Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo) Modifica del 26 settembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20131, decreta: I La legge federale del 17 giugno 19942 concernente il transito stradale nella regione alpina è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 84 della Costituzione federale3; Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a

Galleria autostradale del San Gottardo

La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

1

La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

2

Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

3

1 2 3

FF 2013 6267 RS 725.14 RS 101

2013-1346

6325

Transito stradale nella regione alpina. LF (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20144 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

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FF 2014 6325

6326