14.079 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Ghana per evitare le doppie imposizioni del 12 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-1907

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Compendio La Convenzione del 23 luglio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale contiene un articolo relativo allo scambio di informazioni limitato ai casi di applicazione regolare e alla lotta contro l'impiego abusivo della Convenzione. La Convenzione è applicabile dal 1° gennaio 2010.

Durante il 2013 si sono svolti negoziati per corrispondenza che hanno permesso di concludere un Protocollo di modifica che aggiorna la Convenzione in merito allo standard internazionale in vigore concernente lo scambio di informazioni su domanda. Il Protocollo di modifica è stato firmato il 22 maggio 2014 ad Accra.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica.

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Messaggio 1

Considerazioni generali concernenti lo sviluppo della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua alla fonte per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

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Situazione iniziale, andamento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale è stata firmata, con il suo Protocollo, il 23 luglio 20081 (di seguito «la Convenzione»). Questa Convenzione è entrata in vigore il 20 dicembre 2009 ed è applicabile dal 1° gennaio 2010.

Conformemente alla prassi svizzera in vigore al momento della firma, la Convenzione contiene un articolo sullo scambio di informazioni limitato ai casi di regolare applicazione della norma per la lotta contro l'uso abusivo della Convenzione stessa.

Nel mese di marzo del 2009 la Svizzera levava la sua riserva in merito all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e, nei contatti bilaterali concernenti questa fattispecie, non si era considerata necessaria la negoziazione di una clausola di assistenza amministrativa estesa per permettere un'entrata in vigore la più rapida possibile della Convenzione. Per le due parti era invece chiaro che l'adeguamento allo standard internazionale si sarebbe fatto al momento opportuno. Infatti, esso è stato negoziato per corrispondenza durante il 2013.

Il Protocollo di modifica è stato firmato ad Accra il 22 maggio 2014.

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RS 0.672.936.31

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Valutazione

Gli investimenti operati in questi ultimi anni nei settori del gas e del petrolio, delle infrastrutture e dell'agricoltura offrono prospettive economiche favorevoli in Ghana, Paese che beneficia di un'invidiabile stabilità politica ed economica sul piano regionale. Le convenzioni per evitare la doppia imposizione che favoriscono gli investimenti diretti di società straniere nonché le attività internazionali di piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale in questo contesto.

La Convenzione attualmente in vigore offre nella sua globalità soluzioni soddisfacenti visti gli obiettivi economici e quelli della politica in materia di convenzioni per evitare la doppia imposizione perseguiti dalla Svizzera e dal Ghana. Dal punto di vista svizzero non era dunque realistico cercare miglioramenti e, per il resto, secondo l'opinione di entrambi gli Stati, non era necessario rimettere in questione i risultati ottenuti nel 2008. Doveva essere operato soltanto l'adeguamento allo standard internazionale in materia di assistenza amministrativa, cosa effettuata senza perdita di tempo. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni su domanda è conforme allo standard internazionale e corrisponde all'obiettivo della politica svizzera in materia di convenzioni.

Gli Stati contraenti possono essi stessi invocare un aggiornamento supplementare di uno dei loro trattati per evitare le doppie imposizioni nel quadro della valutazione tra pari del Forum globale, ciò che affermerà la loro posizione su questo tema. Bisogna inoltre sottolineare che il Ghana fa parte del gruppo della valutazione tra pari del Forum globale dal 2014 e che, a questo titolo, l'adeguamento allo standard internazionale è dunque anche importante per la Svizzera. Di conseguenza è auspicabile che questa modifica possa entrare in vigore quanto prima.

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Commento agli articoli del Protocollo di modifica

Le nuove disposizioni che disciplineranno l'assistenza amministrativa tra i due Paesi si fondano sia sul piano materiale che su quello formale sul Modello di convenzione in materia fiscale dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE») nonché sulla politica svizzera in materia di convenzioni. Sono pertanto apportate precisioni conformemente allo standard internazionale e alla politica svizzera in materia di convenzioni.

Art. I del Protocollo di modifica relativo all'articolo 27 della Convenzione (Scambio di informazioni) Il Protocollo di modifica contiene una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le seguenti spiegazioni entrano soltanto nel merito di alcuni punti.

Il Protocollo di modifica riprende sostanzialmente il testo dell'articolo 26 del Modello OCSE. Sono state apportate alcune modifiche per limitare il campo di applicazione materiale alle imposte oggetto della Convenzione, per escludere la trasmissione di informazioni alle autorità di controllo e per permettere l'impiego delle informazioni per altri fini fatto salvo l'accordo dei due Stati. Queste modifiche sono compatibili con lo standard internazionale in materia di assistenza amministrativa.

Le disposizioni dell'articolo 27 sono precisate nel Protocollo (n. 5).

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Art. II del Protocollo di modifica relativo al numero 5 del Protocollo della Convenzione ad articolo 27 della Convenzione (Scambio di informazioni) Questa disposizione disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di informazione (lett. b). È necessaria in particolare l'identificazione del contribuente interessato e, se sono noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es.

una banca) del detentore presunto delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce inoltre che queste condizioni non devo essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (lett. c).

Secondo lo standard internazionale lo scambio d'informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Il Protocollo di modifica permette di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire tramite il nome e l'indirizzo della persona interessata ma anche per il tramite di altri mezzi come ad esempio la descrizione di un comportamento. Tale interpretazione segue la regola d'interpretazione (lett. c in combinato disposto con lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». Le condizioni procedurali per rispondere in Svizzera alle domande raggruppate sono disciplinate nella legge del 28 settembre 20122 sull'assistenza amministrativa fiscale.

Il nuovo articolo 27 della Convenzione non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. Attualmente nel diritto svizzero non esiste una base legale sufficiente per attuare queste forme di assistenza amministrativa. Se la Svizzera e il Ghana desiderassero estendere la loro collaborazione in materia fiscale, bisognerebbe concludere un ulteriore strumento che dovrebbe essere approvato dall'Assemblea federale.

Art. III del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Per quanto concerne lo scambio di informazioni il Protocollo di modifica sarà applicabile domande di informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente l'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

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Ripercussioni finanziarie

L'introduzione di una disposizione concernente lo scambio di informazioni nella Convenzione non implica alcuna diminuzione diretta del gettito fiscale. Una tale norma può generare ulteriori entrate fiscali poiché permettono alla Svizzera di inoltrare domande di assistenza amministrativa verso il Ghana. Tuttavia non è possibile effettuare stime al riguardo.

La nuova disposizione potrebbe far risultare un maggiore onere amministrativo; è però previsto di far fronte a questo maggiore onere con il personale già a disposizione.

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RS 672.5

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I Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel complesso il Protocollo contribuisce positivamente al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostengono in questo modo gli scopi essenziali della politica commerciale estera della Svizzera.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale3 (Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri.

Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarlo. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e non denunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

L'assistenza amministrativa è accordata in maniera estesa, conformemente allo standard internazionale e alla politica svizzera in materia di convenzioni. In questo senso il Protocollo di modifica contiene quindi un nuovo importante impegno per la Svizzera. Di conseguenza il decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Ghana per evitare le doppie imposizioni federale è soggetto a referendum ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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RS 101 RS 171.10

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