Legge sulle attività informative

Disegno

(LAIn) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20142, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali e principi dell'acquisizione di informazioni Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

l'attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

b.

la collaborazione del SIC con altre autorità della Confederazione, con i Cantoni, con l'estero e con privati;

c.

la direzione politica del SIC nonché il controllo e la vigilanza sulle attività informative.

Art. 2

Scopo

La presente legge persegue lo scopo di:

1 2

a.

contribuire a garantire i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera;

b.

incrementare la sicurezza della popolazione svizzera e degli Svizzeri all'estero;

c.

sostenere la capacità d'azione della Svizzera;

d.

contribuire a salvaguardare gli interessi internazionali in materia di sicurezza.

RS 101 FF 2014 1885

2012-0872

2015

Legge sulle attività informative

Art. 3

Impiego in situazioni particolari

In situazioni particolari il Consiglio federale può impiegare il SIC per salvaguardare altri interessi essenziali della Svizzera, quali la protezione dell'ordinamento costituzionale, il sostegno alla politica estera e la protezione della piazza industriale, economica e finanziaria.

Art. 4

Autorità e persone soggette alla presente legge

La presente legge si applica alle autorità e alle persone seguenti: a.

autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricate dell'esecuzione di attività informative;

b.

autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che dispongono di informazioni rilevanti per le attività informative;

c.

privati che secondo la presente legge sono tenuti a comunicare informazioni rilevanti per le attività informative.

Art. 5

Principi dell'acquisizione di informazioni

Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni da fonti accessibili al pubblico e da fonti non accessibili al pubblico.

1

2 A tale scopo ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

3

4

Sceglie sempre la misura di acquisizione che: a.

è più idonea ed è necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e

b.

ingerisce in minor misura nei diritti fondamentali delle persone interessate.

Può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate.

Non acquisisce e non tratta informazioni relative all'attività politica e all'esercizio della libertà d'opinione, di riunione o di associazione in Svizzera.

5

6 Può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un'organizzazione o a una persona e registrarle con un riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

Cancella i dati registrati con riferimenti alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non hanno trovato conferme.

7

Può acquisire e trattare anche le informazioni secondo il capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione di cui all'articolo 71 o a loro esponenti se in tal modo è possibile valutare la minaccia rappresentata dalle organizzazioni e dai gruppi in questione.

8

2016

Legge sulle attività informative

Capitolo 2: Compiti e collaborazione del SIC Sezione 1: Compiti, misure di protezione e di sicurezza, armamento Art. 6 1

Compiti del SIC

L'acquisizione e il trattamento di informazioni da parte del SIC servono a: a.

individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate: 1. dal terrorismo, 2. dallo spionaggio, 3. dalla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione), o dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento, 4. da attacchi a infrastrutture di informazione, di comunicazione, energetiche, dei trasporti e di altro genere, indispensabili per il funzionamento della società, dell'economia e dello Stato (infrastrutture critiche), 5. dall'estremismo violento;

b.

accertare, osservare e valutare fatti rilevanti in materia di politica di sicurezza che accadono all'estero;

c.

salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera;

d.

salvaguardare interessi essenziali della Svizzera secondo l'articolo 3, su concreto mandato del Consiglio federale.

Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito alle eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste ai sensi della presente legge. Se necessario allerta i servizi statali competenti.

2

Informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su fatti e riscontri concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna, garantendo la protezione delle fonti.

3

4

Cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in ambito di attività informative.

Garantisce un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche.

5

Svolge programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna.

6

7

Protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che ha trattato.

Art. 7

Misure di protezione e di sicurezza

Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che ha trattato. A tale riguardo, può:

1

2017

Legge sulle attività informative

a.

eseguire controlli di borse e persone nei propri locali nel caso di: 1. collaboratori del SIC, 2. persone attive a tempo determinato per il SIC, 3. collaboratori di aziende che forniscono prestazioni a favore del SIC nei suoi locali;

b.

eseguire controlli dei locali nelle installazioni del SIC per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione di informazioni classificate;

c.

garantire la videosorveglianza di archivi, camere blindate, magazzini e zone d'accesso ai locali del SIC;

d.

esercitare, nei locali che utilizza, impianti di telecomunicazione che provocano interferenze ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1ter della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni.

Il SIC gestisce una rete informatica protetta per i propri sistemi d'informazione che devono essere protetti in modo particolare contro l'accesso da parte di persone non autorizzate.

2

Art. 8

Armamento

Per l'impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di armi se nel quadro della loro funzione e del loro compito di servizio sono esposti a pericoli particolari.

1

I collaboratori armati possono impiegare la propria arma soltanto in caso di legittima difesa o di stato di necessità e unicamente in maniera adeguata alle circostanze.

2

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di collaboratori autorizzati a portare un'arma e disciplina la loro istruzione.

3

Sezione 2: Collaborazione Art. 9

Autorità d'esecuzione cantonali

Ogni Cantone designa un'autorità che collabora con il SIC per l'esecuzione della presente legge (autorità d'esecuzione cantonale). Provvede affinché essa possa eseguire senza indugio i mandati del SIC.

1

Il SIC assegna per scritto i mandati alle autorità d'esecuzione cantonali; in casi urgenti può assegnare oralmente i mandati e confermarli successivamente per scritto.

2

3

RS 784.10

2018

Legge sulle attività informative

Art. 10

Informazione dei Cantoni

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) informa le conferenze governative intercantonali, periodicamente e in caso di eventi particolari, in merito alla valutazione della situazione di minaccia.

1

2 Il SIC informa le autorità d'esecuzione cantonali in merito a fatti che concernono l'esecuzione dei loro compiti.

Art. 11

Collaborazione con l'esercito

Il SIC informa gli organi competenti del Servizio informazioni dell'esercito e del servizio di sicurezza militare in merito a fatti che concernono l'esecuzione dei loro compiti.

1

Nell'ambito dei contatti militari internazionali può collaborare con i servizi competenti dell'esercito, richiedere loro informazioni e assegnare loro mandati in materia di collaborazione internazionale.

2

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

la collaborazione e lo scambio di informazioni tra il SIC e gli organi competenti del Servizio informazioni dell'esercito;

b.

la ripartizione dei compiti tra il SIC e il servizio di sicurezza militare durante un servizio di promovimento della pace, un servizio d'appoggio o un servizio attivo.

Art. 12

Collaborazione con l'estero

Nell'ambito dell'articolo 69 capoverso 1 lettera f, per l'esecuzione della presente legge il SIC può collaborare con servizi informazioni e autorità di sicurezza esteri:

1

a.

ricevendo e comunicando informazioni pertinenti;

b.

organizzando congiuntamente colloqui specialistici e convegni;

c.

svolgendo attività congiunte volte ad acquisire e analizzare informazioni e a valutare la situazione di minaccia;

d.

acquisendo e comunicando informazioni per lo Stato richiedente per valutare se una persona può partecipare a progetti classificati esteri nel settore della sicurezza interna o esterna oppure può ottenere l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati esteri;

e.

partecipando, nell'ambito dell'articolo 69 capoverso 3, a sistemi d'informazione automatizzati internazionali.

Per promuovere i contatti internazionali, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri il SIC può impiegare collaboratori nelle rappresentanze svizzere all'estero. Per l'esecuzione della presente legge, essi collaborano direttamente con le autorità competenti dello Stato ospite e di Stati terzi.

2

Le altre autorità federali e le autorità cantonali possono intrattenere contatti con servizi informazioni esteri o con altre autorità estere per adempiere compiti informativi secondo la presente legge soltanto d'intesa con il SIC.

3

2019

Legge sulle attività informative

Capitolo 3: Acquisizione di informazioni Sezione 1: Misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione Art. 13

Fonti d'informazione pubbliche

Sono fonti d'informazione pubbliche segnatamente: a.

i media accessibili al pubblico;

b.

i registri accessibili al pubblico di autorità della Confederazione e dei Cantoni;

c.

le collezioni di dati rese accessibili al pubblico da privati;

d.

le dichiarazioni rese in pubblico.

Art. 14

Osservazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili

Il SIC può osservare fatti e installazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili ed effettuarvi registrazioni su supporto audiovisivo. A tale scopo può impiegare aeromobili e satelliti.

1

Non è autorizzato a osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.

2

Art. 15 1

Fonti umane

Le fonti umane sono persone che: a.

comunicano al SIC informazioni o riscontri;

b.

forniscono al SIC prestazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge;

c.

assistono il SIC nell'acquisizione di informazioni.

Il SIC può indennizzare adeguatamente le fonti umane per la loro attività. Se è necessario per la protezione delle fonti o per l'ulteriore acquisizione di informazioni, tali indennità non sono considerate né reddito imponibile né reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19464 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Il SIC adotta le misure necessarie per proteggere la vita e l'integrità fisica delle fonti umane. Tali misure possono essere adottate anche a favore di persone a loro vicine.

3

Dopo la conclusione della collaborazione, il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire alle fonti umane una copertura o un'identità fittizia se ciò è indispensabile per proteggerne la vita e l'integrità fisica.

4

4

RS 831.10

2020

Legge sulle attività informative

Le misure di cui ai capoversi 3 e 4 sono limitate al periodo di tempo nel quale sussiste concretamente il pericolo. Eccezionalmente, è possibile rinunciare a una limitazione temporale o commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato se i rischi per gli interessati sono particolarmente elevati e si deve ritenere che perdureranno.

5

Art. 16

Segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti

Il SIC può far segnalare, a scopo di ricerca, persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20085 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP.

1

È autorizzato a segnalare una persona o un veicolo unicamente se sussistono indizi fondati che:

2

a.

la persona interessata rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a;

b.

il veicolo è utilizzato da una persona di cui alla lettera a;

c.

il veicolo è utilizzato per un'altra minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a;

d.

la ricerca del luogo di soggiorno di una persona o la ricerca di un veicolo è necessaria per salvaguardare interessi essenziali della Svizzera secondo l'articolo 3.

Non è autorizzato a emanare segnalazioni per sorvegliare il veicolo di un terzo appartenente a uno dei gruppi professionali menzionati negli articoli 171­173 del Codice di procedura penale6 (CPP).

3

Sezione 2: Coperture e identità fittizie Art. 17

Coperture

Il direttore del SIC può autorizzare che i collaboratori del SIC siano dotati di una copertura che dissimuli la loro appartenenza al SIC.

1

D'intesa con un Cantone o a sua richiesta, può inoltre autorizzare che anche i collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali siano dotati di una copertura da parte del SIC.

2

Il SIC può allestire o modificare documenti per creare o mantenere una copertura.

Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC.

3

5 6

RS 361 RS 312.0

2021

Legge sulle attività informative

Il direttore del SIC presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto sulla gestione delle coperture.

4

La dissimulazione dell'appartenenza al SIC o a un'autorità d'esecuzione cantonale senza l'impiego di documenti allestiti o modificati espressamente per tale scopo non necessita di alcuna autorizzazione particolare.

5

Art. 18

Identità fittizie

Il capo del DDPS può autorizzare che le persone seguenti siano dotate di un'identità fittizia che conferisca loro un'identità diversa da quella vera per garantire la loro sicurezza o l'acquisizione di informazioni:

1

a.

collaboratori del SIC;

b.

collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali attivi su mandato della Confederazione, d'intesa con il Cantone o a sua richiesta;

c.

fonti umane nel quadro di una determinata operazione.

L'identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l'acquisizione di informazioni. L'utilizzazione è limitata: 2

a.

a cinque anni al massimo per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta al massimo di ulteriori tre anni;

b.

a dodici mesi al massimo per le fonti umane; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta al massimo di ulteriori dodici mesi.

L'utilizzazione di un'identità fittizia per l'acquisizione di informazioni è ammessa soltanto se concerne un settore di compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1 e:

3

a.

senza l'impiego di un'identità fittizia l'acquisizione di informazioni non ha dato esito positivo o risulterebbe vana o eccessivamente difficile; oppure

b.

un bene giuridico rilevante quale la vita e l'integrità fisica delle persone incaricate dell'acquisizione di informazioni o delle persone a loro vicine è minacciato.

Il SIC può allestire o modificare documenti d'identità, attestati e altri documenti nonché dati riferiti a persone per creare e mantenere identità fittizie. Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC.

4

5

Il SIC adotta le misure necessarie per prevenire lo smascheramento.

Sezione 3: Obblighi d'informazione e di comunicazione Art. 19

Obbligo d'informazione in caso di minaccia concreta

Le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l'adempimento di compiti pubblici sono tenute nel singolo caso a fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le

1

2022

Legge sulle attività informative

informazioni utili a individuare o a sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure a salvaguardare interessi essenziali della Svizzera secondo l'articolo 3.

Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando un bene giuridico importante quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure la stabilità e il funzionamento dello Stato è toccato e la minaccia proviene:

2

a.

da attività terroristiche nel senso di mene tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento statale, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore;

b.

dallo spionaggio ai sensi degli articoli 272­274 e 301 del Codice penale7 e 86 e 93 del Codice penale militare del 13 giugno 19278;

c.

dalla proliferazione o dal commercio illegale di sostanze radioattive, di materiale bellico e di altri beni d'armamento;

d.

da un attacco a un'infrastruttura critica; oppure

e.

da attività dell'estremismo violento nel senso di mene di organizzazioni che negano le basi della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi.

Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alla domanda e alle eventuali informazioni. È eccettuata l'informazione degli organi superiori e degli organi di vigilanza.

3

Esse possono informare spontaneamente quando constatano una minaccia concreta ai sensi del capoverso 2.

4

Art. 20

Obbligo speciale d'informazione e di comunicazione

Le seguenti autorità sono tenute a fornire al SIC informazioni per l'adempimento dei suoi compiti:

1

7 8

a.

tribunali, autorità di perseguimento penale e autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure;

b.

autorità delle guardie di confine e doganali;

c.

autorità della Sicurezza militare, autorità del Servizio informazioni dell'esercito e autorità preposte ai controlli militari;

d.

autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'entrata e il soggiorno di stranieri e per le questioni in materia d'asilo;

e.

autorità che collaborano all'adempimento di compiti di polizia di sicurezza;

f.

uffici del controllo abitanti;

g.

autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;

RS 311.0 RS 321.0

2023

Legge sulle attività informative

h.

autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni;

i.

autorità competenti per l'esercizio di sistemi informatici;

j.

autorità competenti per la vigilanza sul mercato finanziario e per ricevere comunicazioni concernenti il sospetto riciclaggio di denaro nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento di attività in materia di proliferazione conformemente alla legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro.

Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alla domanda e alle eventuali informazioni. È eccettuata l'informazione degli organi superiori e degli organi di vigilanza.

2

Le autorità di cui al capoverso 1 informano spontaneamente il SIC quando constatano una minaccia concreta e grave per la sicurezza interna o esterna.

3

Il Consiglio federale stabilisce in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC. Definisce l'estensione dell'obbligo di comunicazione e la procedura per fornire le informazioni.

4

Art. 21

Procedura in caso di divergenze d'opinione in merito agli obblighi d'informazione e di comunicazione

In caso di divergenze d'opinione tra il SIC e un'altra unità dell'Amministrazione federale riguardo a un obbligo d'informazione secondo l'articolo 19 o 20 decide definitivamente l'autorità di vigilanza comune.

1

In caso di divergenze d'opinione tra il SIC e un'organizzazione, un organo o un'autorità non appartenenti all'Amministrazione federale riguardo a un obbligo d'informazione secondo l'articolo 19 o 20 decide il Tribunale amministrativo federale conformemente all'articolo 36a della legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF).

2

Art. 22 1

Comunicazioni e informazioni fornite da terzi

Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona.

Può richiedere in modo mirato, per scritto o oralmente, le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Può invitare per scritto persone ad audizioni.

2

Eccettuato il caso in cui l'acquisizione di informazioni avvenga sotto copertura, il SIC rende attenta la persona alla quale richiede informazioni che è libera di comunicarle o meno.

3

9 10

RS 955.0 RS 173.32

2024

Legge sulle attività informative

Art. 23

Identificazione e audizione di persone

Per l'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a, il SIC può fermare una persona per stabilirne l'identità e interrogarla brevemente ai sensi dell'articolo 22.

1

Può obbligare la persona fermata a declinare le proprie generalità e a presentare documenti d'identità.

2

Art. 24

Obbligo speciale d'informazione dei privati

Se è necessario per individuare, sventare o respingere una minaccia concreta secondo l'articolo 19 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le seguenti informazioni e registrazioni:

1

a.

a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto: informazioni su una prestazione da loro fornita;

b.

a gestori privati di infrastrutture di sicurezza, in particolare di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini: la consegna di registrazioni, comprese le registrazioni di fatti che si svolgono su suolo pubblico.

Il SIC può inoltre richiedere informazioni secondo l'articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 200011 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).

2

Sezione 4: Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione Art. 25 1

11 12

Generi di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Le seguenti misure di acquisizione sono soggette ad autorizzazione: a.

la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo la LSCPT12;

b.

l'impiego di apparecchi di localizzazione per determinare la posizione e i movimenti di persone o oggetti;

c.

l'impiego di apparecchi di sorveglianza per captare o registrare parole non pronunciate in pubblico oppure per osservare o registrare fatti che avvengono in luoghi non pubblici o in luoghi non liberamente accessibili;

d.

l'intrusione in sistemi e reti informatici per: 1. acquisire informazioni ivi disponibili o trasmesse da questi sistemi e reti, 2. perturbare, impedire o rallentare l'accesso a informazioni, se i sistemi e le reti informatici sono utilizzati per attacchi a infrastrutture critiche;

RS 780.1 RS 780.1

2025

Legge sulle attività informative

e.

le perquisizioni di locali, veicoli o contenitori per acquisire gli oggetti o le informazioni ivi disponibili oppure le informazioni trasmesse a partire da questi luoghi.

Le misure sono eseguite in segreto; la persona interessata non viene informata al riguardo.

2

Art. 26

Principio

Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione a condizione che: 1

a.

sussista una minaccia concreta ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a­d oppure la salvaguardia di interessi essenziali della Svizzera secondo l'articolo 3 lo richieda;

b.

la gravità della minaccia giustifichi la misura; e

c.

gli accertamenti informativi siano stati infruttuosi oppure sarebbero comunque vani o sproporzionatamente difficili.

Prima di eseguire la misura, il SIC deve disporre dell'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale e del nullaosta del capo del DDPS.

2

Se per eseguire la misura è necessaria la collaborazione di altri servizi della Confederazione e dei Cantoni, il SIC trasmette loro un ordine scritto non appena dispone dell'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale e del nullaosta del capo del DDPS. La misura di acquisizione è tenuta segreta.

3

Art. 27

Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ordinate nei confronti di terzi

Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione anche nei confronti di un terzo se sussistono indizi fondati che la persona riguardo alla quale vengono acquisite le informazioni utilizza locali, veicoli o contenitori oppure indirizzi postali, collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti informatici di questo terzo per trasmettere, ricevere o conservare informazioni.

1

La misura non può essere ordinata se il terzo appartiene a uno dei gruppi professionali menzionati negli articoli 171­173 CPP13.

2

Art. 28

Procedura di autorizzazione

Se intende ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC sottopone al Tribunale amministrativo federale una domanda con:

1

13

a.

la giustificazione della necessità e l'indicazione dell'obiettivo specifico della misura di acquisizione;

b.

le indicazioni relative alle persone interessate;

c.

l'esatta designazione della misura di acquisizione e della base legale; RS 312.0

2026

Legge sulle attività informative

d.

la designazione di eventuali altri servizi che saranno incaricati dell'esecuzione della misura di acquisizione;

e.

le indicazioni relative all'inizio e alla fine della misura di acquisizione nonché il termine entro il quale essa dev'essere eseguita;

f.

i documenti essenziali ai fini dell'autorizzazione.

Il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale, quale giudice unico, decide con succinta motivazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del SIC.

2

Può concedere l'autorizzazione vincolandola a oneri oppure esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti.

3

L'autorizzazione è valida per tre mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per tre mesi al massimo.

4

Se è necessaria una proroga, prima della scadenza della durata autorizzata il SIC presenta al Tribunale amministrativo federale una domanda motivata secondo il capoverso 1.

5

Art. 29

Nullaosta

Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per l'esecuzione, previa consultazione della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale.

Art. 30

Procedura in caso d'urgenza

In caso d'urgenza, il direttore del SIC può ordinare l'impiego immediato di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. Egli informa senza indugio il Tribunale amministrativo federale e il capo del DDPS. Quest'ultimo può porre fine con effetto immediato alla misura di acquisizione.

1

Il direttore del SIC sottopone entro 24 ore la domanda al presidente della corte competente del Tribunale amministrativo, motivandone l'urgenza.

2

Il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale comunica la sua decisione al SIC entro tre giorni lavorativi.

3

Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per il proseguimento dell'esecuzione, previa consultazione della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale.

4

Art. 31

Fine della misura di acquisizione

Il SIC pone fine senza indugio alla misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione se:

1

a.

il termine è scaduto;

b.

le condizioni per proseguire l'esecuzione non sono più adempiute;

2027

Legge sulle attività informative

c.

il Tribunale amministrativo federale non concede l'autorizzazione o il capo del DDPS non rilascia il nullaosta.

2 Nei casi d'urgenza, il SIC provvede affinché i dati acquisiti siano distrutti senza indugio se:

a.

il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale respinge la domanda;

b.

il capo del DDPS pone fine con effetto immediato alla misura di acquisizione o rifiuta il nullaosta.

Se altri servizi collaborano all'esecuzione della misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC comunica loro la fine di detta misura.

3

Il SIC comunica la fine della misura di acquisizione al Tribunale amministrativo federale e al capo del DDPS.

4

Art. 32

Obbligo di comunicazione nei confronti delle persone sorvegliate

Dopo la conclusione dell'operazione, il SIC entro un mese comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

1

2

Può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se: a.

è necessario per non pregiudicare una misura di acquisizione in corso o un procedimento legale in corso;

b.

è necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna oppure lo richiedono le relazioni della Svizzera con l'estero;

c.

la comunicazione potrebbe esporre terzi a un considerevole pericolo;

d.

la persona interessata non è raggiungibile.

Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l'autorizzazione e il nullaosta secondo la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 28.

3

Sezione 5: Collaborazione e protezione delle fonti Art. 33

Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione

Il SIC può eseguire esso stesso le misure di acquisizione, collaborare con servizi svizzeri o esteri oppure demandarne l'esecuzione a tali servizi, sempre che l'altro servizio offra la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge.

1

Può eccezionalmente collaborare anche con privati o assegnare loro mandati, se è necessario per motivi tecnici o di accesso all'oggetto dell'acquisizione ed essi offrono la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge.

2

2028

Legge sulle attività informative

Art. 34

Protezione delle fonti

Il SIC garantisce la protezione delle sue fonti e ne tutela l'anonimato, in particolare per i servizi informazioni e le autorità preposte alla sicurezza esteri e per le persone esposte a pericolo perché acquisiscono informazioni concernenti l'estero. Sono escluse le persone alle quali, nell'ambito di un procedimento penale, sono imputati gravi crimini contro l'umanità o crimini di guerra.

1

Il SIC comunica alle autorità di perseguimento penale svizzere l'identità di una fonte umana domiciliata in Svizzera se alla persona in questione è imputato un reato perseguibile d'ufficio o se è indispensabile per far luce su un reato grave.

2

3

Per la protezione delle fonti devono essere considerati: a.

l'interesse del SIC a continuare a utilizzare la fonte in ambito informativo;

b.

la necessità di proteggere le fonti, segnatamente le fonti umane, nei confronti di terzi;

c.

nel caso di fonti tecniche, la necessità di mantenere segreti i dati riguardanti l'infrastruttura, le prestazioni, i metodi operativi e le procedure di acquisizione di informazioni.

In caso di controversie il Tribunale amministrativo federale decide conformemente all'articolo 36a LTAF14. Del rimanente si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.

4

Sezione 6: Acquisizione di informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero Art. 35

Disposizioni generali

Il SIC può acquisire segretamente informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero.

1

Se il SIC acquisisce in Svizzera informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero, è vincolato alle disposizioni della sezione 4; è fatto salvo l'articolo 36 capoverso 2.

2

Il SIC provvede affinché i rischi in occasione dell'acquisizione non siano sproporzionati rispetto al valore atteso delle informazioni e le ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate rimangano limitate allo stretto necessario.

3

Documenta all'indirizzo degli organi di vigilanza e di controllo l'acquisizione di informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero.

4

Può memorizzare separatamente dati provenienti da operazioni di acquisizione all'estero comparabili a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione se il volume dei dati, la tutela del segreto o la sicurezza lo esige.

5

14

RS 173.32

2029

Legge sulle attività informative

6 Durante il loro impiego, i collaboratori del SIC impiegati all'estero sono assicurati contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione militare.

7

Il SIC provvede alla protezione dei suoi collaboratori impiegati all'estero.

Art. 36

Introduzione in sistemi e reti informatici

Se sistemi e reti informatici ubicati all'estero sono utilizzati per attacchi a infrastrutture critiche in Svizzera, il SIC può introdurvisi per perturbare, impedire o rallentare l'accesso alle informazioni. Il Consiglio federale decide in merito all'esecuzione di una simile misura.

1

Per adempiere i suoi compiti legali, il SIC può introdursi anche dalla Svizzera in sistemi e reti informatici ubicati all'estero per acquisire informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero ivi disponibili o trasmesse da tali sistemi e reti. Nei casi delicati dal profilo politico il direttore del SIC chiede il consenso del capo del DDPS.

2

Art. 37

Esplorazione radio

La Confederazione può gestire un servizio per il rilevamento delle emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione ubicati all'estero (esplorazione radio).

1

2

L'esplorazione radio serve: a.

ad acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza riguardanti fatti che avvengono all'estero, in particolare in relazione al terrorismo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa e ai conflitti all'estero con ripercussioni sulla Svizzera;

b.

a salvaguardare interessi essenziali della Svizzera ai sensi dell'articolo 3.

Il Consiglio federale disciplina gli ambiti di esplorazione, l'organizzazione e la procedura in materia di esplorazione radio. Stabilisce per quanto tempo le comunicazioni rilevate e i dati relativi ai collegamenti possono rimanere memorizzati presso il servizio preposto all'esecuzione.

3

In tale contesto garantisce in particolare che sulla base delle comunicazioni rilevate il servizio preposto all'esecuzione trasmetta:

4

15

a.

unicamente informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza riguardanti fatti all'estero;

b.

informazioni riguardanti persone in Svizzera unicamente se sono necessarie per la comprensione di un fatto all'estero e sono state precedentemente anonimizzate.

RS 833.1

2030

Legge sulle attività informative

Il servizio preposto all'esecuzione trasmette informazioni riguardanti fatti in Svizzera, provenienti dalle comunicazioni rilevate, se tali informazioni contengono indizi relativi a una minaccia concreta per la sicurezza interna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a.

5

Cancella le comunicazioni rilevate che non contengono informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza riguardanti fatti che accadono all'estero né indizi relativi a una minaccia concreta per la sicurezza interna.

6

Sezione 7: Esplorazione di segnali via cavo Art. 38

Disposizioni generali

Il SIC può incaricare il servizio preposto all'esecuzione di rilevare segnali transfrontalieri provenienti da reti filari per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza riguardanti fatti che accadono all'estero (art. 6 cpv. 1 lett. b) e per salvaguardare interessi essenziali della Svizzera secondo l'articolo 3.

1

Se sia l'emittente che il ricevente si trovano in Svizzera, l'utilizzazione dei segnali rilevati secondo il capoverso 1 non è ammessa. Se non può scartare tali segnali già in occasione del rilevamento, il servizio preposto all'esecuzione distrugge i dati acquisiti non appena riconosce che provengono da detti segnali.

2

Il servizio preposto all'esecuzione può trasmettere al SIC i dati provenienti dai segnali rilevati soltanto se il loro contenuto corrisponde alle chiavi di ricerca definite per l'adempimento del mandato. Le chiavi di ricerca devono essere definite in modo tale che la loro applicazione determini per quanto possibile ingerenze minime nella sfera privata delle persone. Non sono ammesse come chiavi di ricerca indicazioni su persone fisiche o giuridiche svizzere.

3

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

gli ambiti di esplorazione ammessi;

b.

l'organizzazione e i dettagli della procedura in materia di esplorazione dei segnali via cavo;

c.

la durata massima di conservazione dei dati relativi ai contenuti e dei dati relativi ai collegamenti rilevati dall'esplorazione di segnali via cavo da parte del servizio preposto all'esecuzione.

Art. 39 1

Obbligo dell'autorizzazione

I mandati per l'esplorazione di segnali via cavo sottostanno ad autorizzazione.

Prima di assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo, il SIC deve ottenere l'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale e il nullaosta del capo del DDPS.

2

3 Il capo del DDPS consulta preliminarmente la Delegazione Sicurezza del Consiglio federale.

2031

Legge sulle attività informative

Art. 40

Procedura di autorizzazione

Se il SIC intende assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo, sottopone al Tribunale amministrativo federale una domanda contenente le indicazioni seguenti:

1

2

a.

la descrizione del mandato al servizio preposto all'esecuzione;

b.

una motivazione della necessità dell'impiego;

c.

le categorie di chiavi di ricerca;

d.

la designazione dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione che devono fornire i segnali necessari per l'esecuzione dell'esplorazione dei segnali via cavo; e

e.

l'indicazione dell'inizio e della fine del mandato.

Il seguito della procedura è retto dagli articoli 28­31.

L'autorizzazione è valida per sei mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per tre mesi al massimo, applicando la medesima procedura.

3

Art. 41

Esecuzione

Il servizio preposto all'esecuzione riceve i segnali dai gestori e dai fornitori secondo l'articolo 40 capoverso 1 lettera d, li converte in dati e, sulla base del contenuto, valuta quali dati trasmettere al SIC.

1

Trasmette al SIC esclusivamente dati contenenti informazioni relative alle chiavi di ricerca definite per l'adempimento del mandato. Gli trasmette informazioni relative a persone in Svizzera unicamente se sono necessarie per la comprensione di un fatto che avviene all'estero e se sono state precedentemente anonimizzate.

2

Se i dati contengono informazioni riguardanti fatti che avvengono in Svizzera o all'estero con indizi relativi a una minaccia concreta per la sicurezza interna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a, il servizio preposto all'esecuzione li trasmette al SIC senza modifiche.

3

Il servizio preposto all'esecuzione distrugge immediatamente i dati che non contengono informazioni secondo i capoversi 2 e 3.

4

5

Il SIC è competente per l'analisi dei dati a fini informativi.

Art. 42

Obblighi dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione

I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a comunicare al servizio preposto all'esecuzione o al SIC i dati tecnici necessari per l'esecuzione dell'esplorazione di segnali via cavo.

1

2 In presenza di un mandato e del relativo nullaosta, i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire i segnali al servizio preposto all'esecuzione. Sopprimono i criptaggi che hanno applicato.

2032

Legge sulle attività informative

I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a mantenere il segreto riguardo ai mandati.

3

4 La Confederazione indennizza i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità in funzione dei costi per la fornitura dei segnali al servizio preposto all'esecuzione.

Capitolo 4: Trattamento dei dati e archiviazione Sezione 1: Principi e trattamento dei dati nei Cantoni Art. 43

Principi

Il SIC e le autorità d'esecuzione cantonali possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

1

Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.

2

Può trasferire i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Al riguardo, si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d'informazione.

3

4 Può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in modo automatizzato.

Art. 44

Controllo della qualità

Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d'informazione.

1

Registra unicamente i dati utili all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5­8.

2

Distrugge i dati che non possono essere registrati in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest'ultimo.

3

Verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se i record di dati personali registrati sono ulteriormente necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

Cancella i record di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 43 capoverso 2.

4

5

L'organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti: a.

verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 49);

b.

verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 50);

c.

controlla per campionamento in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati;

2033

Legge sulle attività informative

d.

cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni e la cui registrazione risale a oltre cinque anni, nonché i dati dei quali il Cantone propone la cancellazione;

e.

provvede alla formazione interna dei collaboratori del SIC in materia di protezione dei dati.

Art. 45

Trattamento dei dati nei Cantoni

Le autorità d'esecuzione cantonali non gestiscono alcuna collezione di dati in applicazione della presente legge.

1

Se trattano dati di propria competenza, i Cantoni provvedono affinché i dati cantonali non contengano indicazioni riguardo all'esistenza e al contenuto dei dati della Confederazione.

2

Le autorità d'esecuzione cantonali possono trasmettere valutazioni della situazione e dati ricevuti dal SIC se ciò è necessario alla valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare un pericolo considerevole. Il Consiglio federale stabilisce a quali servizi possono essere trasmessi questi dati e in quale misura.

3

Sezione 2: Sistemi d'informazione del SIC Art. 46

Sistemi d'informazione del SIC

Il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti per adempiere i compiti di cui all'articolo 4:

1

2

a.

IASA SIC (art. 48);

b.

IASA-GEX SIC (art. 49);

c.

INDEX SIC (art. 50);

d.

GEVER SIC (art. 51);

e.

PES (art. 52);

f.

Portale OSINT (art. 53);

g.

Quattro P (art. 54);

h.

ISCO (art. 55);

i.

Archivio dei dati residui (art. 56).

Per ogni sistema d'informazione del SIC il Consiglio federale disciplina: a.

il catalogo dei dati personali;

b.

le competenze per il trattamento dei dati;

c.

i diritti d'accesso;

d.

la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità dell'ingerenza nei diritti costituzionali che comporta il trattamento dei dati;

2034

Legge sulle attività informative

e.

la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche del SIC riguardo ai vari settori di compiti;

f.

la cancellazione dei dati;

g.

la sicurezza dei dati.

Art. 47

Assegnazione dei dati ai sistemi d'informazione

Il SIC assegna i dati che riceve come segue: a.

i dati con informazioni sull'estremismo violento: al sistema IASA-GEX SIC;

b.

i dati con informazioni che avviano esclusivamente processi amministrativi: al sistema GEVER SIC;

c.

i dati con informazioni che riguardano esclusivamente misure di polizia di sicurezza: al sistema PES;

d.

i dati da fonti accessibili al pubblico: al sistema Portale OSINT;

e.

i dati provenienti da controlli di frontiera e doganali: al sistema Quattro P;

f.

i dati che servono esclusivamente al controllo dei compiti e alla direzione dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo: al sistema ISCO;

g.

i rimanenti dati: al sistema Archivio dei dati residui.

Art. 48

IASA SIC

Il sistema di analisi integrale del SIC (IASA SIC) serve all'analisi dei dati a fini informativi.

1

Contiene dati che riguardano i settori di compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1, eccettuati i dati relativi all'estremismo violento.

2

I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso a IASA SIC mediante procedura di richiamo. Con l'ausilio di IASA SIC possono intraprendere ricerche di dati in tutti i sistemi d'informazione del SIC per i quali dispongono del diritto d'accesso.

3

Art. 49

IASA-GEX SIC

Il sistema di analisi integrale dell'estremismo violento del SIC (IASA-GEX SIC) serve alla registrazione, al trattamento e all'analisi di informazioni che riguardano l'estremismo violento.

1

2

Contiene i dati che riguardano l'estremismo violento.

I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso a IASA-GEX SIC mediante procedura di richiamo.

3

2035

Legge sulle attività informative

Art. 50 1

INDEX SIC

INDEX SIC serve: a.

ad accertare se il SIC tratta dati relativi a una persona, un'organizzazione, un gruppo, un oggetto o un evento;

b.

ad archiviare i rapporti redatti dalle autorità d'esecuzione cantonali;

c.

al trattamento di dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d'esecuzione cantonali.

Consente alle autorità autorizzate che non sono collegate alla rete particolarmente protetta del SIC di accedere ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali e alla loro trasmissione sicura.

2

3

Contiene: a.

i dati per l'identificazione delle persone, delle organizzazioni, dei gruppi, degli oggetti e degli eventi registrati nei sistemi d'informazione IASA SIC e IASA-GEX SIC;

b.

i rapporti redatti dalle autorità d'esecuzione cantonali in modo autonomo o su mandato del SIC;

c.

i dati provenienti da accertamenti preliminari svolti dalle autorità d'esecuzione cantonali.

Le seguenti persone hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati dell'INDEX SIC indicati di seguito:

4

a.

i collaboratori del SIC incaricati di individuare tempestivamente e sventare minacce contro la Svizzera e la sua popolazione: ai dati di cui al capoverso 3 lettere a­b;

b.

i collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali: per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge nonché per il trattamento e la trasmissione, al SIC e ad altre autorità d'esecuzione cantonali, dei loro dati risultanti da accertamenti preliminari e dei loro rapporti; unicamente i collaboratori dell'autorità d'esecuzione cantonale che ha eseguito gli accertamenti preliminari e i collaboratori dell'organo del SIC incaricato del controllo della qualità hanno accesso ai dati di cui al capoverso 3 lettera c;

c.

i collaboratori dell'Ufficio federale di polizia: ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l'esecuzione di compiti di polizia di sicurezza, giudiziaria e amministrativa, nonché per l'esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo comunicati da istituti finanziari svizzeri;

d.

i collaboratori del servizio del DDPS competente per la protezione delle informazioni e delle opere: ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone.

2036

Legge sulle attività informative

Art. 51

GEVER SIC

Il sistema d'informazione per la gestione degli affari del SIC (GEVER SIC) serve a trattare e controllare gli affari, nonché a garantire processi di lavoro efficienti.

1

2

GEVER SIC contiene: a.

i dati riguardanti affari amministrativi;

b.

tutti i prodotti informativi in uscita dal SIC;

c.

i dati che sono stati impiegati per allestire i contenuti di cui alle lettere a e b;

d.

le informazioni necessarie per il controllo degli affari, in particolare nel settore dei controlli di sicurezza relativi alle persone.

I collaboratori del SIC hanno accesso a GEVER SIC mediante procedura di richiamo.

3

Art. 52

PES

Il sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di dirigere e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti.

1

Esso contiene dati riguardanti eventi e misure per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna.

2

I collaboratori del SIC e delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza oppure della valutazione e della gestione di eventi rilevanti per l'analisi della situazione hanno accesso al PES mediante procedura di richiamo.

3

In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere l'accesso temporaneo mediante procedura di richiamo anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione di un simile evento.

4

Art. 53

Portale OSINT

Il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) serve al SIC per approntare dati da fonti accessibili al pubblico.

1

Esso contiene dati reperiti in occasione dell'utilizzazione di fonti accessibili al pubblico.

2

I collaboratori del SIC hanno accesso al Portale OSINT mediante procedura di richiamo.

3

Il SIC può accordare al personale delle autorità d'esecuzione cantonali l'accesso mediante procedura di richiamo a determinati dati del Portale OSINT.

4

2037

Legge sulle attività informative

Art. 54

Quattro P

Il sistema d'informazione Quattro P serve a identificare determinate categorie di stranieri che entrano in Svizzera o escono dalla Svizzera e a stabilire le date della loro entrata e uscita.

1

Esso contiene dati raccolti nel quadro di controlli di frontiera e doganali presso i posti di confine e che servono a identificare le persone e a individuarne gli spostamenti.

2

I collaboratori del SIC incaricati di identificare persone in relazione con l'adempimento di compiti di cui all'articolo 6 hanno accesso a Quattro P mediante procedura di richiamo.

3

Il Consiglio federale stabilisce per Quattro P, in un elenco non pubblico, le categorie di persone da registrare; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.

4

Art. 55

ISCO

Il sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni (ISCO) serve a controllare e dirigere l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo.

1

2 Contiene dati per dirigere i mezzi d'esplorazione, nonché per il controlling e il reporting.

I collaboratori del SIC che si occupano della direzione dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo hanno accesso a ISCO mediante procedura di richiamo.

3

Art. 56

Archivio dei dati residui

L'Archivio dei dati residui serve ad archiviare i dati che in occasione dell'assegnazione di cui all'articolo 47 non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema.

1

Se un'entrata di informazioni da archiviare nell'Archivio dei dati residui contiene dati personali, la valutazione della sua rilevanza ed esattezza secondo l'articolo 44 capoverso 1 avviene per l'entrata nel suo insieme e non in relazione ai singoli dati personali. I dati personali sono valutati individualmente quando vengono trasferiti in un altro sistema d'informazione.

2

I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso all'Archivio dei dati residui mediante procedura di richiamo.

3

2038

Legge sulle attività informative

Sezione 3: Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione Art. 57 1 Il SIC memorizza in sistemi d'informazione distinti da quelli di cui all'articolo 46 i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione secondo l'articolo 25, con riferimento ai casi specifici.

In singoli casi e tenendo conto dell'articolo 5 capoversi 5­8, può archiviare dati personali anche nel sistema d'informazione appositamente previsto nell'articolo 46 capoverso 1, sempre che contengano informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1.

2

I collaboratori del SIC incaricati dell'esecuzione di una misura di acquisizione e dell'analisi dei risultati hanno accesso ai corrispondenti dati mediante procedura di richiamo.

3

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

il catalogo dei dati personali;

b.

il diritto di trattare dati e i diritti d'accesso;

c.

la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro distruzione;

d.

la sicurezza dei dati.

Sezione 4: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati Art. 58

Verifica prima della trasmissione

Prima di ogni trasmissione di dati personali o prodotti, il SIC si assicura che i dati personali soddisfino le prescrizioni della presente legge, che la loro trasmissione sia prevista dalla legge e sia necessaria nel caso concreto.

Art. 59

Trasmissione di dati personali ad autorità svizzere

Il SIC trasmette dati personali ad autorità svizzere se ciò è necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale determina le autorità interessate.

1

Se le informazioni del SIC sono necessarie ad altre autorità per il perseguimento penale, la prevenzione di reati o il mantenimento dell'ordine pubblico, il SIC, spontaneamente o su richiesta, le mette a loro disposizione garantendo la protezione delle fonti.

2

Il SIC trasmette a un'autorità di perseguimento penale dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione unicamente se contengono indizi concreti relativi a un reato il cui perseguimento può dar luogo a una misura di sorveglianza comparabile in virtù del diritto processuale penale.

3

2039

Legge sulle attività informative

4 Il SIC indica alle autorità di perseguimento penale la provenienza dei dati. Il seguito della procedura è retto dalle disposizioni del Codice di procedura penale16 o della procedura penale militare del 23 marzo 197917.

Art. 60

Trasmissione di dati personali ad autorità estere

In deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, il SIC può trasmettere dati personali ad autorità di sicurezza estere se la protezione della persona interessata è sufficientemente garantita.

1

Può inoltre trasmettere dati personali ad autorità di sicurezza di Stati con i quali la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche se:

2

a.

una legge o un trattato internazionale approvato dalla Svizzera secondo l'articolo 69 capoverso 3 lo prevede;

b.

è necessario per tutelare un interesse pubblico preponderante quale prevenire o chiarire un crimine o un delitto punibile anche in Svizzera;

c.

è necessario per motivare una domanda di informazioni da parte della Svizzera;

d.

la persona interessata ha acconsentito alla trasmissione dei dati o la trasmissione è inequivocabilmente nel suo interesse;

e.

lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e i dati in questione gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nel settore della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati;

f.

è necessario per salvaguardare interessi considerevoli inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario;

g.

è necessario per proteggere la vita e l'integrità fisica di terzi.

Il SIC non trasmette dati all'estero se la trasmissione dei dati potrebbe comportare per la persona interessata il pericolo di una doppia punizione o pregiudizi gravi per la vita, l'integrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195018 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera.

3

Art. 61

Trasmissione di dati personali a terzi

La trasmissione di dati personali a terzi è ammessa unicamente se:

16 17 18

a.

la persona interessata ha acconsentito alla trasmissione dei dati o la trasmissione è inequivocabilmente nel suo interesse;

b.

la trasmissione dei dati è necessaria per sventare un grave pericolo immediato;

RS 312.0 RS 322.1 RS 0.101

2040

Legge sulle attività informative

c.

la trasmissione dei dati è necessaria per motivare una domanda di informazioni.

Art. 62

Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi del GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 35 capoverso 5 e 57 è retto dalla legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati (LPD).

1

Se una persona chiede se il SIC tratta dati che la riguardano nei sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Archivio dei dati residui, nonché nei dati informativi di GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione:

2

a.

se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente,in relazione: 1. all'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6, o 2. al perseguimento penale o a un altro procedimento istruttorio;

b.

se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; o

c.

se il SIC non tratta dati riguardanti il richiedente.

Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che ha il diritto di domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

3

Non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, il SIC fornisce al richiedente l'informazione conformemente alla LPD purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo.

4

Il SIC informa le persone di cui non sono stati trattati dati entro tre anni dal ricevimento della loro domanda.

5

Art. 63

Verifica da parte dell'IFPDT

Su domanda del richiedente, l'IFPDT effettua la verifica di cui all'articolo 62 capoverso 3.

1

2

Gli comunica quanto segue:

19 20

a.

nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito; o

b.

sono stati riscontrati errori nel trattamento dei dati o nel differimento dell'informazione e ha inviato al SIC una raccomandazione ai sensi dell'articolo 27 LPD20 affinché vi sia posto rimedio.

RS 235.1 RS 235.1

2041

Legge sulle attività informative

Rende attento il richiedente al fatto che può chiedere al Tribunale amministrativo federale di verificare detta comunicazione o l'esecuzione della raccomandazione.

3

4 L'articolo 27 capoversi 4­6 LPD si applica per analogia alla raccomandazione di cui al capoverso 2 lettera b.

Qualora il richiedente renda verosimile che il differimento dell'informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'IFPDT può raccomandare che, a titolo eccezionale, il SIC fornisca immediatamente le informazioni richieste, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

5

Art. 64

Verifica da parte del Tribunale amministrativo federale

Su domanda del richiedente, il Tribunale amministrativo federale effettua la verifica di cui all'articolo 63 capoverso 3 e gli comunica che la stessa ha avuto luogo.

1

Se riscontra errori nel trattamento dei dati o nel differimento dell'informazione, il Tribunale amministrativo federale invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. La medesima procedura si applica in caso di inosservanza della raccomandazione dell'IFPDT. Il SIC può impugnare la decisione con ricorso al Tribunale federale.

2

Art. 65

Forma della comunicazione ed esclusione dei rimedi giuridici

Le comunicazioni di cui agli articoli 62 capoverso 3, 63 capoverso 2 e 64 capoverso 1 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.

1

2

Non sono impugnabili.

Art. 66

Deroga al principio di trasparenza

La legge del 17 dicembre 200421 sulla trasparenza non si applica all'accesso a documenti ufficiali riguardanti l'acquisizione di informazioni secondo la presente legge.

Sezione 5: Archiviazione Art. 67 Il SIC offre all'Archivio federale per l'archiviazione i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. I dati e i documenti del SIC sono archiviati in locali particolarmente protetti. Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni.

1

Salvo autorizzazione dell'autorità estera interessata,la consultazione di archivi derivanti da relazioni dirette con servizi informazioni e autorità di sicurezza esteri è limitata o vietata per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione

2

21

RS 152.3

2042

Legge sulle attività informative

conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 26 giugno 199822 sull'archiviazione.

In singoli casi, durante il termine di protezione il SIC può consultare i dati personali che ha consegnato all'Archivio federale in vista dell'archiviazione al fine di valutare minacce concrete per la sicurezza interna o esterna oppure per salvaguardare un altro interesse pubblico preponderante.

3

Il SIC distrugge i dati e i documenti considerati dall'Archivio federale senza valore archivistico.

4

Capitolo 5: Prestazioni Art. 68 Se sussiste un interesse informativo o un altro interesse pubblico, il SIC può fornire prestazioni a favore di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni segnatamente negli ambiti seguenti:

1

a.

trasmissioni sicure;

b.

trasporto di merci o persone;

c.

consulenza e valutazione della situazione;

d.

protezione e difesa da attacchi all'infrastruttura di informazione o di comunicazione oppure alla segretezza.

Se sussiste un interesse informativo, il SIC può fornire simili prestazioni anche a favore di terzi in Svizzera o all'estero.

2

Capitolo 6: Direzione politica, controllo e protezione giuridica Sezione 1: Direzione politica e divieto di determinate attività Art. 69

Direzione politica da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale dirige sul piano politico il SIC, assumendo in particolare i compiti seguenti: 1

22

a.

assegna al SIC il mandato fondamentale e lo rinnova almeno ogni quattro anni; il mandato fondamentale è segreto;

b.

approva ogni anno la lista d'osservazione e la trasmette alla Delegazione delle Commissioni della gestione; la lista d'osservazione è confidenziale;

c.

designa ogni anno i gruppi da considerare di matrice estremista violenta e prende atto del numero di estremisti violenti non ancora attribuibili ad alcun gruppo noto;

RS 152.1

2043

Legge sulle attività informative

d.

valuta ogni anno la situazione di minaccia e se necessario in caso di eventi particolari, e informa le Camere federali e il pubblico;

e.

ordina le misure necessarie in caso di situazioni di minaccia particolari;

f.

definisce ogni anno la collaborazione del SIC con autorità estere.

I documenti in relazione con i compiti di cui al capoverso 1 non sono accessibili al pubblico.

2

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti la collaborazione internazionale del SIC in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi internazionali d'informazione automatizzati secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera e.

3

Art. 70

Salvaguardia di interessi essenziali della Svizzera

In situazioni particolari, il Consiglio federale può incaricare il SIC di misure secondo la presente legge, sempre che tali misure siano necessarie per salvaguardare interessi essenziali della Svizzera secondo l'articolo 3.

1

Stabilisce in ogni singolo caso la durata, lo scopo, il genere e l'estensione della misura.

2

Le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione sottostanno alla procedura di autorizzazione secondo gli articoli 25­32.

3

Se assegna un mandato secondo il capoverso 1, il Consiglio federale entro 24 ore ne informa la Delegazione delle Commissioni della gestione.

4

Art. 71

Lista d'osservazione

La lista d'osservazione comprende organizzazioni e gruppi riguardo ai quali è fondato supporre che minaccino la sicurezza interna o esterna.

1

Se un'organizzazione o un gruppo figura su una lista delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, si può supporre sulla base di indizi fondati che minacci la sicurezza interna o esterna. Pertanto, l'organizzazione o il gruppo in questione può essere inserito nella lista d'osservazione.

2

3

Le organizzazioni e i gruppi sono stralciati dalla lista d'osservazione quando: a.

alcun indizio lascia supporre che minaccino la sicurezza interna o esterna; o

b.

non figurano più su alcuna delle liste di cui al capoverso 2 e non sussistono motivi particolari per supporre che minaccino la sicurezza interna o esterna.

Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza i criteri per l'allestimento della lista d'osservazione e stabilisce la frequenza con la quale la lista deve essere verificata.

4

Art. 72

Divieto di determinate attività

Il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di compiere un'attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o

1

2044

Legge sulle attività informative

esterna della Svizzera e che direttamente o indirettamente serve a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento.

Il divieto dev'essere limitato a cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta per ulteriori cinque anni.

2

Il dipartimento richiedente verifica a scadenze regolari se le condizioni sono ancora adempiute. Se non sono più adempiute, propone al Consiglio federale la revoca del divieto.

3

Sezione 2: Controllo e vigilanza del Servizio delle attività informative Art. 73

Controllo autonomo da parte del SIC

Il SIC assicura mediante misure di controllo adeguate che l'esecuzione giuridicamente conforme della legge sia garantita tanto in seno al SIC quanto da parte delle autorità di sicurezza dei Cantoni.

Art. 74

Vigilanza da parte del Dipartimento

Il DDPS allestisce annualmente un piano dei controlli volto a verificare l'attività del SIC sotto il profilo della sua legalità, adeguatezza ed efficacia. Il piano dei controlli deve essere coordinato con le attività di vigilanza parlamentari.

1

Per l'esecuzione della vigilanza generale, oltre all'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 75, il DDPS impiega un organo di vigilanza interno. Nella propria attività di controllo tale organo non è vincolato a istruzioni.

2

L'organo di vigilanza interno svolge la sua funzione sia presso il SIC sia presso le autorità d'esecuzione cantonali.

3

Informa costantemente il capo del DDPS in merito ai risultati delle sue attività di vigilanza. I rapporti non sono pubblici.

4

Art. 75

Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio

Il Consiglio federale designa un'autorità di controllo indipendente che verifica la legalità dell'esplorazione radio. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità di controllo non è vincolata a istruzioni. Essa garantisce la protezione delle informazioni ricevute in occasione dei controlli.

1

L'autorità di controllo verifica l'assegnazione dei mandati al servizio incaricato dell'esplorazione e il trattamento delle informazioni registrate prima e dopo la loro trasmissione.

2

In base all'esito delle verifiche, può formulare raccomandazioni e proporre al DDPS la sospensione di mandati e la cancellazione di informazioni. Le sue raccomandazioni, le sue proposte e i suoi rapporti non sono pubblici.

3

2045

Legge sulle attività informative

Il Consiglio federale disciplina la composizione e l'organizzazione dell'autorità di controllo, le indennità per i suoi membri e l'organizzazione della sua segreteria. La durata del mandato è di quattro anni.

4

Art. 76

Vigilanza e controllo da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale provvede al controllo delle attività del SIC per quanto riguarda la loro legalità, adeguatezza ed efficacia.

1

2 Chiede regolarmente al DDPS di informarlo in merito alla situazione di minaccia e ai risultati delle attività di vigilanza.

3

Disciplina: a.

la vigilanza finanziaria dei settori d'attività del SIC che richiedono una particolare tutela del segreto;

b.

i requisiti minimi per quanto riguarda i controlli nei Cantoni e le competenze degli organi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 77

Alta vigilanza parlamentare

L'alta vigilanza parlamentare sull'attività del SIC e sulle autorità d'esecuzione cantonali operanti su mandato del SIC nell'esecuzione della presente legge incombe esclusivamente alla Delegazione delle Commissioni della gestione e alla Delegazione delle finanze conformemente alla legge del 13 dicembre 200223 sul Parlamento, nel rispettivo settore di competenza.

Art. 78

Vigilanza cantonale

I membri delle autorità d'esecuzione cantonali incaricate dai Cantoni di compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e alla vigilanza dei loro superiori.

1

Gli organi di vigilanza parlamentari cantonali possono vigilare sull'esecuzione autonoma di cui all'articolo 81 capoverso 1. L'articolo 77 si applica alla vigilanza sull'esecuzione di mandati del SIC secondo l'articolo 9 capoverso 2 o all'acquisizione di informazioni su organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione secondo l'articolo 71.

2

3

Il Consiglio federale disciplina:

23

a.

il ricorso a organi di vigilanza per assistere l'autorità cantonale di vigilanza;

b.

l'accesso a informazioni sull'esistenza e sul contenuto dei mandati eseguiti per la Confederazione, nonché sulle modalità con le quali le autorità d'esecuzione cantonali li eseguono;

c.

la separazione fra i dati trattati in modo autonomo dalle autorità d'esecuzione cantonali e i dati che esse trattano su mandato del SIC o sulla base della lista d'osservazione.

RS 171.10

2046

Legge sulle attività informative

Sezione 3: Tutela giurisdizionale Art. 79 Contro le decisioni emanate da organi federali in virtù della presente legge è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo speciale d'informazione dei privati non ha effetto sospensivo.

2

Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura.

3

Contro le decisioni su ricorso del Tribunale amministrativo federale è ammesso il ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200524 sul Tribunale federale.

4

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 80

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 81

Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni acquisiscono e trattano spontaneamente o sulla base di un mandato particolare del SIC le informazioni secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a. In tale contesto, le autorità d'esecuzione cantonali hanno la facoltà di impiegare autonomamente le misure di acquisizione di cui agli articoli 13­15, 19, 20, 22 e 24.

1

Le autorità d'esecuzione cantonali informano spontaneamente il SIC quando vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna.

2

Per l'esecuzione della presente legge, il SIC collabora con i Cantoni, in particolare mettendo a loro disposizione mezzi tecnici, adottando misure di protezione e di osservazione e allestendo offerte di formazione comuni.

3

Nell'ambito delle loro possibilità, i Cantoni sostengono il SIC nell'esecuzione dei suoi compiti, in particolare:

4

a.

mettendo a disposizione i mezzi tecnici necessari;

b.

disponendo le misure di protezione e di osservazione necessarie;

c.

collaborando alla formazione.

La Confederazione indennizza i Cantoni nei limiti dei crediti stanziati per le prestazioni che forniscono per l'esecuzione della presente legge. Il Consiglio federale

5

24

RS 173.110

2047

Legge sulle attività informative

stabilisce forfettariamente l'indennizzo sulla base del numero di persone attive prevalentemente per compiti della Confederazione.

Art. 82

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 83

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2048

Legge sulle attività informative

Allegato (art. 82)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 3 ottobre 200825 sul servizio informazioni civile è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199726 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 2

Compiti

La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.

1

2

Sono misure preventive di polizia: a.

i controlli di sicurezza relativi alle persone;

b.

le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;

c.

la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;

d.

il sequestro di oggetti pericolosi ai sensi dell'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge;

e.

le misure di cui alla sezione 5a volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 3 Abrogato

25 26

RU 2009 6565, 2012 3745 5525 RS 120

2049

Legge sulle attività informative

Art. 5

Adempimento dei compiti da parte della Confederazione

Il Consiglio federale emana uno schema delle misure volte a proteggere: a.

le autorità federali;

b.

le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;

c.

i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni conformemente all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200727 sullo Stato ospite.

Art. 5a Abrogato Art. 6 cpv. 1 Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) nell'esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.

1

Art. 7­9 Abrogati Art. 10

Obbligo d'informazione del fedpol

Il fedpol informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.

Art. 10a­13d Abrogati Art. 13e cpv. 2 Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Il fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa.

2

27 28

RS 192.12 RS 172.021

2050

Legge sulle attività informative

Art. 13f

Sequestro di oggetti pericolosi

Il fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all'articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 199729 sulle armi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i compiti secondo la presente legge.

Art. 14 cpv. 1 Il fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa delle persone interessate.

1

Art. 14a­18 Abrogati Art 21 cpv. 2 L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può consultare, entro dieci giorni, i documenti relativi al controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati; per i documenti della Confederazione, può esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione del diritto d'accesso si applica l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199230 sulla protezione dei dati (LPD).

2

Art. 23 cpv. 1 lett. a e c, nonché 1bis e 3bis 1

Il Consiglio federale designa: a.

le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;

c.

abrogata

In singoli casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.

1bis

3bis Se motivi concreti lasciano ritenere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l'autorità competente per la protezione può ricercare tale persona, interrogarla in merito al suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.

29 30

RS 514.54 RS 235.1

2051

Legge sulle attività informative

Art. 23a

Sistema d'informazione e di documentazione

Il fedpol tratta nel proprio sistema d'informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione a favore di persone ed edifici secondo la presente sezione.

1

Il sistema d'informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti in materia di sicurezza e sulle persone collegate con tali avvenimenti.

2

3

I dati sono distrutti al più tardi cinque anni dopo la fine del bisogno di protezione.

Il diritto d'accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 5 e 8 LPD31.

4

Art. 23b 1

2

Dati, categorie di dati e limiti del trattamento dei dati

Il fedpol tratta unicamente i dati delle persone: a.

per la cui sicurezza è competente;

b.

riguardo alle quali, sulla base di indizi fondati, si può supporre che potrebbero costituire un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.

È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti: a.

cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indirizzo;

b.

registrazioni su supporto audiovisivo;

c.

dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, quali informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull'appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.

Le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà d'opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un'organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di reati.

3

Art. 23c

Diritti d'accesso e trasmissione dei dati

L'accesso al sistema d'informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi del fedpol che: 1

31

a.

valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;

b.

ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.

RS 235.1

2052

Legge sulle attività informative

I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:

2

a.

i dipartimenti, i servizi e gli organi di sicurezza dell'amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;

b.

i servizi del fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;

c.

i responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l'accesso a persone non autorizzate;

d.

le rappresentanze svizzere ed estere e gli organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;

e.

gli organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;

f.

i responsabili di eventi e i privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato.

Art. 25­27 e 28 cpv. 1 Abrogati

2. Legge federale del 20 giugno 200332 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. c e l nonché cpv. 2 lett. c e k L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

c.

32 33

autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca automatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200833 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;

RS 142.51 RS 361

2053

Legge sulle attività informative

l.

Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge del ...34 sulle attività informative, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d della LCit35, della LStr36 e della LAsi37.

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

2

c.

autorità federali competenti in materia di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca automatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi, 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi;

k. Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge sulle attività informative, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d della LCit, della LStr e della LAsi.

3. Legge del 17 giugno 200538 sul Tribunale amministrativo federale Art. 23 cpv. 2 2

Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo: a.

34 35 36 37 38 39

l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 199839 sull'asilo;

RS ...; FF 2014 2015 RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 173.32 RS 142.31

2054

Legge sulle attività informative

b.

gli articoli 28, 30 e 40 della legge del ...40 sulle attività informative (LAIn);

c.

le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

Art. 33 lett. b n. 4 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni b.

del Consiglio federale concernenti: 4. il divieto di svolgere determinate attività secondo la LAIn41,

Titolo prima dell'art. 36b

Sezione 4: Autorizzazione di misure di acquisizione del Servizio delle attività informative Art. 36b Il Tribunale amministrativo federale decide in merito all'autorizzazione di misure di acquisizione secondo la LAIn42.

4. Codice civile43 Art. 43a cpv. 4 n. 5 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

4

5.

il Servizio delle attività informative della Confederazione per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge del ...44 sulle attività informative.

5. Codice penale45 Art. 317bis cpv. 1 e 2 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice

1

40 41 42 43 44 45

RS ...; FF 2014 2015 RS ...; FF 2014 2015 RS ...; FF 2014 2015 RS 210 RS ...; FF 2014 2015 RS 311.0

2055

Legge sulle attività informative

nell'ambito di un'inchiesta mascherata, oppure documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l'articolo 17 della legge del ...46 sulle attività informative (LAIn) o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l'articolo 18 LAIn.

Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un'inchiesta mascherata o agisca su mandato dell'autorità competente secondo gli articoli 17 o 18 LAIn.

2

Art. 365 cpv. 2 lettere r, s, t, u Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

2

r.

individuazione tempestiva e neutralizzazione di minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAIn47;

s.

trasmissione di informazioni a Europol secondo l'articolo 355a, sempre che i dati di Europol siano necessari per gli scopi di cui alla lettera r;

t.

esame di misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 200548 sugli stranieri e preparazione di decisioni di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;

u.

acquisizione e comunicazione di informazioni ad autorità di sicurezza estere nell'ambito di domande secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera d LAIn; i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo esplicito consenso.

Art. 367 cpv. 2 lett. m e cpv. 4 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:

2

m. SIC.

46 47 48

RS ...; FF 2014 2015 RS ...; FF 2014 2015 RS 142.20

2056

Legge sulle attività informative

4 I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a­e, l e m.

6. Codice di procedura penale49 Art. 289 cpv. 4 lett. a Concerne soltanto il testo francese.

7. Legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 15 cpv. 3 lett. k e 4 lett. i Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

3

k.

il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera j.

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

4

i.

il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla legge del ...51 sulle attività informative (LAIn);

Art. 16 cpv. 9 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 62­65 LAIn52.

9

8. Legge militare del 3 febbraio 199553 Art. 99 cpv. 1bis, 1quater e 3bis 1bis Per adempiere i suoi compiti, può avvalersi dello strumento dell'esplorazione radio secondo l'articolo 37 della legge del ...54 sulle attività informative (LAIn). Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione.

49 50 51 52 53 54

RS 312.0 RS 361 RS ...; FF 2014 2015 RS ...; FF 2014 2015 RS 510.10 RS ...; FF 2014 2015

2057

Legge sulle attività informative

1quater Può impiegare anche aeromobili e satelliti per osservare fatti e installazioni e registrare le osservazioni. L'osservazione e le registrazioni su supporto audiovisivo di fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta non sono ammesse. Le registrazioni su supporto audiovisivo rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la collaborazione internazionale nell'ambito del Servizio informazioni dell'esercito in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d'informazione militari internazionali.

3bis

9. Legge federale del 3 ottobre 200855 sui sistemi d'informazione militari Art. 16 cpv. 1 lett. h Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

1

h.

al Servizio delle attività informative della Confederazione per accertare l'identità di persone che, sulla base di informazioni su minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del ...56 sulle attività informative, possono rappresentare una minaccia anche per la sicurezza dell'esercito.

10. Legge federale del 21 marzo 200357 sull'energia nucleare Art. 101 cpv. 3 L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e della legge del 22 marzo 199158 sulla radioprotezione, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.

3

55 56 57 58

RS 510.91 RS ...; FF 2014 2015 RS 732.1 RS 814.50

2058

Legge sulle attività informative

11. Legge federale del 19 dicembre 195859 sulla circolazione stradale Art. 104c cpv. 5 lett. c I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

5

c.

il SIC, per verificare se una persona dispone dell'autorizzazione a condurre;

12. Legge federale del 6 ottobre 200060 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 1 cpv. 1 lett. d La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata:

1

d.

secondo l'articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge del ...61 sulle attività informative (LAIn).

Art. 11 cpv. 1 lett. a Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti:

1

a.

esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per i quali essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente o se esiste un ordine secondo gli articoli 28 e 30 LAIn62 provvisto dell'autorizzazione e del nullaosta; se l'ordine di sorveglianza è errato o inesatto, interpella l'autorità d'approvazione prima che l'offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

Art. 13 cpv. 1 lett. a Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti:

1

a.

59 60 61 62 63

esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per cui essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente o se esiste un ordine secondo gli articoli 28 e 30 LAIn63 provvisto dell'autorizzazione e del nullaosta; se l'ordine di sorveglianza è errato o inesatto, interpella l'autorità d'approvazione prima di trasmettere informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza; RS 741.01 RS 780.1 RS ...; FF 2014 2015 RS ...; FF 2014 2015 RS ...; FF 2014 2015

2059

Legge sulle attività informative

Art. 14 cpv. 2bis 2bis Il servizio fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione le informazioni di cui al capoverso 1 necessarie per l'esecuzione della LAIn64.

13. Legge del 30 aprile 199765 sulle telecomunicazioni Art. 34 cpv. 1ter e 1quater Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati:

1ter

a.

la polizia e le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene, per garantire la sicurezza pubblica;

b.

il Servizio delle attività informative della Confederazione, per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue informazioni e delle sue installazioni.

Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.

1quater

14. Legge federale del 20 dicembre 194666 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50a cpv. 1 lett. dbis ed e n. 7 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA67:

1

dbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del ...68 sulle attività informative; e.

64 65 66 67 68

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 7. abrogato

RS ...; FF 2014 2015 RS 784.10 RS 831.10 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2015

2060

Legge sulle attività informative

15. Legge federale del 19 giugno 195969 su l'assicurazione per l'invalidità Art. 66a cpv. 1 lett. c Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA70:

1

c.

al Servizio delle attività informative della Confederazione o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del ...71 sulle attività informative.

16. Legge federale del 25 giugno 198272 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 86a cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. g 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

g.

abrogata

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

2

g.

al Servizio delle attività informative della Confederazione o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del ...73 sulle attività informative.

17. Legge federale del 18 marzo 199474 sull'assicurazione malattie Art. 84a cpv. 1 lett. gbis e h n. 6 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA75:

1

69 70 71 72 73 74 75

RS 831.20 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2015 RS 831.40 RS ...; FF 2014 2015 RS 832.10 RS 830.1

2061

Legge sulle attività informative

gbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del ...76 sulle attività informative; h.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. abrogato

18. Legge federale del 20 marzo 198177 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 97 cpv. 1 lett. hbis e i n. 6 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA78:

1

hbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del ...79 sulle attività informative; i.

in singoli casi e su richiesta scritta: 6. abrogato

19. Legge federale del 19 giugno 199280 sull'assicurazione militare Art. 1a cpv. 1 lett. q 1

È assicurato presso l'assicurazione militare: q.

chi è impiegato all'estero in qualità di collaboratore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Art. 95a cpv. 1 lett. hbis e i n. 8 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA81:

1

76 77 78 79 80 81

RS ...; FF 2014 2015 RS 832.20 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2015 RS 833.1 RS 830.1

2062

Legge sulle attività informative

hbis. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del ...82 sulle attività informative; i.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 8. abrogato

20. Legge del 25 giugno 198283 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 97a cpv. 1 lett. ebis e f n. 8 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA84:

1

ebis. al Servizio delle attività informative della Confederazione o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del ...85 sulle attività informative; f.

82 83 84 85

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 8. abrogato

RS ...; FF 2014 2015 RS 837.0 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2015

2063

Legge sulle attività informative

2064