10.2.2

Messaggio relativo all'Accordo tra la Svizzera e la Giamaica concernente la protezione delle indicazioni geografiche del 15 gennaio 2014

1

Presentazione dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

L'Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Giamaica concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche (a seguire «Accordo») è stato firmato il 23 settembre 2013 a Ginevra.

Gli accordi bilaterali concernenti la protezione delle indicazioni geografiche (a seguire «IG») sono uno degli strumenti più efficaci per assicurare un alto livello di tutela delle IG svizzere sul piano internazionale. L'Accordo negoziato con la Giamaica si iscrive nella strategia della Svizzera per migliorare la protezione internazionale delle sue IG, del nome del suo Paese e della sua bandiera per tutti i tipi di prodotti. La conclusione in passato di accordi bilaterali1, volti a fornire alle Parti una protezione maggiore e più efficace rispetto a quella esistente sul piano multilaterale2, ha permesso alla Svizzera di maturare esperienze positive in quest'ambito. Allegando all'Accordo bilaterale un elenco di IG riconosciute e protette dalle Parti, assicura a queste indicazioni una protezione paragonabile a quella ottenuta con la registrazione nazionale nell'altro Paese. Di conseguenza, la conclusione di questi accordi bilaterali è per la Svizzera una misura complementare tra le più utili per i negoziati in corso a livello plurilaterale e multilaterale, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito: «OMC»), data la difficoltà e la lentezza delle trattative.

1

2

Si veda segnatamente: trattato del 7 marzo 1967 con la Repubblica federale di Germania (RS 0.232.111.191.36); Trattato del 16 novembre 1973 con la Repubblica socialista cecoslovacca (RS 0.232.111.197.41); Trattato del 14 marzo 1974 con la Repubblica francese (RS 0.232.111.193.49); Trattato del 9 aprile 1974 con lo Stato spagnolo (RS 0.232.111.193.32); Trattato del 16 settembre 1977 con la Repubblica portoghese (RS 0.232.111.196.54); Trattato del 14 dicembre 1979 con la Repubblica popolare ungherese (RS 0.232.111.194.18); e più recentemente: Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, allegato 7 sui prodotti vitivinicoli e allegato 8 sulle bevande spiritose (RS 0.916.026.81) e Accordo del 29 aprile 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (RS 0.232.111.196.65).

Si veda in particolare gli art. 22­24 dell'Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS; RS 0.632.20; allegato 1.C) e l'art. 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04) (Convenzione di Parigi).

2013-2545

1345

1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

Rispondendo positivamente all'interesse espresso dalla Giamaica nel 2008 a seguito della fruttuosa collaborazione nell'ambito del progetto di cooperazione tecnica nel settore delle IG, la Svizzera ha avviato colloqui esplorativi in vista di un accordo bilaterale sul riconoscimento e la protezione reciproci delle IG. Le trattative sono progredite lentamente ma costantemente, culminando nella firma dell'Accordo il 23 settembre 2013 a Ginevra.

1.3

Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'Accordo con la Giamaica mira a garantire un elevato livello di protezione delle IG delle Parti, per tutti i tipi di prodotti. Prevede parimenti una protezione specifica per i nomi dei Paesi delle Parti e le loro divisioni territoriali ufficiali, così come per i loro stemmi, bandiere ed emblemi. L'Accordo prevede inoltre una protezione di base per le indicazioni geografiche delle Parti che identificano dei servizi. La protezione di queste indicazioni è basata sui principi di uguaglianza e reciprocità ed è finalizzata ad agevolare e promuovere il commercio e lo sviluppo economico regionale delle Parti in considerazione del ruolo positivo che le IG possono svolgere in questo senso. L'Accordo bilaterale prevede inoltre un elenco delle indicazioni geografiche riconosciute e protette dalle Parti.

1.4

Valutazione

Le IG sono un utile strumento per la promozione del commercio e dello sviluppo economico regionale delle Parti. Questo strumento può essere utilizzato per promuovere tutti i tipi di prodotti la cui reputazione o caratteristiche sono legate alla loro origine geografica, ad esempio Emmental, Gruyère, cioccolato e orologi svizzeri (per la Svizzera) o Jamaica Rum, Blue Mountain Coffee e Jamaican Jerk (per la Giamaica). L'Accordo firmato con la Giamaica contribuisce inoltre a migliorare la situazione degli scambi commerciali e l'accesso ai mercati delle Parti.

L'importanza di questo tipo di accordo risiede in parte nel fatto che integra elevati standard di protezione delle IG, garantendo un significativo sviluppo in materia di protezione sul piano multilaterale e contribuendo così a rafforzare la certezza giuridica in questo campo. D'altra parte, l'Accordo contribuisce al potenziamento della rete di accordi bilaterali della Svizzera in materia di IG. Dopo la conclusione di un primo accordo di questo tipo con un Paese della regione, è possibile che seguano accordi analoghi con i Paesi che condividono gli stessi interessi in questo campo.

1346

1.5

Consultazione

L'attuazione dell'Accordo in Svizzera non richiede alcun adeguamento del diritto nazionale, ha pertanto buone probabilità di essere accettato. Conformemente all'articolo 2 della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione (LCo) si è pertanto rinunciato alla procedura di consultazione.

2

Commento dei singoli articoli

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

L'articolo 1 dell'Accordo si propone di fornire una protezione efficace per le indicazioni delle Parti designate all'articolo 2 dell'Accordo e protette nel loro Paese di origine. Queste indicazioni si riferiscono ai nomi dei Paesi e delle divisioni territoriali ufficiali (appendice I dell'Accordo) e alle indicazioni geografiche delle Parti (art. 2 par. 1 lett. c e par. 2 lett. c, nonché appendice II). L'estensione della protezione per le diverse indicazioni è definita agli articoli 3­5 e 12; gli articoli 6­9 contengono norme per agevolare l'attuazione delle disposizioni per le indicazioni protette dall'Accordo.

Art. 2

Indicazioni protette

L'articolo 2 elenca i due tipi di indicazioni protette dall'Accordo: i nomi dei Paesi e delle divisioni territoriali ufficiali delle Parti (i Cantoni svizzeri e le divisioni territoriali della Giamaica) e le IG delle Parti.

L'inclusione nell'Accordo (art. 2 par. 1 lett. a e par. 2 lett. a) dei nomi dei Paesi e delle loro divisioni territoriali, indipendentemente dal loro status di IG, mira a garantire una protezione generale contro l'uso illegittimo delle stesse ai sensi dell'articolo 3, indipendentemente dal tipo di prodotto o servizio per il quale vengono utilizzati. Per garantire una maggiore trasparenza, i nomi dei Cantoni svizzeri e quelli delle divisioni territoriali giamaicane sono elencati nell'appendice I dell'Accordo.

Tutte le IG delle Parti corrispondenti alla definizione di IG internazionalmente riconosciuta4 e protette nel loro Paese d'origine mediante una registrazione formale o con un altro tipo di tutela (come la protezione sui generis concessa alle IG in Svizzera ai sensi degli art. 47 e segg. della legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi) beneficiano dei meccanismi di tutela previsti dall'Accordo (art. 2 par. 1 lett. c e par. 2 lett. c). Un certo numero di IG (ovvero quelle registrate come tali dalle Parti e quelle particolarmente note e commercialmente importanti) appare negli elenchi per categorie di prodotti allegati all'Accordo (art. 2 par. 1 lett. b e par. 2 lett. b, nonché appendice II). L'inclusione in queste liste assicura alle indicazioni menzionate di essere considerate come IG dalle Parti. Tali indicazioni non devono essere registrate nei registri nazionali per beneficiare della protezione conferita dall'Accordo sul territorio dell'altra Parte.

3 4 5

RS 172.061 Cf. art. 22 par. 1 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, RS 0.632.20 allegato 1.C).

RS 232.11

1347

Art. 3

Estensione della protezione

Il livello di protezione definito nell'Accordo supera gli standard generalmente accettati a livello internazionale, segnatamente nell'ambito dell'Accordo TRIPS o della Convenzione di Parigi.

L'Accordo garantisce a tutte le indicazioni delle Parti di cui all'articolo 2 protezione reciproca dall'uso su prodotti identici o comparabili non originari del luogo identificato dall'indicazione in questione o che non soddisfano le altre condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte interessata, comprese le specifiche per DOP e IGP dei prodotti agricoli svizzeri protetti ai sensi dell'ordinanza DOP/IGP dell'8 maggio 19976 (art. 3 par. 1 lett. a). La protezione di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b mira, a sua volta, a vietare un uso di tali indicazioni sui prodotti non identici o non comparabili che inganni il pubblico sull'origine geografica del prodotto.

L'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo prevede che la protezione accordata dal paragrafo 1 si applichi anche nei casi in cui sia indicata la vera origine del prodotto o in cui l'indicazione geografica protetta sia utilizzata in traduzione. La protezione prevista da tale paragrafo si applica anche ai casi in cui l'indicazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «maniera», «imitazione», «metodo» o simili, compresi i segni grafici che possono essere confusi con un'indicazione protetta.

I primi due paragrafi dell'articolo 3 riprendono la soluzione adottata nell'Accordo TRIPS per le indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici (art. 22 par. 2 e 23 par.

1 dell'Accordo TRIPS), una protezione che la Svizzera mira ad estendere a tutti gli altri tipi di prodotti nel quadro dei negoziati del ciclo di Doha dell'OMC.

Al fine di contrastare più efficacemente gli atti preparatori di usi non corretti o fuorvianti di indicazioni protette dall'Accordo che potrebbe verificarsi sul territorio di Paesi terzi, l'articolo 3 paragrafo 3 dispone che la protezione conferita dai paragrafi 1 e 2 si applica anche nei casi in cui prodotti originari del territorio delle Parti siano destinati all'esportazione e commercializzazione al di fuori di tale territorio.

L'articolo 3 paragrafo 4 tutela le indicazioni protette contro la registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafi 1 e 2. La
registrazione di questi marchi sarà rifiutata o invalidata d'ufficio, se la legislazione della Parte in questione lo prevede, oppure su richiesta di una parte interessata all'autorità competente. L'Accordo riprende qui la soluzione adottata nell'Accordo TRIPS per le IG per i vini e gli alcolici7, estendendola a tutti i prodotti. Per quanto riguarda il rapporto tra IG e marchi preesistenti, è importante notare che è applicabile l'eccezione prevista dall'articolo 24 paragrafo 5 dell'Accordo TRIPS. Pertanto, un marchio rappresentante o contenente una IG protetta dall'Accordo, ma depositato, registrato o acquisito in buona fede prima che all'IG venisse accordata la protezione sul territorio della Parte interessata, può continuare a esistere e a essere utilizzato. Se non può essere negato il diritto di esclusiva per i marchi preesistenti acquisiti in buona fede, tale diritto al marchio non dovrebbe però mettere in discussione la possibilità di proteggere a posteriori e di utilizzare le IG protette dall'Accordo nei

6 7

RS 910.12 Cfr. art. 22 par. 3 e 23 par. 2 Accordo TRIPS.

1348

limiti dell'articolo 17 dell'Accordo TRIPS.8 Tuttavia, sono fatti salvi i principi generali del diritto nazionale applicabili in materia di abusi di diritto, buona fede o errore nella concessione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 3 paragrafo 5 stabilisce che le eccezioni di cui all'articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere a­b nonché paragrafo 2 lettere a­b. Ciò implica in particolare che le indicazioni di cui ai detti paragrafi dell'articolo 2 non possono diventare generiche.

L'Accordo tutela inoltre le indicazioni di cui all'articolo 2 contro l'uso ingannevole e gli atti di concorrenza sleale se utilizzate per descrivere servizi (art. 3 par. 6).

L'Accordo, infine, fornisce una tutela più ampia rispetto agli attuali standard internazionali9 in materia di protezione di stemmi, bandiere e altri emblemi delle Parti nella misura in cui la protezione si estende oltre i marchi ad altri diritti di proprietà intellettuale e a segni che possono essere confusi con questi ultimi (art. 3 par. 7).

Art. 4

Indicazioni omonime

È possibile che tra le Parti o tra una Parte e un Paese terzo, una stessa indicazione sia protetta come IG, segnatamente quando due località in due Paesi diversi hanno lo stesso nome. Nella misura in cui tali indicazioni meritano entrambe di essere protette, l'Accordo prevede all'articolo 4 paragrafo 1 una norma per risolvere i conflitti che fornisce protezione per le denominazioni omonime, a condizione che l'uso di tali indicazioni su prodotti di origini diverse non tragga in errore il consumatore sull'effettiva origine geografica dei prodotti. Per evitare di compromettere gli interessi dei produttori e/o trarre in inganno i consumatori, l'articolo 4 paragrafo 2 stabilisce che i prodotti che utilizzano un'indicazione omonima protetta in entrambe le Parti devono essere chiaramente ed esplicitamente differenziati gli uni dagli altri, per esempio identificando il Paese di origine sui prodotti in questione. L'Accordo riprende qui la soluzione contenuta nell'articolo 23 paragrafo 3 dell'Accordo TRIPS.

Art. 5

Eccezioni

L'articolo 5 contiene due eccezioni alla protezione conferita dall'Accordo alle IG.

Ai sensi del paragrafo 1, chiunque può utilizzare, nell'ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale che contiene o è una indicazione protetta dall'Accordo, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori. Questa eccezione corrisponde a quella prevista dall'articolo 24 paragrafo 8 dell'Accordo TRIPS.

Il paragrafo 2 consente alle Parti di non proteggere un'indicazione dell'altra Parte che non sia o cessi di essere protetta nel Paese d'origine, o che sia ivi caduta in disuso. È il caso, segnatamente, di prodotti che non sono più disponibili e la cui indicazione era protetta. Questa eccezione corrisponde a quella prevista dall'articolo 24 paragrafo 9 dell'Accordo TRIPS.

8

9

Questo approccio è conforme alla relazione del tribunale arbitrale dell'OMC del 15 marzo 2005, nella causa relativa alla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (USA vs. comunità europee), DS174.

Cfr. art. 6ter Convenzione di Parigi.

1349

Art. 6

Beneficiari

Spetta innanzitutto agli aventi diritto delle indicazioni protette, ai consumatori e alle loro rispettive associazioni attuare dinanzi alle autorità nazionali delle Parti la protezione conferita dall'Accordo, come avviene per gli altri diritti di proprietà intellettuale (art. 6). Le Parti sono comunque tenute a informarsi e assistersi reciprocamente in caso di presunto uso improprio di un'indicazione protetta dall'Accordo per agevolare e sostenere l'attuazione dei diritti delle parti interessate (art. 9).

Art. 7

Presentazione ed etichettatura

L'articolo 7 prevede che, se l'indicazione o la presentazione di un prodotto (ad esempio, in parti dell'etichettatura o dell'imballaggio, nelle intestazioni di lettere o spedizioni, in pubblicità) è in conflitto con la protezione delle indicazioni conferita dall'Accordo, le Parti prevedono le misure amministrative e giuridiche necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per impedire qualsivoglia atto di concorrenza sleale e prevenire qualsiasi uso ingannevole o falso delle indicazioni protette.

Art. 8

Punti di contatto

L'articolo 8 si riferisce alle autorità delle Parti che fungono da punto di contatto per l'attuazione dell'Accordo. Si tratta delle autorità competenti per le questioni di proprietà intellettuale per ciascuna Parte, e cioè: l'ufficio per la proprietà intellettuale giamaicano (Jamaica Intellectual Property Office) per la Giamaica e l'Istituto federale della proprietà intellettuale per la Confederazione svizzera. Tali autorità si consultano e cooperano a livello nazionale con le autorità nazionali competenti nel caso in questione. Eventuali modifiche del punto di contatto sono notificate per via diplomatica, evitando così una modifica dell'Accordo su questo punto (art. 11 par. 4).

Art. 9

Procedure per prodotti e servizi non conformi

L'articolo 9 prevede una procedura di assistenza tra le Parti volta a contrastare più efficacemente gli usi delle indicazioni protette dall'Accordo non conformi allo stesso. Tale assistenza sosterrà l'attuazione dei diritti delle parti interessate, segnatamente i produttori e i consumatori e le loro rispettive associazioni (art. 6). Qualora una Parte abbia ragione di sospettare che un'indicazione protetta dall'Accordo è utilizzata o è stata utilizzata in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme all'Accordo, e che tale non conformità possa dare luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie, tale Parte lo comunica senza indugio all'altra Parte fornendole le informazioni necessarie al riguardo. L'altra Parte valuta il caso e informa la Parte richiedente dell'esito della valutazione e di qualsivoglia misura attuata per evitare l'uso non conforme. Meccanismi di questo tipo sono presenti anche in altri accordi bilaterali stipulati dalla Svizzera e vertenti sulla protezione delle IG10. La trasmissione delle informazioni spetta ai punti di contatto (cfr. art. 8), che si consultano e cooperano a livello nazionale con le altre autorità nazionali competenti per il trattamento di tali casi.

10

Si veda segnatamente l'articolo 10 dell'Accordo del 29 aprile 2010 con la Russia (RS 0.232.111.196.65), e gli art. 16 e segg. dell'all. 7 dell'Accordo del 21 giungo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

1350

Art. 10

Registri nazionali

L'articolo 10 chiarisce che la registrazione delle IG nei registri nazionali ne attesta la conformità alla definizione di IG; l'indicazione è quindi protetta in virtù dell'Accordo.

Art. 11

Modifiche dell'Accordo e delle appendici

L'articolo 11 paragrafo 2 prevede che le Parti possano modificare l'Accordo per mutuo consenso.

Al fine di facilitare la protezione delle nuove indicazioni geografiche tra le Parti e la loro inclusione nell'elenco in appendice all'Accordo, l'articolo 11 paragrafo 3 consente di modificare gli elenchi IG in appendice in seguito a una procedura semplificata senza dover effettuare una modifica formale dell'Accordo stesso. Pertanto, le indicazioni che, dopo la conclusione dell'Accordo, sono riconosciute e protette come IG dalle Parti o che hanno acquisito un interesse economico o commerciale importante per una Parte possono essere incluse nell'appendice II secondo la procedura semplificata. In Svizzera l'approvazione di tali modifiche è di competenza del Consiglio federale. La procedura si compone di due fasi principali: la notifica ad opera di una delle Parti della nuova indicazione per l'inclusione nell'appendice II e l'assenza di opposizione dell'altra Parte. In caso di opposizione, i punti di contatto delle Parti, in collaborazione con altre autorità nazionali competenti, avvieranno consultazioni tese a risolvere la questione della protezione dell'indicazione interessata (art. 13).

Art. 12

Misure transitorie

L'articolo 12 prevede dei periodi transitori per consentire ai produttori e commercianti che operano sul territorio delle Parti di smaltire entro un certo tempo prodotti o servizi riportanti indicazioni non conformi all'Accordo in quanto precedenti alla sua entrata in vigore (art. 12 par. 1) o in seguito a una modifica dello stesso (art. 12 par. 2).

Art. 13

Risoluzione dei contenziosi

L'articolo 13 prevede che, in caso di contenzioso relativo all'interpretazione o all'applicazione dello stesso, le Parti risolvano il problema attraverso consultazioni.

Art. 14

Entrata in vigore e denuncia

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l'ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore (art. 14 par. 1).

La denuncia dell'Accordo è ammessa in qualsiasi momento su iniziativa di una delle Parti mediante nota diplomatica scritta all'altra Parte; l'Accordo scadrà al termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica (art. 14 par. 2).

1351

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Nella misura in cui l'applicazione dell'Accordo non richiede adeguamenti legislativi in Svizzera e l'attuazione di questa protezione dipende principalmente dagli aventi diritto e da altre parti interessate, non vi è alcuna ripercussione finanziaria per la Confederazione.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'Accordo non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'Accordo non ha ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale per i Cantoni e i Comuni.

3.3

Ripercussioni economiche

Le IG sono uno strumento che può essere utilizzato per promuovere tutti i tipi di prodotti con reputazione o caratteristiche legate all'origine geografica. Una buona protezione delle IG influisce positivamente sull'economia locale e promuove lo sviluppo sostenibile.

3.4

Ripercussioni

L'Accordo non ha ripercussioni sanitarie e sociali dirette.

3.5

Ripercussioni ambientali

L'Accordo non ha ripercussioni per l'ambiente.

1352

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Programma di legislatura

L'Accordo non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201211 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 201212 sul programma di legislatura 2011­2015. Tuttavia, è conforme al tenore dell'indirizzo politico 2 e in particolare all'obiettivo 10 («Lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue») del programma di legislatura 2011­2015.

4.2

Strategie nazionali del Consiglio federale

L'Accordo non è esplicitamente menzionato nella strategia di politica economica esterna illustrata dal Consiglio federale nel 201113. Come indicato nel numero 1.1, è però in linea con gli sforzi della Svizzera per migliorare la protezione internazionale delle IG, del nome del Paese e della sua bandiera. Questa strategia riflette allo stesso modo la richiesta del Parlamento di disciplinare per quanto possibile l'uso delle indicazioni geografiche in occasione della stipulazione di nuovi accordi commerciali14.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)15, la conclusione di accordi internazionali rientra nella competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare trattati internazionali. In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione del presente trattato compete all'Assemblea federale; non esiste nella fattispecie una legge o un trattato internazionale che autorizzi il Consiglio federale a procedere da sé alla conclusione.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo rispetta gli obblighi contratti dalla Svizzera in seno all'OMC. È inoltre compatibile con gli altri vincoli internazionali della Svizzera.

11 12 13 14

15

FF 2012 305 FF 2012 6413 Rapporto dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, cap. 1 (FF 2012 623 640).

Mozione 12.3642 Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica nei trattati internazionali, adottata l'11 marzo 2013 dal Consiglio nazionale e il 6 giugno 2013 dal Consiglio degli Stati.

RS 101

1353

5.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Sebbene l'Accordo sia concluso per una durata indeterminata, può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. L'Accordo non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Pertanto, l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. non si applica in questo caso.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200216 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. L'Accordo non comporta alcun adeguamento del diritto nazionale per garantire la sua applicazione in Svizzera ed ha quindi buone probabilità di essere accettato. Dato che le IG riportate nell'appendice II sono riconosciute dall'Accordo come indicazioni protette secondo l'articolo 2, si ritiene che l'Accordo comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto che riguardano, segnatamente, i diritti e i doveri delle persone ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost.. Inoltre, alcune disposizioni dell'Accordo possono essere considerate inerenti ai compiti della Confederazione ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera e Cost. (cfr. art. 9 e 12 dell'Accordo).

Per questi motivi, il Consiglio federale propone che il decreto federale di approvazione dell'Accordo sia sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Pertanto, il decreto
di approvazione assume la forma di decreto federale soggetto a referendum.

Mediante una legge o un trattato internazionale, l'Assemblea federale può autorizzare il Consiglio federale a concludere o a modificare autonomamente trattati internazionali (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). In virtù di ciò, il Consiglio federale è autorizzato ad approvare autonomamente le modifiche in seguito apportate agli allegati dell'Accordo.

16 17

RS 171.10 RS 172.010

1354