Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale 20152018
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20143, decreta:
Art. 1 Č autorizzato un credito quadro di 147,83 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attivitā nell'ambito della politica ambientale internazionale.
1
I crediti di pagamento annui sono iscritti rispettivamente nel bilancio di previsione e nel piano finanziario.
2
Art. 2 I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata qui di seguito: a.
contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF): 124,93 milioni di franchi al massimo;
b.
contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal: 11 milioni di franchi al massimo;
c.
contributi ai due Fondi per il clima SCCF e LDCF: 9 milioni di franchi al massimo;
d.
costi d'esecuzione del credito quadro: 2,9 milioni di franchi al massimo.
Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 101 RS 814.01 FF 2014 6679
2014-1581
6733
Credito quadro per l'ambiente globale 20152018. DF
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