Decreto del Consiglio federale sull'entrata in vigore condizionata del decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») del 2 giugno 20141

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 15 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici; vista la cifra II capoverso 2 del decreto federale del 20 giugno 20133 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»); vista la cifra III capoversi 2 e 3 della legge federale del 21 giugno 20134 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria; visto il decreto del Consiglio federale del 13 maggio 20145 sul risultato della votazione popolare del 9 febbraio 2014, decreta: Art. 1

Entrata in vigore condizionata del decreto federale del 20 giugno 2013

Il decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») entra in vigore il 1° gennaio 2016 a condizione che né la riuscita di un referendum né un respingimento in sede di votazione popolare abbiano impedito l'entrata in vigore contemporanea della legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 2

Pubblicazione successiva del decreto federale del 20 giugno 2013 nella Raccolta ufficiale

Il decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») è pubblicato nella Raccolta ufficiale non appena assodato che:

1 2 3 4 5

La decisione sull'entrata in vigore è stata presa in procedura semplificata.

RS 161.1 FF 2013 4003 FF 2014 3491 FF 2014 3511

2014-1452

3507

Entrata in vigore condizionata del decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DCF

a.

il termine di referendum contro la legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria è trascorso infruttuosamente o un referendum contro il controprogetto indiretto non è riuscito; oppure

b.

in caso di referendum, il risultato della votazione popolare in cui è stata accettata la legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria è stato omologato secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici.

6 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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