Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2015­2018

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20143, decreta:

Art. 1 Č autorizzato un credito quadro di 147,83 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attivitā nell'ambito della politica ambientale internazionale.

1

I crediti di pagamento annui sono iscritti rispettivamente nel bilancio di previsione e nel piano finanziario.

2

Art. 2 I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata qui di seguito: a.

contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF): 124,93 milioni di franchi al massimo;

b.

contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal: 11 milioni di franchi al massimo;

c.

contributi ai due Fondi per il clima SCCF e LDCF: 9 milioni di franchi al massimo;

d.

costi d'esecuzione del credito quadro: 2,9 milioni di franchi al massimo.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

1 2 3

RS 101 RS 814.01 FF 2014 6679

2014-1581

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Credito quadro per l'ambiente globale 2015­2018. DF

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