Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2014 del 22 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20142, decreta:

Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il programma per l'acquisto e la messa fuori servizio del materiale d'armamento 2014.

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito globale di 771 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

2

Art. 2 1

Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 4 giugno 2014

Consiglio nazionale, 22 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 2

RS 101 FF 2014 2479

2013-2921

6815

Acquisto di materiale d'armamento 2014. DF

Allegato (art. 1 cpv. 2)

Elenco dei crediti d'impegno Categoria di capacità

­ Condotta ­ Efficacia nell'impiego

Importi in fr.

120 000 000 32 000 000

­ Mobilità

619 000 000

Credito globale del Programma d'armamento 2014

771 000 000

6816