Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

Disegno

(Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20142, decreta:

Titolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati.

1

2 Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

1 2

a.

infrastruttura del mercato finanziario: 1. una borsa (art. 26 cpv. 2), 2. un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 cpv. 3), 3. una controparte centrale (art. 48), 4. un depositario centrale (art. 61), 5. un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74), 6. un sistema di pagamento (art. 81);

b.

valori mobiliari: le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili;

c.

derivati od operazioni in derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori di base e che non costituiscono un'operazione di cassa;

RS 101 FF 2014 6445

2014-1779

6607

Legge sull'infrastruttura finanziaria

d.

partecipante: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario;

e.

partecipante indiretto: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario;

f.

quotazione: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificate le esigenze poste dalla borsa agli emittenti e ai valori mobiliari;

g.

compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare: 1. il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione, 2. l'assunzione degli impegni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi, 3. la compensazione di operazioni («netting»), 4 la riconciliazione e la conferma dei pagamenti da effettuare e dei trasferimenti di valori mobiliari;

h.

regolamento («settlement»): l'adempimento degli obblighi assunti al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari;

i.

offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai portatori di azioni o di altri titoli di partecipazione;

j.

informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera.

Art. 3

Società madri del gruppo e società di gruppo essenziali

Sottostanno agli articoli 88­91, sempreché non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto:

1

2

a.

le società madri di un gruppo finanziario domiciliate in Svizzera;

b.

le società di gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni essenziali ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società di gruppo essenziali).

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'essenzialità.

La FINMA designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

3

6608

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Titolo 2: Infrastrutture del mercato finanziario Capitolo 1: Disposizioni comuni Sezione 1: Condizioni per l'autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario Art. 4

Obbligo di autorizzazione

Le infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un'autorizzazione della FINMA.

1

Un sistema di pagamento necessita di un'autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la protezione dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se non è esercitato da una banca.

2

Le infrastrutture del mercato finanziario esercitate dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato non sono soggette, nell'ambito di tale attività, all'autorizzazione e alla vigilanza della FINMA.

3

Le infrastrutture del mercato finanziario possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

4

Art. 5

Condizioni di autorizzazione

Ha diritto all'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni supplementari applicabili alle singole infrastrutture del mercato finanziario.

Art. 6

Esigenze supplementari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Oltre alle condizioni di cui all'articolo 5, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono adempiere le esigenze di cui alla sezione 2.

Art. 7

Mutamento dei fatti

L'infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione o l'approvazione.

1

Se il mutamento è essenziale, l'infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA per proseguire la propria attività.

2

2 La presente disposizione si applica per analogia alle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute.

Art. 8

Organizzazione

L'infrastruttura del mercato finanziario deve avere personalità giuridica secondo il diritto svizzero nonché sede e amministrazione principale in Svizzera.

1

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Legge sull'infrastruttura finanziaria

Essa stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi di legge. Designa segnatamente organi particolari per la gestione, da una parte, e per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, e delimita le competenze tra questi organi in modo che sia garantita una sorveglianza conforme e indipendente della gestione. L'infrastruttura del mercato finanziario stabilisce compiti e competenze negli statuti e nel regolamento organizzativo.

2

Essa identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi e provvede a istituire un sistema efficace di controllo interno. In particolare istituisce un organo di audit interno indipendente dalla direzione e un organo responsabile della conformità («compliance») separato dalle unità operative.

3

Art. 9

Garanzia

L'infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione di tale infrastruttura devono offrire la garanzia di una gestione irreprensibile.

1

Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'infrastruttura del mercato finanziario devono inoltre:

2

a.

godere di una buona reputazione;

b.

disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'infrastruttura del mercato finanziario devono godere anch'esse di una buona reputazione e garantire che il loro influsso non vada a scapito di un'attività prudente e solida.

3

Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un'infrastruttura del mercato finanziario s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività.

4

Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un'infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero, le persone devono informarne la FINMA.

Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

5

L'infrastruttura del mercato finanziario segnala alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha conoscenza. Trasmette almeno una volta all'anno alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata.

6

Art. 10

Servizi accessori

Una persona giuridica può esercitare una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatto salvo l'esercizio di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa.

1

6610

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20073 sulla vigilanza dei mercati finanziari (qui di seguito designate leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.

2

Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.

3

Art. 11

Esternalizzazione

Se un'infrastruttura del mercato finanziario intende esternalizzare servizi essenziali, quali la gestione dei rischi, necessita della previa approvazione della FINMA. Nel caso di un'infrastruttura del mercato finanziario che la BNS ha designato di rilevanza sistemica, la FINMA deve sentire previamente la BNS.

1

L'infrastruttura del mercato finanziario disciplina i diritti e gli obblighi reciproci in un accordo scritto con il fornitore dei servizi.

2

Se esternalizza servizi, l'infrastruttura del mercato finanziario rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge.

3

Art. 12

Capitale minimo

L'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre del capitale minimo richiesto integralmente liberato.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.

Art. 13

Continuità operativa

L'infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia adeguata per mantenere o ripristinare tempestivamente la sua attività al verificarsi di incidenti.

1

Se detiene valori patrimoniali e posizioni di partecipanti, l'infrastruttura del mercato finanziario deve provvedere mediante procedure adeguate affinché questi possano essere trasferiti o regolati immediatamente in caso di revoca o di restituzione dell'autorizzazione.

2

Art. 14

Sistemi di tecnologia dell'informazione

L'infrastruttura del mercato finanziario esercita sistemi di tecnologia dell'informazione che:

1

a.

3

garantiscono l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge e sono adeguati alle sue attività;

RS 956.1

6611

Legge sull'infrastruttura finanziaria

b.

dispongono di efficaci misure di emergenza; e

c.

assicurano continuità alla sua attività.

Prevede misure di protezione dell'integrità e della confidenzialità delle informazioni relative ai suoi partecipanti e alle loro transazioni.

2

Art. 15

Gruppi finanziari

Se l'infrastruttura finanziaria fa parte di un gruppo finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

1

Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario ai sensi della presente legge se:

2

a.

almeno una è attiva come infrastruttura del mercato finanziario;

b.

sono attive principalmente nel settore finanziario; e

c.

formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla sorveglianza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell'8 novembre 19344 sulle banche si applicano per analogia.

3

Art. 16

Denominazioni confuse o ingannevoli

La denominazione dell'infrastruttura del mercato finanziario non deve dare adito a confusioni o essere ingannevole.

1

Nel contesto dell'offerta di prestazioni finanziarie le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di gestione delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository» e «TR» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.

2

Art. 17

Operazioni estere

L'infrastruttura del mercato finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di:

4

a.

erigere, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero;

b.

acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.

RS 952.0

6612

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 18

Accesso non discriminatorio e aperto

L'infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi.

1

2

Può limitare l'accesso a detti servizi, se: a.

in tal modo aumenta la sicurezza o l'efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure

b.

le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l'attività dell'infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.

Art. 19

Obblighi di documentazione e di conservazione

L'infrastruttura del mercato finanziario registra i servizi prestati, le procedure e i processi applicati nonché le attività svolte e conserva la totalità delle registrazioni per dieci anni.

Art. 20

Prevenzione di conflitti di interessi

L'infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte a accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.

Art. 21

Pubblicazione di informazioni essenziali

L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente:

1

2

a.

informazioni sulla sua organizzazione;

b.

le condizioni di partecipazione;

c.

i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti.

Al riguardo, prende a riferimento standard internazionali riconosciuti.

Sezione 2: Esigenze particolari poste a infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica Art. 22

Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevanza sistemica

Le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento hanno rilevanza sistemica, se:

1

a.

la loro indisponibilità, specialmente in seguito a problemi tecnici od operativi o a difficoltà finanziarie, può causare gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari; o

6613

Legge sull'infrastruttura finanziaria

b.

le difficoltà di pagamento o di consegna di singoli partecipanti possono propagarsi per il loro tramite ad altri partecipanti o infrastrutture del mercato finanziario collegate, causando loro gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari.

Un processo operativo di un'infrastruttura del mercato finanziario di cui al capoverso 1 ha rilevanza sistemica se:

2

a.

la sua indisponibilità può causare gravi perdite, difficoltà di liquidità o problemi operativi presso intermediari finanziari o altre infrastrutture del mercato finanziario, oppure originare gravi turbative sui mercati finanziari; e

b.

i partecipanti non possono sostituirlo in tempi brevi.

Art. 23

Esigenze particolari

Per proteggere la stabilità del sistema finanziario dai rischi che da esse derivano, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari.

1

2 Le esigenze particolari devono tenere conto degli standard internazionali riconosciuti. Esse possono riguardare le basi contrattuali, i mezzi di pagamento utilizzati, la gestione dei rischi, la continuità operativa e i sistemi di tecnologia dell'informazione.

3

La BNS disciplina i dettagli mediante ordinanza.

Dopo aver consultato la FINMA, la BNS può esentare dall'osservanza delle esigenze particolari le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero soggette alla sorveglianza della BNS conformemente all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 20035 sulla Banca nazionale (LBN) se:

4

a.

tali infrastrutture sono soggette all'estero a vigilanza e sorveglianza equivalenti; e

b.

le autorità competenti per la vigilanza e la sorveglianza collaborano con la BNS conformemente all'articolo 21 capoverso 2 LBN.

Art. 24

Piano di stabilizzazione e di liquidazione

Ogni infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica elabora un piano di stabilizzazione. Vi indica le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere i suoi processi operativi di rilevanza sistemica.

1

La FINMA elabora un piano di liquidazione che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione dell'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica da essa ordinati. Essa consulta la BNS in merito al piano di liquidazione.

2

L'infrastruttura del mercato finanziario fornisce alla FINMA il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di liquidazione.

3

5

RS 951.11

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Legge sull'infrastruttura finanziaria

4 L'infrastruttura del mercato finanziario attua le misure previste nel piano di liquidazione a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione i processi operativi di rilevanza sistemica.

Sezione 3: Procedura d'autorizzazione Art. 25 1 La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, depositari centrali e sistemi di pagamento.

Dopo aver consultato la FINMA, la BNS designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all'articolo 22. Essa stabilisce inoltre mediante decisione quali esigenze particolari ai sensi dell'articolo 23 deve soddisfare ogni singola infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica e valuta se tali esigenze sono soddisfatte.

2

Se l'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica soddisfa le esigenze particolari, la FINMA rilascia l'autorizzazione sempre che siano soddisfatte anche le altre condizioni di autorizzazione.

3

Dopo aver consultato la BNS, la FINMA approva il piano di stabilizzazione di un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all'articolo 24.

4

Se la BNS giunge alla conclusione che un'infrastruttura del mercato finanziario non ha rilevanza sistemica, lo comunica alla FINMA. Se sono adempite le condizioni generali di autorizzazione, la FINMA rilascia l'autorizzazione.

5

La procedura si applica per analogia in caso di richieste di riconoscimento di controparti centrali estere.

6

Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione Sezione 1: Sedi di negoziazione Art. 26

Definizioni

Per sede di negoziazione s'intende una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione.

1

Per borsa s'intende un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e che persegue lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali.

2

Per sistema multilaterale di negoziazione s'intende un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari che persegue, senza quotazione di tali valori, lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali.

3

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Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 27

Autodisciplina

La sede di negoziazione si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività.

1

I compiti di autodisciplina e sorveglianza attribuiti a una sede di negoziazione devono essere svolti da organi indipendenti. I dirigenti di questi organi devono:

2

a.

offrire la garanzia di un'attività irreprensibile;

b.

godere di una buona reputazione; e

c.

disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

La sede di negoziazione sottopone i propri regolamenti e le relative modifiche alla FINMA per approvazione.

3

Art. 28

Organizzazione del commercio

La sede di negoziazione emana un regolamento volto a organizzare il commercio in modo ordinato e trasparente.

1

2 Tiene una registrazione cronologica di tutti i mandati e di tutte le operazioni effettuati al suo interno, nonché delle operazioni che le sono state comunicate. Vanno segnatamente registrati il momento dell'operazione, i partecipanti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale come pure il prezzo dei valori mobiliari negoziati.

Art. 29

Trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

La sede di negoziazione pubblica i corsi correnti di acquisto e di vendita delle azioni e di altri valori mobiliari nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi (trasparenza pre-negoziazione).

1

Per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio essa pubblica inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate al suo interno così come quelle effettuate al di fuori e ad essa comunicate (trasparenza post-negoziazione).

Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento della transazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero:

3

a.

a quali altri valori mobiliari si applica la trasparenza pre-negoziazione;

b.

le eccezioni alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, in particolare in relazione alle operazioni con valori mobiliari che: 1. presentano un grande volume, 2. sono effettuate dalla BNS.

Art. 30

Garanzia di un commercio ordinato

La sede di negoziazione che esercita una piattaforma tecnica deve disporre di un sistema di negoziazione che garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività commerciale.

1

6616

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Essa adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione.

2

Art. 31

Sorveglianza del commercio

La sede di negoziazione sorveglia la formazione dei corsi e la conclusione di transazioni effettuate al suo interno affinché possano essere accertati lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tale scopo analizza inoltre le transazioni effettuate al di fuori di essa che le sono state comunicate o che sono state altrimenti portate a sua conoscenza.

1

In caso di sospetto di infrazioni alla legge o di altre irregolarità, il competente organo incaricato della sorveglianza del commercio (organo di sorveglianza del commercio) informa la FINMA. Se le infrazioni alla legge costituiscono fattispecie penali, informa inoltre immediatamente la competente autorità di perseguimento penale.

2

3 La FINMA, la competente autorità di perseguimento penale, la Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto e l'organo di sorveglianza del commercio si scambiano le informazioni di cui necessitano nel quadro della loro collaborazione e in vista dell'adempimento dei loro compiti. Utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti.

Art. 32

Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio

Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri di diverse sedi di negoziazione disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco e gratuito di dati commerciali, sempre che nelle sedi di negoziazione interessate:

1

2

a.

siano ammessi al commercio valori mobiliari identici; o

b.

siano ammessi al commercio valori mobiliari che influenzano la formazione del prezzo di valori mobiliari ammessi al commercio presso le altre sedi di negoziazione.

Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti.

Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi di sorveglianza del commercio esteri, sempre che:

3

a.

le condizioni di cui al capoverso 1 siano adempite; e

b.

l'organo di sorveglianza del commercio estero interessato sottostia all'obbligo legale di tutela del segreto.

Art. 33

Sospensione del commercio

Se, su iniziativa dell'emittente o a motivo di circostanze straordinarie, una borsa sospende il commercio di un valore mobiliare che vi è quotato, essa pubblica senza indugio tale decisione.

1

6617

Legge sull'infrastruttura finanziaria

2 Se il commercio di un valore mobiliare è sospeso, tutte le altre sedi di negoziazione presso le quali detto valore mobiliare è ammesso al commercio ne sospendono il commercio.

Art. 34

Ammissione di partecipanti

La sede di negoziazione emana un regolamento sull'ammissione, sugli obblighi e sull'esclusione di partecipanti al commercio, badando in particolare al rispetto del principio della parità di trattamento.

1

Possono essere ammessi quali partecipanti a un borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione:

2

a.

i commercianti di valori mobiliari secondo l'articolo 2 lettera b della legge del 24 marzo 19956 sulle borse;

b.

ulteriori assoggettati alla vigilanza della FINMA secondo l'articolo 3 della legge del 22 giugno 20077 sulla vigilanza dei mercati finanziari, per quanto la sede di negoziazione garantisca che essi adempiono condizioni tecniche e operative equivalenti a quelle dei commercianti di valori mobiliari;

c.

i partecipanti esteri al commercio autorizzati dalla FINMA secondo l'articolo 40;

d.

la BNS.

Art. 35

Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa

La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla quotazione dei valori mobiliari.

1

Il regolamento tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e contiene in particolare disposizioni:

2

a.

sulla negoziabilità dei valori mobiliari;

b.

sulla pubblicità delle informazioni sulle quali gli investitori si fondano per valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente;

c.

sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi per la durata della quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio;

d.

secondo le quali ai fini dell'ammissione di titoli di partecipazione e di obbligazioni di prestito devono essere osservati gli articoli 7 e 8 della legge del 16 dicembre 20058 sui revisori.

La borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.

3

6 7 8

RS 954.1 RS 956.1 RS 221.302

6618

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 36

Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione

1 Il sistema multilaterale di negoziazione emana un regolamento sull'ammissione al commercio di valori mobiliari. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente.

Esso sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.

2

Art. 37

Autorità di ricorso

La sede di negoziazione designa un'autorità indipendente di ricorso che può essere adita nei seguenti casi:

1

2

a.

rifiuto dell'ammissione di un partecipante;

b.

rifiuto dell'ammissione di un valore mobiliare;

c.

esclusione di un partecipante;

d.

revoca dell'ammissione di un valore mobiliare.

Essa ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

La struttura organizzativa, le prescrizioni procedurali e la nomina dei membri dell'autorità di ricorso necessitano dell'approvazione della FINMA.

3

Alla conclusione della procedura di ricorso l'azione può essere introdotta presso il giudice civile.

4

Sezione 2: Obblighi dei partecipanti Art. 38

Obbligo di registrazione

Il partecipante ammesso a una sede di negoziazione registra i mandati e le operazioni da lui effettuate corredandole di tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.

Art. 39

Obbligo di comunicazione

I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.

1

La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi.

2

La BNS è esonerata dall'obbligo di comunicazione nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti pubblici.

3

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Legge sull'infrastruttura finanziaria

Sezione 3: Autorizzazione di partecipanti esteri Art. 40 La FINMA accorda l'autorizzazione a un partecipante estero che intende partecipare a una sede di negoziazione svizzera e che non ha alcuna sede in Svizzera, se:

1

a.

esso sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate;

b.

esso adempie obblighi in materia di comportamento, registrazione e comunicazione equivalenti a quelli previsti dalla regolamentazione svizzera;

c.

esso garantisce che le sue attività sono separate dalle attività di eventuali unità svizzere autorizzate; e

d.

le autorità di vigilanza competenti: 1. non sollevano obiezioni sulla sua attività in Svizzera, 2. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

La FINMA può rifiutare l'autorizzazione, se lo Stato nel quale il partecipante estero ha la propria sede non garantisce ai partecipanti svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i partecipanti nazionali al commercio. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

2

Il partecipante estero che partecipa già a una sede di negoziazione svizzera comunica alla FINMA se desidera operare presso un'ulteriore sede di negoziazione svizzera. In questo caso l'autorità estera di vigilanza deve confermare che non ha obiezioni sull'estensione dell'attività in Svizzera del partecipante estero.

3

4 Per la partecipazione a operazioni di politica monetaria con la BNS non occorre l'autorizzazione della FINMA.

Sezione 4: Riconoscimento di sedi di negoziazione estere Art. 41 Prima di accordare l'accesso alle loro istituzioni ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA, le sedi di negoziazione con sede all'estero necessitano del riconoscimento della FINMA.

1

2

La FINMA accorda il riconoscimento se: a.

la sede di negoziazione estera sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e

b.

le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni sull'attività transfrontaliera della sede di negoziazione estera, 2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, e 3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

6620

Legge sull'infrastruttura finanziaria

3

La sede di negoziazione è considerata riconosciuta se la FINMA constata che: a.

lo Stato di sede della sede di negoziazione estera regola e vigila adeguatamente sulle proprie sedi di negoziazione; e

b.

le condizioni del capoverso 2 lettera b sono adempite.

La FINMA può rifiutare il riconoscimento, se lo Stato nel quale la sede di negoziazione estera ha la propria sede non garantisce alle sedi di negoziazione svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le sedi di negoziazione nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

4

Sezione 5: Sistemi organizzati di negoziazione Art. 42

Definizione

Si considera sistema organizzato di negoziazione l'istituzione per: a.

il commercio multilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari che persegue lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali;

b.

il commercio multilaterale di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari che persegue lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali;

c.

il commercio bilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari che persegue lo scambio di offerte.

Art. 43

Obbligo di autorizzazione o di riconoscimento

Chiunque esercita un sistema organizzato di negoziazione necessita di un'autorizzazione quale banca o commerciante di valori mobiliari oppure di un'autorizzazione o di un riconoscimento quale sede di negoziazione.

1

Non necessita di autorizzazione l'esercizio di un sistema organizzato di negoziazione all'interno di un gruppo finanziario, se viene effettuato da una persona giuridica che:

2

a.

è direttamente dominata da un'infrastruttura del mercato finanziario; e

b.

sottostà alla vigilanza su base consolidata della FINMA.

Art. 44

Organizzazione e prevenzione di conflitti di interessi

Chiunque esercita un sistema organizzato di negoziazione deve: a.

esercitarlo separatamente dalle altre attività;

b.

adottare misure organizzative efficaci per accertare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interessi;

6621

Legge sull'infrastruttura finanziaria

c.

Art. 45

garantire la piena tutela degli interessi dei clienti nella conclusione di operazioni proprie effettuate per il tramite del sistema organizzato di negoziazione che esercita.

Garanzia di un commercio ordinato

Chiunque esercita un sistema organizzato di negoziazione deve assicurare che esso garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività commerciale.

1

2

Esso adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del sistema di negoziazione.

Art. 46

Trasparenza del commercio

Chiunque esercita un sistema organizzato di negoziazione pubblica informazioni sulla conclusione di transazioni effettuate presso tale sistema. Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento della conclusione delle transazioni.

1

Il Consiglio federale stabilisce tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero le eccezioni a questo obbligo di pubblicazione, in particolare in relazione alle operazioni che:

2

a.

presentano un grande volume;

b.

sono effettuate dalla BNS.

Il Consiglio federale può prevedere, in sintonia con gli standard internazionali riconosciuti, l'estensione dell'obbligo di pubblicazione alla trasparenza pre-negoziazione.

3

Sezione 6: Borse dell'energia elettrica Art. 47 Per le borse dell'energia elettrica e il commercio presso tali borse, il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla presente legge al fine di tenere conto delle particolarità del mercato dell'energia elettrica, in particolare per garantire l'interesse pubblico a un approvvigionamento elettrico sicuro.

1

Esso può abilitare la FINMA a emanare disposizioni, d'intesa con la Commissione dell'energia elettrica e in ambiti di portata limitata, segnatamente in questioni di natura prevalentemente tecnica.

2

6622

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Capitolo 3: Controparti centrali Sezione 1: Disposizioni generali Art. 48

Definizione

Per controparte centrale s'intende un'istituzione che, in base a regole e procedure uniformi, interviene tra controparti a un'operazione in valori mobiliari o a un altro contratto relativo a strumenti finanziari, fungendo così da compratore nei confronti di ciascun venditore e da venditore nei confronti di ciascun compratore.

Art. 49

Garanzie

La controparte centrale esige dai propri partecipanti garanzie adeguate, in particolare sotto forma di margini iniziali («initial margins»), margini di variazione («variation margins») e contributi al fondo di garanzia («default fund»).

1

2

Tali garanzie vanno calcolate almeno in maniera tale che: a.

i margini di variazione di un partecipante coprano i rischi di credito correnti risultanti dalle variazioni dei prezzi di mercato realizzate;

b.

i margini iniziali di un partecipante coprano con grande probabilità i rischi di credito potenziali che sorgono per la controparte centrale in caso di inadempienza del partecipante stesso a causa delle variazioni dei prezzi di mercato attese;

c.

i margini iniziali, i margini di variazione e i contributi al fondo di garanzia siano sufficienti a coprire la perdita risultante, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale la controparte centrale presenta la posizione di rischio maggiore.

La controparte centrale accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Essa valuta con prudenza le garanzie.

3

Art. 50

Adempimento degli impegni di pagamento

La controparte centrale e i suoi partecipanti adempiono i loro impegni reciproci di pagamento mediante il trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale.

1

Qualora questo sia impossibile o non praticabile, essi utilizzano un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. La controparte centrale riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.

2

Art. 51

Fondi propri e ripartizione dei rischi

La controparte centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e deve ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

1

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi e determina le condizioni di ripartizione dei rischi.

2

6623

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 52 1

Liquidità

La controparte centrale deve disporre di liquidità sufficienti per: a.

far fronte ai propri impegni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale essa presenta la posizione di rischio maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e

b.

poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.

Essa investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.

2

Art. 53

Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

La controparte centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

1

2 Per coprire eventuali perdite essa utilizza le garanzie e i fondi propri nel seguente ordine:

3

a.

i margini versati dal partecipante inadempiente;

b.

i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia;

c.

i fondi propri dedicati della controparte centrale;

d.

i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.

Essa prevede regole per la copertura di perdite più estese. Non può utilizzare: a.

i margini versati da partecipanti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempienza di un altro partecipante;

b.

le garanzie dei partecipanti indiretti per coprire le perdite derivanti dall'inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto;

c.

i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto secondo l'articolo 59 capoverso 3 e depositati presso di essa, per coprire le perdite consecutive all'inadempienza di un partecipante o di un altro partecipante indiretto.

Art. 54 1

2

Segregazione

La controparte centrale deve separare: a.

i propri valori patrimoniali, crediti e impegni da garanzie, crediti e impegni dei suoi partecipanti; e

b.

garanzie, crediti e impegni di ogni partecipante da quelli degli altri partecipanti.

Essa offre ai suoi partecipanti la possibilità di: a.

6624

separare i loro valori patrimoniali, crediti e impegni da garanzie, crediti e impegni dei partecipanti indiretti; e

Legge sull'infrastruttura finanziaria

b.

Art. 55

tenere e registrare garanzie, crediti e impegni dei partecipanti indiretti in modo congiunto (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente).

Trasferibilità

La controparte centrale garantisce che in caso di inadempienza di un partecipante le garanzie, i crediti e gli impegni che questo detiene per conto di un partecipante indiretto possano essere trasferiti a un altro partecipante designato dal partecipante indiretto.

1

2

Si considera inadempiente il partecipante: a.

che non adempie le condizioni di ammissione relative alla capacità finanziaria del partecipante entro il termine stabilito dalla controparte centrale; o

b.

nei confronti del quale è stata aperta una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale.

Sezione 2: Accordi di interoperabilità Art. 56

Accesso non discriminatorio

Le controparti centrali possono concludere accordi sulla compensazione interoperativa di transazioni finanziarie (accordo di interoperabilità).

1

2 Una controparte centrale deve accettare la richiesta di un'altra controparte centrale concernente la conclusione di un accordo di interoperabilità, salvo se la conclusione di tale accordo mette in pericolo la sicurezza e l'efficacia della compensazione.

Art. 57

Approvazione

La conclusione di un accordo di interoperabilità sottostà all'approvazione della FINMA.

1

2

L'accordo di interoperabilità è approvato se: a.

i diritti e gli obblighi rispettivi delle controparti centrali sono disciplinati;

b.

le controparti centrali dispongono di procedure e strumenti adeguati per gestire i rischi derivanti dall'accordo di interoperabilità;

c.

la controparte centrale copre i rischi di credito e di liquidità derivanti dall'accordo di interoperabilità esigendo senza indugio garanzie adeguate dall'altra controparte centrale;

d.

le controparti centrali sono autorizzate o riconosciute dalla FINMA;

e.

le autorità competenti per la vigilanza e la sorveglianza della controparte centrale estera collaborano con le competenti autorità svizzere.

Se una delle controparti centrali partecipanti a un accordo di interoperabilità ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima dell'approvazione.

3

6625

Legge sull'infrastruttura finanziaria

L'accordo di interoperabilità non necessita di una nuova approvazione se una controparte centrale partecipante all'accordo estende la propria attività a una nuova sede di negoziazione senza che ne derivino nuovi rischi.

4

Sezione 3: Partecipanti Art. 58

Comunicazione dei prezzi

I partecipanti a una controparte centrale che consentono a partecipanti indiretti di accedere a una controparte centrale rendono pubblici i prezzi dei servizi che forniscono in relazione alla compensazione.

Art. 59

Segregazione

Il partecipante a una controparte centrale separa i propri valori patrimoniali, crediti e impegni gestiti presso la controparte centrale e su conti propri da garanzie, crediti e impegni dei partecipanti indiretti.

1

Esso offre al partecipante indiretto la possibilità di tenere e registrare garanzie, crediti e impegni in modo congiunto con altri partecipanti indiretti (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente).

2

3 Se un partecipante indiretto sceglie la segregazione per singolo cliente, il partecipante deve depositare presso la controparte centrale i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto e differenziarli dai margini iniziali degli altri partecipanti indiretti.

4 Il partecipante a una controparte centrale rende pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla corrispondente tenuta dei conti.

Sezione 4: Riconoscimento di controparti centrali estere Art. 60 Una controparte centrale con sede all'estero deve ottenere il riconoscimento della FINMA prima di:

1

2

a.

accordare un accesso diretto alla propria istituzione ai partecipanti svizzeri assoggettati a vigilanza;

b.

fornire servizi a un'infrastruttura del mercato finanziario svizzera;

c.

stipulare un accordo di interoperabilità con una controparte centrale svizzera.

La FINMA concede il riconoscimento se: a.

6626

la controparte centrale estera sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e

Legge sull'infrastruttura finanziaria

b.

le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni sull'attività transfrontaliera della controparte centrale estera, 2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, e 3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

3 La FINMA può rifiutare il riconoscimento, se lo Stato nel quale la controparte centrale estera ha la propria sede non garantisce alle controparti centrali svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le controparti centrali nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

La FINMA può esonerare una controparte centrale estera dal procurarsi il riconoscimento, sempre che lo scopo di tutela della presente legge non sia pregiudicato.

4

Capitolo 4: Depositario centrale Sezione 1: Disposizioni generali Art. 61

Definizioni

Per depositario centrale s'intende l'esercente di un ente di custodia centrale o di un sistema di gestione delle operazioni in titoli.

1

Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi.

2

Per sistema di gestione delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari.

3

Art. 62

Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari

Il depositario centrale garantisce che i valori mobiliari siano custoditi, registrati e trasferiti in modo corretto e conforme alla legge.

1

Il depositario centrale vieta ai propri partecipanti di mandare in scoperto i conti titoli afferenti ai valori mobiliari da esso gestiti in custodia accentrata.

2

Il depositario centrale verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di esso corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sui conti titoli dei partecipanti.

3

4

Il depositario centrale stabilisce il momento: a.

a partire dal quale una disposizione di trasferimento di valori mobiliari non può più essere modificata o revocata;

b.

in cui un trasferimento di valori mobiliari è regolato.

Il depositario centrale trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.

5

6627

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 63

Termini per il regolamento delle operazioni

Il depositario centrale stabilisce i termini entro i quali i partecipanti devono svolgere le loro operazioni in valori mobiliari nel proprio sistema. Al riguardo si basa in particolare sull'uso internazionale e sulle necessità dei partecipanti.

1

Esso rende possibile ai propri partecipanti di regolare le operazioni entro i termini che ha stabilito.

2

Esso sorveglia affinché le operazioni siano regolate entro i termini previsti. In caso di ritardo nel regolamento adotta le sanzioni convenute contrattualmente.

3

Art. 64

Garanzie

Il depositario centrale adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.

1

Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie.

2

Art. 65

Adempimento degli impegni di pagamento

Il depositario centrale consente il regolamento di pagamenti in relazione a valori mobiliari che custodisce o registra mediante trasferimento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale.

1

Qualora questo sia impossibile o non praticabile, esso utilizza un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Il depositario centrale riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.

2

Art. 66

Fondi propri e ripartizione dei rischi

Il depositario centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e deve ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

1

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi e determina le condizioni di ripartizione dei rischi.

2

Art. 67 1

Liquidità

Il depositario centrale deve disporre di liquidità sufficienti per: a.

far fronte ai propri impegni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta la posizione di rischio maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e

b.

poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.

Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.

2

6628

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 68

Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

Il depositario centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

Art. 69 1

2

Segregazione

Il depositario centrale deve separare: a.

i propri valori patrimoniali dai valori mobiliari dei suoi partecipanti; e

b.

i valori mobiliari di ogni partecipante da quelli degli altri partecipanti.

Esso offre ai suoi partecipanti la possibilità di: a.

separare i loro valori mobiliari da quelli dei partecipanti indiretti; e

b.

tenere e registrare i valori mobiliari dei partecipanti indiretti in modo congiunto (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente).

Sezione 2: Legami tra depositari centrali Art. 70

Definizione

Per legami tra depositari centrali s'intendono gli accordi: a.

tra depositari centrali concernenti l'esecuzione reciproca di mandati di pagamento e trasferimento (legami interoperativi);

b.

concernenti la partecipazione diretta o indiretta di un depositario centrale a un altro depositario centrale (legami in virtù di partecipazioni).

Art. 71

Approvazione

La costituzione dei seguenti legami tra depositari centrali necessita dell'approvazione della FINMA:

1

2

a.

legami interoperativi;

b.

legami in virtù di partecipazioni nel cui ambito un depositario centrale fornisce all'altro servizi che non fornisce ad altri partecipanti.

L'approvazione è concessa se i depositari centrali: a.

dispongono, per la loro propria protezione e per la protezione dei loro partecipanti, di norme, procedure e controlli mediante i quali rilevano, limitano e sorvegliano i rischi risultanti dal loro legame;

b.

verificano la correttezza delle loro registrazioni, confrontandole fra loro; e

c.

disciplinano in un accordo scritto i loro diritti e obblighi e, se del caso, i diritti e gli obblighi dei loro partecipanti.

Se uno dei depositari centrali ha rilevanza sistemica la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima dell'approvazione.

3

6629

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 72

Comunicazione

La costituzione di legami in virtù di partecipazioni nel cui ambito un depositario centrale fornisce ad un altro i medesimi servizi che fornisce ad altri partecipanti deve essere comunicata alla FINMA.

Sezione 3: Segregazione da parte del partecipante Art. 73 Il partecipante a un depositario centrale separa i propri valori patrimoniali, crediti e impegni gestiti presso il depositario centrale e su conti propri da valori mobiliari, crediti e impegni dei partecipanti indiretti.

1

Esso offre al partecipante indiretto la possibilità di tenere e registrare valori mobiliari, crediti e impegni in modo congiunto con altri partecipanti indiretti (segregazione omnibus) oppure in modo disgiunto (segregazione per singolo cliente).

2

3 Se un partecipante indiretto sceglie la segregazione per singolo cliente, il partecipante deve depositare presso il depositario centrale i margini che eccedono quelli dovuti dal partecipante indiretto e differenziarli dai margini iniziali degli altri partecipanti indiretti.

Il partecipante a un depositario centrale rende pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla corrispondente tenuta dei conti.

4

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni Sezione 1: Disposizioni generali Art. 74

Definizione

Per repertorio di dati sulle negoziazioni s'intende un'istituzione che raccoglie, gestisce e custodisce a livello centrale i dati di transazioni in derivati che le sono comunicati ai sensi dell'articolo 103.

Art. 75

Conservazione dei dati

Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra i dati comunicati e li conserva per almeno dieci anni dalla scadenza del contratto.

Art. 76

Pubblicazione dei dati

Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica regolarmente in forma aggregata e anonimizzata, in base ai dati comunicati, le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per categorie di derivati.

1

2

Esso può pubblicare ulteriori dati, sempre che essi siano aggregati e anonimizzati.

6630

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 77

Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti:

1

a.

FINMA;

b.

BNS;

c.

altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari;

d.

Commissione federale dell'energia elettrica.

Il Consiglio federale disciplina l'accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.

2

Art. 78

Accesso ai dati da parte di autorità estere

Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti se un accordo sulla collaborazione tra le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza conferma che sono adempite le seguenti condizioni:

1

a.

l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari sottostà all'obbligo legale di tutela del segreto;

b.

l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari può trasmettere i dati ad altre autorità estere soltanto a condizione che: 1. in caso di trasmissione a un'autorità penale, sia possibile l'assistenza giudiziaria secondo la legge federale del 20 marzo 19819 sull'assistenza internazionale in materia penale, 2. i dati non siano trasmessi a fini fiscali;

c.

le autorità svizzere di cui all'articolo 77 capoverso 1 ottengono l'accesso immediato ai repertori di dati sulle negoziazioni nello Stato dell'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari;

2 Il Consiglio federale disciplina l'accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.

Art. 79

Trasmissione di dati a privati

Il repertorio di dati sulle negoziazioni può trasmettere a privati i dati in forma aggregata e anonimizzata.

1

La trasmissione a privati di dati concernenti le loro proprie transazioni è ammessa illimitatamente.

2

9

RS 351.1

6631

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Sezione 2: Riconoscimento di repertori esteri di dati sulle negoziazioni Art. 80 1 Prima di ricevere comunicazioni ai sensi dell'articolo 103, i repertori di dati sulle negoziazioni con sede all'estero necessitano del riconoscimento della FINMA.

2

La FINMA accorda il riconoscimento se: a.

il repertorio estero di dati sulle negoziazioni sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e

b.

le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni sull'attività transfrontaliera del repertorio estero di dati sulle negoziazioni, 2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti svizzeri, 3. confermano alle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari che sono adempite le condizioni di cui all'articolo 78 capoverso 1 lettere b­c.

Il repertorio di dati sulle negoziazioni è considerato riconosciuto se la FINMA constata che:

3

a.

lo Stato di sede del repertorio estero di dati sulle negoziazioni regola e vigila adeguatamente sui repertori di dati; e

b.

le condizioni del capoverso 2 lettera b sono adempite.

La FINMA può rifiutare il riconoscimento, se lo Stato nel quale il repertorio estero di dati sulle negoziazioni ha la propria sede non garantisce ai repertori svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati, né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i repertori nazionali di dati sulle negoziazioni. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.

4

Capitolo 6: Sistemi di pagamento Art. 81

Definizione

Per sistema di pagamento s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di impegni di pagamento.

Art. 82

Obblighi

Se necessario per l'attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può imporre obblighi specifici ai sistemi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i fondi propri, la ripartizione del rischio e la liquidità. È fatta salva la competenza della BNS secondo l'articolo 23 di fissare esigenze particolari per sistemi di pagamento di rilevanza sistemica.

6632

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza Art. 83

Competenze

L'autorità di vigilanza è la FINMA. Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sottostanno inoltre alla sorveglianza della BNS.

1

La FINMA vigila sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e degli obblighi, per quanto tale compito non sia compreso nella sorveglianza delle esigenze particolari di cui all'articolo 23 da parte della BNS.

2

La FINMA e la BNS cooperano nella loro attività di vigilanza e sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, si informano reciprocamente e regolarmente ed evitano sovrapposizioni nell'esecuzione dei loro compiti.

Nel quadro della loro collaborazione con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza si coordinano nell'adempimento dei loro obblighi e nella comunicazione.

3

Art. 84

Verifica

Le infrastrutture del mercato finanziario e i gruppi finanziari devono incaricare una società di audit, abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200510 sui revisori, di effettuare una verifica ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

1

Essi devono parimenti far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni12.

2

La FINMA può effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario.

3

Art. 85

Sospensione del diritto di voto

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 9 capoversi 3 e 5 la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone che detengono una partecipazione qualificata.

Art. 86

Restituzione volontaria dell'autorizzazione

L'infrastruttura del mercato finanziario che intende rinunciare a un'autorizzazione deve presentare per approvazione alla FINMA un piano di liquidazione.

1

2

Il piano di liquidazione deve contenere indicazioni riguardanti:

10 11 12

a.

il regolamento degli impegni finanziari;

b.

i mezzi messi a disposizione a tal fine;

c.

la persona responsabile.

RS 221.302 RS 956.1 RS 220

6633

Legge sull'infrastruttura finanziaria

L'infrastruttura del mercato finanziario che ha adempito gli obblighi derivanti dal piano di liquidazione non sottostà più alla vigilanza da parte della FINMA.

3

Art. 87

Revoca dell'autorizzazione

A complemento dell'articolo 37 della legge del 22 giugno 200713 sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può revocare l'autorizzazione o il riconoscimento a un'infrastruttura del mercato finanziario se quest'ultima:

1

a.

non ha fatto uso dell'autorizzazione entro dodici mesi;

b.

nel corso dei sei mesi precedenti non ha fornito alcun servizio ammesso esclusivamente dietro autorizzazione;

c.

non rispetta il piano di liquidazione.

La revoca dell'autorizzazione provoca lo scioglimento della persona giuridica. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza ai sensi del capitolo 8.

2

Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza Art. 88

Misure di insolvenza

Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 24­37 e 37d­37g della legge dell'8 novembre 193414 sulle banche.

1

Nel caso di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la FINMA consulta la BNS prima di adottare misure di insolvenza.

2

Art. 89

Protezione del sistema

La FINMA informa le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero, per quanto possibile e per quanto essi ne siano interessati, sulle misure di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la facoltà di disporre di quest'ultimo, nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore.

1

L'istruzione di un partecipante nei confronti del quale è stata ordinata una misura di insolvenza a una controparte centrale, a un depositario centrale o a un sistema di pagamento è giuridicamente vincolante ed efficace nei confronti di terzi se:

2

13 14

a.

è stata impartita prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario; o

b.

è stata eseguita il giorno operativo, definito secondo le regole dell'infrastruttura del mercato finanziario, durante il quale la misura è stata ordinata, sem-

RS 956.1 RS 952.0

6634

Legge sull'infrastruttura finanziaria

pre che l'infrastruttura del mercato finanziario fornisca la prova che non aveva o non doveva avere conoscenza della misura.

3

4

Il capoverso 2 si applica se: a.

l'infrastruttura del mercato finanziario è autorizzata in Svizzera;

b.

l'infrastruttura estera del mercato finanziario è riconosciuta in Svizzera e garantisce ai partecipanti svizzeri un accesso diretto alla propria istituzione; o

c.

il contratto di partecipazione sottostà al diritto svizzero.

Il capoverso 2 si applica per analogia: a.

alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3;

b.

ai sistemi di pagamento esercitati dalle banche.

Art. 90

Primato degli accordi in caso di insolvenza di un partecipante

Le misure di insolvenza nei confronti di un partecipante a una controparte centrale non pregiudicano gli accordi conclusi in precedenza tra la controparte centrale e il partecipante e riguardanti:

1

a.

la compensazione di crediti, compresi i metodi concordati e la determinazione del valore;

b.

la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, il cui valore è oggettivamente determinabile;

c.

il trasferimento di crediti e impegni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, il cui valore è oggettivamente determinabile.

Sono fatte salve le prescrizioni divergenti nel quadro del differimento della disdetta di contratti da parte della FINMA.

2

Art. 91

Differimento della disdetta di contratti

Se differisce la disdetta di contratti e l'esercizio del diritto di disdetta, la FINMA prende in considerazione le ripercussioni sui mercati finanziari, nonché l'esercizio sicuro e ordinato dell'infrastruttura del mercato finanziario interessata, dei suoi partecipanti e di altre infrastrutture del mercato finanziario ad essa connesse.

Titolo 3: Comportamento sul mercato Capitolo 1: Commercio di derivati Sezione 1: In generale Art. 92

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica, fatte salve le seguenti disposizioni, alle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera.

1

6635

Legge sull'infrastruttura finanziaria

2

Per controparti finanziarie s'intendono: a.

le banche di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193415 sulle banche;

b.

i commercianti di valori mobiliari di cui all'articolo 2 lettera d della legge del 24 marzo 199516 sulle borse;

c.

le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge 17 dicembre 200417 sulla sorveglianza degli assicuratori;

d.

le società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo;

e.

le direzioni dei fondi e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a ed f della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi;

f.

gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti collettivi;

g.

gli istituti di previdenza e le fondazioni d'investimento di cui agli articoli 48­53k della legge federale 25 giugno 198219 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3 Per controparti non finanziarie s'intendono le imprese che non sono controparti finanziarie.

Le seguenti istituzioni sottostanno al solo obbligo di comunicazione di cui all'articolo 103:

4

a.

le banche multilaterali di sviluppo;

b.

le organizzazioni, compresi gli istituti di assicurazione sociale, in quanto appartengano alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni oppure di cui rispondono la Confederazione, il pertinente Cantone o il pertinente Comune e in quanto non si tratti di una controparte finanziaria.

5 Il Consiglio federale può sottoporre alle disposizioni del presente capitolo le succursali svizzere di partecipanti esteri al mercato finanziario, se esse non sottostanno a una regolamentazione equivalente.

Art. 93 1

Eccezioni

Il presente capitolo non si applica:

15 16 17 18 19

a.

alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni;

b.

alla BNS;

c.

alla Banca dei regolamenti internazionali.

RS 952.0 RS 954.1 RS 961.01 RS 951.31 RS 831.40

6636

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Per motivi di proporzionalità e tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può escludere integralmente o parzialmente dal campo di applicazione del presente capitolo ulteriori istituzioni pubbliche o partecipanti al mercato finanziario.

2

3

Non si considerano derivati ai sensi del presente capitolo: a.

i prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati;

b.

il prestito di valori mobiliari («securities lending and borrowing»).

Il Consiglio federale può eccettuare i derivati dalle disposizioni del presente capitolo se necessario all'attuazione di standard internazionali riconosciuti.

4

Art. 94

Adempimento di obblighi conformemente al diritto estero

Gli obblighi del presente capitolo sono altresì considerati adempiti se: a.

sono adempiti secondo un diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA; e

b.

l'infrastruttura finanziaria estera impiegata per l'esecuzione dell'operazione è stata riconosciuta dalla FINMA.

Art. 95

Flusso di informazioni all'interno del gruppo

Le controparti possono scambiare con le loro società di gruppo e succursali all'estero tutti i dati necessari all'adempimento diretto degli obblighi di cui al presente capitolo.

Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale Art. 96

Obbligo

Le controparti devono compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA tutte le operazioni in derivati ai sensi dell'articolo 100 non trattate per il tramite di una sede di negoziazione (operazioni in derivati OTC).

1

Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti o alle operazioni che simili controparti effettuano tra di loro.

2

Se non esistono indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l'esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa.

3

A complemento dell'obbligo di cui all'articolo 111, il Consiglio federale può disporre che tutte le operazioni in derivati effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione siano compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

4

6637

Legge sull'infrastruttura finanziaria

La FINMA può consentire in singoli casi la compensazione per il tramite di una controparte centrale non riconosciuta, sempre che non ne venga pregiudicato lo scopo di tutela della presente legge.

5

Art. 97

Piccole controparti non finanziarie

Una controparte non finanziaria è considerata piccola se tutte le medie mobili delle sue posizioni lorde calcolate su 30 giorni lavorativi nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso si situano al di sotto del valore soglia.

1

Se la media di una posizione lorda calcolata secondo il capoverso 1 di una piccola controparte non finanziaria esistente supera il valore soglia determinante, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.

2

Per il calcolo della media di una posizione lorda, le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi non sono prese in considerazione se sono direttamente correlate all'attività oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte o del gruppo.

3

Art. 98

Piccole controparti finanziarie

Una controparte finanziaria è considerata piccola se la media mobile della sua posizione lorda calcolata su 30 giorni lavorativi di tutte le operazioni in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia.

1

Se la media della posizione lorda di cui al capoverso 1 di una piccola controparte finanziaria esistente supera il valore soglia, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento.

2

Art. 99

Valori soglia

Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano valori soglia per categorie di derivati.

1

Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un unico valore soglia.

2

3 Se la controparte fa parte di un gruppo integralmente consolidato, nel calcolo delle medie delle posizioni lorde sono integrate anche tutte le altre operazioni in derivati OTC interne al gruppo, concluse da essa o da altre controparti.

4

Il Consiglio federale stabilisce: a.

per le controparti non finanziarie le modalità di calcolo e l'entità dei valori soglia per le pertinenti categorie di derivati;

b.

quali operazioni in derivati non devono essere prese in considerazione nel calcolo dei valori soglia;

c.

il valore soglia per le controparti finanziarie.

6638

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 100

Derivati considerati

La FINMA disciplina quali derivati devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale. Al riguardo prende in considerazione:

1

a.

il loro grado di standardizzazione legale e operativa;

b.

la loro liquidità;

c.

i volumi delle loro transazioni;

d.

la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;

e.

i rischi di controparte a essi connessi.

La FINMA tiene conto al riguardo degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l'introduzione di un obbligo di compensazione per categoria di derivati.

2

3

Non sottostanno all'obbligo di compensazione: a.

i derivati che non possono essere compensati da una controparte centrale autorizzata o riconosciuta;

b.

le operazioni di swap valutario e le operazioni valutarie a termine, nella misura in cui vengono svolte mediante il meccanismo pagamento contro pagamento («payment versus payment»).

Art. 101

Operazioni transfrontaliere

L'obbligo della compensazione per il tramite di una controparte centrale è dato anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all'obbligo di compensazione sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.

Art. 102

Operazioni interne al gruppo

Le operazioni in derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale, se: a.

entrambe le controparti sono integralmente incluse nel medesimo consolidamento;

b.

entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

c.

le operazioni effettuate non sono volte a eludere l'obbligo di compensazione.

Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni Art. 103

Obbligo

Le operazioni in derivati devono essere comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA.

1

6639

Legge sull'infrastruttura finanziaria

2

Sono tenute alla comunicazione: a.

nel caso di operazioni tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria: la controparte finanziaria;

b.

nel caso di operazioni tra due controparti finanziarie: 1. la controparte finanziaria che non è piccola, 2. la controparte alienante nel caso di un'operazione tra due piccole controparti finanziarie o tra due controparti finanziarie non piccole;

c.

la controparte con sede in Svizzera, se la controparte estera non effettua la comunicazione.

Nel caso di un'operazione tra controparti non finanziarie, il capoverso 2 lettere b e c si applica per analogia.

3

In caso di compensazione centrale la comunicazione è effettuata dalla controparte centrale. Se una controparte centrale estera riconosciuta non procede alle comunicazioni, l'obbligo di comunicazione incombe alle controparti.

4

5

Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.

In assenza di un repertorio di dati sulle negoziazioni, il Consiglio federale designa il servizio al quale deve essere effettuata la comunicazione.

6

Art. 104

Momento e contenuto della comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla conclusione, alla modifica o alla cessazione dell'operazione in derivati.

1

2

Per ogni operazione occorre almeno comunicare: a.

le identità delle controparti, in particolare le loro ditta e sede;

b.

il genere;

c.

la scadenza;

d.

il valore nominale;

e.

il prezzo;

f.

la data di regolamento;

g.

la valuta.

Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di ulteriori indicazioni e disciplina il formato della comunicazione.

3

La comunicazione a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni riconosciuto può contenere indicazioni più estese. Nel caso si tratti di dati personali, va ottenuto al riguardo il consenso della persona interessata.

4

6640

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 105

Conservazione dei giustificativi

Le controparti devono conservare i giustificativi delle loro operazioni in derivati conformemente alle disposizioni dell'articolo 958f del Codice delle obbligazioni20.

Sezione 4: Riduzione dei rischi Art. 106

Obbligo

Per le operazioni in derivati OTC che non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA vanno osservati gli obblighi della presente sezione.

1

2

Tali obblighi non si applicano: a.

alle operazioni in derivati effettuate con controparti di cui agli articoli 92 capoverso 4 e 93 capoverso 1;

b.

alle operazioni di swap valutario e alle operazioni valutarie a termine;

c.

alle operazioni in derivati compensate volontariamente per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

Per motivi di proporzionalità e tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può esentare integralmente o parzialmente da tali obblighi ulteriori operazioni.

3

Art. 107

Riduzione dei rischi operativi e del rischio di controparte

Le controparti rilevano, osservano e riducono i rischi operativi e i rischi di controparte risultanti da operazioni in derivati di cui all'articolo 106 capoverso 1. Esse devono in particolare: a.

confermare tempestivamente le condizioni contrattuali delle operazioni in derivati;

b.

disporre di procedure di riconciliazione reciproca dei portafogli e di controllo dei rischi ad essi connessi;

c.

disporre di procedure di individuazione precoce ed eliminazione di controversie tra le parti;

d.

effettuare regolarmente, ma almeno due volte all'anno, una compressione del portafoglio sempre che tale compressione sia indicata per ridurre il loro rischio di controparte e che abbiano in sospeso 500 o più operazioni in derivati OTC non oggetto di compensazione centrale.

Art. 108

Valutazione delle operazioni in sospeso

Le controparti devono valutare quotidianamente i derivati in base ai loro corsi attuali.

1

20

RS 220

6641

Legge sull'infrastruttura finanziaria

2

Tale obbligo non si applica alle operazioni con controparti finanziarie piccole.

Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello. I modelli di valutazione devono essere idonei e riconosciuti dalla prassi.

3

4

Le controparti non finanziarie possono ricorrere a terzi per la valutazione.

Art. 109

Scambio di garanzie

Le controparti, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie, devono scambiarsi garanzie adeguate.

1

Devono essere in grado di separare adeguatamente le garanzie dai loro valori patrimoniali.

2

Gli accordi di realizzazione mediante trattative private di garanzie scambiate secondo il capoverso 1 il cui valore è oggettivamente determinabile sussistono anche in caso di esecuzione forzata e di misure di insolvenza nei confronti del prestatore della garanzia.

3

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze che deve soddisfare lo scambio di garanzie.

4

Art. 110

Operazioni interne al gruppo

Non occorre scambiare garanzie se: a.

entrambe le controparti sono integralmente incluse nel medesimo consolidamento;

b.

entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

c.

non esistono ostacoli giuridici o di fatto al trasferimento senza indugio di fondi propri o al rimborso di impegni; e

d.

le operazioni effettuate non sono volte a eludere l'obbligo di scambio di garanzie.

Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione Art. 111 1

Obbligo

Le controparti devono negoziare tutti i derivati di cui all'articolo 112: a.

presso una sede di negoziazione autorizzata o riconosciuta dalla FINMA; o

b.

attraverso un esercente di un sistema organizzato di negoziazione autorizzato o riconosciuto dalla FINMA.

6642

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti o alle operazioni che simili controparti effettuano tra di loro.

2

Art. 112

Derivati considerati

La FINMA disciplina quali derivati devono essere negoziati presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione secondo l'articolo 111 capoverso 1. Al riguardo prende in considerazione:

1

a.

il loro grado di standardizzazione legale e operativa;

b.

la loro liquidità;

c.

i volumi delle loro transazioni;

d.

la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;

e.

i rischi di controparte connessi con le operazioni in derivati.

Tiene conto al riguardo degli standard internazionali riconosciuti e dell'evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l'introduzione di un obbligo di negoziare presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione per categoria di derivati.

2

3

Non sottostanno all'obbligo di negoziazione secondo l'articolo 111: a.

i derivati che non sono ammessi alla negoziazione da nessuna corrispondente sede di negoziazione o da nessun corrispondente sistema di negoziazione;

b.

le operazioni di swap valutario e le operazioni valutarie a termine, nella misura in cui vengono svolte mediante il meccanismo pagamento contro pagamento («payment versus payment»).

Art. 113

Operazioni transfrontaliere

L'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 111 è dato anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all'obbligo di negoziazione sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.

Art. 114

Operazioni interne al gruppo

L'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 111 non sussiste se: a.

entrambe le controparti sono integralmente incluse nel medesimo consolidamento;

b.

entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

c.

le negoziazioni effettuate non sono volte a eludere l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 111.

6643

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Sezione 6: Verifica Art. 115

Competenze

Gli uffici di revisione di cui agli articoli 727 e 727a del Codice delle obbligazioni21 verificano, nel quadro della loro revisione, l'osservanza delle disposizioni del presente capitolo da parte delle controparti.

1

2

Per gli assoggettati la verifica è retta dalle leggi sui mercati finanziari.

Sono fatte salve disposizioni derogatorie concernenti la vigilanza e l'alta vigilanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3

Art. 116 1

Rendiconto e avviso

Le società di audit fanno rapporto alla FINMA.

In presenza di infrazioni agli obblighi del presente capitolo si applicano gli obblighi di avviso di cui all'articolo 728c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni22.

2

Se, nonostante l'avviso da parte dell'ufficio di revisione, l'impresa non adotta misure adeguate, l'ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.

3

Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni Art. 117

Obbligo di comunicazione

Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 o 66 per cento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa o meno esercitare tali diritti.

1

2 Non sottostanno all'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1, gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.

Sottostà inoltre all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.

3

21 22

RS 220 RS 220

6644

Legge sull'infrastruttura finanziaria

4

Sono equiparati all'acquisto o all'alienazione: a.

la prima quotazione di titoli di partecipazione;

b.

la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;

c.

l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;

d.

la modifica del capitale sociale; e

e.

l'esercizio di diritti di alienazione.

È considerato acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È fatto salvo il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.

5

Art. 118

Obbligo di comunicazione per i gruppi organizzati

I gruppi organizzati su base contrattuale o in altro modo devono adempiere l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 117 in qualità di gruppo e devono indicare: a.

la partecipazione globale del gruppo;

b.

l'identità dei singoli membri:

c.

il tipo di convenzione;

d.

i rappresentanti del gruppo.

Art. 119

Segnalazione alla FINMA

Se la società o le borse hanno motivo di ritenere che un azionista non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, esse lo segnalano alla FINMA.

Art. 120 1

Competenze della FINMA

La FINMA emana disposizioni: a.

sulla portata dell'obbligo di comunicazione;

b.

sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione;

c.

sul calcolo dei diritti di voto;

d.

sui termini entro i quali deve essere adempito l'obbligo di comunicazione;

e.

sui termini entro i quali una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo l'articolo 117.

La FINMA può, per gravi motivi, prevedere deroghe o agevolazioni all'obbligo di comunicazione o di pubblicazione, in particolare per operazioni:

2

a.

a breve scadenza;

b.

in relazione alle quali non vi è alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o

c.

vincolate a condizioni.

6645

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Chiunque intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull'esistenza o l'assenza di un obbligo di pubblicità.

3

Art. 121

Obbligo di informazione della società

La società deve pubblicare le informazioni ricevute relative alle modificazioni dei diritti di voto.

Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto Art. 122

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo nonché l'articolo 160 si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di partecipazione di società (società mirate):

1

a.

con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera;

b.

con sede all'estero i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati principalmente in una borsa in Svizzera.

Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un'offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:

2

a.

l'applicazione del diritto svizzero entrerebbe in conflitto con il diritto estero; e

b.

il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella garantita dal diritto svizzero.

Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione secondo il capoverso 1, le società possono stabilire nei loro statuti che l'assuntore non è obbligato a presentare un'offerta pubblica d'acquisto secondo gli articoli 132 e 160.

3

Una società può introdurre in qualsiasi momento nei propri statuti una disposizione ai sensi del capoverso 3, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell'articolo 706 del Codice delle obbligazioni23.

4

Art. 123

Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione). Tale Commissione è composta di rappresentanti specializzati dei commercianti di valori mobiliari, delle società quotate e degli investitori. L'organizzazione e la procedura della Commissione devono essere sottoposte all'approvazione della FINMA.

1

Le disposizioni emanate dalla Commissione secondo la presente legge necessitano dell'approvazione della FINMA.

2

23

RS 220

6646

Legge sull'infrastruttura finanziaria

La Commissione verifica di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).

3

La Commissione fa rapporto alla FINMA sulla sua attività almeno una volta all'anno.

4

La Commissione può riscuotere dalle parti emolumenti nelle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto. Il Consiglio federale determina gli emolumenti.

Esso prende in considerazione al riguardo il valore delle transazioni e il grado di difficoltà di valutazione.

5

6

Le borse assumono i costi non coperti dagli emolumenti.

Art. 124

Obblighi dell'offerente

L'offerente deve pubblicare l'offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete.

1

Deve trattare in modo uguale i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria.

2

Gli obblighi dell'offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d'intesa con lui.

3

Art. 125

Verifica dell'offerta

Prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta alla verifica di una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200524 sui revisori oppure alla verifica di un commerciante di valori mobiliari.

1

L'organo di verifica controlla se l'offerta è conforme alla legge e alle disposizioni di esecuzione.

2

Art. 126

Diritto di recesso del venditore

Il venditore può recedere da un contratto o annullare un contratto già concluso se esso è stato concluso o effettuato sulla base di un'offerta vietata.

Art. 127

Pubblicazione dell'esito dell'offerta e proroga del termine

L'offerente deve pubblicare l'esito dell'offerta pubblica di acquisto allo scadere del termine dell'offerta.

1

Se le condizioni dell'offerta sono adempite, l'offerente deve prorogarne il termine per i portatori di azioni e altri titoli di partecipazione che non l'hanno ancora accettata.

2

24

RS 221.302

6647

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 128

Disposizioni supplementari

La Commissione emana disposizioni supplementari riguardanti: a.

l'annuncio di un'offerta prima della sua pubblicazione;

b.

il contenuto e la pubblicazione del prospetto dell'offerta, come pure le condizioni alle quali quest'ultima può essere subordinata;

c.

le norme di lealtà in materia di offerte pubbliche di acquisto;

d.

la verifica dell'offerta da parte di una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200525 sui revisori oppure da parte di un commerciante di valori mobiliari;

e.

il termine dell'offerta e la sua proroga, le condizioni di revoca e di modificazione dell'offerta nonché il termine di recesso del venditore;

f.

le operazioni effettuate d'intesa con terzi;

g.

la sua procedura.

Art. 129

Obblighi delle società mirate

Il consiglio di amministrazione della società mirata (art. 122 cpv. 1) presenta ai portatori di titoli di partecipazione un rapporto nel quale prende posizione sull'offerta. Le informazioni contenute nel rapporto devono essere veritiere e complete. Il consiglio di amministrazione della società mirata pubblica il rapporto.

1

Dal momento della pubblicazione dell'offerta a quello della pubblicazione del suo esito esso non può effettuare negozi giuridici che modificherebbero in modo rilevante lo stato degli attivi o dei passivi. Le decisioni dell'assemblea generale non sottostanno a questa limitazione e possono essere eseguite indipendentemente dal fatto che siano state emanate prima o dopo la pubblicazione dell'offerta.

2

3

La Commissione emana disposizioni: a.

sul rapporto del consiglio di amministrazione della società mirata;

b.

sui provvedimenti intesi a prevenire o impedire in modo illecito la riuscita dell'offerta.

Art. 130

Offerte concorrenti

In caso di offerte concorrenti i portatori di titoli di partecipazione della società mirata devono poter scegliere liberamente l'offerta.

1

La Commissione emana disposizioni sulle offerte concorrenti e sui loro effetti sulla prima offerta.

2

25

RS 221.302

6648

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 131

Obbligo di comunicazione

Dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, l'offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata oppure di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.

1

Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all'obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo.

2

La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell'offerta sino alla scadenza del termine dell'offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società mirata o di un'altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.

3

Se la società o le borse hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, esse ne informano la Commissione.

4

La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l'applicazione del capoverso 3.

5

Art. 132

Obbligo di presentare un'offerta

Chiunque acquista direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi titoli di partecipazione che sommati con quelli che già detiene superano il valore soglia del 33 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, di una società mirata deve presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa. Nei loro statuti le società mirate possono aumentare questo limite sino al 49 per cento dei diritti di voto.

1

2

Il prezzo dell'offerta deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti: a.

il corso in borsa;

b.

il prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l'offerente ha pagato per titoli di partecipazione della società mirata.

Se la società ha emesso più categorie di titoli di partecipazione, il rapporto tra i prezzi offerti per queste diverse categorie deve essere adeguato.

3

La FINMA emana disposizioni sull'obbligo di presentare un'offerta. La Commissione ha diritto di proposta.

4

Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di presentare un'offerta, la Commissione può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito:

5

6649

Legge sull'infrastruttura finanziaria

a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società mirata.

Art. 133

Eccezioni all'obbligo di presentare un'offerta

In casi motivati, la Commissione può concedere deroghe all'obbligo di presentare un'offerta, segnatamente:

1

a.

quando i diritti di voto sono trasferiti all'interno di un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo. In questo caso il gruppo sottostà all'obbligo di presentare un'offerta solo in qualità di gruppo;

b.

se il superamento del limite risulta da una diminuzione del numero totale dei diritti di voto della società;

c.

se il limite è superato solo temporaneamente;

d.

in caso di acquisizione gratuita o di esercizio di un diritto di sottoscrizione preferenziale in seguito ad un aumento del capitale;

e.

se i titoli di partecipazione sono acquistati in vista di un risanamento.

L'obbligo di presentare un'offerta è caduco se i diritti di voto sono stati acquistati per donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata.

2

Art. 134

Annullamento dei titoli di partecipazione restanti

Se, alla scadenza del termine dell'offerta dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società mirata, l'offerente può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti. A tale scopo l'offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti possono intervenire nella procedura.

1

La società procede a una nuova emissione di questi titoli e li consegna all'offerente dietro versamento del prezzo dell'offerta o l'esecuzione dell'offerta di permuta a favore dei proprietari dei titoli di partecipazione annullati.

2

Art. 135

Compiti della Commissione

La Commissione emana le decisioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

1

Le persone e le società soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 131, nonché le persone e le società che possono assumere la qualità di parti secondo l'articolo 136 capoversi 2 e 3 devono fornire alla Commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

2

6650

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni del presente capitolo o di altre irregolarità, la Commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità.

3

4 Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la Commissione ne informa immediatamente le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 136

Procedura dinanzi alla Commissione

Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della Commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196826 sulla procedura amministrativa.

1

2

Nelle procedure concernenti le offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte: a.

l'offerente;

b.

le persone che operano d'intesa con l'offerente; e

c.

la società mirata.

Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o non esercitabili, della società mirata hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione.

3

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

4

La presentazione di atti giuridici mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la Commissione e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini.

5

Art. 137

Procedura di ricorso alla FINMA

Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

1

L'impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la Commissione trasmette i suoi atti alla FINMA.

2

L'articolo 136 capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.

3

Art. 138

Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale

Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200527 sul Tribunale amministrativo federale.

1

Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2

26 27

RS 172.021 RS 173.32

6651

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

3

Capitolo 4: Insider trading e manipolazione del mercato Art. 139

Sfruttamento di informazioni privilegiate

Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata: 1

a.

la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;

b.

la comunica ad altri;

c.

la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:

2

a.

a operazioni in valori mobiliari per la preparazione di un'offerta pubblica di acquisto;

b.

allo statuto giuridico particolare del destinatario dell'informazione.

Art. 140 1

Manipolazione del mercato

Agisce in maniera illecita chiunque: a.

diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera;

b.

esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera.

Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:

2

a.

operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare i prezzi;

b.

programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.

6652

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Capitolo 5: Strumenti di vigilanza sul mercato Art. 141

Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto

Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 117 e 118, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempito: a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.

Art. 142

Strumenti di vigilanza secondo la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 della legge del 22 giugno 200728 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 117, 118, 121, 139 o 140.

Art. 143

Obbligo d'informazione

Le persone soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 131 o che possono avere qualità di parte secondo l'articolo 136 capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Titolo 4: Disposizioni penali e finali Capitolo 1: Disposizioni penali Art. 144

Violazione del segreto professionale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

a.

rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un'infrastruttura del mercato finanziario;

b.

tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale;

c.

rivela a un'altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stesso o per altri.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c.

2

28

RS 956.1

6653

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

3

La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

5

Art. 145 1

2

Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

viola la disposizione sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 16);

b.

non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 9 e 17, non le presenta oppure le presenta con indicazioni inesatte o in ritardo.

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

Art. 146

Violazione di obblighi registrazione e di comunicazione

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente

1

a.

viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 38;

b.

viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 39.

Chi agisce per negligenza è punito con la pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 147 1

2

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola: a.

l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 96;

b.

l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 103;

c.

gli obblighi di riduzione dei rischi di cui agli articoli 106­109;

d.

l'obbligo di cui all'articolo 111.

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

Art. 148 1

2

Violazione di obblighi concernenti il commercio di derivati

Violazione dell'obbligo di comunicazione

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: a.

viola l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117 o 118;

b.

omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società mirata, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 131).

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.

6654

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 149

Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all'obbligo di presentare un'offerta (art. 132) stabilito in una decisione passata in giudicato.

Art. 150 1

2

Violazione degli obblighi da parte della società mirata

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

omette di presentare ai portatori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a un'offerta o non lo pubblica (art. 129 cpv. 1);

b.

fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 129 cpv. 1).

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

Art. 151

Sfruttamento di informazioni privilegiate

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l'emittente o ne è dominata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

1

a.

sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;

b.

comunicando ad altri un'informazione privilegiata;

c.

sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

2

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

3

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1­3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

4

6655

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 152

Manipolazione dei corsi

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, per procacciare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

1

a.

diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;

b.

effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

2

Art. 153

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 151 e 152 competono alla giurisdizione federale. La delega della competenza in materia di perseguimento e giudizio alle autorità cantonali è esclusa.

1

2 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità dell'articolo 144 competono ai Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 154 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Sezione 2: Modifica di altri atti normativi Art. 155 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 156

Infrastrutture del mercato finanziario

Le borse che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dispongono di un'autorizzazione o di un riconoscimento non necessitano di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento. Esse devono soddisfare le esigenze definite nella presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

1

6656

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dispongono di un'autorizzazione quale istituzione analoga a una borsa, quale banca o quale commerciante di valori mobiliari devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La procedura di autorizzazione si limita alla verifica delle nuove esigenze. Esse possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

2

Le infrastrutture del mercato finanziario che sottostanno per la prima volta alla presente legge si annunciano alla FINMA entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esse devono adempierne le esigenze entro un anno dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione o di riconoscimento. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione o il riconoscimento.

3

4

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1­3.

Art. 157

Partecipanti esteri a una sede di negoziazione

I partecipanti esteri a una sede di negoziazione che, all'entrata in vigore della presente legge, dispongono di un'autorizzazione della FINMA quali membri esteri di una borsa non necessitano di una nuova autorizzazione. Essi devono soddisfare le esigenze della legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 158

Accordi di interoperabilità

Gli accordi di interoperabilità esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge non necessitano di una nuova approvazione della FINMA.

Art. 159

Commercio di derivati

Il Consiglio federale stabilisce quali operazioni in derivati già concluse al momento dell'entrata in vigore della presente legge sottostanno agli obblighi di compensazione, comunicazione e riduzione dei rischi.

Art. 160

Obbligo di presentare un'offerta

Chiunque, il 1° febbraio 1997, disponeva direttamente o indirettamente oppure d'intesa con terzi di titoli di partecipazione che gli conferivano il controllo di oltre il 33 per cento, ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società mirata, deve presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione quotati della società se acquista titoli di partecipazione e supera in tal modo il valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto.

1

Il capoverso 1 si applica anche in riferimento alle partecipazioni interessate dalle disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto per la prima volta il 1° maggio 2013.

2

6657

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 161 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso pone in vigore l'obbligo di commercio presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione soltanto se ciò si rivela opportuno alla luce degli sviluppi internazionali.

2

6658

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Allegato

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 200529 sul Tribunale federale Art. 83 lett. u Il ricorso è inammissibile contro: u.

le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 122 segg. della legge del ...30 sull'infrastruttura finanziaria);

2. Legge del 16 dicembre 200531 sui revisori Art. 24 cpv. 4 lett. d Le autorità penali notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d'abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:

4

d.

articolo 144 della legge del ...32 sull'infrastruttura finanziaria.

3. Codice di procedura civile del 19 dicembre 200833 Art. 5 cpv. 1 lett. h Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

1

h.

29 30 31 32 33 34 35 36

controversie secondo la legge del 23 giugno 200634 sugli investimenti collettivi, la legge del 24 marzo 199535 sulle borse e la legge del ...36 sull'infrastruttura finanziaria.

RS 173.110 RS ...; FF 2014 6607 RS 221.302 RS ...; FF 2014 6607 RS 272 RS 651.31 RS 954.1 RS ...; FF 2014 6607

6659

Legge sull'infrastruttura finanziaria

4. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200737 Art. 269 cpv. 2 lett. j La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

legge del ...38 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 151 e 152.

j.

5. Legge del 27 giugno 197339 sulle tasse di bollo Art. 13 cpv. 3 lett. a 3

Sono negoziatori di titoli: a.

le banche e le società finanziarie affini alle banche ai sensi della legge federale dell'8 novembre 193440 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera, nonché le controparti centrali ai sensi della legge del ...41 sull'infrastruttura finanziaria.

Art. 19 cpv. 1 Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero o una controparte centrale ai sensi della legge del ...42 sull'infrastruttura finanziaria, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti da una borsa che agisce in qualità di controparte nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati.

1

6. Legge del 12 giugno 200943 sull'IVA Art. 78 cpv. 6 Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1­4 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 193444 sulle banche, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, presso un commerciante di valori mobiliari o un ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge del 24 marzo 199545 sulle borse o presso un'infrastruttura del mercato finanziario ai

6

37 38 39 40 41 42 43 44 45

RS 312.0 RS ...; FF 2014 6607 RS 641.10 RS 952.0 RS ...; FF 2014 6607 RS ...; FF 2014 6607 RS 641.20 RS 952.0 RS 954.1

6660

Legge sull'infrastruttura finanziaria

sensi della legge del ...46 sull'infrastruttura finanziaria possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sulle borse e dalla legge sull'infrastruttura finanziaria devono essere tutelati.

7. Legge del 13 ottobre 196547 sull'imposta preventiva Art. 5 cpv. 1 lett. h 1

Non sono soggetti all'imposta preventiva : h.

i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del ...48 sull'infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti.

8. Legge del 3 ottobre 200349 sulla Banca nazionale Art. 15 cpv. 1 e 2 Le banche, le infrastrutture del mercato finanziario, i commercianti di valori mobiliari e i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200650 sugli investimenti collettivi sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.

1

Ove sia necessario per analizzare l'evoluzione sui mercati finanziari, per ottenere una visione d'assieme del traffico dei pagamenti, per allestire la bilancia dei pagamenti o la statistica delle attività sull'estero, la Banca nazionale può raccogliere dati statistici sull'attività di altre persone fisiche o giuridiche, segnatamente presso istituzioni di emissione di strumenti di pagamento o istituzioni di elaborazione, conteggio e svolgimento del traffico dei pagamenti, presso compagnie di assicurazione, istituzioni della previdenza professionale, società di investimento e società holding.

2

Titolo prima dell'art. 16a

Sezione 1a: Stabilità del sistema finanziario Art. 16a I partecipanti al mercato finanziario sono tenuti a fornire su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per adem-

1

46 47 48 49 50

RS ...; FF 2014 6607 RS 642.21 RS ...; FF 2014 6607 RS 951.11 RS 951.31

6661

Legge sull'infrastruttura finanziaria

piere i propri compiti secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera e. Essi devono segnatamente informarla sulla loro: a.

valutazione dell'evoluzione del mercato e identificazione dei fattori di rischio rilevanti;

b.

esposizione nei confronti dei fattori di rischio designati dalla Banca nazionale;

c.

resistenza a perturbazioni della stabilità del sistema finanziario.

La Banca nazionale informa la FINMA sulle proprie intenzioni di esigere informazioni e documentazione. Essa rinuncia a procurarsi informazioni e documentazione se le informazioni sono altrimenti disponibili o facilmente ottenibili, segnatamente presso la FINMA.

2

3

4

Informa il pertinente partecipante al mercato finanziario: a.

sullo scopo della richiesta di informazioni;

b.

sul genere e sul volume delle informazioni e della documentazione richieste;

c.

sull'utilizzazione prevista delle informazioni e della documentazione.

Comunica alla FINMA il risultato della sua richiesta di informazioni.

Art. 18 cpv. 2 L'aliquota delle riserve minime non deve superare il 4 per cento degli impegni a breve scadenza in franchi svizzeri delle banche. Si considerano a breve scadenza gli impegni a vista o di una durata residua di tre mesi al massimo, come pure gli impegni da depositi revocabili della clientela (senza gli averi della previdenza vincolata).

Purché lo scopo della legge lo consenta, determinate categorie di impegni possono essere esentate parzialmente o totalmente dall'obbligo delle riserve minime.

2

Titolo prima dell'art. 19

Sezione 3: Sorveglianza di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica Art. 19

Principio

Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica di cui all'articolo 22 della legge del ...51 sull'infrastruttura finanziaria (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).

1

Rientrano nella sorveglianza anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero se esse:

2

51

RS ...; FF 2014 6607

6662

Legge sull'infrastruttura finanziaria

a.

dispongono di importanti parti aziendali o di partecipanti determinanti in Svizzera; oppure

b.

compensano e regolano importanti volumi di transazioni in franchi svizzeri.

Art. 20

Struttura e strumenti

Le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento forniscono su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per individuare precocemente i rischi per la stabilità del sistema finanziario e valutare la rilevanza sistemica.

1

Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e le loro società di audit devono fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e tutta la documentazione di cui essa necessita per l'adempimento dei suoi compiti. Devono inoltre notificare senza indugio alla Banca nazionale gli avvenimenti di importanza essenziale ai fini della sorveglianza.

2

La Banca nazionale può effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica oppure farle eseguire da società di audit incaricate dall'infrastruttura del mercato finanziario secondo l'articolo 84 della legge del ...52 sull'infrastruttura finanziaria.

3

Se è incaricata una società di audit, l'infrastruttura del mercato finanziario deve fornirle tutte le informazioni di cui essa necessita per adempiere i suoi compiti.

4

5

La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

Art. 21

Collaborazione con autorità estere

Per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può: a.

collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni;

b.

trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza informazioni non accessibili al pubblico riguardanti infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, purché tali autorità: 1. utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o sorveglianza dirette di dette infrastrutture del mercato finanziario o dei loro partecipanti, e 2. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale.

Art. 22 cpv. 1 Nell'ambito della verifica ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 giugno 200753 sulla vigilanza dei mercati finanziari le società di audit verificano l'osservanza dell'obbligo di informazione e inoltre, nel caso delle banche, quello di mantenere

1

52 53

RS ...; FF 2014 6607 RS 956.1

6663

Legge sull'infrastruttura finanziaria

riserve minime. Esse ne riportano il risultato nel rapporto di verifica. Se constatano irregolarità, segnatamente dichiarazioni inesatte o infrazioni all'obbligo di mantenere riserve minime, ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.

Art. 23 cpv. 2 e 3 Se constata che un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica non adempie le esigenze particolari di cui all'articolo 23 della legge del ...54 sull'infrastruttura finanziaria, la Banca nazionale ne informa la FINMA e le altre autorità competenti di vigilanza e sorveglianza svizzere ed estere. Al riguardo tiene conto delle condizioni stabilite nell'articolo 21 lettera b.

2

3

La Banca nazionale può inoltre: a.

rifiutare all'infrastruttura del mercato finanziario l'apertura di un conto a vista o denunciare un conto a vista già esistente;

b.

in caso di rifiuto di sottomettersi a una decisione esecutiva, pubblicare la decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o portarla in qualsiasi altro modo a conoscenza del pubblico, purché questa misura sia stata comminata.

Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 3bis e 4 1

È punito con la multa sino a 200 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo) se: 3bis

4

a.

la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e

b.

per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o di una delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 200755 sulla vigilanza dei mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Il perseguimento delle infrazioni si prescrive in sette anni.

Art. 27

Disposizioni sulla quotazione

Se le azioni della Banca nazionale sono quotate in una borsa svizzera, gli organi competenti tengono conto della natura particolare della Banca nazionale nell'applicazione delle disposizioni sulla quotazione in borsa, segnatamente delle disposizioni concernenti il contenuto e la frequenza dell'informazione in materia finanziaria e la pubblicità ad hoc.

54 55

RS ...; FF 2014 6607 RS 956.1

6664

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 29

Consuntivo annuale

Il consuntivo annuale della Banca nazionale, comprensivo del conto economico, del bilancio e dell'allegato, è allestito in linea di massima conformemente alle disposizioni sulla contabilità commerciale e la presentazione dei conti del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni56. Sempre che la natura particolare della Banca nazionale lo esiga, si può prescindere dalle prescrizioni del Codice delle obbligazioni. La Banca nazionale non deve segnatamente presentare un conto del flusso monetario.

Art. 49 cpv. 3 Chiunque contravviene all'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3

Art. 50

Collaborazione con le autorità svizzere

La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere alle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

1

Essa può inoltre scambiare con il Dipartimento federale delle finanze informazioni non accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo serve a conservare la stabilità del sistema finanziario.

2

Art. 50a

Collaborazione con banche centrali estere

Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5, la Banca nazionale può collaborare con le banche centrali estere e con la Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

1

La Banca nazionale può trasmettere alle banche centrali estere e alla BRI informazioni non accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario soltanto se:

2

a.

tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'adempimento di compiti corrispondenti a quelli della Banca nazionale;

b.

è garantita la tutela del segreto.

Art. 50b

Collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali

Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5, la Banca nazionale può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito vengono scambiate informazioni.

1

Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria Svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

2

56

RS 220

6665

Legge sull'infrastruttura finanziaria

In caso di partecipazione la Banca nazionale può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se è garantita la tutela del segreto.

3

La Banca nazionale concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione e un'eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.

4

Art. 52 cpv. 1 La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 16a, 18, 20, 22 e 23 della presente legge, all'articolo 8 della legge dell'8 novembre 193457 sulle banche e agli articoli 23 e 25 della legge del ...58 sull'infrastruttura finanziaria.

1

Art. 53, rubrica, cpv. 1 e 1bis Tutela giurisdizionale Il ricorso contro le decisioni della BNS è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

1

1bis

La BNS è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Art. 56 e 57 Abrogati

9. Legge del 23 giugno 200659 sugli investimenti collettivi Art. 45

Relazione con la legge sull'infrastruttura finanziaria

Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 122 segg. della legge del ...60 sull'infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV.

Art. 138d

Ricorso

Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell'autorizzazione contemplato dall'articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 188961 sulla esecuzione e sul fallimento.

1

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo.

2

57 58 59 60 61

RS 952.0 RS ...; FF 2014 6607 RS 951.31 RS ...; FF 2014 6607 RS 281.1

6666

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 141 Abrogato Art. 143 Abrogato Art. 148 cpv. 3 Abrogato Art. 149 cpv. 3 Abrogato

10. Legge dell'8 novembre 193462 sulle banche Art. 1bis Abrogato Art. 2bis Sottostanno ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA in materia di fallimento:

1

2

a.

le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario domiciliate in Svizzera;

b.

le società di gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni essenziali per le attività soggette ad autorizzazione (società di gruppo essenziali).

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'essenzialità.

La FINMA designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

3

Art. 23bis Se una banca delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 200763 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

1

2

La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone.

62 63

RS 952.0 RS 956.1

6667

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 23septies Abrogato Art. 24 cpv. 2 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società di gruppo essenziale di cui all'articolo 2bis della presente legge possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 188964 sulla esecuzione e sul fallimento.

2

Art. 27

Primato degli accordi di compensazione, di valorizzazione e di trasferimento

Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui ai sensi dei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:

1

2

a.

la compensazione di crediti, compresi i metodi concordati e la determinazione del valore;

b.

la valorizzazione in trattativa privata di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile;

c.

il trasferimento di crediti e impegni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile.

È fatto salvo l'articolo 30a.

Art. 30a

Differimento della disdetta di contratti

Con la disposizione o l'approvazione di misure conformemente alla presente sezione la FINMA può differire:

1

a.

la disdetta di contratti e l'esercizio dei diritti di disdetta;

b.

l'esercizio di diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l'articolo 27.

Il differimento può essere disposto soltanto se la disdetta o l'esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.

2

Il differimento può essere disposto al massimo per due giorni lavorativi. La FINMA stabilisce l'inizio e la fine del differimento.

3

4 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l'esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:

64

RS 281.1

6668

Legge sull'infrastruttura finanziaria

a.

non sono legati alle misure; e

b.

sono riconducibili al comportamento della banca in procedura di insolvenza o del soggetto di diritto che riprende integralmente o parzialmente i contratti.

Se alla fine del differimento le condizioni di autorizzazione e le altre prescrizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 legati alle misure non possono più essere esercitati.

5

Art. 31 cpv. 3 Se l'insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere, tutelando i diritti dei creditori di cui al capoverso 1, la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.

3

Art. 46 cpv. 3 Abrogato Art. 47 cpv. 3 Abrogato Art. 49 cpv. 3 Abrogato

11. Legge del 24 marzo 199565 sulle borse Art. 1 La presente legge disciplina la vigilanza sui commercianti di valori mobiliari nell'ambito del commercio professionale di valori mobiliari.

1

2

Essa persegue la protezione degli investitori.

Art. 2 Ai sensi della presente legge si intendono per commercianti di valori mobiliari: le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che, per conto di terzi, acquistano e alienano sul mercato secondario valori mobiliari secondo l'articolo 2 della legge del ...66 sull'infrastruttura finanziaria.

Art. 2a­9 Abrogati 65 66

RS 954.1 RS ...; FF 2014 6607

6669

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 10bis Abrogato Art. 11a Abrogato Art. 15, rubrica, cpv. 2­4 Obbligo di tenere un giornale 2­4

Abrogati

Art. 20­35 Abrogati Art. 36a Gli articoli 24­37l della legge dell'8 novembre 193467 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 37­38a Abrogati Art. 40­42 Abrogati Art. 42a cpv. 1 lett. b e cpv. 3 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: b.

3

Abrogata

Abrogato

Art. 43 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

a.

3

rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di una società di audit o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

Abrogato

67

RS 952.0

6670

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 44 Abrogato Art. 48­49 Abrogati Art. 52­53 Abrogati

12. Legge del 10 ottobre 199768 sul riciclaggio di denaro Art. 37 cpv. 3 Abrogato

13. Legge del 22 giugno 200769 sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 1 lett. h La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

1

h.

legge del ...70 sull'infrastruttura finanziaria.

Art. 15 cpv. 2 lett. abis 2

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri: abis. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del ...71 sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;

Art. 38 cpv. 1 La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni necessarie nell'ambito della loro collaborazione e per l'adempimento dei loro compiti. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti.

1

68 69 70 71

RS 955.0 RS 956.1 RS ...; FF 2014 6607 RS ...; FF 2014 6607

6671

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 39

Altre autorità nazionali

La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

1

Essa può inoltre scambiare con il Dipartimento federale delle finanze informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo serve a preservare la stabilità del sistema finanziario.

2

Titolo prima dell'art. 42

Sezione 4: Collaborazione con servizi esteri Art. 42

Assistenza amministrativa

La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

1

Essa può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

2

a.

tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure sono ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;

b.

le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l'informazione del pubblico su simili procedimenti.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA e le autorità, i tribunali e gli organi esteri coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di titolari dell'autorizzazione.

3

L'assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. La FINMA tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

4

D'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, la FINMA può permettere che le informazioni trasmesse siano comunicate alle autorità penali per uno scopo diverso da quello previsto nel capoverso 2 lettera a, a condizione che l'assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa.

5

Art. 42a

Procedura di assistenza amministrativa

Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle dal suo detentore. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio secondo l'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196872 sulla procedura amministrativa.

1

72

RS 172.021

6672

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la legge sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 3­6.

2

La FINMA può rifiutare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere. È fatto salvo l'articolo 28 della legge federale sulla procedura amministrativa.

3

La FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni, se tale informazione pregiudicherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente.

In questi casi i clienti interessati devono essere informati a posteriori.

4

Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell'informazione i detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al momento dell'informazione a posteriori, i titolari e le autorità non possono informare i clienti in merito alla richiesta.

5

Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni a un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. L'articolo 22a della legge sulla procedura amministrativa non è applicabile. Nei casi di cui al capoverso 4 le conclusioni possono vertere solo sulla constatazione dell'illiceità.

6

Art. 42b

Collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali

Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 6 la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito vengono scambiate informazioni.

1

Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria Svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

2

3 In caso di partecipazione la FINMA può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

a.

queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'adempimento di compiti in relazione con l'elaborazione e l'osservanza di standard di regolamentazione oppure per l'analisi di rischi sistemici;

b.

è garantita la tutela del segreto.

La Banca nazionale concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione e un'eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.

4

Art. 42c

Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza

Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari se:

1

a.

sono adempite le condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2;

b.

sono tutelati i diritti di terzi.

6673

Legge sull'infrastruttura finanziaria

2 La trasmissione di informazioni di importanza essenziale secondo l'articolo 29 capoverso 2 necessita della comunicazione preliminare alla FINMA.

3

La FINMA può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa.

Art. 43 cpv. 1­3ter La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.

1

Essa può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:

2

a.

tali autorità siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese di origine, della vigilanza sugli assoggettati oggetto della verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull'attività degli assoggettati oggetto della verifica; e

b.

siano adempite le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoverso 2.

Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:

3

a.

sia organizzato in maniera adeguata;

b.

rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;

c.

sia diretto da persone che che garantiscono un'attività irreprensibile;

d.

rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

e.

adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni, al commercio di valori mobiliari oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a.

3bis

La FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza su base consolidata sugli assoggettati alla verifica di consultare un numero limitato di singoli dossier di clienti per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.

3ter

Art. 44 cpv. 3 Abrogato 6674

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 45 cpv. 3 Abrogato Art. 46 cpv. 3 Abrogato Art. 47 cpv. 3 Abrogato

14. Legge del 3 ottobre 200873 sui titoli contabili Art. 3 cpv. 1bis Per titolo contabile ai sensi della presente legge s'intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero, nonché ogni diritto sullo stesso, cui il predetto diritto estero attribuisce una funzione comparabile a quella dei titoli contabili ai sensi della presente legge.

1bis

Art. 4 cpv. 2 lett. d 2

Sono considerati enti di custodia: d.

i depositari centrali di cui all'articolo 61 della legge del ...74 sull'infrastruttura finanziaria;

Art. 24, rubrica, cpv. 2 Accredito L'ordine di disporre è considerato eseguito con la conclusione dell'accredito necessario e ha effetto nei confronti di terzi. Se mediante l'ordine di disporre è conferito il diritto a pieno titolo, il titolare del conto disponente perde i suoi diritti sul titolo contabile.

2

Art. 25

Accordo di controllo

Dei titoli contabili si può anche disporre, con effetto nei confronti di terzi, concludendo un accordo irrevocabile tra il titolare del conto e l'ente di custodia, secondo cui quest'ultimo deve eseguire le istruzioni dell'acquirente senza ulteriore consenso o partecipazione del titolare del conto.

1

73 74

RS 957.1 RS ...; FF 2014 6607

6675

Legge sull'infrastruttura finanziaria

2

L'ordine di disporre può riferirsi a: a.

determinati titoli contabili;

b.

tutti i titoli contabili accreditati su un conto titoli; o

c.

una quota dei titoli contabili accreditati su un conto titoli, determinata in funzione del valore.

Art. 26

Accordo con l'ente di custodia

Il titolare del conto può disporre dei titoli contabili mediante la conclusione di un accordo con l'ente di custodia a favore di quest'ultimo. Con la conclusione dell'accordo, l'ordine di disporre ha effetto nei confronti di terzi.

1

2

L'articolo 25 capoverso 2 è applicabile.

Art. 30 cpv. 2 e 3 Se l'ente di custodia conclude con il titolare del conto un accordo secondo l'articolo 25 capoverso 1 senza indicare espressamente all'acquirente i diritti anteriori che gli spettano, la garanzia a suo favore è considerata secondaria rispetto a quella dell'acquirente.

2

3

Abrogato

Art. 31 cpv.1 Il beneficiario di una garanzia può realizzare i titoli contabili su cui è stata costituita una garanzia alle condizioni convenute nel contratto di garanzia: 1

a.

vendendo i titoli contabili e computandone il ricavo nel credito garantito; o

b.

appropriandosi dei titoli contabili il cui valore è oggettivamente determinabile e computandone il valore nel credito garantito.

15. Legge del 17 dicembre 200475 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 54e

Ricorso

Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un'assicurazione o di una società di gruppo o di un conglomerato essenziali possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 188976 sulla esecuzione e sul fallimento.

1

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può concedere, su richiesta, l'effetto sospensivo.

2

75 76

RS 961.01 RS 281.1

6676

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 71bis

Fallimento

A una società di gruppo con sede in Svizzera che svolge funzioni essenziali per l'attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà nel quadro della vigilanza sul singolo istituto alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società di gruppo essenziale) ai sensi delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 della legge del 22 giugno 200777 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) si applicano per analogia gli articoli 53­54e della presente legge.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'essenzialità.

La FINMA designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

3

Art. 79bis

Fallimento

A una società di conglomerato con sede in Svizzera che svolge funzioni essenziali per l'attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società di gruppo essenziale) ai sensi delle leggi sui mercati finanziari si applicano per analogia gli articoli 53­54e della presente legge.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'essenzialità.

La FINMA designa le società di conglomerato essenziali e ne allestisce un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

3

Art. 80 Abrogato Art. 86 cpv. 3 Abrogato Art. 87 cpv. 3 Abrogato

77

RS 956.1

6677

Legge sull'infrastruttura finanziaria

6678