13.109 Messaggio concernente la legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi del 13 dicembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2012 M 11.4047

Migliore protezione contro gli abusi delle armi da fuoco (S 5.3.12, Commissione della politica di sicurezza CS; N 26.9.12)

2012 M 12.3007

Accesso dell'esercito a informazioni concernenti procedimenti penali pendenti (N 28.2.12, Commissione della politica di sicurezza CN; S 31.5.12; N 26.9.12)

2013 M 13.3000

Armi. Introduzione di un obbligo di comunicazione al DDPS (N 13.3.13, Commissione della politica di sicurezza CN; S 18.6.13; N 23.9.13)

2013 M 13.3001

Armi. Trattamento delle informazioni nel sistema d'informazione sul personale dell'esercito (N 13.3.13, Commissione della politica di sicurezza CN; S 18.6.13; N 23.9.13)

2013 M 13.3002

Armi. Migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali e federali (N 13.3.13, Commissione della politica di sicurezza CN; S 18.6.13; N 23.9.13)

2013 M 13.3003

Armi. Utilizzo del numero AVS (N 13.3.2013, Commissione della politica di sicurezza CN; S 18.6.13; N 23.9.13)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 dicembre 2013

In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-0541

277

Compendio In seguito a diversi omicidi commessi con armi da fuoco, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli proposte su come migliorare lo scambio d'informazioni tra autorità civili e militari in materia di armi. Queste autorità devono ottenere tempestivamente informazioni sui detentori di armi che potrebbero presentare un potenziale di abuso. Se del caso, le loro armi sono ritirate senza indugio e a titolo definitivo. Le modifiche di diverse leggi riunite nella legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi creano le basi giuridiche necessarie a tale scopo.

Situazione iniziale Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale aveva proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Nelle mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha chiesto di creare le basi giuridiche necessarie per concretizzare tali proposte. L'attuazione delle quattro mozioni nella «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi» richiede l'adeguamento di diversi atti normativi.

Contenuto del disegno La modifica del Codice penale consentirà l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, al fine di trasmettere ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido.

Nel Codice di procedura penale sarà sancito un obbligo di comunicazione. Su tale base, chi dirige il procedimento in determinati casi dovrà informare lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, che accompagna i militari dal reclutamento al proscioglimento dal servizio militare, riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o di persone soggette all'obbligo di leva. Occorrerà comunicare le indicazioni sulle persone imputate se, in base alle informazioni emerse nel procedimento penale, vi è il timore che l'imputato possa mettere in pericolo se stesso o terzi con un'arma da fuoco. Lo scopo di questa trasmissione d'informazioni è di impedire che una persona imputata possa utilizzare in modo abusivo la propria arma personale dell'esercito o che ne riceva una in dotazione.

L'adeguamento della legge militare
disciplina in modo dettagliato la verifica del potenziale di violenza dei militari destinati a ricevere in dotazione un'arma o che sono già in possesso di un'arma personale.

La revisione parziale della legge federale sui sistemi d'informazione militari adegua le disposizioni vigenti al futuro trattamento dei dati personali correlati all'arma dell'esercito nei sistemi d'informazione militari della Confederazione.

278

La revisione parziale della legge sulle armi introduce la base giuridica necessaria affinché le autorità civili e militari possano essere informate attivamente sulle registrazioni nel sistema d'informazione sulle armi ARMADA, gestito dalla Confederazione, relative ad autorizzazioni rifiutate o revocate o ad armi da fuoco ritirate a titolo cautelare. Le autorità competenti potranno pertanto esaminare se sussistono motivi che giustifichino il ritiro definitivo dell'arma. È inoltre creata la base giuridica per collegare i registri cantonali sulle armi tra di loro e al sistema d'informazione sulle armi ARMADA.

È inoltre introdotto, sotto forma di disposizione transitoria, un obbligo di comunicazione per le armi da fuoco non ancora registrate. La violazione intenzionale di tale obbligo sarà sanzionata con una multa.

279

Indice Compendio

278

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» 1.1.2 Mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003 1.2 La normativa proposta 1.2.1 Proposte presentate nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» 1.2.2 Registrazione a posteriori di armi da fuoco in possesso di privati 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.4 Coordinamento di compiti e finanze 1.5 Attuazione 1.6 Interventi parlamentari

281 281

2

Commento ai singoli articoli 2.1 Codice penale 2.2 Codice di procedura penale 2.3 Legge militare 2.4 Legge federale sui sistemi d'informazione militari 2.5 Legge sulle armi

299 299 302 303 303 306

3

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie 3.1.2 Ripercussioni in materia di personale 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 3.3 Ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente

316 316 316 317

4

5

286 289 291 297 298 298

318 318

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura

318 318

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Subordinazione al freno alle spese 5.5 Protezione dei dati

318 318 318 319 319 319

Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi (Disegno) 280

281 284 286

321

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi»

Con il postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» del 24 gennaio 2012, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ci ha chiesto di sottoporre, entro sei mesi, un rapporto1 che illustri: 1.

come il flusso di informazioni pertinenti per la sicurezza pubblica può essere garantito in tempo reale tra le autorità di perseguimento penale e l'esercito;

2.

come può essere attuato il necessario scambio di informazioni;

3.

se le basi legali attuali sono sufficienti;

4.

entro quale termine le banche dati cantonali possono essere messe in rete;

5.

in che misura è possibile integrare una pena supplementare (divieto di possedere un'arma) nel Codice penale.

Il 22 febbraio 2012 avevamo proposto di accogliere il postulato. Il 28 febbraio 2012 il Consiglio nazionale ci ha trasmesso il postulato.

Il 5 settembre 2012 è stato da noi approvato il rapporto in adempimento del postulato, in cui proponiamo di adottare misure concrete per colmare le seguenti lacune evidenziate nello stesso rapporto: 1.

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (qui di seguito «Stato maggiore di condotta») verifica soltanto in occasione del reclutamento, della promozione, dell'esclusione dall'esercito, della cessione dell'arma personale ed eventualmente su informazione di terzi se per una persona soggetta all'obbligo di leva o per un militare sussistono motivi che si oppongono alla consegna o al possesso di un'arma. Se durante gli accertamenti riguardanti una persona soggetta all'obbligo di leva emergono motivi d'impedimento quali in particolare un potenziale di violenza, la persona in questione risulta intollerabile per l'esercito ai sensi degli articoli 21 e 113 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM) e non è reclutata. Un militare considerato intollerabile per l'esercito conformemente all'articolo 22 LM, viene escluso dall'esercito.

Lo Stato maggiore di condotta riceve quindi informazioni sugli eventuali motivi d'impedimento per il possesso di un'arma soltanto nelle occasioni summenzionate. Di conseguenza, adotta misure quali il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale dell'esercito soltanto in seguito a tali verifiche

1

2

Il rapporto è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio federale di polizia: www.fedpol.admin.ch > Documentazione > Comunicati > 2012 > Comunicato del 05.09.2012 Uso abusivo di armi: pubblici ministeri tenuti a segnalare militari potenzialmente violenti.

RS 510.10

281

e non ogniqualvolta sussistano motivi che si oppongono al possesso di un'arma.

Misura: I pubblici ministeri e i giudici informano lo Stato maggiore di condotta riguardo a militari o a persone soggette all'obbligo di leva, se vi è il timore fondato che la persona in questione possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l'arma da fuoco.

Questo permette allo Stato maggiore di condotta di procedere prontamente al ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale del militare (compresa l'arma personale in prestito) e di provvedere affinché la persona in questione soggetta all'obbligo di leva non riceva in dotazione un'arma. Lo scopo della misura è di evitare che un militare o una persona soggetta all'obbligo di leva possa utilizzare in modo abusivo l'arma personale dell'esercito.

Il perseguimento e il giudizio di un reato competono di principio alle autorità del luogo in cui è stato compiuto il reato. Se tale luogo non si trova nel Cantone di domicilio della persona in questione, in caso di reato grave quest'ultimo è di norma coinvolto nel corso del procedimento, soprattutto quando sono attuate misure coercitive. In tale caso la comunicazione da parte del pubblico ministero o del giudice all'ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio risulta superflua.

2.

Di norma, il sequestro di armi è effettuato dalla polizia del Cantone di domicilio della persona (al di fuori di un procedimento penale in virtù dell'art. 31 della legge del 20 giugno 19973 sulle armi [LArm], nell'ambito di un procedimento penale in virtù dell'art. 263 del Codice di procedura penale4 [CPP]).

In tale occasione la polizia cantonale procede anche al sequestro dell'arma personale dell'esercito. Se, in casi eccezionali, l'arma personale dell'esercito è invece ritirata a titolo cautelare o definitivo dalle autorità militari, la polizia cantonale di regola non ne è informata.

Le autorità cantonali comunicano all'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) le informazioni sulle autorizzazioni rifiutate e revocate (art. 30a LArm) nonché sulle armi confiscate definitivamente (art. 31 cpv. 4 LArm). Tali informazioni sono rese accessibili online alle autorità cantonali di polizia, alle autorità doganali e ai servizi competenti dell'amministrazione militare mediante il sistema d'informazione elettronico in materia di armi ARMADA (qui di seguito «sistema ARMADA»), di cui la banca dati DEBBWA sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi è parte integrante. Gli uffici cantonali delle armi consultano il sistema ARMADA come fonte d'informazione per verificare se alla persona che ha presentato una domanda di autorizzazione, in passato era stata rifiutata o revocata un'autorizzazione o se le era stata ritirata definitivamente un'arma.

Se la banca dati contiene una registrazione in tal senso, non significa che l'autorizzazione debba essere per principio rifiutata. In questi casi l'autorità cantonale è semplicemente tenuta a esaminare in modo approfondito se la domanda può essere comunque autorizzata.

3 4

282

RS 514.54 RS 312.0

Lo Stato maggiore di condotta utilizza le informazioni della banca dati DEBBWA, oltre alle altre fonti d'informazioni a sua disposizione, per verificare se un militare può ricevere in dotazione un'arma personale o se sussistono motivi che giustificano il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale consegnatagli in precedenza.

La banca dati DAWA (banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito, cfr. anche al n. 2.5 il commento all'art. 32a lett. d LArm), che fa parte anch'essa del sistema ARMADA, contiene informazioni sui militari cui l'arma personale è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure ceduta in proprietà dopo il proscioglimento dall'obbligo militare. Se, sulla base delle informazioni contenute in DAWA, viene a conoscenza che a un militare è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo l'arma personale, l'autorità del Cantone di domicilio della persona in questione deve appurare se i motivi registrati nella banca dati costituiscono un motivo d'impedimento al possesso di armi anche ai sensi della legge sulle armi (art. 8 cpv. 2 LArm).

Sono considerati motivi d'impedimento in particolare gli indizi che la persona in questione possa esporre a pericolo se stessa (p. es. a causa di una dipendenza) o terzi (p. es. se in passato ha già minacciato un'altra persona con un'arma da fuoco). Il diritto a possedere un'arma decade tuttavia anche quando la persona interessata è iscritta nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti reiterati. In concreto significa che l'autorità cantonale deve controllare se occorre revocare eventuali autorizzazioni già rilasciate e sequestrare e, se necessario, confiscare definitivamente le armi già in possesso della persona in questione.

Il sistema ARMADA di norma è consultato dalle autorità cantonali soltanto in occasione di domande (nuove) di autorizzazione oppure dallo Stato maggiore di condotta nell'ambito del reclutamento, della promozione, dell'esclusione dall'esercito o della cessione in proprietà dell'arma personale.

Misura: Le competenti autorità civili o militari devono essere informate attivamente sulle registrazioni nel sistema ARMADA concernenti il rifiuto o la revoca di autorizzazioni oppure il ritiro cautelare o definitivo di armi.
Sia la misura di cui sopra al punto 1 sia la misura appena proposta perseguono il medesimo obiettivo, ovvero che le autorità militari e civili vengano tempestivamente informate su rifiuti o revoche di autorizzazioni e su ritiri cautelari o definitivi di armi ordinati dalle rispettive autorità. In questo modo l'autorità notificata ha la possibilità di esaminare immediatamente se, in virtù del diritto di cui le compete l'esecuzione, deve provvedere al ritiro dell'arma da fuoco.

3.

5

L'Ufficio federale di giustizia è responsabile della gestione del sistema d'informazione VOSTRA sul casellario giudiziale e comunica allo Stato maggiore di condotta, sotto forma di tabella, le sentenze penali per un crimine o un delitto, le misure privative della libertà e le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari (art. 367 cpv. 2ter del Codice penale5 [CP]). Lo Stato maggiore di

RS 311.0

283

condotta esamina queste comunicazioni per accertare un'eventuale necessità d'intervento quali il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale o addirittura l'esclusione dall'esercito (art. 22 LM). Al momento vengono analizzate circa 200­300 comunicazioni al giorno e il raffronto dei dati è eseguito tramite il controllo delle generalità. Se lo Stato maggiore di condotta conferma che una persona condannata fa parte dell'esercito, gli sono trasmessi anche i dati penali registrati in VOSTRA. I dati per ora non sono ancora trasmessi tramite procedura automatizzata nonostante esista già una base giuridica in merito (art. 367 cpv. 2quinquies CP).

Il raffronto manuale delle generalità è una procedura onerosa e soggetta a errori viste le grafie a volte diverse dei nomi. L'utilizzo del numero d'assicurato AVS consentirebbe di porre rimedio a questo problema. Le autorità militari utilizzano già tale numero per identificare in modo univoco i militari (art. 2 cpv. 1 lett. b della legge federale del 3 ottobre 20086 sui sistemi d'informazione militari [LSIM]). Attualmente non esiste ancora alcuna base giuridica che permetta di utilizzare il numero d'assicurato AVS in VOSTRA.

Misura: Al fine di comunicare ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido occorre adeguare le basi giuridiche del casellario giudiziale informatizzato affinché possa esservi utilizzato il numero d'assicurato AVS.

1.1.2

Mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003

Sulla base dei risultati del rapporto in adempimento del postulato 12.3006, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha elaborato le seguenti quattro mozioni presentate il 7 gennaio 2013 come mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003: ­ Mozione 13.3000 Armi. Introduzione di un obbligo di comunicazione al DDPS La mozione 13.3000 ci incarica di introdurre nel CPP una disposizione che obblighi il pubblico ministero competente o il giudice competente a comunicare allo Stato maggiore di condotta i casi in cui vi è da temere che un militare o un coscritto oggetto di un procedimento penale pendente utilizzi la sua arma da fuoco in maniera pericolosa per se stesso o per un terzo.

Siamo inoltre incaricati di presentare all'Assemblea federale quanto prima, ma al più tardi entro l'autunno 2013, un corrispondente messaggio.

Nel nostro parere avevamo manifestato il nostro pieno accordo con il contenuto della mozione. Per motivi formali avevamo tuttavia proposto di respingere la mozione, in modo da non essere tenuti a rispettare la scadenza fissata per la redazione del messaggio.

6

284

RS 510.91

­ Mozione 13.3001 Armi. Trattamento delle informazioni nel sistema d'informazione sul personale dell'esercito La mozione ci chiede di modificare la LSIM affinché i dati trasmessi al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) dai pubblici ministeri e dai tribunali possano essere trattati nel sistema d'informazione sul personale dell'esercito (PISA) e di presentare all'Assemblea federale quanto prima, ma al più tardi entro l'autunno 2013, un corrispondente messaggio.

Pur dichiarando il nostro pieno accordo con il contenuto della mozione, anche in questo caso abbiamo proposto di respingere la mozione per motivi formali (cfr. la mozione 13.3000).

­ Mozione 13.3002 Armi. Migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali e federali Per migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali e federali responsabili dell'esecuzione della legge sulle armi, la mozione 13.3002 ci incarica di sottoporre al Parlamento quanto prima, ma al più tardi entro l'autunno 2013, un progetto di revisione di tale legge che disciplini almeno i punti seguenti: a.

le autorità militari devono essere informate automaticamente quando un ufficio cantonale delle armi ritira un'arma oppure revoca un permesso o rifiuta di rilasciarlo;

b.

le competenti autorità del Cantone di domicilio devono informare in merito ai casi di persone cui, in virtù della legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale ricevuta in prestito;

c.

i dati dei sistemi elettronici d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2 LArm devono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle autorità cantonali di polizia e alle competenti autorità federali; i dati possono essere resi accessibili anche in maniera automatizzata;

d.

i sistemi federali e cantonali d'informazione sulle armi vanno collegati affinché gli utenti autorizzati possano verificare, con un'unica ricerca, se una persona figura in uno o più sistemi.

Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 avevamo peraltro già proposto di creare le possibilità di cui alle lettere a e b.

La lettera c tiene conto delle richieste avanzate in merito a un reciproco accesso online delle autorità cantonali ai sistemi d'informazione cantonali relativi all'acquisizione di armi da fuoco (qui di seguito «registri cantonali delle armi») ai sensi dell'articolo 32a capoverso 2 LArm. Si tratta in particolare della realizzazione di una «piattaforma sulle armi» nel quadro di un progetto cantonale sull'armonizzazione dei sistemi informatici di polizia (Harmonisierung der Polizeiinformatik, HPI).

Nell'ambito dell'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», nel febbraio 2011 era stato assicurato che l'accesso online reciproco ai sistemi d'informazione elettronici relativi all'acquisto di armi da fuoco (art. 32a cpv. 2 LArm) sarebbe stato messo in atto rapidamente. L'attuazione del progetto è stata ritardata soprattutto da problemi di natura tecnica.

Le basi giuridiche per il collegamento dei registri cantonali delle armi, ovvero per la realizzazione della «piattaforma sulle armi», vanno anch'esse create nella legge sulle armi. Infine, la lettera d della mozione ha lo scopo di permettere che con un unico 285

accesso online si possano consultare sia le banche dati cantonali sia il sistema ARMADA gestito da fedpol, a condizione che si disponga dei necessari diritti d'accesso ai corrispondenti sistemi d'informazione.

­ Mozione 13.3003 Armi. Utilizzo del numero AVS La mozione 13.3003 ci incarica di modificare le basi legali affinché le autorità responsabili dell'esecuzione della LArm e del CPP possano utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e di presentare all'Assemblea federale quanto prima, ma al più tardi entro l'autunno 2013, un corrispondente messaggio.

Dalla motivazione della mozione si evince che lo scopo dell'intervento è di migliorare l'attuale flusso di comunicazione da VOSTRA al PISA introducendo nel casellario giudiziale il numero d'assicurazione sociale. Senza la possibilità di utilizzare tale numero, il raffronto delle generalità di VOSTRA comunicate allo Stato maggiore di condotta con i dati disponibili presso il DDPS risulta oneroso e delicato a causa del rischio di errori.

Pur dichiarando il nostro pieno accordo con il contenuto della mozione, anche in questo caso abbiamo proposto di respingere la mozione per motivi formali (la scadenza posta per l'allestimento del messaggio è troppo breve).

Il 13 marzo 2013 il Consiglio nazionale ha approvato le quattro mozioni presentate dalla sua Commissione della politica di sicurezza.

Il Consiglio degli Stati ha chiesto di prorogare alla fine del 2013 il termine fissato per la redazione del messaggio. Inoltre, la mozione 13.3002 è stata approvata con una modifica che ci incarica di adeguare la LArm in modo che il possesso di armi da fuoco sinora non censite nei registri sia iscritto nei registri cantonali delle armi (registrazione a posteriori).

Il 23 settembre 2013 il Consiglio nazionale ha approvato la modifica del Consiglio degli Stati; a causa di una mozione d'ordine ha rinviato alla Commissione della politica di sicurezza la modifica della mozione 13.3002.

Al momento dell'avvio della procedura di corapporto del presente messaggio, il Consiglio nazionale non si era ancora pronunciato definitivamente in merito al complemento della mozione 13.3002.

1.2

La normativa proposta

1.2.1

Proposte presentate nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi»

Al numero 1.1.1 sono state già brevemente elencate le misure da noi proposte nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 al fine di colmare le lacune esistenti nello scambio d'informazioni.

7

286

RS 831.10

I pubblici ministeri e i giudici dovranno quindi comunicare allo Stato maggiore di condotta i militari e le persone soggette all'obbligo di leva nei cui confronti sussiste il timore fondato che possano esporre a pericolo se stessi o terzi con l'arma da fuoco. In questo modo lo Stato maggiore di condotta viene rapidamente a conoscenza di fatti che avvalorano il possibile potenziale di violenza di un militare o di una persona soggetta all'obbligo di leva, permettendogli immediatamente di valutare e, se necessario, di adottare le misure del caso, quali il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale. La pertinente base giuridica sarà creata nell'articolo 75 capoverso 3bis CPP.

Lo Stato maggiore di condotta deve potere registrare nel PISA le informazioni sulle persone per le quali sussiste un timore fondato che possano esporre a pericolo se stesse o terzi con l'arma da fuoco. Occorre pertanto adeguare la LSIM che disciplina il sistema d'informazione PISA (in particolare l'art. 14 cpv. 1 lett. ebis che definisce i dati contenuti nel sistema).

Le competenti autorità civili e militari dovranno essere inoltre informate attivamente sulle registrazioni nel sistema ARMADA, gestito dall'Ufficio centrale Armi, concernenti autorizzazioni rifiutate o revocate e armi da fuoco ritirate a titolo cautelare o definitivo. In questo modo l'autorità avvisata può esaminare se il ritiro cautelare, il sequestro, il ritiro definitivo o la confisca definitiva dell'arma si giustifica anche in virtù del diritto per essa determinante. A tale scopo occorre modificare l'articolo 32c LArm che disciplina la comunicazione di dati registrati nel sistema ARMADA.

Inoltre dovrà essere creata la base giuridica che permette di collegare fra loro i registri cantonali delle armi al fine di istituire una «piattaforma sulle armi». Le autorità in possesso dei diritti d'accesso necessari saranno peraltro in grado di consultare, mediante un'unica interrogazione, sia i registri cantonali delle armi sia il sistema ARMADA. Occorrerà pertanto adeguare gli articoli 32a e 32c LArm che costituiscono le basi giuridiche per i registri cantonali delle armi e disciplinano, nello specifico, la comunicazione dei dati ivi contenuti. Attualmente i dati sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco sono trattati in diversi sistemi della Confederazione
(sistema ARMADA) e dei Cantoni. Per quanto riguarda le interrogazioni sul possesso di armi, ne consegue che gli uffici cantonali delle armi devono dapprima consultare il proprio sistema e i sistemi della Confederazione (sistema ARMADA, sistema di ricerca di polizia) e, in seguito, procedere a ulteriori accertamenti indirizzando pertinenti richieste concernenti le armi da fuoco e i loro proprietari ad altri uffici cantonali delle armi. La richiesta generalmente è inviata a un Cantone in cui il possessore dell'arma era domiciliato in precedenza, poiché il rilascio di un permesso d'acquisto di armi rientra nelle competenze del Cantone di domicilio. Se invece è nota soltanto l'arma ma non chi la possiede, occorre interpellare tutti i Cantoni per risalire al proprietario dell'arma. Ne consegue un notevole dispendio per tutti i servizi coinvolti e quindi tempi più lunghi per eseguire l'accertamento. Per quanto riguarda, ad esempio, un intervento di polizia in corso durante il quale è fondamentale sapere se la persona in questione possiede un'arma in modo da potere inquadrare la situazione di minaccia, tali oneri e tale lentezza appaiono ancor più insostenibili, soprattutto se si considera che l'attuale tecnologia permette di condurre il lavoro di polizia in modo efficace ed efficiente. Nell'interesse della popolazione occorre adottare misure tecniche per creare una procedura di richiamo automatizzata tra i sistemi elettronici d'informazione della Confederazione e dei Cantoni. Nell'ambito del programma di armonizzazione dei sistemi informatici di polizia, alla fine del 2011 è stato pertanto avviato il progetto «piattaforma sulle 287

armi/consultazione online dei registri delle armi» (qui di seguito «piattaforma sulle armi»), il cui obiettivo è, mediante una realizzazione progressiva, di gestire elettronicamente l'intero ciclo di proprietà di un'arma.

L'attuazione del progetto summenzionato è prevista in tre tappe: 1.

le domande di permesso d'acquisto di armi e la comunicazione dell'alienante sull'acquisto di armi soggette all'obbligo di dichiarazione sono registrate dai cittadini tramite un portale Internet (Suisse ePolice) e trasmesse elettronicamente all'ufficio cantonale delle armi competente per il rilascio dell'autorizzazione, sempre che il Cantone interessato partecipi alla procedura;

2.

gli uffici cantonali delle armi sono tenuti, nell'ambito del loro obbligo legale di comunicazione (art. 30a, 31 cpv. 4 e 32k LArm), a notificare determinate informazioni all'Ufficio centrale Armi. Al momento i dati in questione devono essere registrati due volte, prima nel registro cantonale delle armi e successivamente nel sistema ARMADA. In futuro, la comunicazione sarà trasmessa in modo automatizzato dai registri cantonali delle armi al sistema ARMADA;

3.

il progetto «piattaforma sulle armi» permetterà alle autorità con diritto di accesso di consultare con un'unica interrogazione tutti i registri cantonali delle armi nonché il sistema ARMADA.

Nella seduta dell'11 aprile 2013 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha deciso unanimemente di realizzare il progetto «piattaforma sulle armi» entro la fine del 2014, di modo che le possibilità di consultazione summenzionate siano disponibili a partire da gennaio 2015.

Al fine di comunicare ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido occorre inoltre adeguare le basi giuridiche del casellario giudiziale informatizzato affinché sia consentito utilizzare il numero d'assicurato AVS. Nella pratica si tratta di utilizzare in VOSTRA il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS, affinché le comunicazioni automatizzate destinate allo Stato maggiore di condotta in virtù dell'articolo 367 capoverso 2ter CP vengano trattate in modo più mirato. Il numero d'assicurato permetterà, infatti, di filtrare in modo completamente automatizzato le comunicazioni d'interesse per lo Stato maggiore di condotta senza che in ogni singolo caso sia necessario procedere a un confronto manuale dei nomi. Nel contempo, il numero d'assicurato dovrà potere essere utilizzato anche per la ricerca di persone in VOSTRA. A tale fine è previsto che l'accesso alla banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) avvenga direttamente dall'applicativo VOSTRA.

Avevamo inviato in consultazione tale proposta già nell'ottobre 2012 nel quadro della creazione di una nuova legge sul casellario giudiziale (LCaGi). Quest'ultima costituisce in sostanza una revisione totale del diritto del casellario giudiziale cui è correlata l'abrogazione delle attuali disposizioni in materia di casellario giudiziale contenute nel CP. Al momento è presumibile che l'introduzione del numero d'assicurato in VOSTRA, prevista nel quadro del presente disegno, venga attuata con maggiore rapidità. Tuttavia, le proposte di modifica di cui sopra sono contenute e trattate in parallelo anche nella LCaGi. Questo permette di garantire che il numero

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d'assicurato continui a essere utilizzato anche in caso di abrogazione delle pertinenti disposizioni del CP.

Le restanti modifiche della LArm sono adeguamenti di carattere formale illustrati al numero 2.5 nei commenti ai rispettivi articoli.

1.2.2

Registrazione a posteriori di armi da fuoco in possesso di privati

Oltre alle misure esaminate e presentate nel rapporto in adempimento del postulato «Combattere l'utilizzo abusivo di armi», nel presente progetto è confluita anche la proposta di censire tutte le armi da fuoco che attualmente si trovano in possesso di privati in Svizzera e che non sono ancora iscritte in nessun registro cantonale delle armi. Questa richiesta era stata presentata dalla CDDGP. Il 18 giugno 2013 il Consiglio degli Stati ha integrato la registrazione a posteriori di tutte le armi da fuoco nella mozione 13.3002 (lett. d). Al momento dell'avvio della procedura di corapporto del presente messaggio, il Consiglio nazionale non si era ancora pronunciato definitivamente in merito al complemento della mozione 13.3002.

In linea con tale richiesta, una disposizione transitoria prevede ora che le armi da fuoco che non sono ancora iscritte in nessun registro cantonale delle armi devono essere dichiarate all'ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio entro una scadenza di due anni. La violazione intenzionale di tale obbligo di comunicazione sarà sanzionata con una multa.

Lo scopo della registrazione a posteriori è in particolare di consentire alle forze di polizia di controllare, prima di un intervento, se a casa della persona in questione sono detenute armi da fuoco.

Attuale quadro legislativo in materia di armi da fuoco in possesso di privati La legislazione sulle armi vigente ricollega la registrazione delle armi da fuoco al loro acquisto che, oltre alla compravendita, comprende anche la permuta, la donazione, la successione ereditaria ecc. Dal 12 dicembre 2008 l'ufficio delle armi del Cantone di domicilio iscrive ogni acquisto (legale) di un'arma da fuoco nel registro cantonale delle armi. Per le armi soggette ad autorizzazione (più precisamente le armi soggette all'obbligo di autorizzazione e le armi vietate) prima dell'acquisto occorre chiedere un'autorizzazione all'ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio. Se l'autorizzazione è concessa, l'ufficio cantonale delle armi estrapola i dati da registrare in virtù dell'articolo 32b capoverso 5 LArm dall'autorizzazione, ovvero dalla copia della medesima che gli è consegnata dal venditore dell'arma, e li immette nel registro cantonale delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm). L'acquisto di armi da fuoco soggette a dichiarazione
(art. 10 LArm) va notificato dall'alienante, entro 30 giorni dall'alienazione, all'ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell'acquirente (art. 11 cpv. 3 e 5 LArm). Anche le informazioni sulle armi da fuoco soggette a dichiarazione sono inserite in seguito nel registro cantonale delle armi.

L'obiettivo di una registrazione possibilmente completa di tutte le armi da fuoco non può essere raggiunto rapidamente se la registrazione resta collegata all'acquisto delle armi. Le armi da fuoco sono prodotti duraturi con un lungo ciclo di vita. È quindi possibile che in alcuni casi la registrazione di un'arma avvenga soltanto in seguito a una successione ereditaria e al conseguente trapasso della proprietà. Per 289

questo motivo s'intende ricollegare la registrazione direttamente all'attuale possesso di armi da fuoco e di loro parti essenziali.

Registrazione delle armi da fuoco nei registri cantonali delle armi Armi da fuoco attualmente non iscritte nei registri cantonali delle armi

Armi soggette ­ armi d'ordinanza cedute in proprietà dall'amministrazione a dichiarazione* militare prima dell'1.1.10 (eccezione: registrazione a posteriori nell'ambito dell'adeguamento a Schengen) come i fucili a ripetizione ­ armi soggette a dichiarazione acquistate presso commercianti di d'ordinanza armi prima del 12.12.08 (eccezione: registrazione a posteriori (moschetti 11, 31) nell'ambito dell'adeguamento a Schengen) ­ armi soggette a dichiarazione non dichiarate in violazione all'obbligo di registrazione a posteriori fissato nell'ambito dell'adeguamento a Schengen Armi soggette all'obbligo di autorizzazione** come le pistole, i fucili semiautomatici (fucili d'assalto PE 57, 90)

­ armi soggette all'obbligo di autorizzazione commerciate tra privati prima del 12.12.08 ­ armi soggette all'obbligo di autorizzazione acquistate presso un commerciante di armi prima del 12.12.08, qualora il Cantone di domicilio non ne abbia ancora registrato l'acquisto (obbligo legale di registrazione introdotto soltanto a partire dal 12.12.08)

Armi vietate*** ­ possesso di armi vietate non dichiarate in violazione dell'obbligo come le armi da fuoco per di registrazione a posteriori fissato nell'ambito dell'adeguamento a Schengen il tiro a raffica L'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi8, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, sanciva un obbligo di comunicazione per le armi soggette all'obbligo di dichiarazione e le loro parti essenziali. Queste armi da fuoco in precedenza non venivano iscritte nei registri cantonali delle armi. Il loro acquisto avveniva mediante contratto scritto e senza che gli uffici cantonali delle armi ne fossero a conoscenza. Sussisteva soltanto l'obbligo di conservare il contratto scritto di acquisto dell'arma da fuoco per un periodo di dieci anni. La nuova normativa prevedeva l'obbligo di dichiarare tali oggetti al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio entro un anno dall'entrata in vigore dell'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi. Il nuovo articolo 42a capoverso 2 LArm prevedeva alcune deroghe alla comunicazione a posteriori, secondo cui le armi da fuoco acquistate precedentemente presso un commerciante di armi e le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare non dovevano essere dichiarate. Era stato inoltre deciso di non sottoporre a sanzione penale chi avesse violato tale obbligo di comunicazione. Secondo le informazioni fornite dai Cantoni, si suppone che molti possessori di armi non abbiano dichiarato gli oggetti in questione anche perché non rischiavano alcuna sanzione.

** Fino all'11 dicembre 2008 non occorreva un permesso di acquisto di armi per il commercio tra privati di armi da fuoco soggette ad autorizzazione. L'acquisto avveniva tramite contratto scritto e senza l'obbligo di trasmetterne una copia all'ufficio cantonale delle armi. In questo modo l'ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell'acquirente, non venendo a conoscenza dell'acquisto, non lo iscriveva nel registro cantonale delle armi. Il momento a partire dal quale le armi soggette ad autorizzazione e le armi vietate vengono iscritte nei registri cantonali delle armi varia da un Cantone all'altro. Alcuni Cantoni, infatti, registrano tali informazioni già da decenni. Tuttavia, dal 12 dicembre 2008 la LArm obbliga tutti gli uffici cantonali delle
armi a iscrivere ogni acquisto di armi da fuoco nei registri cantonali delle armi.

*** Nel quadro della cosiddetta revisione «nazionale» della legislazione sulle armi, anch'essa entrata in vigore il 12 dicembre 2008, ai «cittadini di determinati Stati» (art. 7 LArm), per i quali sussiste già un divieto generale di armi, è stato vietato in particolare anche il *

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FF 2004 6343

possesso di armi. Le persone interessate avevano la possibilità di chiedere un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LArm al fine di restare in possesso di un'arma. Il capoverso 3 di tale disposizione prevede inoltre che in caso di rifiuto della domanda l'arma in questione è sequestrata sempre che non possa essere alienata a una persona legittimata all'acquisto.

Poiché molte persone interessate avevano probabilmente presunto che non avrebbero ottenuto un'autorizzazione eccezionale, secondo le informazioni fornite dai Cantoni, sono state presentate poche domande e, dunque, rilasciate poche autorizzazioni eccezionali. Di conseguenza mancano anche i dati sui possessori di armi provenienti dagli Stati in questione (cfr. art. 12 dell'ordinanza del 2 luglio 20089 sulle armi [OArm]), che non hanno dato seguito all'obbligo di comunicazione sancito dall'articolo 7a capoverso 1 LArm.

È difficile quantificare le armi da fuoco non ancora registrate, poiché anche il numero di armi in circolazione si fonda su mere supposizioni. Si presume che nelle economie domestiche in Svizzera vi siano complessivamente circa due milioni di armi da fuoco. Tale cifra comprende anche 200 000 fucili d'assalto e pistole consegnati ai militari come equipaggiamento personale. Le armi iscritte nei registri cantonali delle armi al momento sono circa 750 000. Nei registri cantonali delle armi non figurano né gli oggetti riconosciuti come equipaggiamento personale dei militari né le armi di servizio dei membri dei corpi di polizia. Occorre peraltro considerare che la medesima arma da fuoco può essere registrata in più di un solo Cantone. Questo caso si verifica, ad esempio, se l'arma è venduta a un acquirente domiciliato in un altro Cantone rispetto all'alienante. La registrazione deve essere infatti eseguita dal Cantone di domicilio dell'acquirente. Il numero di armi da fuoco contenute nei registri cantonali delle armi non consente pertanto di desumere il numero di armi non ancora registrate.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Per attuare le varie richieste avanzate dalle mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003 è stato istituito un gruppo di lavoro sotto la direzione di fedpol. Il gruppo era composto di esperti delle autorità federali interessate, delle autorità cantonali di esecuzione e del pubblico ministero. Le richieste delle mozioni summenzionate, cui diamo seguito con la presente revisione, corrispondono in gran parte alle conclusioni cui era giunto il summenzionato rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi».

Come illustrato al numero 1.2.1, la mozione 13.3002 è stata integrata dalla richiesta di iscrivere nei registri cantonali delle armi il possesso di armi da fuoco che sinora non erano censite nei registri.

Nel contesto del presente messaggio occorreva rispondere alle seguenti questioni sull'introduzione di questo nuovo obbligo di comunicazione: s'intende sottoporre a sanzione una violazione del nuovo obbligo di comunicazione da parte del possessore di armi? Si presume infatti che l'obbligo sarebbe maggiormente rispettato se la sua violazione fosse sanzionata. Nella legge sulle armi obblighi analoghi sono peraltro di norma soggetti a sanzione.

S'intende assoggettare ogni possesso di arma all'obbligo di comunicazione o occorrerà definire nuove deroghe?

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RS 514.541

291

Nell'avamprogetto avevamo proposto di applicare l'obbligo di comunicazione al possesso di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali (per le quali in caso di acquisto si applicano i medesimi requisiti). La proposta si basava sulle seguenti considerazioni.

Fino all'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi, la registrazione delle armi da fuoco non era uniforme e poteva differire da un Cantone all'altro. Conformemente alle pertinenti leggi cantonali, alcuni Cantoni registrano l'acquisto di determinate armi da fuoco già da decenni, mentre altri, invece, hanno iniziato a farlo soltanto il 12 dicembre 2008. Le armi da caccia e da sport soggette a dichiarazione vengono ad esempio iscritte in tutti i registri cantonali delle armi soltanto dal 12 dicembre 2008.

L'avamprogetto prevedeva, dunque, che si sarebbero dovute dichiarare le armi da fuoco e le loro parti essenziali acquistate prima del 12 dicembre 2008. È soltanto a partire da tale data, infatti, che ogni acquisto legale di un'arma da fuoco è iscritto nel registro cantonale delle armi, motivo per cui non è necessario registrare a posteriori le armi da fuoco acquistate legalmente dopo tale data. Sono inoltre escluse dall'obbligo di registrazione a posteriori le armi da fuoco che, nell'ambito dell'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi, erano state già dichiarate all'ufficio cantonale delle armi dopo il 12 dicembre 2008 conformemente all'articolo 42a LArm.

L'avamprogetto prevedeva inoltre che non sarebbe stato aperto un procedimento penale se le armi da fuoco acquistate in violazione del diritto sulle armi fossero state dichiarate entro il termine stabilito.

Opinioni e pareri espressi durante la procedura di consultazione e loro valutazione Il 26 giugno 2013 abbiamo incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione sulla «legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi». Con circolare di pari data il DFGP ha invitato i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché le associazioni e le organizzazioni interessate a pronunciarsi sull'argomento entro il 30 agosto 2013.10 Pareri sugli adeguamenti della legge sulle armi Come previsto,
la maggior parte dei pareri pervenuti riguarda la registrazione a posteriori di armi da fuoco non ancora censite. Molti partecipanti alla consultazione si sono espressi esclusivamente su questo punto dell'avamprogetto. I pareri sulla registrazione a posteriori sono pertanto elencati per primi. Gli altri adeguamenti della legge sulle armi non sono stati oggetto di contestazioni.

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292

Il rapporto sui risultati è consultabile all'indirizzo Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > Procedure avviate nel 2013 > Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Le seguenti critiche sono state espresse da diversi partecipanti: ­

La registrazione a posteriori causerebbe elevati oneri in termini finanziari e del personale a fronte di vantaggi minimi per la sicurezza. I costi supplementari sarebbero pertanto difficili da giustificare.

­

Il fatto che sarebbero i detentori a dichiarare le proprie armi aumenterebbe la probabilità di ottenere informazioni errate sulle armi. Sarebbe invece fondamentale che i dati forniti dai detentori siano corretti. È infatti sufficiente che una cifra o una lettera del numero dell'arma sia errata per rendere inutilizzabili tutti i dati su tale arma e rendere infruttuosa una consultazione successiva del registro sulle armi.

­

Sebbene i partecipanti alla consultazione ritengano in linea di massima auspicabile che tutte le armi da fuoco vengano registrate, sono dell'avviso che questo intento non sia realistico. Soltanto i cittadini rispettosi della legge farebbero registrare a posteriori le loro armi da fuoco, mentre i criminali che spesso utilizzano le armi da fuoco in modo abusivo sarebbero propensi a disattendere tale obbligo.

­

Poiché la registrazione di tutte le armi da fuoco è un obiettivo irraggiungibile, la polizia dovrebbe comunque sempre partire dal presupposto che in un'abitazione possano esservi armi. La consultazione dei registri sulle armi potrebbe quindi addirittura suggerire una sicurezza illusoria.

­

Diversi partecipanti alla consultazione ritengono che piuttosto di introdurre la registrazione a posteriori delle armi da fuoco sarebbe meglio sottoporre l'acquisto di tutte e tre le categorie di armi (vietate, soggette ad autorizzazione, soggette a dichiarazione) all'obbligo di autorizzazione, abolendo quindi la categoria di armi soggette a dichiarazione. Questo consentirebbe agli uffici cantonali delle armi di valutare preventivamente in modo approfondito se i requisiti per l'acquisto di un'arma sono soddisfatti. In tal modo, si potrebbe rinunciare a seguire la complicata procedura che prevede il sequestro dell'arma se in seguito alla sua dichiarazione è stato accertato che i requisiti per il suo possesso non sono adempiuti.

­

Visto l'onere comportato dalla registrazione a posteriori, alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto di prorogare a due o tre anni il termine di scadenza per tale registrazione.

­

Diversi partecipanti alla consultazione sono contrari alla disposizione penale prevista. Ritengono, infatti, che la comminatoria di multa non espleti un effetto sufficientemente dissuasivo. A loro parere, l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dovrebbe essere punita con la confisca definitiva e la distruzione dell'arma in questione. Ritengono che, benché tali misure costituiscano un'ingerenza nella garanzia della proprietà, nel presente caso il principio della proporzionalità del provvedimento sarebbe tuttavia rispettato, poiché la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici prevale sulla garanzia della proprietà.

­

È anche stato avanzato l'argomento che a causa della comminatoria penale, una volta scaduto il termine per la registrazione a posteriori, nessun detentore di armi oserebbe mettere in regola il possesso di armi. La disposizione penale avrebbe pertanto un effetto controproducente.

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Valutazione dei pareri sulla registrazione a posteriori delle armi da fuoco Sia i partiti sia i Cantoni valutano in modo controverso la nostra proposta sulla registrazione a posteriori delle armi da fuoco.

Il PS, il PES e il PEV accolgono favorevolmente la nostra proposta, mentre l'UDC e il PPD sono contrari. Quest'ultimo partito si è però basato su un'interpretazione secondo cui l'avamprogetto avrebbe correlato la registrazione a posteriori all'obbligo di richiedere a posteriori il rilascio di un permesso d'acquisto di armi per ogni arma da fuoco, norma che non è stata tuttavia mai nostra intenzione introdurre. Il PLR è favorevole alla proposta della registrazione a posteriori.

Per quanto riguarda i Cantoni, sei di essi approvano il disciplinamento proposto, mentre 12 sono (piuttosto) contrari, soprattutto a causa dell'onere amministrativo supplementare richiesto.

Siamo tuttora del parere che la registrazione a posteriori di tutte le armi da fuoco sia una misura ragionevole. Sia dal Parlamento sia dalla CDDGP ci era stata presentata tale richiesta. Negli ultimi anni la questione della registrazione a posteriori è stata tematizzata a più riprese. Considerate le critiche formulate nell'ambito della procedura di consultazione, al Parlamento sottoponiamo una versione rielaborata del progetto.

Nella nuova proposta teniamo conto in particolare della critica espressa dai Cantoni in merito all'onere previsto. Secondo il progetto rielaborato, gli uffici cantonali delle armi non saranno tenuti a valutare se la persona che dichiara le sue armi da fuoco per la registrazione a posteriori adempia i requisiti posti al possesso di armi (cfr. il commento all'art. 42b LArm al n. 2.5). I Cantoni che lo desiderano possono tuttavia esaminare se i requisiti sono adempiuti.

Inoltre, dovranno essere notificate soltanto le armi da fuoco non ancora registrate a livello nazionale e non più le loro parti essenziali. L'avamprogetto prevedeva che sarebbe stato necessario dichiarare praticamente tutte le armi da fuoco e loro parti essenziali acquistate prima del 12 dicembre 2008.

Al fine di ridurre l'onere per le persone che dichiarano le loro armi, la procedura modificata offre loro la possibilità di chiedere all'ufficio cantonale delle armi competente se l'arma da fuoco in questione è eventualmente già registrata in un
sistema d'informazione cantonale.

Il termine di scadenza per la registrazione a posteriori è inoltre stato prorogato da uno a due anni.

Pareri sugli adeguamenti del Codice penale Nell'ambito della procedura di consultazione alcuni partecipanti hanno criticato l'introduzione del numero d'assicurato in VOSTRA. I motivi principali addotti contro l'utilizzo di tale numero sono riportati qui di seguito.

­

294

La richiesta di utilizzare il numero d'assicurato non soltanto per la trasmissione d'informazioni tra VOSTRA e il PISA, bensì anche per la ricerca di persone, va oltre le richieste espresse nella mozione 13.3003. È vero che la mozione 13.3003 chiede di introdurre il numero d'assicurato in VOSTRA soltanto al fine di confrontare i dati con quelli del PISA. Tuttavia, l'onere per implementare il numero d'assicurato è molto elevato e una ricerca di persona effettuata prima nell'UPI permette di aumentare le probabilità che i

dati penali registrati in VOSTRA possano essere ricollegati correttamente anche a una persona che ha cambiato nome. Rinunciare a questa possibilità (che non comporta ulteriori rischi) pare poco ragionevole. Senza l'introduzione del numero d'assicurato in VOSTRA, le attese poste nella funzione del casellario giudiziale non potranno più essere soddisfatte.

­

È stato criticato che il numero d'assicurato venga utilizzato per uno scopo diverso da quello stabilito. Occorre tuttavia obiettare che all'articolo 50e LAVS il legislatore autorizza esplicitamente l'utilizzo del numero d'assicurato al di fuori del settore delle assicurazioni sociali. Il legislatore ha pertanto supposto che il suo utilizzo quale identificatore personale sarebbe potuto risultare utile anche in altri settori (infatti, di recente ne è stata decisa l'introduzione anche nell'ambito del registro fondiario).

­

È inoltre stato contestato che in passato a molte persone era stato attribuito più di un numero, motivo per cui il numero d'assicurato non sarebbe più affidabile. A questa critica si può controbattere che i meccanismi di controllo moderni sono ormai talmente rigidi che questo genere di errore occorre con sempre minore frequenza e che viene rilevato e risolto con maggiore rapidità (l'Ufficio centrale di compensazione [UCC] comunica i numeri d'assicurato annullati o disattivati periodicamente ai suoi utenti affinché possano aggiornare le loro banche dati). Anche la proposta sincronizzazione generale periodica tra l'UPI e VOSTRA contribuisce a ridurre gli errori (cfr.

l'art. 366a cpv. 4 D-CP).

­

Singoli partecipanti alla consultazione temono peraltro che l'utilizzo del numero d'assicurato comporti un onere maggiore per le autorità di perseguimento penale. Questo non corrisponde affatto alla verità. Le autorità di perseguimento penale non devono prima accertare il numero d'assicurato di una persona. Esse cercano infatti la persona in questione direttamente nell'applicativo VOSTRA mediante i classici criteri di ricerca quali il cognome, il nome e la data di nascita. Il collegamento tra numero d'assicurato e persona viene effettuato in automatico.

­

È stato motivo di critiche anche il fatto che l'utilizzo sempre più esteso del numero d'assicurato consenta di collegare i dati con maggiore facilità, comportando così un aumento del potenziale di abuso. Le molteplici possibilità di collegamento costituirebbero un rischio sempre maggiore per i diritti della personalità dei cittadini. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno pertanto proposto di utilizzare un identificatore settoriale come nell'ambito delle cartelle informatizzate dei pazienti. La decisione d'introdurre in tale ambito un identificatore settoriale era dovuta al fatto che le cartelle elettroniche dei pazienti devono essere tenute in modo anonimizzato. Poiché questi dati a determinate condizioni devono essere comunque attribuibili a una persona, per tale ambito è stato indispensabile creare un nuovo identificatore settoriale collegato al numero d'assicurato. Nel contesto del casellario giudiziale il numero d'assicurato assolverà invece una funzione d'identificatore completamente diversa. Infatti, sarà gestito soltanto all'interno del sistema con lo scopo di migliorare l'identificazione delle persone, senza tuttavia figurare sugli estratti. Non è pertanto necessario ricorrere a un identificatore settoriale nell'ambito di VOSTRA. La sua implementazione e il suo utilizzo nello scambio di dati tra VOSTRA e il PISA sarebbero, in realtà, molto più dispendiosi e comporterebbero costi maggiori. Occorre inoltre considerare 295

che per ogni nuovo collegamento di VOSTRA a un'altra banca dati le autorità necessitano di una nuova base legale.

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Infine, è stato criticato che non tutte le persone registrate nel casellario giudiziale hanno un numero d'assicurato. Si tratta di un'obiezione di per sé giustificata. In generale è tuttavia possibile assegnare un numero d'assicurato a tutte le persone da registrare in VOSTRA (cfr. art. 50c cpv. 2 lett. b LAVS). Certamente il numero d'assicurato non può risolvere tutti i problemi, poiché per le persone che attualmente non dispongono di un tale numero non è sempre possibile garantire l'aggiornamento dei dati personali (in caso di cambiamento del nome all'estero). Tuttavia per molte persone che possono essere identificate tramite l'UPI dovrebbe risultare più difficile celare la loro identità. Nell'ambito della legge sul casellario giudiziale occorrerà chiarire se per le persone senza numero d'assicurato si dovranno prevedere altri obblighi di comunicazione da parte del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) a VOSTRA. Le persone interessate dalla trasmissione dei dati tra VOSTRA e il PISA possono essere facilmente identificate mediante il numero d'assicurato e le loro caratteristiche, senza che occorra assegnare un nuovo numero d'assicurato.

La grande maggioranza dei Cantoni e i partiti borghesi si sono espressi a favore della proposta di utilizzare il numero d'assicurato nel settore del casellario giudiziale. Come abbiamo esposto sopra, le critiche mosse all'avamprogetto non sono convincenti e i vantaggi della soluzione proposta prevalgono chiaramente. Proponiamo pertanto di mantenere la soluzione proposta sull'utilizzazione del numero d'assicurato e delle sue caratteristiche identificative, sia per la ricerca di persone in VOSTRA sia per la trasmissione dei dati al PISA.

Pareri sugli adeguamenti della legge militare e della legge federale sui sistemi d'informazione militari ­

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto di rendere accessibili alle autorità civili preposte alle autorizzazioni non soltanto le decisioni sui motivi che si oppongono alla consegna dell'arma personale o giustificano il ritiro cautelare o definitivo della medesima, bensì anche gli incartamenti. È stata inoltre avanzata la pretesa di potere chiedere allo Stato maggiore di condotta rapporti di condotta militari senza il consenso della persona interessata.

L'articolo 16 capoverso 2 lettere a e d LSIM attualmente adempie già tale richiesta. Tutte le basi decisionali necessarie possono essere comunicate, su richiesta, alle autorità d'istruzione penale, alle autorità di perseguimento penale e a terzi per l'adempimento dei loro compiti legali. Non occorre pertanto creare un'ulteriore normativa.

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Diversi Cantoni auspicherebbero che il Servizio medico militare comunicasse all'Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali la decisione motivata e non cifrata concernente i motivi medici che si oppongono alla consegna dell'arma personale o ne giustificano il ritiro cautelare e che non si limitasse a iscrivere nel sistema ARMADA una semplice osservazione.

La constatazione di motivi medici che si oppongono alla consegna di un'arma personale o che ne comportano il ritiro cautelare, rappresenta tuttavia soltanto un'istantanea della situazione medica di una persona riguardo

296

all'idoneità al servizio e all'abilità al tiro. Non significa necessariamente che la persona in questione abbia un potenziale criminale o violento. Per motivi di protezione della personalità sarebbe pertanto sproporzionato comunicare preventivamente, tramite il sistema ARMADA, alle autorità civili i motivi d'impedimento medici accertati dal Servizio medico militare. In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 lettera b LSIM esso comunica i dati sanitari alle autorità giudiziarie nell'ambito di procedure amministrative, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici un obbligo di informare. Anche in questo caso, le basi decisionali necessarie possono essere quindi comunicate su richiesta. Non occorre pertanto creare un'ulteriore normativa.

­

Come finora, l'accesso diretto di autorità civili ai sistemi informatici dell'esercito sarà concesso soltanto in modo molto limitato per motivi di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Le ulteriori proposte di attuazione delle mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003 non hanno suscitato osservazioni e non richiedono adeguamenti alle disposizioni di legge.

1.4

Coordinamento di compiti e finanze

Indubbiamente la registrazione a posteriori di tutte le armi da fuoco non ancora censite causerà un onere notevole, al momento quasi incalcolabile, per le autorità cantonali delle armi.

Nel complesso si presume che siano circa due milioni le armi da fuoco in possesso di privati. Tuttavia, non è noto quante di queste armi dovranno essere dichiarate.

Un obbligo di comunicazione era stato previsto già nel quadro dell'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi per le armi soggette a dichiarazione e le loro parti essenziali (quindi soltanto per una delle tre categorie di armi da fuoco e loro parti essenziali). Inoltre sussistevano deroghe a tale obbligo. L'esperienza delle autorità di esecuzione nell'ambito di tale obbligo ha mostrato che in molti casi i dati comunicati non erano precisi, per mancanza di conoscenze tecniche, e che gli uffici cantonali delle armi hanno dovuto richiedere ulteriori informazioni agli autori delle comunicazioni. La registrazione di tutte le armi da fuoco corrisponde in particolare a un'esigenza della CDDGP. Oltre alla creazione di un obbligo di comunicazione, non vi è altra soluzione per consentire alle autorità cantonali di esecuzione di venire rapidamente a conoscenza di armi da fuoco e di loro parti essenziali che attualmente non sono ancora iscritte nei registri cantonali delle armi.

L'implementazione in VOSTRA del numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS è correlata a un notevole dispendio finanziario (cfr. n. 3.1.1). Lo scopo è in particolare di incrementare la qualità dei dati e di ridurre così il rischio di confondere le persone. Il numero d'assicurato potrà essere inoltre utilizzato anche per la trasmissione dei dati da VOSTRA al PISA. Occorre tuttavia considerare che il diritto del casellario giudiziale è sottoposto attualmente a revisione totale (cfr. n. 1.2.1). Le modifiche proposte nel presente disegno sono contenute anche nella nuova legge sul casellario giudiziale. I due progetti sono trattati in parallelo. Se la presente modifica dovesse concludersi prima (scenario attualmente molto probabile), l'utilizzo del numero d'assicurato verrebbe quindi da subito implementato nel CP. Una parte dei lavori di programmazione dovrà pertanto essere ripetuta nel quadro della revisione 297

totale del diritto del casellario giudiziale a causa dalla nuova struttura di VOSTRA, comportando quindi spese complessive più elevate.

1.5

Attuazione

Conformemente all'articolo 38 LArm i Cantoni eseguono la legge sulle armi, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione. Essi saranno pertanto chiamati ad applicare anche i nuovi articoli proposti nella presente modifica. Nell'ordinanza sulle armi occorrerà introdurre in particolare l'eccezione dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione di armi da fuoco sul territorio svizzero per membri di autorità di polizia estere nel quadro di impieghi internazionali o corsi d'istruzione. Inoltre sarà necessario stabilire l'importo dei nuovi emolumenti che potranno essere riscossi sulla base dell'articolo 32 LArm.

1.6

Interventi parlamentari

Le Commissioni della politica di sicurezza hanno presentato le due mozioni «Migliore protezione contro gli abusi delle armi da fuoco» (11.4047 Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati) e «Accesso dell'esercito a informazioni concernenti procedimenti penali pendenti» (12.3007 Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale). La mozione 11.4047 ci ha incaricato di avviare senza indugio le misure necessarie, all'occorrenza istituendo le basi legali appropriate, affinché le autorità competenti sequestrino immediatamente le armi detenute da una persona che ha proferito minacce o commesso atti di violenza.

La mozione chiedeva inoltre che le autorità militari, civili e giudiziarie collaborassero più efficacemente sul piano federale e cantonale. La mozione 12.3007 ci ha chiesto di modificare le basi legali o di adottare i provvedimenti necessari affinché l'esercito venga informato tempestivamente e automaticamente in merito a procedimenti penali pendenti.

Come illustrato al numero 1.1.1, nel nostro rapporto allestito in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi», abbiamo proposto in particolare alcuni miglioramenti in materia di scambio d'informazioni tra le diverse autorità. Abbiamo approvato tale rapporto il 5 settembre 2012 e incaricato il DFGP di elaborare, in collaborazione con il DDPS, un avamprogetto sull'attuazione del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» da porre in consultazione e di sottoporcelo entro la fine di giugno 2013. A seguito della stesura del rapporto in adempimento del postulato 12.3006 abbiamo proposto, nel nostro rapporto dell'8 marzo 201311 Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012, di togliere dal ruolo tale postulato. La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) ha in seguito presentato le mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003 (cfr. n. 1.1.2).

La presente modifica adempie le richieste avanzate dalle mozioni 11.4047, 12.3007, 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003 che possono essere pertanto tolte dal ruolo.

11

298

FF 2013 2407

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Codice penale

Art. 366a

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

La presente disposizione corrisponde ampiamente all'articolo 14 dell'avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA12.

L'articolo 366a sancisce importanti principi in materia di trattamento dei dati che riguardano in particolare l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS. L'articolo 50e LAVS permette di utilizzare il numero d'assicurato in modo sistematico soltanto se una legge federale lo prevede e se sono definiti lo scopo di tale utilizzazione e la cerchia delle persone autorizzate.

­

Lo scopo dell'utilizzazione è sancito nel capoverso 2: il numero d'assicurato deve permettere di identificare in modo univoco gli interessati nel momento in cui i loro dati sono iscritti o consultati (lett. a) e di agevolare l'allestimento di un'interfaccia con altre banche dati (lett. b), sebbene per la definizione di un'interfaccia concreta occorra un'ulteriore base giuridico-formale esplicita (cfr. il commento all'art. 367 cpv. 2ter­2quinquies). L'introduzione del numero d'assicurato non comporta quindi automaticamente l'allestimento di ulteriori interfacce.

La mozione 13.3003 chiede di implementare il numero d'assicurato in VOSTRA unicamente per stabilire un'interfaccia con il PISA. Il notevole dispendio per l'assegnazione e l'occorrente controllo periodico del numero d'assicurato e delle corrispondenti caratteristiche d'identificazione in VOSTRA è tuttavia giustificato soltanto se il numero, e le relative caratteristiche, in futuro potranno essere utilizzati per ogni ricerca di persona in VOSTRA. Infatti, soltanto il numero d'assicurato permette di individuare le persone registrate in VOSTRA anche dopo un cambiamento di nome (cfr.

cpv. 2 lett. a). La progressiva liberalizzazione del diritto sul nome ha reso molto più semplice occultare la propria identità. Con il cambiamento del nome sono rilasciati nuovi documenti d'identità che non forniscono indizi sull'identità precedente. Rinunciare all'utilizzazione del numero d'assicurato sarebbe pertanto fonte di enormi rischi per la sicurezza. Nel soppesare questi rischi occorre tenere conto dei pericoli di abuso che evidentemente si moltiplicano con l'aumentare delle banche dati che utilizzano il numero d'assicurato (cfr. al n. 1.3 la relativa critica espressa nell'ambito della procedura di consultazione).

­

12

La cerchia degli utenti autorizzati è definita nel capoverso 1: si tratta delle autorità collegate online a VOSTRA, ovvero le autorità che iscrivono e consultano direttamente i dati di VOSTRA. È previsto che ogni ricerca di persone in VOSTRA attivi dapprima automaticamente una ricerca nella banca dati UPI. I due sistemi dovranno essere collegati in modo tale che la richiesta nell'UPI possa essere effettuata direttamente tramite VOSTRA (cpv. 1 secondo periodo). Per un'interrogazione online occorre prima determinare la L'avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo sono consultabili all'indirizzo Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > Procedure avviate nel 2012 > Dipartimento federale di giustizia e polizia.

299

persona da cercare e in seguito (sulla base del pertinente numero d'assicurato) lanciare la ricerca in VOSTRA. Questo permette di garantire che la persona venga trovata anche nel caso in cui in VOSTRA figurino ancora vecchi dati personali. La ricerca di persone nell'UPI presenta pertanto due vantaggi rispetto alla ricerca diretta in VOSTRA: i dati personali contenuti nell'UPI sono registrati in modo accurato e duraturo. Infatti, le caratteristiche d'identificazione delle persone registrate nell'UPI sono costantemente aggiornate sulla base delle pertinenti notifiche di SIMIC e Infostar. Oltre alle vecchie generalità, l'UPI contiene anche le generalità differenti come, ad esempio, un cognome diverso tratto da un passaporto estero, incrementando quindi ulteriormente la probabilità di riscontro positivo. Poiché una persona di norma resta registrata nell'UPI per tutta la vita, gli accertamenti per l'identificazione effettuati in occasione della prima registrazione, in seguito non devono essere più ripetuti. L'UPI offre quindi la migliore garanzia che una persona venga identificata correttamente. Questa è una condizione essenziale per consentire una ricerca efficace di dati penali in VOSTRA, che attualmente non può essere garantita con la medesima affidabilità. È previsto che parallelamente a una ricerca nell'UPI venga lanciata anche una ricerca nei dati personali di VOSTRA. Questo permetterà di garantire che la ricerca di persone possa essere eseguita anche durante i brevi periodi in cui l'UPI non è accessibile a causa dei lavori di manutenzione. Saranno inoltre integrate nella ricerca anche le false identità registrate in VOSTRA.

I capoversi 2 e 3 specificano che il numero d'assicurato potrà essere utilizzato soltanto nei processi interni di VOSTRA al fine di evitare una sua divulgazione al di fuori del casellario giudiziale. Per questo motivo, il numero non figurerà sugli estratti stampati.

Per introdurre e utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato in VOSTRA, occorre una notifica al «servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato» (Ufficio centrale di compensazione, UCC; cfr. art. 50g cpv. 1 LAVS).

L'UCC esamina i presupposti legali ed esegue un cosiddetto confronto iniziale tra i dati personali di VOSTRA comunicati e i dati personali registrati nell'UPI. Tale processo
informatizzato ha lo scopo di ricollegare a un numero d'assicurato tutte le persone di VOSTRA segnalate. In caso di dubbi occorre procedere a una verifica manuale. Quando a una persona registrata in VOSTRA è assegnato un numero d'assicurato, saranno iscritte in VOSTRA anche le pertinenti caratteristiche principali contenute nell'UPI. Tali caratteristiche d'identificazione sono aggiornate periodicamente tramite un processo di sincronizzazione tra VOSTRA e l'UPI. I relativi controlli sono effettuati dall'organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale (Ufficio federale di giustizia) per mezzo dei servizi web messi a disposizione dall'UCC (cfr. cpv. 4). Per le persone registrate in VOSTRA alle quali non è attribuito un numero d'assicurato in modo standardizzato (p. es. perché non risultano domiciliate in Svizzera), è possibile chiedere l'assegnazione del numero in virtù dell'articolo 50c capoverso 2 lettera b LAVS. Come per ogni banca dati che utilizza il numero d'assicurato, anche in VOSTRA vanno predisposte alcune misure tecniche e organizzative necessarie per l'utilizzazione corretta di tale numero (cfr. art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Gli standard minimi di queste misure sono stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno (art. 50g cpv. 3 LAVS).

300

Art. 367 cpv. 2ter­2quinquies Il numero d'assicurato è indispensabile per raffrontare o trasmettere dati in modo automatizzato tra diverse banche dati (cfr. art. 366a cpv. 2 lett. b). L'introduzione di una simile interfaccia necessita di una base giuridica appropriata. Per il trattamento dei dati nei sistemi d'informazione militari, l'utilizzo del numero d'assicurato è già sancito dall'articolo 2 capoverso 2 lettera b LSIM conformemente ai requisiti posti dalla LAVS. La prevista utilizzazione del numero d'assicurato per lo scambio di dati tra VOSTRA e il PISA dovrà quindi essere disciplinata esplicitamente nell'articolo 367 capoversi 2ter­2quinquies.

Il tenore del capoverso 2ter è stato leggermente modificato, sebbene in sostanza corrisponda al vigente capoverso 2ter. Il fatto che saranno comunicati soltanto certi dati relativi a «persone soggette all'obbligo di leva e a militari», è anticipato nella frase introduttiva, non figurando pertanto più alla lettera c.

Conformemente al capoverso 2quater vigente l'organo della Confederazione competente per il casellario comunica allo Stato maggiore di condotta le generalità dei cittadini svizzeri registrati che hanno compiuto i 17 anni di età e nei cui confronti sono state pronunciate sentenze per un crimine o un delitto. Se lo Stato maggiore di condotta constata che una persona di cui gli sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali. In futuro tale meccanismo non sarà più necessario, poiché verrà sostituito dal confronto del numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS. Infatti, VOSTRA comunicherà al PISA, mediante una procedura automatizzata, unicamente i dati sulle sentenze che riguardano persone rilevanti per l'esercito.

In questo modo lo Stato maggiore di condotta non dovrà più eseguire il confronto, peraltro decisamente oneroso, dei dati personali di VOSTRA comunicati con i dati registrati nel PISA.

Il capoverso 2quinquies prevede che la comunicazione potrà essere effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario. È inoltre creata la possibilità di servirsi a tale scopo del numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS.

Disposizione finale della modifica del ...

Il numero d'assicurato è registrato in VOSTRA
d'intesa con l'UCC al quale compete l'assegnazione di tale numero. Occorrerà del tempo per collegare i dati personali iscritti in VOSTRA al numero d'assicurato, poiché nel casellario giudiziale al momento sono registrate circa 700 000 persone e si presume che molti collegamenti dovranno essere effettuati manualmente. Affinché tale compito possa essere eseguito in modo accurato dopo l'entrata in vigore della legge, nella disposizione finale del CP verrà concesso un periodo transitorio di sei mesi.

Poiché la trasformazione della ricerca di persone tramite l'UPI potrà essere testata e introdotta soltanto quando in VOSTRA sarà terminata la prima assegnazione del numero d'assicurato, a partire dall'entrata in vigore del presente disegno anche per tale trasformazione è previsto un termine transitorio di sei mesi.

Affinché l'introduzione del numero d'assicurato in VOSTRA possa essere realizzata il più rapidamente possibile con le risorse a disposizione del CSI-DFGP, l'interfaccia tra il PISA e VOSTRA (art. 367 cpv. 2ter­2quinquies D-CP) sarà allestita, testata e attivata soltanto in seguito alla prima assegnazione dei numeri d'assicurato. Ne 301

consegue che la modifica dell'articolo 367 CP dovrà presumibilmente entrare in vigore un po' più tardi.

2.2

Codice di procedura penale

Art. 75 cpv. 3bis Chi dirige il procedimento (cfr. art. 61 CPP) è tenuto a informare lo Stato maggiore di condotta riguardo a procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o di persone soggette all'obbligo di leva se, in base alle informazioni emerse nel procedimento penale, sussistono seri segni o indizi che la persona imputata possa mettere in pericolo se stessa o terzi con un'arma da fuoco. Visto il ruolo centrale svolto nel quadro del procedimento penale, chi dirige il procedimento sembra essere più idoneo a valutare se una persona rischia di mettere in pericolo se stessa o terzi. Lo scopo di questo tipo di comunicazione è di impedire che una persona oggetto di un procedimento penale pendente possa utilizzare in modo abusivo la sua arma personale dell'esercito o ne riceva una in dotazione. Dalla comunicazione devono emergere le circostanze secondo cui vi è il serio pericolo che l'arma dell'esercito venga utilizzata in modo abusivo. Nel valutare se occorra effettuare una comunicazione è necessario tenere conto di tutte le circostanze inerenti al procedimento penale, quali il contesto specifico del caso, il modo in cui è stato compiuto il reato, i motivi del reato, il comportamento dell'imputato durante la deposizione, i risultati della perizia psichiatrica e altre informazioni utili. Qualora l'autorità militare competente necessiti di indicazioni più precise, può rivolgersi all'autorità che ha effettuato la comunicazione.

L'ampia discrezionalità consente di reagire nel modo più appropriato per il singolo caso. Infatti, chi dirige il procedimento non deve valutare il rischio di minaccia in modo conclusivo poiché esso costituisce unicamente il motivo per la comunicazione.

Non vanno pertanto poste esigenze troppo elevate alle prove volte a convalidare il rischio, visto che alla fine spetta allo Stato maggiore di condotta valutare le prove e adottare eventuali misure necessarie (cfr. art. 113 cpv. 3 lett. b D-LM).

Per evitare che lo Stato maggiore di condotta riceva comunicazioni inutili, prima di procedere alla segnalazione chi dirige il procedimento dovrà accertare lo statuto militare dell'imputato. Per chiarire se si tratta di un militare o di una persona soggetta all'obbligo di leva (di norma persone comprese tra i 18 e i 30 anni d'età), chi dirige il procedimento può rivolgersi al
comando di circondario competente o eventualmente allo Stato maggiore di condotta o al Servizio d'informazione per le armi militari. L'onere supplementare causato da tale procedura è esiguo poiché nella comunicazione non occorre indicare il numero d'assicurato.

Dal momento della loro cessione, le armi personali cedute in proprietà in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare sottostanno alle disposizioni della legislazione sulle armi. In tali casi spetterà dunque all'ufficio cantonale delle armi, e non più allo Stato maggiore di condotta, procedere a un eventuale sequestro dell'arma.

302

2.3

Legge militare

Art. 113 Arma personale La verifica del potenziale di violenza dei militari destinati a portare un'arma deve essere concretizzata sulla base delle necessità particolari dell'esercito e impostata sul maneggio delle armi.

I capoversi 1 e 2 limitano l'oggetto della verifica ai possibili motivi che predispongono una persona ad abusare dell'arma. I capoversi 3 e 4 disciplinano il rilevamento specifico dei dati che può essere effettuato anche senza il consenso delle persone interessate. La possibilità sancita già dal vigente articolo 113 LM di consultare, senza autorizzazione della persona in questione, il casellario giudiziale, gli atti di causa, gli atti relativi all'esecuzione delle pene nonché gli atti relativi a esecuzioni e fallimenti al fine di esaminare i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale, deve essere mantenuta. Eventuali reati patrimoniali o debiti possono infatti indicare che la persona interessata si trova in una situazione personale difficile tale da rendere inopportuna una consegna dell'arma al militare o da raccomandarne il ritiro a titolo cautelare. Se dagli atti succitati si evincono segni o indizi che la persona interessata potrebbe mettere in pericolo se stessa o terzi con l'arma personale, questa deve essere ritirata immediatamente a titolo cautelare. Per valutare in modo approfondito il potenziale di rischio o di abuso si può ricorrere, prima o dopo il ritiro dell'arma, all'autorità di controllo della Confederazione. Questa soluzione è necessaria per imporre l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare. Il capoverso 6 autorizza le persone assoggettate al vincolo del segreto d'ufficio o professionale a comunicare ai servizi competenti del DDPS l'esistenza di indizi di un possibile rischio di abuso dell'arma da parte di un militare. Al numero 2.2 è illustrato il modo in cui procedere per stabilire se la persona in questione è un militare. Il capoverso 8 introduce a livello di legge la possibilità anche per terzi (p. es.

familiari o colleghi di lavoro) di comunicare ai servizi del DDPS l'esistenza di seri segni o indizi che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma personale; questa possibilità di comunicazione è attualmente già prevista a livello di ordinanza.

2.4

Legge federale sui sistemi d'informazione militari

Uno degli obiettivi dell'attuazione delle mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003, depositate in relazione al postulato 12.3006 della CPS-N «Combattere l'utilizzo abusivo delle armi», è di migliorare lo scambio delle informazioni necessarie tra le diverse autorità civili e militari interessate e di conseguenza tra i diversi sistemi d'informazione da esse gestiti.

In seno all'esercito, in funzione dello scopo del trattamento, i dati personali riguardanti l'arma personale, quali la consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare, il ritiro definitivo e la cessione in proprietà dell'arma con i relativi motivi d'impedimento, sono trattati in diversi sistemi d'informazione della Base logistica dell'esercito, dello Stato maggiore di condotta e, nell'ambito del tiro fuori del servizio, anche in sistemi delle Forze terrestri. Nel quadro della rete integrata dei sistemi d'informazione ai sensi dell'articolo 4 LSIM, i dati trattati in tutti questi sistemi possono essere trasferiti da un sistema d'informazione militare all'altro.

303

Seguendo questo modello, occorre migliorare lo scambio di dati con i sistemi d'informazione delle autorità civili conformemente alla legislazione sulle armi. Per ragioni di sicurezza e di costi, lo scambio di dati deve avvenire unicamente attraverso l'interfaccia del sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN). Nell'avamprogetto era prevista la creazione della base legale formale per tale sistema d'informazione. Al momento la pertinente base giuridica si trova nell'ordinanza del 16 ottobre 200913 sui sistemi d'informazione militari. La creazione di una base legale formale per il PSN come pure per il sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) sarà integrata nel progetto di revisione della LSIM la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2016.

Occorre pertanto adeguare le basi legali applicabili al sistema d'informazione per la gestione del personale dell'esercito (PISA) e al sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA).

Art. 14 cpv. 1 lett. ebis, nonché h In futuro, la LSIM sancirà esplicitamente che nel PISA potranno essere trattati anche dati di procedimenti penali in corso e comunicazioni ai sensi dell'articolo 113 LM se questi dati contengono seri segni o indizi che la persona interessata possa mettere in pericolo se stessa o terzi. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito allestirà un dossier su carta per ogni procedura di verifica dei motivi d'impedimento alla consegna dell'arma personale. La gestione elettronica delle informazioni serve sia a garantire la sicurezza dei dati, sia a garantire la tracciabilità delle decisioni relative alla consegna o al ritiro cautelare, definitivo o ordinario dell'arma personale. Questo consentirà allo Stato maggiore di condotta di adottare tempestivamente, proprio in conseguenza dei motivi d'impedimento alla cessione dell'arma personale e quindi anche dell'arma in prestito ai sensi dell'articolo 113 LM, i necessari provvedimenti, ad esempio una sospensione della chiamata in servizio, il ritiro definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito o l'avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone. D'altra parte, lo Stato maggiore di condotta potrà trattare anche i dati medici di base del Servizio medico militare che comportano il ritiro cautelare o definitivo dell'arma
personale e dell'arma in prestito. Inoltre, potranno essere trattate anche le decisioni riguardanti il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito, compresi i motivi che hanno condotto a tale decisione.

Art. 16 cpv. 3 lett. e, nonché 3bis La comunicazione all'Ufficio centrale Armi della decisione concernente l'esistenza di motivi che si oppongono alla consegna di un'arma personale e della decisione sul ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito consente agli uffici cantonali delle armi di esaminare se, riguardo a una determinata persona, sussistono motivi d'impedimento al possesso di armi anche in virtù della legge sulle armi di cui compete loro l'esecuzione (art. 8 cpv. 2 LArm). Le informazioni permettono inoltre agli organi incaricati dell'esecuzione di adeguare il loro modo di procedere alle circostanze quando ritirano un'arma a titolo cautelare, in particolare se occorre ritirare l'arma personale o l'arma in prestito a persone per le quali vi è motivo di supporre che possano mettere in pericolo se stesse o terzi.

13

304

RS 510.911

Ai militari che prestano servizio militare, l'arma viene in linea di massima ritirata dalla polizia militare o dal comandante competente. Al di fuori del servizio militare, il ritiro è di norma effettuato dalla polizia civile su incarico del comando di circondario (salvo nel caso di un procedimento penale militare in corso).

Per ragioni di sicurezza e di costi, la comunicazione dei dati al sistema ARMADA dell'Ufficio centrale Armi (DAWA) deve avvenire esclusivamente attraverso un'interfaccia del PSN.

Art. 17 cpv. 1 lett. a, nonché 4bis I dati concernenti le persone soggette all'obbligo di leva, i militari e anche le persone attribuite o assegnate all'esercito (funzionari di tiro) vengono trattati nel PISA, il sistema d'informazione per la gestione del personale dell'esercito. I dati concernenti le armi in prestito che vengono consegnate a terzi, quali i funzionari per il tiro fuori del servizio che non sono militari, sono invece trattati soltanto nel sistema logistico PSN e non nel PISA.

I dati logistici concernenti la consegna o il ritiro ordinario, cautelare o definitivo (in codice) dell'arma personale o dell'arma in prestito e i motivi d'impedimento medici (in codice) saranno trattati soltanto nel sistema logistico PSN, sia per quanto riguarda le armi di militari sia per quanto riguarda quelle consegnate a terzi. Soltanto i dati personali degni di particolare protezione e riguardanti le circostanze concrete (conservazione di documenti/corrispondenza) che hanno portato al ritiro cautelare o definitivo dell'arma da parte dell'esercito potranno ancora essere trattati nel PISA dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, competente per l'adozione della decisione di ritiro.

Art. 26 cpv. 2 lett. bbis Le persone soggette all'obbligo di leva sono sottoposte a un controllo di sicurezza.

In tale ambito possono essere acquisiti anche dati che potrebbero costituire una base decisionale fondamentale per la valutazione medica dell'idoneità al servizio e a prestare servizio. Tali dati devono potere essere trattati come dati sanitari nel sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA).

Art. 28 cpv. 2 lett. f, 2bis e 3, frase introduttiva L'Ufficio centrale Armi e le autorità cantonali competenti devono potere essere informati di un motivo medico (in codice) che si oppone alla consegna dell'arma
personale o che ne giustifica il ritiro ordinario, cautelare o definitivo. I motivi medici possono essere di svariata natura. I problemi strettamente fisici quali il mal di schiena, un dolore al ginocchio o l'asma non costituiscono un motivo medico contro la consegna di un'arma. I motivi d'impedimento medici come depressioni, disturbi della personalità o il consumo di stupefacenti possono essere sia di carattere psichico, sia, d'altro canto, somatici (ad es. malattie epilettiche). Tali motivi, che sono rilevanti soprattutto in merito all'idoneità al servizio e all'abilità al tiro, rappresentano un quadro momentaneo della situazione e non permettono di trarre conclusioni definitive sul potenziale criminale o violento della persona interessata. Il motivo d'impedimento medico non differenziato ed espresso in codice serve alle autorità civili soltanto per eseguire ulteriori accertamenti prima di rilasciare un permesso d'acquisto di armi, ad esempio facendo ricorso al parere di un medico civile, o per 305

chiedere al richiedente di presentare la documentazione del Servizio medico militare. Per considerazioni di protezione della personalità sarebbe sproporzionato comunicare alle autorità civili tutti i motivi d'impedimento medici rilevati dal Servizio medico militare, di cui non è certo che esse abbiano bisogno. Analogamente a quanto previsto all'articolo 16 capoverso 3bis, i dati saranno comunicati all'Ufficio centrale Armi tramite il PSN.

2.5

Legge sulle armi

Art. 25a cpv. 3 lett. f Conformemente all'articolo 25a capoverso 1 LArm necessita di un'autorizzazione chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni. Il capoverso 3 della disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione.

La lettera c prevede attualmente una tale deroga per i membri di forze armate estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali.

La cooperazione internazionale di polizia diventa sempre più importante se si considera la criminalità transfrontaliera. Oltre allo scambio d'informazioni di polizia, la cooperazione comprende anche l'esecuzione di interventi comuni nonché la pianificazione e la realizzazione di corsi di formazione. In singoli casi è necessario che gli agenti di polizia esteri portino l'arma personale con sé in Svizzera per difendersi o per raggiungere gli scopi formativi. Per i corsi di addestramento dei tiratori scelti, ad esempio, è fondamentale esercitarsi con l'arma personale. La Svizzera ha stipulato accordi bilaterali di cooperazione di polizia con diversi Stati. Alcuni di questi accordi contengono norme relative al porto d'arma in Svizzera; in altri accordi, invece, tali disposizioni mancano. Con molti Stati, inoltre, non sono stati invece conclusi accordi analoghi. Gli agenti esteri hanno seguito una formazione di polizia nel loro Paese d'origine e sono quindi istruiti sull'uso delle armi. Di conseguenza non pare necessario esigere da loro un'autorizzazione quando introducono l'arma di servizio sul territorio svizzero per effettuare interventi di polizia o seguire corsi di formazione. Questa procedura causa soltanto oneri e spese supplementari. Inoltre, gli agenti svizzeri non necessitano di simili autorizzazioni quando svolgono interventi all'estero. Per reagire in modo appropriato nei casi in cui l'introduzione dell'arma in Svizzera non è disciplinata da un accordo bilaterale, sia perché con il Paese in questione non ne è stato stipulato uno sia perché la questione non vi è disciplinata, è opportuno sancire una disposizione analoga a quella dell'articolo 25a capoverso 3 lettera c sui membri delle forze armate estere nell'ambito di impieghi o corsi d'istruzione internazionali. Con l'integrazione della lettera
f s'intende liberare dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco in Svizzera i membri delle autorità di polizia estere che vengono nel nostro Paese per effettuare un intervento internazionale o frequentare un corso d'istruzione. Pare inoltre ragionevole esentare questa categoria di persone anche dall'autorizzazione per la riesportazione delle armi di servizio. A tale scopo occorre adeguare l'ordinanza del 25 febbraio 199814 sul materiale bellico secondo cui l'esportazione di armi necessità di norma di un'autorizzazione per l'esportazione della SECO.

14

306

RS 514.511

Art. 32 lett. b, c Il vigente articolo 32 LArm dà la facoltà al Consiglio federale di fissare emolumenti per le pratiche relative ad autorizzazioni, esami e omologazioni ai sensi della presente legge (lett. a) e per la custodia di armi sequestrate (lett. b). In virtù dell'articolo 31 LArm, oltre alle armi, le autorità competenti possono sequestrare e, se sono adempiuti i presupposti pertinenti, confiscare definitivamente anche oggetti pericolosi portati abusivamente (soprattutto se sussiste il rischio di impiego abusivo). Anche la custodia di tali oggetti causa oneri e spese alle autorità cantonali che avranno diritto a essere indennizzate. Nell'ambito della presente revisione la possibilità di riscuotere emolumenti viene pertanto estesa anche alla custodia di oggetti pericolosi portati abusivamente. Un effetto positivo dell'introduzione di tale emolumento sarà presumibilmente costituito dal fatto che, in considerazione delle spese che saranno tenute a sostenere, alcune persone rinunceranno sin dall'inizio alla restituzione degli oggetti loro sequestrati. Con il consenso del proprietario, l'oggetto potrà quindi essere distrutto direttamente prima di causare oneri riconducibili alla sua custodia.

In diverse occasioni, le autorità cantonali di esecuzione hanno inoltre rilevato che anche le misure da adottare fino alla realizzazione degli oggetti sequestrati generano oneri e spese. Infatti, determinate armi vengono difficilmente acquistate dai commercianti di armi data la scarsa probabilità di trovare acquirenti. Si tratta in particolare di armi da fuoco, il cui numero di esemplari in circolazione è elevato, come ad esempio le vecchie armi d'ordinanza svizzere.

L'ex proprietario dell'arma deve essere tuttavia indennizzato se essa non può essergli restituita (art. 54 OArm), visto che si tratta di un'ingerenza nel diritto di proprietà. Per riuscire a sostenere tale indennità, di norma la polizia vende le armi a un commerciante e indennizza l'ex proprietario con il ricavato (l'art. 54 cpv. 4 OArm consente di dedurne le spese di custodia e di alienazione). Poiché per alcuni tipi di arma il mercato è pressoché saturo, è difficile trovare un commerciante disposto ad acquistare quel genere d'arma dalla polizia. L'offerta elevata di tali armi incide inoltre negativamente sul ricavato.

Al fine di tenere
conto di queste difficoltà, nella legge sulle armi sarà introdotta la possibilità di riscuotere emolumenti anche per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione delle armi e degli oggetti pericolosi portati abusivamente (lett. c). Costituirebbe ad esempio una misura in tal senso la pronuncia di una decisione di sequestro. I relativi costi vanno a carico di chi ha causato le spese. Anche in questo caso si presume vi sia un effetto positivo, ovvero che alcuni proprietari, in ponderazione dei costi e del ricavato atteso dall'alienazione, rinunceranno alla realizzazione dell'oggetto e alla consegna del ricavato. L'oggetto potrebbe essere quindi direttamente distrutto e le autorità di esecuzione non sarebbero tenute ad adottare misure per una successiva realizzazione dell'oggetto.

Art. 32a

Sistemi d'informazione

L'articolo è sottoposto a revisione totale poiché alcuni capoversi sono stati inseriti ex novo mentre i capoversi esistenti sono stati adeguati.

Il tenore del capoverso 1 lettere a­c ed e non ha subito alcun cambiamento rispetto al diritto vigente. Al capoverso 1 lettera d sono precisati e completati i dati registrati nella banca dati DAWA. Attualmente la denominazione «banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell'esercito» potrebbe indurre a credere, erroneamente, che nella 307

DAWA siano registrate tutte le armi personali dell'esercito consegnate come equipaggiamento personale. Tale assunto non corrisponde al vero. Infatti, nella banca dati sono iscritte (soltanto) le armi personali cedute in proprietà in occasione del proscioglimento dall'obbligo militare. Con la presente revisione si precisa inoltre che, oltre alle armi ritirate definitivamente, la DAWA contiene anche informazioni su armi personali dell'esercito ritirate a titolo cautelare. In futuro nella banca dati DAWA saranno registrati anche le persone soggette all'obbligo di leva e i militari per i quali sussiste un motivo d'impedimento al possesso di un'arma personale ai sensi dell'articolo 113 D-LM. Con la modifica vi saranno quindi iscritte anche le persone cui non è stata consegnata in dotazione o ceduta in proprietà alcuna arma.

Questa categoria di persone finora non figurava nella DAWA. Vi erano registrati unicamente i militari cui era stata consegnata un'arma che in seguito era stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. Per le autorità cantonali sono tuttavia importanti anche le informazioni su militari o persone soggette all'obbligo di leva cui non è stata consegnata un'arma personale dell'esercito. Riguardo a queste iscrizioni è inoltre opportuno che l'autorità cantonale competente controlli in seguito se la persona in questione possiede armi «civili». In caso affermativo, l'autorità deve accertare se sussistono motivi d'impedimento ai sensi della legge sulle armi (art. 8 cpv. 2 LArm) che giustificano il sequestro o l'eventuale confisca definitiva dell'arma.

Le lettere e ed f vigenti prevedono che l'Ufficio centrale Armi gestisca anche altre banche dati. La lettera e vigente riguarda le banche dati sulle caratteristiche principali di armi (WANDA) e munizioni (MUNDA). Queste banche dati non sono mai state allestite presso l'Ufficio centrale Armi, visto che le informazioni necessarie sono già messe a disposizione tramite fonti allestite da altre istituzioni. Interpol, ad esempio, gestisce un sistema d'informazione denominato «Firearms Reference Table» (FRT) in cui sono registrate oltre 250 000 descrizioni su armi da fuoco, spesso corredate di immagini. Tali informazioni sono accessibili alle autorità autorizzate degli Stati membri di Interpol e servono a descrivere e identificare correttamente le
armi da fuoco. In questo modo aumentano le probabilità di rintracciare le armi in questione.

Il sito dell'«European Cartridge Research Association» (ECRA), accessibile tramite Internet, fornisce le informazioni necessarie sulle munizioni. L'ECRA è organizzata in forma di associazione e, oltre a diverse pubblicazioni specialistiche stampate, da circa 13 anni gestisce la raccolta di dati ECRA Caliber Data Viewer. La raccolta serve a identificare proiettili del calibro 1­50 mm. La raccolta attualmente comprende 13 820 calibri (misure tecniche, immagini ecc.) ed è in continuo ampliamento. Le informazioni ivi contenute vengono consultate anche da diverse autorità di polizia.

La lettera f vigente prevede inoltre che l'Ufficio centrale Armi gestisca banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reati o vittime di reati (ASWA). Tale disposizione va messa in relazione con l'articolo 31d LArm secondo cui la Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco, diretto dall'Ufficio centrale Armi. Il Servizio scientifico (integrato nell'Istituto forense di Zurigo) gestisce già da molti anni l'Ufficio centrale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco (Zentralstelle für Auswertung von Schusswaffenspuren). Negli ultimi tempi sono stati intrapresi sforzi affinché l'Ufficio centrale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco venga gestito e diretto nell'ambito di un accordo intercantonale (cfr. il postulato 13.3126 Jositsch «Ufficio centrale per la valutazione delle tracce di armi da fuoco»). Pare opportuno che la responsabilità per 308

la gestione di un tale ufficio centrale sia attribuita ai Cantoni, poiché l'obiettivo è di valutare le tracce di armi da fuoco soprattutto per chiarire e perseguire reati di competenza cantonale. È altrettanto opportuno che il servizio preposto alla gestione del servizio di coordinamento gestisca anche l'ASWA.

Visto che le informazioni necessarie sono rese pertanto disponibili da altri servizi non occorre che l'Ufficio centrale Armi allestisca e gestisca banche dati concernenti armi e munizioni. Nell'ambito della presente revisione s'intende pertanto abrogare le lettere e ed f che attribuiscono all'Ufficio centrale Armi la gestione delle banche dati WANDA, MUNDA e ASWA. È invece posticipata l'abrogazione dell'articolo 31d LArm che costituisce la base giuridica per la gestione di un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco.

Cpv. 2 La direttiva 2008/51/CE15 del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, trasposta nel diritto svizzero quale sviluppo dell'acquis di Schengen, statuisce l'allestimento di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato. Nell'articolo 32a capoverso 2 LArm è stata creata un'apposita base legale formale cui i Cantoni possono fare direttamente riferimento. La disposizione è entrata in vigore il 28 luglio 2010. Il tenore vigente potrebbe indurre a credere che tutti i Cantoni gestiscano congiuntamente un registro delle armi. Questo tuttavia non corrisponde alla realtà. La modifica del tenore della disposizione intende precisare che ogni Cantone gestisce un proprio registro cantonale delle armi. Tale circostanza è specificata soprattutto dal nuovo capoverso 3: poiché la registrazione a posteriori (cfr. art. 42b LArm) prevede che il possesso attuale di armi da fuoco debba essere registrato presso l'ufficio cantonale delle armi competente, al capoverso 2 occorre aggiungere che il sistema d'informazione fornisce informazioni anche in merito al possesso di armi da fuoco e non soltanto al loro acquisto. Questo non significa tuttavia che siano note tutte le indicazioni sull'attuale detentore dell'arma. Infatti, dopo il trasloco in un altro Cantone non sussiste alcun obbligo di comunicare il cambiamento dell'indirizzo all'ufficio delle armi. Le indicazioni relative all'indirizzo contenute nel registro
cantonale delle armi pertanto non risultano sempre aggiornate.

Cpv. 3 Il capoverso 3 costituisce la base giuridica per la realizzazione della «piattaforma sulle armi» che fa parte di un progetto cantonale sull'armonizzazione dei sistemi informatici di polizia (HPI). Questa collocazione pare ragionevole e corretta dal punto di vista sistematico, visto che anche la base legale formale per i registri cantonali delle armi si trova nella medesima legge (cfr. cpv. 2). Contrariamente alla pianificazione tecnica iniziale, per motivi di natura tecnica non s'intende più collegare direttamente tra di loro i registri cantonali delle armi. La soluzione che s'intende realizzare ora richiede una modifica del tenore delle disposizioni rispetto all'avamprogetto posto in consultazione. I Cantoni creeranno una piattaforma congiunta per lo scambio di dati. I singoli Cantoni trasmetteranno alla piattaforma congiunta in modo automatizzato determinati dati prestabiliti contenuti nei registri cantonali delle armi (cfr. art. 32b cpv. 6 LArm). Visto che nella nuova piattaforma 15

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.

309

verranno trattati anche dati personali, essa dovrà poggiare su una base legale formale in conformità alla legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati (LPD). Questo è lo scopo del capoverso 3 della presente disposizione, il cui tenore si ispira al capoverso 2. Le richieste provenienti dai Cantoni su determinate armi da fuoco o loro detentori saranno trasmesse alla piattaforma congiunta e riceveranno risposta tramite essa. I dati in essa trattati saranno detenuti dal Cantone che ha trasmesso le informazioni in questione. Il contenuto dei dati disponibili nella piattaforma congiunta è disciplinato dall'articolo 32b capoverso 6 LArm. Al momento, i Cantoni non hanno ancora stabilito l'organo responsabile di centralizzare e amministrare la piattaforma congiunta. Per questo motivo la formulazione è lasciata intenzionalmente aperta.

Le informazioni registrate nel sistema ARMADA non sono contenute nella piattaforma congiunta.

Cpv. 4 Il capoverso 4 della disposizione tiene conto della richiesta avanzata dalla mozione 13.3002 secondo cui i sistemi d'informazione delle armi gestiti dalla Confederazione e dai Cantoni debbano essere collegati in modo da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso necessari di verificare, mediante un'unica interrogazione, se una determinata persona è registrata in uno dei sistemi. Come illustrato nel commento al capoverso 3, le richieste sono trasmesse alla piattaforma congiunta e ricevono risposta tramite essa. Se è necessario consultare anche il sistema ARMADA, occorre specificarlo durante la richiesta. Il presente capoverso costituisce la base legale formale per l'interrogazione online. Tuttavia, possono accedere online soltanto gli utenti che dispongono dei diritti d'accesso necessari per le singole banche dati.

Cpv. 5 e 6 I capoversi 5 e 6 costituiscono la base legale formale che autorizza la Confederazione a contribuire alla creazione della piattaforma sulle armi. In linea di massima, la Confederazione e i Cantoni parteciperanno al finanziamento nella misura in cui trarranno vantaggio dal progetto informatico di armonizzazione dei registri delle armi. È tuttavia difficile quantificare in cifre fino a che punto la Confederazione abbia bisogno della piattaforma sulle armi per adempiere i propri compiti. Per evitare che con la sua partecipazione
alla piattaforma sulle armi la Confederazione si esponga al rimprovero di avere erogato sussidi nascosti a favore dei Cantoni, con il capoverso 5 viene creata una base legale formale che autorizza la Confederazione a concedere aiuti finanziari. Nell'ambito del progetto HPI è stato illustrato il principio secondo cui la gestione degli utenti dovrà essere disciplinata riguardo all'accesso alla piattaforma congiunta. A seconda della soluzione scelta, saranno ipotizzabili anche la partecipazione della Confederazione e l'utilizzo dell'infrastruttura informatica esistente in virtù del capoverso 5. Questo potrebbe generare spese aggiuntive per la Confederazione che dovrebbero essere indennizzate dai Cantoni in quanto fruitori della gestione degli utenti.

Art. 32abis

Utilizzazione del numero d'assicurato

Come illustrato in merito all'articolo 366a CP, l'articolo 50e LAVS consente di utilizzare il numero d'assicurato in modo sistematico soltanto se una legge federale 16

310

RS 235.1

lo prevede e se lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto sono definiti. Il tenore vigente dell'articolo 32abis LArm, che contiene l'espressione ormai superata di numero d'assicurato AVS, autorizza soltanto l'Ufficio centrale Armi a utilizzare il numero d'assicurato e unicamente per trattarlo nella banca dati DAWA. Le autorità militari competenti gli comunicano il numero in virtù dell'articolo 32j capoverso 2 LArm.

Secondo il tenore vigente, le autorità cantonali di esecuzione non sono pertanto autorizzate a utilizzare il numero d'assicurato per il trattamento nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 1 e 2 LArm. Per questo motivo attualmente il numero non appare nella DAWA quando consultano la banca dati. In attuazione della mozione 13.3003, il nuovo capoverso 1 consentirà l'utilizzazione del numero d'assicurato a tutti i servizi che trattano online i dati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 1 e 2. Conformemente all'articolo 32c capoversi 2 e 3 D-LArm (cpv. 2bis nel diritto vigente), oltre a fedpol, si tratta delle autorità cantonali di polizia, delle autorità doganali e dei servizi competenti dell'amministrazione militare.

Il capoverso 2 sancisce che il numero d'assicurato può essere utilizzato allo scopo di scambiare dati tra banche dati che sono autorizzate a impiegare tale numero in virtù di una base legale formale. Come illustrato in precedenza, l'utilizzo del numero d'assicurato permetterà una trasmissione dei dati sicura, semplice e rapida. Tale numero potrà inoltre essere utilizzato nelle banche dati DEBBWA e DAWA del sistema ARMADA nonché nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 2 e 3 D-LArm.

Il capoverso 3 precisa che, oltre nella DAWA, il numero d'assicurato potrà in futuro essere registrato anche nella DEBBWA. In entrambe le banche dati il numero verrà quindi visualizzato a tutti gli utenti autorizzati ad accedervi online.

Art. 32b

Contenuti dei sistemi d'informazione

Il presente articolo disciplina i dati contenuti nelle banche dati del sistema ARMADA e nei registri cantonali delle armi. Nel capoverso 1 non vi sono adeguamenti rispetto al diritto vigente. Come spiegato nel commento all'articolo 32abis D-LArm, il numero d'assicurato sarà ora integrato anche nella banca dati DEBBWA. Di conseguenza occorre completare il contenuto della DEBBWA di cui al capoverso 2 lettera a con il numero d'assicurato.

Nella banca dati DAWA (cpv. 3 lett. a e b) la nozione numero d'assicurato AVS è sostituita con il termine numero d'assicurato. Occorre completare anche l'elenco dei dati contenuti nella banca dati DAWA (cpv. 3 lett. c). Come illustrato sopra (cfr.

art. 32a cpv. 1 lett. d D-LArm), nella DAWA potranno essere quindi registrate anche persone che non hanno mai ricevuto in dotazione un'arma personale. Il contenuto della DAWA va pertanto completato con tale categoria di persone. Le lettere d­g restano invariate.

Come spiegato nel commento all'articolo 32a capoverso 1 lettera f, la base giuridica per la banca dati ASWA è abrogata. Va abrogato di conseguenza anche il capoverso 4 vigente che definisce il contenuto dell'ASWA.

311

La banca dati DARUE ora è quindi disciplinata dal capoverso 4. È inoltre colta l'occasione per correggere un errore redazionale occorso in occasione della trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco17.

Il capoverso 4bis lettera d vigente verte sulle indicazioni dell'autorizzazione d'importazione. La formulazione «introduzione sul territorio svizzero» utilizzata negli articoli 24­25a LArm va ripresa anche nella presente lettera.

Il capoverso 5 della presente disposizione elenca i dati contenuti nei registri cantonali delle armi di cui all'articolo 32a capoverso 2. L'elenco non è esaustivo e sono indicati in modo esplicito unicamente i dati sull'acquisto di armi da fuoco il cui trattamento è disciplinato dallo sviluppo dell'acquis di Schengen (direttiva 91/477/CEE). Alla lettera c i dati contenuti comprendono ora anche informazioni sui titolari di una carta europea d'arma da fuoco nonché le indicazioni figuranti su tale carta. La lettera d riguarda inoltre le informazioni sui titolari di un permesso di porto di armi nonché le indicazioni figuranti sul permesso. Tali dati saranno iscritti anche nella piattaforma congiunta di cui all'articolo 32a capoverso 3, motivo per cui sono elencati anche come contenuto dei registri cantonali delle armi.

Il capoverso 6 disciplina i dati contenuti nella piattaforma congiunta di cui all'articolo 32a capoverso 3, ovvero le generalità dell'acquirente di un'arma e determinate informazioni sull'arma. Sono considerate generalità il cognome, il nome, il nome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità. Riguardo all'arma occorre indicare il tipo d'arma, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma e la data dell'alienazione. Come illustrato sopra in merito al capoverso 5, nella piattaforma congiunta appariranno anche le indicazioni sui titolari di una carta europea d'arma da fuoco o di un permesso di porto di armi. Per questo motivo tali dati devono essere elencati anche nel presente capoverso.

Il capoverso 7 sancisce che il numero d'assicurato può essere utilizzato anche nei registri cantonali delle armi di cui all'articolo 32a capoverso 2 D-LArm nonché nella piattaforma congiunta di cui all'articolo 32a capoverso 3 D-LArm.

Art. 32c

Comunicazione di dati

La presente disposizione è sottoposta a revisione totale.

Visto che la banca dati ASWA non sarà più contenuta nella LArm, il capoverso 1 è adeguato di conseguenza. Il capoverso 2 è adeguato in modo da indicare esplicitamente le autorità di perseguimento penale della Confederazione. Ai membri della Polizia giudiziaria federale sarà attribuito l'accesso online alle banche dati DEWA, DEBBWA, DAWA e DARUE. È inoltre precisato che le autorità di polizia dei Cantoni hanno accesso ai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. Questa precisazione è necessaria perché gli uffici cantonali delle armi spesso fanno parte della polizia cantonale, tuttavia assolvono mansioni che di regola non sono da considerarsi di polizia giudiziaria. Dal punto di vista funzionale tali uffici non possono essere considerati un'autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 12 CPP.

Gli adeguamenti dei capoversi 4 e 5 sono effettuati in attuazione delle lettere a e b della mozione 13.3002. Il capoverso 4 sancisce che le autorità militari competenti devono essere informate immediatamente delle nuove iscrizioni nella DEBBWA. Le autorità cantonali comunicano all'Ufficio centrale Armi le informazioni pertinenti su 17

312

FF 2011 4077

autorizzazioni rifiutate o revocate (art. 30a LArm) e su armi confiscate definitivamente (art. 31 cpv. 4 LArm).

Tali informazioni registrate nella DEBBWA saranno trasmesse alle autorità militari competenti mediante procedura automatizzata attraverso un'interfaccia tra la DEBBWA e il sistema d'informazione PSN. Quale gestore della DEBBWA, nella disposizione l'Ufficio centrale Armi figura come servizio notificante. Lo scopo della comunicazione è di informare tempestivamente l'autorità militare sui motivi che, in virtù della legge sulle armi, si oppongono al fatto che una determinata persona sia in possesso di un'arma. Questa informazione consente all'autorità militare di esaminare se sussistono motivi d'impedimento al possesso di armi anche conformemente al diritto militare. In caso affermativo, è tenuta a esaminare e, se necessario, ad adottare le misure necessarie quali in particolare il ritiro cautelare o definitivo dell'arma.

La comunicazione deve riguardare soltanto militari e persone soggette all'obbligo di leva, poiché soltanto loro ricevono in dotazione un'arma personale dell'esercito e sono rilevanti per le autorità militari. Visto che il numero d'assicurato può essere utilizzato anche nei sistemi d'informazione militari, un confronto di tale numero tra i suddetti sistemi e il sistema ARMADA consente di risalire alle persone d'interesse per le autorità militari. Se una persona risulta nei sistemi d'informazione militari, si procede alla trasmissione della comunicazione.

Per contro, l'ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio sarà informato dall'Ufficio centrale Armi, mediante una comunicazione elettronica dalla DAWA, in merito alle persone cui le autorità militari hanno ritirato a titolo cautelare o definitivo l'arma personale o l'arma in prestito (cpv. 5). Andranno inoltre notificati i militari e le persone soggette all'obbligo di leva che in occasione della consegna iniziale non hanno ricevuto in dotazione un'arma personale. Le informazioni comunicate permettono agli uffici cantonali delle armi di accertare tempestivamente se sussistono motivi in virtù della LArm che si oppongono al possesso (ulteriore) di armi da parte di una persona. In caso affermativo, l'ufficio cantonale delle armi deve sequestrare (art. 31 LArm) ed eventualmente confiscare definitivamente le armi
in questione.

Il vigente capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 6 senza subire modifiche di contenuto.

Il nuovo capoverso 7 disciplina la comunicazione di dati contenuti nella piattaforma congiunta di cui all'articolo 32a capoverso 3 D-LArm. Alle autorità cantonali sarà attribuito l'accesso online alla piattaforma congiunta e pertanto a determinate informazioni contenute negli altri registri cantonali delle armi. Poiché tali informazioni sono importanti anche per i servizi federali, potranno anch'essi accedervi online. Al momento si presume che, oltre alle autorità cantonali di polizia, l'accesso online sarà in particolare accordato alle autorità doganali. Analogamente alla polizia, le autorità doganali (e più precisamente l'Amministrazione federale delle dogane e il Corpo delle guardie di confine) durante il loro lavoro quotidiano necessitano di informazioni aggiornate, complete e rapidamente disponibili per combattere l'uso abusivo di armi da fuoco. Anche tali autorità devono potere verificare prima di un intervento, se la persona in questione è in possesso di un'arma da fuoco ed è pertanto potenzialmente pericolosa.

Beneficeranno inoltre di un accesso online le autorità militari, e più precisamente la Base logistica dell'esercito, l'Ufficio dell'uditore in capo, lo Stato maggiore di 313

condotta, la Protezione delle informazioni e delle opere e i comandi di circondario cantonali. L'accesso sarà loro concesso in relazione ai loro compiti inerenti all'equipaggiamento con un'arma personale di militari e di persone soggette all'obbligo di leva.

Oltre ai compiti nell'ambito del perseguimento penale per i quali fedpol otterrà un accesso online, tale accesso sarà attribuito anche all'Ufficio centrale Armi che ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti inerenti al rilascio di autorizzazioni per l'introduzione di armi da fuoco sul territorio svizzero.

Il vigente capoverso 4 diventa il nuovo capoverso 8 senza subire modifiche di contenuto.

Art. 34 e 42b L'articolo 42b disciplina la disposizione transitoria nuova in senso materiale, mentre l'articolo 34 definisce le sanzioni in caso di mancata osservanza della nuova disposizione transitoria. Per motivi di logica è pertanto illustrato prima l'articolo 42b.

Art. 42b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Occorre introdurre un obbligo di comunicazione sotto forma di registrazione a posteriori, affinché agli uffici cantonali delle armi vengano notificate tutte le armi da fuoco attualmente in circolazione nel nostro Paese. L'obbligo di comunicazione sancito dal capoverso 1 è destinato a tutti i privati in possesso di armi da fuoco le quali non figurano ancora in nessun registro cantonale delle armi.

La LArm è entrata in vigore il 1° gennaio 1999. L'obbligo di iscrivere nel registro cantonale delle armi ogni acquisto di un'arma da fuoco è stato introdotto nella legislazione federale il 12 dicembre 2008. Le armi da fuoco acquistate legalmente dopo l'11 dicembre 2008 pertanto sono già iscritte e non vanno dichiarate ulteriormente.

In alcuni Cantoni l'acquisto di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o vietate viene già registrato da molto prima dell'entrata in vigore della pertinente norma di diritto federale. I detentori di armi da fuoco devono pertanto informarsi presso il loro ufficio delle armi competente se la loro arma da fuoco figura già nel registro cantonale delle armi. Se l'arma da fuoco non è stata acquistata nell'ambito di una delle eccezioni elencate nella tabella al numero 1.2.2, è lecito supporre che sia stata già registrata. Se dalla richiesta presso l'ufficio delle armi del Cantone di domicilio risulta che l'arma da fuoco non figura nel registro, occorre dichiararla per iscritto a tale ufficio entro due anni dall'entrata in vigore della nuova disposizione. La comunicazione deve contenere determinate informazioni sul detentore (cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità) e sull'arma (tipo d'arma, fabbricante, designazione, numero dell'arma e, se noto, il calibro).

Fedpol metterà a disposizione un modello per la registrazione a posteriori di armi da fuoco, così come aveva già fatto per la registrazione successiva nel quadro dell'adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi. Si potrà procedere alla comunicazione anche tramite lo sportello virtuale di polizia Suisse ePolice. Anche quest'ultimo è un progetto realizzato nell'ambito dell'armonizzazione dei sistemi informatici di polizia e consente ai cittadini di usufruire dei servizi di polizia ventiquattro ore su ventiquattro accedendo all'applicazione tramite Internet.

314

Il capoverso 2 disciplina i casi in cui l'acquisto di armi si è svolto in violazione del diritto sulle armi (p. es. acquisto di un'arma da fuoco soggetta ad autorizzazione senza permesso d'acquisto di armi). Inoltre, spesso non è più possibile dimostrare che l'acquisto è stato effettuato a norma di legge, ad esempio perché il contratto scritto necessario per l'acquisto è stato distrutto allo scadere del termine di conservazione di dieci anni. Per evitare che i possessori di armi non adempiano l'obbligo di comunicazione per timore di eventuali sanzioni riconducibili a inosservanze del passato, il capoverso 2 statuisce che non vi sarà perseguimento penale per possesso illecito di armi da fuoco se la comunicazione è eseguita entro la scadenza prevista.

La formulazione «in violazione del diritto sulle armi» è più ampia rispetto a «senza autorizzazione» ed è stata scelta affinché si applichi anche alle violazioni degli obblighi di comunicazione e non soltanto alla mancata richiesta delle autorizzazioni necessarie. La formulazione potestativa lascia all'autorità di perseguimento penale competente la flessibilità necessaria per decidere, se nel caso concreto il grado di illiceità richieda l'avvio di un procedimento penale.

Si sarebbe potuto inserire anche una disposizione che permettesse, entro un termine prestabilito, di «recuperare» in sostanza l'acquisto a norma di legge e pertanto di richiedere a posteriori un'autorizzazione. Risulta tuttavia difficile seguire questa proposta, se si considerano le diverse categorie di armi da fuoco e i requisiti per il loro acquisto vigenti prima del 12 dicembre 2008, nonché l'impossibilità di dimostrare, in alcuni casi, che l'acquisto originario dell'arma fosse lecito. Tale procedura comporterebbe inoltre oneri supplementari per gli uffici cantonali delle armi. Per giunta, la persona che dichiara il possesso sarebbe tenuta a versare un emolumento.

Riteniamo che questa circostanza potrebbe ripercuotersi negativamente sulla propensione dei cittadini a dichiarare il possesso di armi e di conseguenza sul successo della registrazione a posteriori. Per questo motivo e sulla base delle esperienze maturate dagli uffici cantonali delle armi riguardo alle scarse notifiche di possesso di armi da parte di «cittadini di determinati Stati», si è deciso di rinunciare all'integrazione
di questa procedura.

Al fine di arginare l'onere per gli uffici cantonali delle armi, il capoverso 3 statuisce che essi non sono tenuti né a esaminare se i requisiti per il possesso di armi sono adempiuti né a eseguire una procedura d'autorizzazione. Se lo desiderano, sono tuttavia autorizzati a farlo. I requisiti necessari al possesso di un'arma sono fissati dall'articolo 8 capoverso 2 LArm il quale statuisce che il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che danno motivo di ritenere che esporranno a pericolo se stessi o terzi oppure che sono iscritte nel casellario giudiziale per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente.

Art. 34 cpv. 1 lett. ibis La violazione intenzionale del nuovo obbligo di comunicazione di cui all'articolo 42b capoverso 1 sarà punita con una multa. La multa pare una sanzione appropriata se si considerano le altre fattispecie penali sancite dagli articoli 33 e 34 LArm.

Il vigente articolo 34 capoverso 1 lettera i LArm prevede già una multa per la violazione di diversi obblighi di comunicazione statuiti dalla legge. L'articolo 34 capoverso 2 LArm stabilisce inoltre che in casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena.

315

Per conferire maggiore peso all'obbligo di comunicazione sarebbe stato possibile statuire che, in caso di violazione dell'obbligo, l'arma da fuoco viene sequestrata e confiscata definitivamente senza alcun indennizzo. Il sequestro e la confisca definitiva sono ingerenze nella garanzia della proprietà. Tali restrizioni dei diritti fondamentali devono corrispondere al principio di proporzionalità. Devono essere pertanto nell'interesse pubblico e prefiggersi in particolare di preservare la sicurezza e l'ordine pubblici. Qualora non sia inteso come (ulteriore) misura sanzionatoria, l'intervento senza indennizzo non deve eccedere quel che è necessario per raggiungere lo scopo giuridico che, per quanto riguarda la confisca di un oggetto, di regola è costituito dalla sua realizzazione e dalla consegna dell'importo netto del ricavato al legittimo proprietario.

Di conseguenza, la violazione dell'obbligo di comunicazione proposto è punita con una multa e non con la confisca definitiva senza indennizzo.

Art. 36 cpv. 2 Come all'articolo 32b capoverso 4 lettera d il termine «importazione» e sostituito con l'espressione «introduzione sul territorio svizzero».

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Per l'introduzione del numero d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS in VOSTRA e la programmazione di un'interfaccia tra il PISA e VOSTRA occorrono, secondo una stima provvisoria dei costi informatici, circa 1,9 milioni di franchi. Tale somma comprende in particolare le spese per l'elaborazione di un progetto dettagliato di soluzioni e i lavori di riprogrammazione (registrazione e visualizzazione di NAVS13 in VOSTRA; redirezione dell'interrogazione in VOSTRA, implementazione dell'interfaccia con la banca dati UPI e con il PISA; preparazione della banca dati in vista della prima assegnazione; realizzazione di un confronto periodico tra l'UPI e VOSTRA; adeguamento delle interfacce esistenti) nonché per i test necessari, l'esecuzione della prima assegnazione e l'aggiornamento delle documentazioni pertinenti. La stima non comprende i costi per eventuali ampliamenti dell'hardware poiché al momento è difficile valutarne la necessità. Non è possibile far fronte al capitale necessario con il preventivo ordinario per l'informatica del DFGP per il casellario giudiziale. L'importo annuo allocato per piccole modifiche tecniche di VOSTRA ammonta, infatti, a circa 150 000 franchi. Per finanziare la riprogrammazione, il DFGP dovrà pertanto sottoporci per tempo una richiesta di mezzi TIC supplementari. La nostra decisione sull'assegnazione definitiva di tali mezzi si baserà sulla valutazione generale delle risorse nel settore informatico per il 2014. A ciò si aggiungono i costi del personale necessario per garantire l'utilizzazione corretta del numero d'assicurato in VOSTRA durante l'esercizio corrente (cfr. n. 3.1.2) che si compongono di 320 000 franchi di costi salariali annui e di 65 000 franchi di contributi del datore di lavoro. I mezzi necessari per adempiere questa nuova mansione non possono essere compensati all'interno del DFGP. Per l'assegnazione definitiva di tali mezzi ci pronunceremo sulla base della valutazione generale delle risorse nel settore del personale per il 2015.

316

I sistemi d'informazione MEDISA e PSN esistono già. Le presenti basi legali formali non generano oneri finanziari supplementari per il loro utilizzo.

L'ampliamento dei campi di dati nel sistema d'informazione PISA e l'implementazione dell'identificatore comune (numero d'assicurato) causeranno costi di programmazione di 350 000 franchi. Il finanziamento degli adeguamenti necessari nel PISA è garantito. Se i costi possono essere coperti gradualmente, il finanziamento avverrà tramite il credito di manutenzione ordinario, qualora fosse necessario saldare in una volta il totale dei costi, il finanziamento avverrebbe tramite la conferenza di modifica PISA (processo Nove IT).

Le modifiche legislative concernenti le comunicazioni automatizzate dal sistema ARMADA, gestito dall'Ufficio centrale Armi di fedpol, agli uffici cantonali delle armi e allo Stato maggiore di condotta richiederanno un adeguamento di ARMADA.

Questi lavori richiederanno circa 150 000 franchi che saranno assunti dal DFGP.

L'allacciamento di ARMADA ai registri cantonali delle armi genererà tuttavia ulteriori costi. Poiché nell'ambito del progetto HPI «Piattaforma sulle armi» non è ancora terminato l'allestimento delle descrizioni tecniche, in particolare del mansionario, attualmente si possono soltanto stimare i costi generati dall'allacciamento di ARMADA alla piattaforma sulle armi. Il DFGP ha tuttavia già eseguito diversi lavori preparatori e nel 2013 ha impiegato complessivamente 300 000 franchi per tali lavori. Anche i mezzi necessari nel 2014 saranno resi disponibili dal DFGP e, secondo lo sviluppo del progetto, occorreranno fino a 550 000 franchi.

Le nuove funzioni descritte di ARMADA e il forte incremento del numero di utenti riconducibile all'introduzione della piattaforma sulle armi causeranno spese d'esercizio aggiuntive. Secondo le informazioni attuali, che tuttavia non sono ancora complete, occorre prevedere spese d'esercizio aggiuntive di 200 000 franchi all'anno. Tali spese verranno generate a partire dal 2015. Si tratta di un nuovo compito supplementare per il DFGP. I relativi mezzi necessari per adempiere questa nuova mansione non possono essere compensati all'interno del DFGP.

3.1.2

Ripercussioni in materia di personale

L'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato comporta un considerevole onere supplementare per il casellario giudiziale (in quanto detentore dei dati di VOSTRA) che può essere affrontato soltanto con tre nuovi posti di lavoro. Al momento in VOSTRA sono registrate all'incirca 700 000 persone e si manifestano regolarmente problemi nell'ambito dell'identificazione di persone. Questa problematica dovrebbe essere trattata a livello centralizzato dal casellario giudiziale (sia su richiesta di un'autorità o in seguito a un raffronto periodico tra VOSTRA e l'UPI conformemente all'art. 366a cpv. 4 D-CP). È opportuno che anche le richieste di assegnazione di un numero d'assicurato siano presentate direttamente dal Casellario giudiziale svizzero per evitare ritardi nella registrazione di dati penali. Infine, occorrerà rettificare continuamente il sistema riguardo a numeri d'assicurato annullati o disattivati segnalati dall'Ufficio centrale di compensazione. L'aumento dell'organico del casellario giudiziale consente pertanto di evitare che l'utilizzo del numero d'assicurato generi oneri supplementari ai Cantoni.

317

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Come illustrato al numero 1.5, spetta ai Cantoni eseguire la LArm in virtù del suo articolo 38. Spetterà pertanto agli uffici cantonali delle armi, che fanno parte dei corpi di polizia cantonali, procedere alla registrazione a posteriori delle armi da fuoco segnalate. Anche il fatto che si tratti di un lavoro correlato a un onere quasi incalcolabile è già stato spiegato al numero 1.4.

3.3

Ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente

L'attuazione del disegno non dovrebbe avere ripercussioni dirette per l'economia, la società o l'ambiente.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201218 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 201219 sul programma di legislatura 2011­2015. Il progetto si prefigge in particolare di attuare le mozioni 13.3000, 13.3001, 13.3002 e 13.3003 presentate il 7 gennaio 2013 dalla CPS-N.

5 5.1

Aspetti giuridici Costituzionalità e legalità

Il presente disegno è retto dall'articolo 107 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)20 che affida alla Confederazione il mandato e la competenza di emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, nonché dall'articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost. in virtù del quale la Confederazione emana prescrizioni su oggetti che possono mettere in pericolo la salute.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche legislative proposte tengono conto delle rilevanti norme giuridiche di rango superiore, in particolare della direttiva 91/477/CEE che la Svizzera ha recepito nell'ambito della cooperazione Schengen. Le modifiche prendono in considerazione

18 19 20

318

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101

anche gli obblighi stabiliti dal «Protocollo addizionale del 31 maggio 200121 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni» (Protocollo ONU sulle armi da fuoco) e dallo «Strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite»22 (Strumento ONU per il rintracciamento).

5.3

Forma dell'atto

Il disegno di legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi costituisce un atto legislativo mantello soggetto a referendum che racchiude sotto un unico titolo diversi atti normativi di medesimo rango inerenti a diversi settori. I miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra le autorità interessate proposti nelle varie leggi federali, potranno produrre il loro effetto soltanto se attuati congiuntamente. Per tale motivo occorre procedere integralmente e contemporaneamente a tutte le modifiche nelle leggi federali che definiscono compiti e sono interdisciplinari. In tale modo, è possibile adempiere il requisito di efficacia del raggruppamento sotto un unico titolo.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Il disegno non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito d'impegno o un limite di spesa.

5.5

Protezione dei dati

Conformemente all'articolo 17 capoverso 2 LPD gli organi federali possono trattare i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità nonché rendere accessibili dati mediante una procedura di richiamo in virtù dell'articolo 19 capoverso 3 LPD soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.

Al fine di garantire lo scambio dei dati necessari in materia di armi tra le diverse autorità civili e militari interessate e i sistemi d'informazione da esse gestiti, occorre adeguare le basi giuridiche già esistenti (PISA, MEDISA, sistema ARMADA).

21 22

RS 0.311.544 Il documento è consultabile in inglese e francese all'indirizzo Internet: www.poa-iss.org > International Tracing Instrument

319

320