Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 20 febbraio 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 20131, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 8 1. Durata del lavoro (art. 25) 2. Adeguamenti salariali (art. 41) 3. Salari minimi (art. 39 CCL) 4. Rimborso spese per lavoro fuori sede (art. 44 CCL) 5. Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato (art. 45 CCL) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2014 679 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 30 giugno 2018.

20 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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