ad 12.503 Iniziativa parlamentare «Adeguamento della LSA per le società cooperative di assicurazioni» Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 23 giugno 2014 Parere del Consiglio federale del 27 agosto 2014

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 23 giugno 20141 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale concernente l'iniziativa parlamentare 12.503 «Adeguamento della LSA per le società cooperative di assicurazioni».

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2010

M 09.3965

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (S 9.12.09, Bischofberger; N 3.6.10)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 agosto 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1

FF 2014 5375

2014-1835

5397

Parere 1

Situazione iniziale

1.1

Genesi del progetto

L'iniziativa parlamentare 12.503 «Adeguamento della LSA per le società cooperative di assicurazioni» è stata depositata il 14 dicembre 2012 dal consigliere nazionale Albert Vitali. Come esposto nella sua motivazione, l'iniziativa parlamentare si basa sulla mozione Bischofberger (09.3965) che persegue lo scopo di esentare le piccole assicurazioni dalla sorveglianza esercitata dalla FINMA se sono legate a un'associazione o a una federazione. La mozione avrebbe dovuto essere attuata nel quadro della revisione totale della legge del 2 aprile 19082 sul contratto di assicurazione (LCA). Tuttavia le Camere federali avevano deciso di rinviare l'affare al Consiglio federale senza però impartire un mandato per l'attuazione della mozione Bischofberger.

Le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) e del Consiglio degli Stati (CET-S) hanno deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare. L'amministrazione e la segreteria della CET-N sono state incaricate di elaborare un disegno di legge e un rapporto.

Il 23 giugno 2014 la CET-N ha approvato il disegno di legge e il relativo rapporto.

Poiché il contenuto del disegno di legge coincideva con l'adeguamento della legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) prevista nell'ambito della revisione totale della LCA, si è rinunciato a una consultazione.

Con lettera del 26 giugno 2014 e conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento, la CET-N ha invitato il Consiglio federale a esprimere il proprio parere in merito al disegno di legge entro il 3 settembre 2014.

1.2

Punti essenziali del progetto

In linea di principio, sottostanno alla sorveglianza della FINMA le imprese di assicurazione svizzere che esercitano l'attività assicurativa diretta (art. 2 cpv. 1 lett. a LSA). Oltre alle eccezioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LSA, irrilevanti nella fattispecie, il capoverso 3 prevede un'esenzione dalla sorveglianza. Di conseguenza, se circostanze particolari lo giustificano, la FINMA può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati. La prassi in materia di sorveglianza e, per quanto risulta, la giurisprudenza applicano l'esenzione in modo piuttosto restrittivo.

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RS 221.229.1 RS 961.01 RS 171.10

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Pertanto con l'accoglimento dell'iniziativa parlamentare determinate società cooperative di assicurazioni dovrebbero essere esentate per legge dalla sorveglianza. Le condizioni necessarie a tal fine sono uno stretto legame con un'associazione o una federazione e la presenza di una cerchia ristretta di assicurati. Ciò significa che gli assicurati devono coincidere con i membri con diritto di voto della società cooperativa di assicurazione. Inoltre i membri delle società cooperative devono avere il diritto di voto sull'ammontare dei premi e sulle prestazioni d'assicurazione (diritto di partecipazione).

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Parere del Consiglio federale

2.1

Premessa

Originariamente il Consiglio federale aveva proposto di respingere la mozione Bischofberger (09.3965). Le ragioni di questa scelta risiedevano nella necessità di protezione degli assicurati che in linea di principio non dipende dalla dimensione o dalla struttura dell'impresa di assicurazione. Inoltre la LSA prevede già attualmente all'articolo 2 capoverso 3 la possibilità di esenzione dall'obbligo di sorveglianza.

Infine la sorveglianza tiene conto delle differenti complessità delle imprese di assicurazione nel quadro della loro vigilanza basata sui rischi e applicando il principio di proporzionalità.

Il 3 giugno 2010 la mozione Bischofberger è stata trasmessa al Consiglio federale, perché era previsto di attuarla nel quadro della revisione totale della LCA. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno però deciso rispettivamente il 13 dicembre 2012 e il 20 marzo 2013 di rinviare l'affare al Consiglio federale. Pur impartendo diversi mandati al Consiglio federale, con il rinvio il Parlamento non ha presentato alcun mandato per l'attuazione della mozione Bischofberger.

2.2

Valutazione

La considerazione del Consiglio federale secondo cui la necessità di protezione degli assicurati non debba dipendere dalla dimensione o dalla struttura dell'impresa di assicurazione non è di principio mutata. Per la valutazione positiva dell'iniziativa parlamentare sono però decisivi due motivi.

Da una parte, nei casi interessati dall'eccezione proposta, agli assicurati viene attribuita una doppia funzione. Infatti questi non sono solo parti contraenti ma esercitano al contempo anche una sorveglianza sull'impresa di assicurazione. In tal modo possono influire sull'ammontare dei premi e sulle prestazioni d'assicurazione.

D'altra parte, il Consiglio federale riconosce che la mozione trasmessa nonché la presente iniziativa parlamentare indicano palesemente la necessità di intervenire a livello politico. Considerato che il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge sulla presente questione e che la trattazione dell'iniziativa parlamentare si trova già in uno stadio avanzato, il Consiglio federale condivide la procedura e l'iniziativa parlamentare.

Il Consiglio federale rammenta unicamente che la LCA non è più applicabile ai contratti delle assicurazioni che, secondo la presente disposizione di legge, sono esonerate dalla sorveglianza, ma d'ora in poi avrà validità il Codice delle obbliga5399

zioni5 (art. 101 LCA). Ciò vale quantomeno per i contratti conclusi dopo l'esenzione dalla sorveglianza. Questa problematica non si sarebbe presentata se l'adeguamento in questione fosse stato attuato nel quadro della revisione totale della LCA, poiché il campo di applicazione della LCA sarebbe stato modificato e quest'ultima sarebbe ancora stata applicabile ai suddetti contratti.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare la proposta della Commissione.

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RS 220

5400