto rispettata. Il legislatore istituisce semplicemente una regolamentazione dello stesso tenore, applicabile a tutte le situazioni, che consente di giudicare i casi secondo il diritto anteriore nel quadro di eventuali procedimenti giudiziari futuri. Il principio della tutela della buona fede, concretizzato dal legislatore, potrebbe essere fatto valere anche in pertinenti procedimenti. Per il resto, un tribunale, o nel caso presente il legislatore, accorderebbe maggiore importanza alla tutela della buona fede delle parti nell'ambito delle disposizioni da esse adottate, piuttosto che a una base legale lacunosa.

2.3

Proposte

Il Consiglio federale propone di accettare il progetto di modifica della LAEl elaborato con l'iniziativa parlamentare 13.467.

3408