14.083 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Estonia per evitare le doppie imposizioni del 12 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Estonia per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La vigente Convenzione tra la Svizzera e l'Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio risale all'11 giugno 2002. Essa contiene una disposizione che prevede lo scambio di informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva della Svizzera in merito allo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»), la Svizzera e l'Estonia hanno avviato negoziati per completare la convenzione per evitare le doppie imposizioni con una disposizione conforme all'articolo 26 del Modello OCSE. Oltre all'adozione di una clausola relativa allo scambio di informazioni a fini fiscali conforme allo standard internazionale, la Convenzione è stata adeguata in diversi altri punti alla politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati contraenti e anche al vigente Modello OCSE.

Il Protocollo è stato firmato il 25 agosto 2014 a Tallinn.

I Cantoni e le cerchie interessate dell'economia hanno accolto positivamente la nuova Convenzione.

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Messaggio 1

Considerazioni generali concernenti lo sviluppo della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione e promuovono gli investimenti esteri in Svizzera, contribuendo così al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, a un'imposta alla fonte per quanto possibile bassa su interessi, dividendi e canoni nonché all'eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

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Situazione iniziale, andamento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Svizzera e l'Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio1 (di seguito: «CDI-EST») è stata firmata l'11 giugno 2002 a Berna e non è mai stata oggetto di revisione.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva della Svizzera in merito allo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»), l'Estonia ha chiesto alla Svizzera di completare la CDI-EST con una disposizione conforme all'articolo 26 del Modello OCSE. LA CDI-EST contiene una disposizione che prevede lo scambio di informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Il 25 agosto 2014 è stato firmato a Tallinn un Protocollo che modifica la CDI-EST (di seguito: «Protocollo di modifica»). Oltre ad ancorare una nuova disposizione sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il Protocollo di modifica prevede anche un adeguamento della Convenzione in diversi altri punti alla politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati contraenti e anche al vigente Modello OCSE.

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RS 0.672.933.41

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Valutazione

Il Protocollo di modifica elimina l'imposta residua del 5 per cento sui dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale detenuti da una società. Tali dividendi saranno assoggettati soltanto nello Stato di residenza della società beneficiaria, a condizione che la partecipazione sia detenuta per almeno un anno. Sono pure esentati dall'imposta alla fonte i dividendi a istituzioni di previdenza e alle Banche nazionali. In futuro gli interessi e i canoni potranno essere tassati soltanto nello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Le nuove regole favoriscono gli investimenti e gli scambi economici tra i due Paesi. È stata inserita una disposizione volta a evitare gli abusi. Quest'ultima prevede che i vantaggi della Convenzione accordati a dividendi, interessi e canoni vengano negati se viene accertato un sistema di fruizione abusiva dei benefici.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio potranno costituire una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i 12 mesi (attualmente nove). In questo modo la regola nella CDI-EST viene adeguata al Modello OCSE, alla politica svizzera in materia di convenzioni e alle relative disposizioni del diritto svizzero.

La CDI-EST è inoltre completata con una clausola arbitrale e una disposizione concernente la presa a carico fiscale dei contributi alla previdenza. Queste disposizioni aumentano la certezza del diritto dei contribuenti.

Infine, la nuova disposizione sullo scambio di informazioni soddisfa le esigenze dello standard internazionale vigente in materia.

Il presente Protocollo di modifica presenta un risultato equilibrato che contribuirà al buon sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e le cerchie interessate dell'economia hanno accolto positivamente il Protocollo di modifica. Esso contribuisce nel suo insieme al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, sostenendo in questo modo gli scopi principali della politica commerciale estera della Svizzera.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo

Le disposizioni del Protocollo di modifica che completano la CDI-EST seguono sia sul piano formale che su quello materiale le relative disposizioni del Modello OCSE e della politica svizzera in materia di convenzioni. Le seguenti spiegazioni si limitano agli scostamenti più importanti da questi due punti di riferimento.

Articolo I del Protocollo di modifica concernente l'articolo 3 CDI-EST (Definizioni generali) Su domanda della Svizzera, i due Stati contraenti si sono accordati sull'espressione «istituzione di previdenza». Essa deve essere istituita in uno Stato contraente, sottostare alle regolamentazioni questo Stato, essere generalmente esentata dall'imposta sul reddito e assicurare le persone fisiche contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso. Questa disposizione è precisata ulteriormente al numero 1 del Protocollo concernente la Convenzione (art. XV del Protocollo di modifica). Per la Svizzera la definizione di istituzione di previdenza include tutte le istituzioni del 1° e 2° pilastro, nonché del pilastro 3a. Gli investimenti collettivi di capitale in cui investono esclu-

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sivamente le istituzioni di previdenza vengono trattati allo stesso modo degli investimenti diretti di capitale effettuati dalle istituzioni di previdenza stesse.

Articolo II del Protocollo di modifica concernente l'articolo 4 CDI-EST (Residenza) Se una persona, diversa da una persona fisica, è assoggettata illimitatamente secondo il diritto interno di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti si adoperano per determinare la residenza della persona secondo il disciplinamento vigente per gli scopi della CDI in una procedura di amichevole composizione (par. 3). Poiché, secondo il suo diritto interno, l'Estonia non conosce il collegamento con il luogo della direzione della società, si è mantenuta la procedura di amichevole composizione per determinare la residenza. Tuttavia, secondo il nuovo testo le autorità competenti sono obbligate ad accordarsi su una soluzione. Il nuovo paragrafo 3 è così adeguato alla clausola arbitrale inserita all'articolo concernente la procedura amichevole (art. 25 CDI-EST).

Al paragrafo 2 del Protocollo concernente la Convenzione è stabilito che le istituzioni di previdenza e le organizzazioni che perseguono scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi sono considerate residenti di uno Stato contraente (art. XVI del Protocollo di modifica). Tale disposizione serve a precisare che queste istituzioni possono essere qualificate come residenti anche nel caso di un'eventuale esenzione fiscale. Nel diritto svizzero, anche in assenza di una tale disposizione, queste istituzioni sono considerate residenti ai fini delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni anche qualora non siano assoggettate all'imposta in ragione degli scopi perseguiti.

Articolo III del Protocollo di modifica concernente l'articolo 5 CDI-EST (Stabile organizzazione) Conformemente alla regola contenuta nel Modello OCSE un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituirà una stabile organizzazione se la sua durata oltrepassa i 12 mesi e non i nove mesi attuali. Ciò corrisponde alla politica svizzera in materia di convenzioni e alla normativa interna svizzera (art. 4 cpv. 2 e art. 51 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta e le corrispondenti norme delle leggi fiscali cantonali).

Articolo IV del Protocollo di
modifica concernente l'articolo 6 CDI-EST (Redditi immobiliari) Su richiesta dell'Estonia la definizione dell'espressione di beni immobili è stata adeguata alla vigente politica estone in materia di convenzioni e l'espressione «i diritti costitutivi o analoghi sull'acquisto di beni immobili» sostituita con «i diritti di credito riguardanti beni immobili». Con il nuovo testo viene garantito che il ricavo delle titolarizzazioni dei diritti di credito dalla locazione di immobili, come da prassi in Estonia, nonché dalle distribuzioni di fondi immobiliari con immobili estoni possano essere tassati in Estonia per la parte di immobili interessati.

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RS 642.11

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Articolo VI del Protocollo di modifica concernente l'articolo 10 CDI-EST (Dividendi) Secondo la Convenzione in vigore viene riscossa sui dividendi un'imposta residua (imposta massima che lo Stato della fonte può trattenere sulla base del suo diritto fiscale interno sui dividendi pagati a un beneficiario di un altro Stato contraente) del 15 per cento, o del 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

Secondo quanto previsto dal presente Protocollo, l'imposta residua generale per i dividendi ammonterà al 10 per cento. I dividendi da partecipazioni dirette di almeno il 10 per cento del capitale di una società saranno imponibili soltanto nello Stato di residenza della società beneficiaria, a condizione che siano state detenute almeno un anno al momento del pagamento dei dividendi (art. 10 par. 3 lett. a). Se la condizione della durata della detenzione al momento del pagamento non è soddisfatta ­ e di conseguenza viene prelevata l'imposta alla fonte ­ è tuttavia possibile richiederne la restituzione nel caso in cui tale condizione sia adempiuta in un secondo tempo (par. 5 del Protocollo concernente la Convenzione; art. XVII del Protocollo di modifica).

Oltre alle partecipazioni di cui sopra, il diritto di imposizione esclusivo dello Stato di residenza si estende anche ai dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali dei due Stati contraenti (art. 10 par. 3 lett. b e c).

L'Estonia assoggetta a imposta gli utili delle imprese soltanto al momento della loro distribuzione ai titolari delle quote; attualmente l'imposta così riscossa ammonta al 21 per cento. Non soggiacciono a questa imposta gli utili tesaurizzati o reinvestiti.

Tranne questa imposta sugli utili, che non è considerata imposta ai sensi dell'articolo 10 CDI-EST, in Estonia i dividendi non sottostanno ad alcuna imposta alla fonte.

Articolo VII del Protocollo di modifica concernente l'articolo 11 CDI-EST (Interessi) L'attuale disposizione prevede un'imposta residua del 10 per cento sugli interessi con determinate eccezioni. Nella nuova CDI il diritto d'imposizione degli interessi spetta esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario cui vengono versati gli interessi.

La definizione di interessi contenuta
della CDI-EST può a determinate condizioni entrate in conflitto con la definizione di dividendi, basata sulle rispettive normative dello Stato da cui i dividendi provengono. La nuova definizione di interessi (par. 2) specifica dunque che in queste fattispecie ha precedenza la definizione di dividendi.

Articolo VIII del Protocollo di modifica concernente l'articolo 12 CDI-EST (Canoni) La vigente CDI-EST prevede per i canoni un'imposta residua del 10 per cento e del 5 per cento per i canoni di locazione. Secondo il Protocollo di modifica il diritto di imposizione spetta esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario a cui vengono versati i canoni. I canoni di locazione non saranno più considerati canoni ma rientreranno nella disposizione concernente gli utili delle imprese (art. 7 CDIEST).

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Articolo IX del Protocollo di modifica concernente l'articolo 13 CDI-EST (Utili di capitale) Il vigente paragrafo 4 concernente gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni a società immobiliari è stato riformulato secondo il testo della corrispondente disposizione del Modello OCSE. Poiché un'imposizione nello Stato nel quale si trovano gli immobili di società immobiliari quotate in borsa complicherebbe notevolmente questo titolo nel negozio borsistico, per tali titoli è stata convenuta un'eccezione.

Articolo X del Protocollo di modifica concernente l'articolo 18 CDI-EST (Pensioni) Su richiesta estone è stato ampliato il campo di applicazione e soppressa la condizione secondo cui per pensioni si intendono prestazioni in relazione a un cessato lavoro subordinato. La nuova disposizione include tutte le prestazioni di previdenza, tranne quelle provenienti da funzioni pubbliche del vecchio regime. Per quanto concerne la Svizzera, vi rientrano in particolare le prestazioni dell'AVS nonché le prestazioni della previdenza professionale versate a lavoratori indipendenti. A queste prestazioni viene attualmente applicata la disposizione concernente gli altri redditi (art. 21 CDI-EST). Secondo la nuova disposizione, il diritto di imposizione di tali prestazioni spetta allo Stato di residenza del beneficiario delle prestazioni.

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, nel numero 7 del Protocollo concernente la Convenzione (art. XIX del Protocollo di modifica) ad articoli 18 e 19 è stabilito che sono considerate in queste disposizioni non solo le pensioni versate periodicamente ma anche i pagamenti unici.

Articolo XI del Protocollo di modifica concernente l'articolo 23 CDI-EST (Eliminazione della doppia imposizione) Secondo il nuovo tenore, l'Estonia elimina la doppia imposizione applicando come la Svizzera il metodo dell'esenzione con riserva della progressione. Il metodo del computo è applicato soltanto ai dividendi.

Articolo XII del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 CDI-EST (Procedura amichevole) Questa disposizione prevede l'adozione nella CDI-EST di una clausola arbitrale sulla base del Modello OCSE e corrisponde alla politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al messaggio del 5 settembre
20073 concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica.

Dalla prassi è emerso che spesso le procedure di amichevole composizione, in particolare quelle concernenti i prezzi di trasferimento, non possono concludersi entro i due anni previsti dal Modello OCSE. È stato dunque convenuto di elevare a tre anni il termine per risolvere siffatti casi.

La procedura d'arbitrato viene avviata su richiesta del contribuente interessato se le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non giungono a un accordo entro tre anni dalla presentazione del caso e se non è stata emessa alcuna decisione giuri3

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sdizionale da uno dei due Stati. Per gli Stati contraenti il lodo arbitrale è vincolante nel singolo caso, a condizione che nessun contribuente direttamente interessato lo contesti e sempre che le autorità competenti e le persone interessate non si accordino su un'altra soluzione entro sei mesi dalla pubblicazione del lodo. Le questioni concernenti la procedura devono ancora essere convenute dalle autorità competenti.

Articolo XIII del Protocollo di modifica concernente l'articolo 26 CDI-EST (Scambio di informazioni) Il Protocollo di modifica contiene una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le seguenti spiegazioni entrano soltanto nel merito di alcuni punti dell'articolo 26 CDI-EST e della relativa disposizione del Protocollo (n. 9, art. XXI del Protocollo di modifica).

Il campo di applicazione dello scambio d'informazioni si limita alle imposte considerate dalla Convenzione.

La Svizzera non accorda assistenza amministrativa all'Estonia se la domanda di assistenza amministrativa si fonda su dati acquisiti illegalmente. Questa posizione è stata comunicata alla delegazione estone durante i negoziati.

Le disposizioni dell'articolo 26 vengono precisate nel Protocollo concernente la Convenzione (n. 9). Questo numero disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di informazione (lett. b). Sono necessari in particolare l'identificazione del contribuente interessato e, se noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (ad es. una banca). Il Protocollo stabilisce inoltre che queste condizioni non devo essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (lett. c).

Secondo lo standard internazionale lo scambio d'informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE sono autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone che non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-EST permette di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire tramite il nome e l'indirizzo della persona interessata ma anche attraverso altri mezzi, come ad esempio la descrizione di un modello di comportamento.

Tale interpretazione segue la regola d'interpretazione
(lett. c in combinato disposto con lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expedition». Le premesse procedurali per l'attuazione di domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20124 sull'assistenza amministrativa fiscale.

La nuova disposizione si applica agli l'anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore della del Protocollo di modifica, o dopo questa data.

L'articolo 26 CDI-EST non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. La vigente legislazione svizzera non contiene una base giuridica sufficiente per queste forme di scambio di informazioni. Nel caso in cui la Svizzera e l'Estonia volessero ampliare la loro cooperazione in ambito fiscale, dovrebbero convenire ulteriori strumenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale.

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Articolo XVIII del Protocollo di modifica concernente il numero 6 del Protocollo concernente la Convenzione (ad art. 10, 11 e 12 ­ Abuso) Per evitare gli abusi della CDI-EST è stata convenuta una disposizione che esclude dai vantaggi della Convenzione i sistemi di fruizione abusiva di benefici per dividendi, interessi e canoni. In tal modo si intende impedire che i vantaggi della CDIEST vadano a beneficio di una persona residente in uno Stato terzo con cui lo Stato della fonte non ha concluso nessuna CDI o ne ha conclusa una meno favorevole, che si fa ritrasmettere questi ricavi attraverso una persona (nella maggior parte dei casi una società) residente nell'altro Stato contraente e beneficiaria dei vantaggi della Convenzione, con lo scopo precipuo di fruire dei vantaggi di quest'ultima.

La soluzione convenuta segue il principio delle disposizioni contro gli abusi adottate nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese con il Regno Unito e la Francia. Corrisponde all'evoluzione della politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito e alla sua prassi volta a evitare l'uso illegittimo di convenzioni.

Articolo XX del Protocollo di modifica concernente il numero 8 del Protocollo concernente la Convenzione (ad art. 18 e 24 ­ Contributi alla previdenza) Questa disposizione concerne la presa a carico fiscale dei contributi alla previdenza.

Sono frequenti i casi in cui i contributi alla previdenza sono pagati in uno Stato mentre il reddito da attività lucrativa viene tassato nell'altro Stato. In queste situazioni vi è il rischio che i contributi alla previdenza non vengano considerati a livello fiscale. L'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «Accordo sulla libera circolazione delle persone») coordina i sistemi di sicurezza sociale dei Paesi interessati (allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone). Le disposizioni, che sono applicabili ai cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che lavorano in Svizzera o in uno Stato UE o che vi hanno lavorato e si sono poi trasferiti in un altro Paese, prevedono a priori l'assoggettamento al sistema di assicurazione sociale di uno Stato unico.
Poiché le disposizioni di coordinamento concernenti la sicurezza sociale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone non corrispondono a quelle delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito, sono frequenti i casi in cui una persona che risiede in uno Stato contraente ma lavora nell'altro deve versare i contributi alle assicurazioni sociali nel primo Stato sebbene il suo reddito sia imponibile nel secondo. Nel quadro dei negoziati è stato possibile convenire che in tali casi i contributi alla previdenza versati nel primo Stato contraente siano presi fiscalmente in considerazione nello Stato di lavoro alla stregua dei contributi al sistema di previdenza di quest'ultimo Stato. Per la Svizzera sono considerati il 1° e il 2° pilastro, nonché il pilastro 3a.

In Svizzera la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali svizzere (compresa la previdenza professionale) è già oggi considerata in modo forfettario nelle tariffe dell'imposta alla fonte. Di regola la vigente prassi svizzera soddisfa dunque il contenuto della disposizione.

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RS 0.142.112.681

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Articolo XXII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della sua entrata in vigore, o dopo tale data. Lo stesso vale anche per le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni.

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Ripercussioni finanziarie

La riduzione dell'aliquota alla fonte sull'ammontare lordo dei dividendi e l'esenzione dall'imposta alla fonte dei dividendi provenienti da partecipazioni determinanti e dei dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali comporta in linea di principio perdite fiscali. Lo stesso vale anche per la soppressione dell'imposta alla fonte sugli interessi. Tuttavia, queste misure migliorano l'attrattività della piazza economica e dovrebbero quindi comportare altre entrate fiscali. Maggiori entrate sono attese anche dalla soppressione dell'imposta alla fonte sui canoni poiché tale imposta non verrà più computata ai beneficiari in Svizzera.

Non esistono stime concernenti le perdite e le entrate fiscali in questo ambito.

La presente Convenzione può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)6, che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il Protocollo di modifica. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e non denunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale nonché quelli che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Il Protocollo di modifica è concluso per un periodo indeterminato, ma è denunciabile con la CDI-EST per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale contiene norme di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme al Modello OCSE costituisce un'importante novità della politica svizzera in materia di convenzioni contro la doppia imposizione. Il Protocollo di modifica contiene dunque disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Il decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Estonia per evitare le doppie imposizioni sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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