Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2013 (Programma d'armamento 2013) del 5 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20132, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2013.

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito complessivo di 740 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

2

Art. 2 1

Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 5 dicembre 2013

Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

1 2

RS 101 FF 2013 3045

2013-0742

167

Programma d'armamento 2013. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Importi in fr.

­ Condotta

209 000 000

­ Mobilità

160 000 000

­ Appoggio e capacità di resistenza

149 000 000

­ Protezione delle proprie forze

222 000 000

Credito complessivo del Programma d'armamento 2013

740 000 000

168