Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2014 del 22 settembre 2014
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20142, decreta:
Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il programma per l'acquisto e la messa fuori servizio del materiale d'armamento 2014.
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito globale di 771 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.
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Art. 2 1
Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.
L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 4 giugno 2014
Consiglio nazionale, 22 settembre 2014
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
1 2
RS 101 FF 2014 2479
2013-2921
6815
Acquisto di materiale d'armamento 2014. DF
Allegato (art. 1 cpv. 2)
Elenco dei crediti d'impegno Categoria di capacità
Condotta Efficacia nell'impiego
Importi in fr.
120 000 000 32 000 000
Mobilità
619 000 000
Credito globale del Programma d'armamento 2014
771 000 000
6816