Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Il Museo d'Arte (Lugano), in virtù degli articoli 10 e 11 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma, Italia;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 2 aprile 2014;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 30 luglio 2014;

F.

Durata dell'esposizione: dal 12 aprile 2014 al 20 luglio 2014;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 2 aprile 2014 al 30 luglio 2014.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al servizio sottoscritto.

14 gennaio 2014

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

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La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Garanzia di restituzione per i musei») e può essere ottenuta presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

2013-3220