Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) Modifica del 26 settembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 maggio 20131; visto il parere del Consiglio federale del 3 luglio 20132, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 19943 sugli acquisti pubblici è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Accordo GATT» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «GPA».

Ingresso visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale4; in esecuzione dell'Accordo del 15 aprile 19945 sugli appalti pubblici (GPA); visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 19946, Art. 21 cpv. 1 L'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa viene determinata considerando diversi criteri, in particolare il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi d'esercizio, il servizio clientela, l'idoneità della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, il valore tecnico e la formazione di persone nella formazione professionale di base. Quest'ultimo criterio può essere preso in considerazione soltanto per gli appalti non sottoposti a trattati internazionali.

1

1 2 3 4 5 6

FF 2013 4673 FF 2013 4689 RS 172.056.1 RS 101 RS 0.632.231.422 FF 1994 IV 923

2013-1348

6207

Acquisti pubblici. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20147 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

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FF 2014 6207

6208