Decreto federale concernente l'impiego di membri del personale militare per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere all'estero del 13 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20142, decreta: Art. 1 L'impiego contemporaneo di al massimo tre membri del personale militare, non armati e in borghese, per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere in Paesi con una situazione critica in materia di sicurezza è approvato.

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L'impiego è prestato come servizio d'appoggio.

L'impiego è limitato al 31 dicembre 2016. Il Consiglio federale può interrompere o concludere l'impiego in qualsiasi momento.

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La durata del servizio d'appoggio di un singolo membro del personale militare è limitata a 12 mesi.

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Art. 2 Il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza in merito a importanti sviluppi della politica estera che potrebbero modificare l'impiego.

Art. 3 Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta alle Commissioni della politica estera e alle Commissioni della politica di sicurezza un rapporto intermedio sull'impiego.

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RS 510.10 FF 2014 1489

2014-0014

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Impiego di membri del personale militare per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere all'estero. DF

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 marzo 2014

Consiglio nazionale, 13 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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