Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica dell'11 settembre 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010, del 15 gennaio 2013, del 26 luglio 2013, del 13 gennaio 2014 e del 19 agosto 20141, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 18 Convenzione addizionale «Ginevra» al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) Art. 1 cpv. 2, 3 lett. a e b, 4 lett. c

(Disposizioni materiali)

II Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

11 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723 7993, 2010 8021, 2013 547 5685, 2014 683 5437 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

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